Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 391/2013

Urteil vom 13. November 2013

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz, Stadelmann, Kneubühler,
Gerichtsschreiber Errass.

Verfahrensbeteiligte
Verband X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Philip Bärtschi,
Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL).

Gegenstand
Gesuch um Vorprüfung der Zulassungsfähigkeit des Luftfahrzeuges P&M Aviation QuikR,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 27. März 2013.

Sachverhalt:

A.

Der Verband X.________ erwägt den Kauf eines Luftfahrzeugs des Typs P&M Aviation QuikR, eines Trike-Luftfahrzeugs, das motorisiert, aber sehr leicht, leise und sparsam im Treibstoffverbrauch ist und über eine Flächenbelastung (Masse eines Flugzeugs geteilt durch die Flügelfläche) von nur 35 - 39 kg/m2 verfügt. Der Verband X.________ beantragte beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) eine Verfügung, in welcher festzustellen sei, dass das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR im Luftfahrzeugregister eintragungsfähig sei und in der Schweiz zugelassen werden könne.

Mit Verfügung vom 2. Juli 2012 stellte das BAZL fest, das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR könne nicht im schweizerischen Luftfahrzeugregister eingetragen werden. Für Ultraleichtflugzeuge wie dieses habe es keine entsprechende Unterkategorie respektive keine entsprechenden Lufttüchtigkeitsanforderungen definiert und festgelegt. Es bestehe keine Verpflichtung, solche Luftfahrzeuge zuzulassen; eine Zulassung liege in ihrem Ermessen. Mit der Schaffung einer weiteren Unterkategorie wären Mehrverkehr, zusätzliche Lärm- und Schadstoffemissionen sowie andere negative Einflüsse auf die Umwelt und Sicherheitsbeeinträchtigungen verbunden, weshalb diese Unterkategorie nicht geschaffen werde. Die Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht war erfolglos.

B.

Vor Bundesgericht beantragt der Verband X.________, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. März 2013 aufzuheben, festzustellen, dass das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR grundsätzlich im Luftfahrzeugregister eintragungsfähig sei, in der Schweiz zugelassen werden könne und das BAZL diesbezüglich Lufttüchtigkeitsanforderungen zu erlassen habe, sofern diese in der Schweiz noch nicht existieren sollten, eventuell die Sache zu neuem Entscheid an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen. Gerügt wird eine Verletzung von Bundesrecht, des rechtlichen Gehörs und des Gebots des fairen Verfahrens.

Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung und reicht seine gesamten Akten des Verfahrens ein; insofern ist dem Verfahrensantrag des Beschwerdeführers vollständig Rechnung getragen. Das BAZL beantragt Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.

Gegen den Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Luftfahrtrecht) ist mangels Ausnahme (Art. 83
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 83   Eccezioni
  Il ricorso è inammissibile contro:
a.   le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.   le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c. [1]   le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:l'entrata in Svizzera,i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,l'ammissione provvisoria,l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,le deroghe alle condizioni d'ammissione,la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
1.   l'entrata in Svizzera,
2.   i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
3.   l'ammissione provvisoria,
4.   l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
5. [1]   le deroghe alle condizioni d'ammissione,
6. [2]   la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d. [3]   le decisioni in materia d'asilo pronunciate:dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
1. [3]   dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
2.   da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e.   le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f. [4]   le decisioni in materia di appalti pubblici se:non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, oil valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici;
1.   non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
2.   il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici;
fbis. [6]   le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 2009 [7] sul trasporto di viaggiatori;
g.   le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h. [8]   le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i.   le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j. [9]   le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k.   le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l.   le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m. [10]   le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n.   le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,i nulla osta;
1.   l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
2.   l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
3.   i nulla osta;
o.   le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p. [11]   le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti: [12]concessioni oggetto di una pubblica gara,controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni;controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste;
1.   concessioni oggetto di una pubblica gara,
2.   controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni;
3. [14]   controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste;
q.   le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:l'iscrizione nella lista d'attesa,l'attribuzione di organi;
1.   l'iscrizione nella lista d'attesa,
2.   l'attribuzione di organi;
r.   le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 34 [16] della legge del 17 giugno 2005 [17] sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s. [18]   le decisioni in materia di agricoltura concernenti:...la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
1. [18]   ...
2.   la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t. [19]   le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u. [20]   le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 2015 [21] sull'infrastruttura finanziaria);
v. [22]   le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w. [23]   le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x. [24]   le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 2016 [25] sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y. [26]   le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z. [27]   le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 [28] sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
[2] Introdotta dalla cifraI n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).
[4] Nuovo testo giusta l'all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
[5] RS 172.056.1
[6] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[7] RS 745.1
[8] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[9] Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 1 della L del 17 giu. 2016 sull'approvvigionamento del Paese, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3097; FF 2014 6105).
[10] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).
[11] Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 3 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).
[12] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493).
[13] RS 784.10
[14] Introdotto dall'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493).
[15] RS 783.0
[16] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
[17] RS 173.32. Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 33 lett. i LTAF in connessione con l'art. 53 cpv. 1 della LF del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10).
[18] Abrogata dall'all. n. 1 della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757).
[19] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
[20] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
[21] RS 958.1
[22] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
[23] Introdotta dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
[24] Introdotta dall'art. 21 cpv. 2 della LF del 30 set. 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del1981, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 753; FF 2016 73).
[25] RS 211.223.13
[26] Introdotta dall'art 36 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2021 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 703; FF 2020 8063).
[27] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 giu. 2023 concernente l'accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti eolici, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 804; FF 2023 344, 588).
[28] RS 730.0
BGG) die Beschwerde, welche fristgemäss eingegangen ist (Art. 100 Abs. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 100   Ricorso contro decisioni
  1.   Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
  2.   Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b. [1]   nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c. [2]   in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d. [5]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti.
  3.   Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b.   dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
  4.   Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
  5.   Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
  6.   ... [7]
  7.   Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[6] RS 232.14
[7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
BGG), zulässig (Art. 6
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 6 [1]  
  1.   Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. [2]
  2.   ... [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 82 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[3] Abrogato dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
des Bundesgesetzes vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt [Luftfahrtgesetz, LFG; SR 748.0]; Art. 82 lit. a
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 82   Principio
  Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a.   contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b.   contro gli atti normativi cantonali;
c.   concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 86   Autorità inferiori in generale
  1.   Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Tribunale amministrativo federale;
b.   del Tribunale penale federale;
c.   dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d.   delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
  2.   I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
  3.   Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
und Art. 90
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 90   Decisioni finali
  Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
BGG). Der Beschwerdeführer ist Adressat der Verfügung, durch diese besonders berührt, hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung und ist somit beschwerdeberechtigt (Art. 89 Abs. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 89   Diritto di ricorso
  1.   Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a.   ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b.   è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c.   ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
  2.   Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a.   la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b.   in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c.   i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d.   le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
  3.   In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
BGG). Auf die Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten.

2.

2.1. Der Beschwerdeführer rügt zunächst, das Bundesverwaltungsgericht habe das Gebot der Waffengleichheit und das Gebot des fairen Verfahrens verletzt, da das BAZL nach zunächst erstreckter und anschliessend verpasster Frist zur Stellungnahme nochmals zu einer solchen aufgefordert wurde. Zudem habe das BAZL trotz mehrmaliger Aufforderung seine Vorakten erst kurz vor dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts eingereicht.
Der Grundsatz der Waffengleichheit, entwickelt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Zusammenhang mit Art. 6 Abs.1
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Art. 6   Diritto ad un processo equo
  1.   Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
  2.   Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
  3.   Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a.   essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b.   disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c.   difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d.   interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e.   farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
EMRK (dazu PETERS/ALTWICKER, Europäische Menschenrechtskonvention, 2. Aufl. 2012, S. 162 f.) und Teilgehalt von Art. 29 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 29   Garanzie procedurali generali
  1.   In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
  2.   Le parti hanno diritto d'essere sentite.
  3.   Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
BV (BGE 133 I 1 E. 5.3.1 S. 4), stellt sicher, dass sich alle Parteien mit gleicher Wirksamkeit am Verfahren beteiligen können, gleichermassen über den Gang des Verfahrens unterrichtet werden und ihre Anliegen unter den gleichen Bedingungen und Möglichkeiten vortragen können (vgl. BGE 133 I 1 E. 5.3.1 S. 4; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 2012, S. 60; RHINOW/KOLLER/KISS/THURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl. 2010, S. 110). In Bezug auf längere Vernehmlassungsfristen geht die Lehre mit dem Bundesgericht (BGE 126 V 244 E. 4c S. 250) davon aus, dass der Anspruch auf Waffengleichheit verletzt wäre, wenn der Vorinstanz generell längere Vernehmlassungsfristen eingeräumt würde als der beschwerdeführenden Partei für die Einreichung der Beschwerde. Dies ist zu präzisieren: Art. 29 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 29   Garanzie procedurali generali
  1.   In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
  2.   Le parti hanno diritto d'essere sentite.
  3.   Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
BV ist eine Individualverfahrensgarantie, weshalb nur das Verfahren der beschwerdeführenden Person für die Beurteilung eines fairen Verfahrens ausschlaggebend ist. Zu
beachten ist auch, dass Stellungnahmen der Fachbehörden, was hier das BAZL zweifellos ist, im Verwaltungsprozess einen wichtigen Bestandteil zu einer umfassenden, den Vorgaben der Rechtsweggarantie entsprechenden Sachverhaltsabklärung bilden. Diese sind insofern auch Voraussetzung dafür, dass der verwaltungsrechtlichen Ordnung in gleichmässiger Weise Nachachtung verschafft wird.
Zwar ist es stossend und wenig respektvoll, wenn sich die verfügende Fachbehörde nicht an die Einhaltung der gerichtlich festgesetzten Frist hält und die Vorinstanz deshalb eine neue Vernehmlassungsfrist ansetzen musste. Vor allem unter Berücksichtigung, dass Stellungnahmen der Fachbehörden der Aufklärung des Sachverhalts dienen (Art. 102
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 102   Scambio di scritti
  1.   Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito.
  2.   L'autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine.
  3.   Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti.
BGG; s. auch Art. 110 Abs. 2
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Art. 102   Scambio di scritti
  1.   Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito.
  2.   L'autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine.
  3.   Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti.
Satz 2 des aufgehobenen OG) und die Vorinstanz verpflichtet ist, diesen richtig abzuklären (vgl. Art. 97 Abs. 1
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Art. 97   Accertamento inesatto dei fatti
  1.   Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
  2.   Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).
BGG), benachteiligt das Verhalten der Vorinstanz den Beschwerdeführer hier nicht in unfairer Weise. Zu beachten ist auch, dass dieser in seiner Replik auf die Stellungnahme des BAZL eingehen konnte.

2.2. Die vom Beschwerdeführer sodann geltend gemachten Verletzungen des rechtlichen Gehörs betreffen Fragen der Rechtsanwendung und werden deshalb dort - soweit notwendig - behandelt.

3.

Das BAZL verweigerte die Eintragung in das Luftfahrzeugregister vor allem mit dem Umstand, dass es angesichts des Mehrverkehrs und zusätzlicher Lärm- und Schadstoffemissionen sowie anderer negativer Einflüsse auf die Umwelt und Sicherheitsbeeinträchtigungen für die strittige Luftfahrzeugart keine entsprechende Unterkategorie respektive keine entsprechenden Lufttüchtigkeitsanforderungen definiert und festgelegt habe. Dieses Vorgehen hat die Vorinstanz geschützt. Der Beschwerdeführer vertritt demgegenüber im Wesentlichen die Auffassung, dass dem BAZL keine Rechtssetzungskompetenz, insbesondere keine Kompetenz zum Erlass von Verboten, zukomme.

3.1. Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge (vgl. Art. 1 Abs. 2
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 1 [1]  
  1.   L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.
  2.   Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria).
  3.   Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.
  4.   Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
LFG) und Flugkörper (vgl. Art. 1 Abs. 3
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Art. 1 [1]  
  1.   L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.
  2.   Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria).
  3.   Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.
  4.   Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
LFG) ist im Rahmen des LFG, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet. Nach Art. 2 Abs. 1
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Art. 2 [1]  
  1.   Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2:
a.   gli aeromobili svizzeri di Stato;
b.   gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56;
c.   gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108);
d.   gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali;
e.   gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) [2].
  2.   Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza. [3]
  3.   Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
LFG sind unter Vorbehalt von Abs. 2 zum Verkehr im schweizerischen Luftraum u.a. zugelassen, Luftfahrzeuge, die gemäss Art. 52 im schweizerischen Luftfahrzeugregister eingetragen und mit den in Art. 56 verlangten Ausweisen versehen sind (lit. b), oder Luftfahrzeuge besonderer Kategorien, für die Sonderregeln (Art. 51 und 108) gelten (lit. c). Nach dem vorbehaltenen Abs. 2 kann der Bundesrat zur Wahrung der Flugsicherheit oder aus Gründen des Umweltschutzes Luftfahrzeuge besonderer Kategorien vom Verkehr im schweizerischen Luftraum ausschliessen oder ihre Zulassung davon abhängig machen, dass geeignete öffentliche oder private Stellen Aufsichtsaufgaben übernehmen.

Art. 52
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Art. 52 [1]  
  1.   L'UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili.
  2.   Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:
a.   non è immatricolato in un altro Stato;
b.   adempie le condizioni d'ammissione agli esami prescritti;
c.   i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l'iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri. [2]
  3.   Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l'esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà.
  4.   Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 733; FF 1993 I 609).
LFG handelt vom Luftfahrzeugregister, welches das BAZL führt. Eintragungsvoraussetzung ist u.a. ein Lufttüchtigkeitszeugnis (vgl. MAYA MCNALLY, Recht der Sicherung und der Finanzierung von Luftfahrzeugen, 2009, 24 f.; s. auch HANSJÖRG SEILER, Recht und technische Risiken, 1997, 303). Das BAZL bescheinigt die Lufttüchtigkeit für die im schweizerischen Luftfahrzeugregister eingetragenen Luftfahrzeuge (Art. 56 Abs. 1 lit. b
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Art. 56 [1]  
  1.   L'UFAC certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera:
a.   l'immatricolazione;
b.   la navigabilità;
c.   l'emissione di rumori o sostanze nocive degli aeromobili a motore.
  2.   Il Consiglio federale emana disposizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro dei certificati. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
LFG). Vor der Bescheinigung ist die Lufttüchtigkeit der im schweizerischen Luftfahrzeugregister eingetragenen Luftfahrzeuge sowie die Lärmentwicklung und Schadstoffemission der Luftfahrzeuge mit motorischem Antrieb zu prüfen (Art. 58 Abs. 1
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Art. 58 [1]  
  1.   La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo. [2]
  2.   Il DATEC emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore. [3]
  3.   L'UFAC emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all'esame.
  4.   Il richiedente sopporta le spese di controllo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 8 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).
LFG). Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) erlässt Bestimmungen über die Anforderungen an die Lufttüchtigkeit sowie über die Begrenzung der Lärm- und Schadstoffemissionen der Luftfahrzeuge mit motorischem Antrieb (Art. 58 Abs. 2
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Art. 58 [1]  
  1.   La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo. [2]
  2.   Il DATEC emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore. [3]
  3.   L'UFAC emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all'esame.
  4.   Il richiedente sopporta le spese di controllo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 8 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).
LFG). Das BAZL erlässt eine Prüfordnung (Art. 58 Abs. 3
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Art. 58 [1]  
  1.   La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo. [2]
  2.   Il DATEC emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore. [3]
  3.   L'UFAC emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all'esame.
  4.   Il richiedente sopporta le spese di controllo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 8 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).
LFG).

Der oben erwähnte Art. 2 Abs. 1 lit. c
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 2 [1]  
  1.   Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2:
a.   gli aeromobili svizzeri di Stato;
b.   gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56;
c.   gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108);
d.   gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali;
e.   gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) [2].
  2.   Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza. [3]
  3.   Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
LFG nimmt Bezug auf Art. 51
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 51 [1]  
  1.   Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie.
  2.   Esso definisce in particolare:
a.   quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato;
b.   a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108).
  3.   Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull'ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
und 108
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108  
  1.   Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:
a.   gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari;
b.   gli aeromobili senza motore;
c.   gli aeromobili a motore senza occupanti;
d.   gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi. [1]
  2.   Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
LFG: Nach Art. 51
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 51 [1]  
  1.   Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie.
  2.   Esso definisce in particolare:
a.   quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato;
b.   a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108).
  3.   Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull'ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
LFG erlässt der Bundesrat Vorschriften über die Einteilung der Luftfahrzeuge in einzelne Kategorien. Dabei bestimmt er insbesondere, für welche Luftfahrzeuge besonderer Kategorien Sonderregeln gelten (Abs. 1 und 2 lit. b). Nach Art. 108
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108  
  1.   Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:
a.   gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari;
b.   gli aeromobili senza motore;
c.   gli aeromobili a motore senza occupanti;
d.   gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi. [1]
  2.   Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
LFG kann der Bundesrat vorsehen, dass einzelne Bestimmungen dieses Gesetzes auf Luftfahrzeuge besonderer Kategorien keine Anwendung finden. Als solche gelten u.a. bemannte motorisch angetriebene Luftfahrzeuge mit geringem Gewicht oder geringer Flächenbelastung (Abs. 1 lit. d). Er kann gegebenenfalls für diese Arten von Luftfahrzeugen Sonderregeln aufstellen. Dabei dürfen jedoch die Vorschriften dieses Gesetzes über die Haftpflicht und die Strafbestimmungen nicht geändert werden (Art. 108 Abs. 2
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108  
  1.   Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:
a.   gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari;
b.   gli aeromobili senza motore;
c.   gli aeromobili a motore senza occupanti;
d.   gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi. [1]
  2.   Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
LFG).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrat und das UVEK (Anforderungen an die Lufttüchtigkeit sowie an Lärm- und Schadstoffemissionen) konkretisierende Normen zu erlassen haben, währenddem das BAZL für den Vollzug dieser Normen zuständig ist.

3.2. Der Bundesrat ist seiner Pflicht in der Verordnung über die Luftfahrt vom 14. November 1973 (LFV; SR 748.01) nachgekommen. Nach Art. 2b
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 2b  
  1.   L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 [1] (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato.
  2.   Sono esclusi dal divieto:
a.   gli aeromobili a propulsione elettrica;
b.   gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione;
c.   gli autogiri con motore a combustione.
  3.   L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo.
 
[1] Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
LFV ist der Betrieb von bemannten Flugzeugen, deren Flächenbelastung weniger als 20kg/m2 beträgt, verboten. Die Art. 3 ff
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 3 [1]   Immatricolazione
  1.   L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se:
a.   adempiono le condizioni richieste segnatamente per quanto concerne la proprietà (art. 4 e 5);
b.   sono destinati a circolare con insegne di nazionalità e immatricolazione svizzere.
  2.   L'UFAC può autorizzare la registrazione nella matricola svizzera di un aeromobile che non adempie le esigenze sulla proprietà, se quest'ultimo deve essere usato per parecchio tempo da un'impresa svizzera di aerotrasporti commerciali. [2]
  3.   Gli aeromobili svizzeri di Stato possono essere registrati nella matricola.
  4.   L'immatricolazione può essere rifiutata quando l'aeromobile non risponde in modo evidente alle esigenze di attitudine al volo applicabili in Svizzera, né alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente.
  5.   ... [3]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 735).
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).
[3] Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
. LFV regeln die materiellen und formellen Anforderungen für Einträge, Änderungen und Löschungen in das Luftfahrzeugregister. In den Art. 13 ff
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 13 [1]   Riserva di applicabilità del diritto internazionale
  Le disposizioni concernenti la navigabilità e la procedura d'ammissione (n. 15) sono applicabili nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 [2] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:
a.   regolamento (CE) n. 1592/2002;
b.   regolamento (CE) n. 2042/2003;
c.   regolamento (CE) n. 1702/2003.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[2] RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'all. all'Acc. e può essere consultata o richiesta all'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
. LFV wird die Lufttüchtigkeit und die Zulassung zum Verkehr geregelt. Art. 13
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 13 [1]   Riserva di applicabilità del diritto internazionale
  Le disposizioni concernenti la navigabilità e la procedura d'ammissione (n. 15) sono applicabili nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 [2] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:
a.   regolamento (CE) n. 1592/2002;
b.   regolamento (CE) n. 2042/2003;
c.   regolamento (CE) n. 1702/2003.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[2] RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'all. all'Acc. e può essere consultata o richiesta all'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
LFV behält die im Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Luftverkehr vom 21. Juni 1999 (LVA; SR 0.748.127.192.68) genannten EU-Verordnungen vor. Art. 16
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 16 [1]   Certificato di navigabilità, certificato di navigabilità limitato, autorizzazione di volo, certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche
  1.   L'UFAC attesta la navigabilità degli aeromobili immatricolati nel certificato di navigabilità, nel certificato di navigabilità limitato o nell'autorizzazione di volo.
  2.   Il livello del rumore e il livello di emissione di sostanze tossiche degli aeromobili a motore sono attestati nel certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
LFV wiederholt Art. 56
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 56 [1]  
  1.   L'UFAC certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera:
a.   l'immatricolazione;
b.   la navigabilità;
c.   l'emissione di rumori o sostanze nocive degli aeromobili a motore.
  2.   Il Consiglio federale emana disposizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro dei certificati. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
LFG (Bescheinigung) und Art. 19
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Art. 19 [1]   Durata di validità del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato e dell'autorizzazione di volo
  1.   I certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo hanno, di norma, validità illimitata. L'UFAC può eccezionalmente limitare la durata di validità.
  2.   In casi particolari, segnatamente durante la procedura di ammissione o per sorvoli tecnici, l'UFAC rilascia autorizzazioni di volo con validità limitata.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
LFV die Gültigkeitsdauer der Bescheinigungen. Art. 17
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Art. 17 [1]   Certificati di navigabilità, certificati di navigabilità limitati, autorizzazioni di volo e certificati di rumore e di emissione di sostanze tossiche esteri [2]
  1.   L'UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati: [3]
a.   secondo le disposizioni vigenti in Svizzera;
b.   secondo le prescrizioni internazionali obbligatorie anche per la Svizzera,;o
c.   secondo le prescrizioni straniere o internazionali che soddisfano almeno alle esigenze minime svizzere e che sono riconosciute dall'UFAC.
  2.   I certificati esteri di rumore e di sostanze tossiche possono essere riconosciuti dall'UFAC a condizione che siano stati rilasciati:
a.   secondo norme che soddisfano almeno le esigenze minime svizzere; o
b.   secondo norme internazionali, vincolanti anche per la Svizzera. [4]
  3.   È fatto salvo il controllo supplementare destinato a verificare se l'aeromobile è atto al volo e se soddisfa le esigenze riguardanti la limitazione dei rumori e dell'emissione di sostanze tossiche. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 2277).
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
LFV erlaubt dem BAZL, ausländische Zeugnisse anzuerkennen, Art. 18
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Art. 18   Ammissione alla circolazione [1]
  1.   Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione:
a.   se è atto al volo;
b. [2]   se soddisfa alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni;
c. [3]   se è garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri, nella misura prescritta;
d. [4]   se, nel caso di un aeromobile importato, è fornita la prova che è stato oggetto d'imposizione doganale o che beneficia provvisoriamente di una franchigia doganale.
  2.   ... [5]
  3.   L'ammissione alla circolazione è attestata con il rilascio del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell'autorizzazione di volo. In questi certificati o nei rispettivi allegati l'UFAC può stabilire oneri, condizioni o limitazioni d'esercizio. [6]
  4.   In casi particolari, specialmente durante la procedura d'ammissione, l'UFAC rilascia un'autorizzazione di volo provvisoria. In ogni caso deve essere garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri. [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984, in vigore dal 1° apr. 1985 (RU 1984 318).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[4] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 36 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
[5] Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[6] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[7] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[8] Abrogato dal n. I dell'O del 25 ago. 1976, con effetto dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1921).
LFV konkretisiert die Zulassung zum Verkehr und Art. 20
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Art. 20   Ritiro del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell'autorizzazione di volo [1]
  1.   Il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l'autorizzazione di volo viene ritirato: [2]
a. [3]   se l'aeromobile non è più atto al volo e se i difetti non sono stati eliminati nel tempo stabilito dall'UFAC;
b. [4]   se l'aeromobile non soddisfa più alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni e se i difetti non sono stati eliminati nel tempo stabilito dall'UFAC;
c.   se la garanzia della responsabilità civile verso terzi a terra non è più prestata a sufficienza;
d.   se allo spirare della franchigia doganale non è fornita la prova dello sdoganamento.
  2.   Il certificato di navigabilità può inoltre essere ritirato:
a.   se la necessaria verifica periodica della navigabilità non viene eseguita e confermata entro il termine prescritto; oppure
b.   se i rapporti di proprietà non sono chiari. [5]
  3.   È riservato il ritiro conformemente all'articolo 92 della legge sulla navigazione aerea [6].
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 2277).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984, in vigore dal 1° apr. 1985 (RU 1984 318).
[5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[6] RU 1974 447
LFV regelt den Entzug der Zeugnisse. In Art. 21
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Art. 21 [1]  
  Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC [2] può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
LFV wird dem Departement erlaubt, innerhalb der in den Art. 108
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108  
  1.   Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:
a.   gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari;
b.   gli aeromobili senza motore;
c.   gli aeromobili a motore senza occupanti;
d.   gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi. [1]
  2.   Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
und 109
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 109  
  Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per:
a.   l'esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall'Assemblea federale;
b.   l'applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi;
c.   l'adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.
LFG umschriebenen Grenzen für Luftfahrzeuge besonderer Kategorien oder bei neuen technischen Erscheinungen Sonderregeln zu erlassen und andere Massnahmen zu treffen, wobei den Anliegen des Natur-,
Landschafts- und Umweltschutzes Rechnung zu tragen ist. Art. 21
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 21 [1]  
  Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC [2] può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
LFV stellt insofern eine nach Art. 48 Abs. 1
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 48   Attività normativa
  1.   Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.
  2.   Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG; SR 172.010) zulässige Subdelegation einer Rechtssetzungskompetenz an ein Departement dar.

3.3.

3.3.1. Das UVEK ist mit der Verordnung über die Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen vom 18. September 1995 (VLL; SR 748.215.1; Fsg. vor der Änderung vom 16. Januar 2013) seiner Pflicht gestützt auf Art. 57
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 57 [1]  
  1.   Per garantire in particolare la sicurezza aerea, il DATEC emana disposizioni sulla costruzione, l'esercizio, la manutenzione e l'equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo. [2]
  2.   Il DATEC può emanare prescrizioni sulla costruzione di talune parti di aeromobili.
  3.   Le aziende di costruzione e di manutenzione necessitano di un'autorizzazione dell'UFAC. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
und 58
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 58 [1]  
  1.   La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo. [2]
  2.   Il DATEC emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore. [3]
  3.   L'UFAC emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all'esame.
  4.   Il richiedente sopporta le spese di controllo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 8 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).
LFG sowie die Art. 13
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 13 [1]   Riserva di applicabilità del diritto internazionale
  Le disposizioni concernenti la navigabilità e la procedura d'ammissione (n. 15) sono applicabili nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 [2] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:
a.   regolamento (CE) n. 1592/2002;
b.   regolamento (CE) n. 2042/2003;
c.   regolamento (CE) n. 1702/2003.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[2] RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'all. all'Acc. e può essere consultata o richiesta all'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
und 21
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 21 [1]  
  Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC [2] può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
LFV nachgekommen. Die VLL gilt u.a. für Luftfahrzeuge, die im schweizerischen Luftfahrzeugregister eingetragen werden sollen (Art. 1 Abs. 1 lit. a
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 1  
  1.   La presente ordinanza si applica:
a.   agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devono esservi registrati;
b.   a aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti sviluppati, costruiti o modificati in Svizzera o da imprese svizzere operanti presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale;
c.   a eliche, motori, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti che devono essere montati su un aeromobile svizzero o per i quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale.
  2.   Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 [1] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera [2]:
a. [3]   regolamento (UE) n. 1321/2014 [4];
b. [5]   regolamento (UE) n. 2018/1139 [6];
c.   regolamento (UE) n. 748/2012 [7]. [8]
  3.   Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all'allegato I al regolamento (UE) n. 2018/1139, sono esclusi dal campo d'applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2. [9]
 
[1] RS 0.748.127.192.68
[2] La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'all. all'Acc. sul trasporto aereo e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[4] Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni.
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[6] Regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.
[7] Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione).
[8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).
[9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
i.f. VLL), allerdings nur soweit als nicht die bereits in Art. 13
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 13 [1]   Riserva di applicabilità del diritto internazionale
  Le disposizioni concernenti la navigabilità e la procedura d'ammissione (n. 15) sono applicabili nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 [2] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:
a.   regolamento (CE) n. 1592/2002;
b.   regolamento (CE) n. 2042/2003;
c.   regolamento (CE) n. 1702/2003.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[2] RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'all. all'Acc. e può essere consultata o richiesta all'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
LFV vorbehaltenen EU-Verordnungen anwendbar sind (Art. 1 Abs. 2
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 1  
  1.   La presente ordinanza si applica:
a.   agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devono esservi registrati;
b.   a aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti sviluppati, costruiti o modificati in Svizzera o da imprese svizzere operanti presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale;
c.   a eliche, motori, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti che devono essere montati su un aeromobile svizzero o per i quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale.
  2.   Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 [1] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera [2]:
a. [3]   regolamento (UE) n. 1321/2014 [4];
b. [5]   regolamento (UE) n. 2018/1139 [6];
c.   regolamento (UE) n. 748/2012 [7]. [8]
  3.   Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all'allegato I al regolamento (UE) n. 2018/1139, sono esclusi dal campo d'applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2. [9]
 
[1] RS 0.748.127.192.68
[2] La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'all. all'Acc. sul trasporto aereo e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[4] Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni.
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[6] Regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.
[7] Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione).
[8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).
[9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
VLL). Ausdrücklich wird die VLL als anwendbar erklärt für Luftfahrzeuge, die gemäss Anh. II der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 (V 1592/2002; mit Änderungen [s. konsolidierte Fassung]) vom Geltungsbereich der EU-Verordnungen nach Abs. 2 ausgenommen sind, was im vorliegenden Fall entsprechend Anh. II Ingress i.V.m. Anh. II lit. e/ii zutrifft, wonach Landflugzeuge wie das vorliegende Luftfahrzeug P&M Aviation QuikR mit höchstens zwei Sitzen und einer höchstzulässigen Startmasse von nicht mehr als 450 kg von der genannten V 1592/2002 ausgenommen ist. Die V 1592/2002 ist mittlerweile durch die Verordnung 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die
Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der Richtlinie 2004/36/EG (zweimal geändert: s. Ziff. 3 Anh. LVA) ersetzt worden - entsprechend der zeitlichen Geltung von Erlassen aber im vorliegenden Fall noch nicht Anwendung findet.

Nach Art. 7
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 7 [1]  
  Sulla base di un esame ufficiale, l'UFAC rilascia:
a.   il certificato di tipo necessario per l'ammissione di un tipo;
b. [2]   il certificato di navigabilità, il certificato ristretto di navigabilità oppure l'autorizzazione di volo necessaria per la circolazione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
VLL prüft das BAZL u.a. die für die Zulassung eines Luftfahrzeugs zum Verkehr erforderliche Lufttüchtigkeit und stellt das entsprechende Zeugnis aus. Das Zulassungsverfahren mit dem BAZL als Zulassungsbehörde ist in Art. 9
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 9   Procedura d'ammissione
  1.   L'UFAC è in ogni caso l'autorità competente in materia d'ammissione. [1]
  1bis.   La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i loro motori ed eliche è disciplinata, in deroga all'articolo 2 paragrafo 3 lettera d del regolamento (UE) n. 2018/1139 [2], dal regolamento (UE) n. 748/2012 [3]. [4]
  2.   La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria speciale e per i relativi motori ed eliche è disciplinata negli allegati. [5]
  3.   Spetta al richiedente procurarsi i documenti relativi alle esigenze di navigabilità previste dalla procedura d'ammissione.
  4.   Il richiedente o il costruttore deve consegnare gratuitamente all'UFAC tutti i documenti necessari per l'ammissione e i relativi emendamenti. Tali documenti vanno redatti in inglese o in una lingua ufficiale.
  5.   L'UFAC può riconoscere i certificati di tipo stranieri se sono conformi alle esigenze di navigabilità definite all'articolo 10. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).
[2] Conformemente al n. 3 dell'all. all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[3] Conformemente al n. 3 dell'all. all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008 (RU 2008 3629). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
VLL geregelt und nimmt Bezug auf die in Art. 3 Abs. 1 lit. a
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 3 [1]   Categorie di navigabilità
  1.   Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità:
a.   la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1;
b.   la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente.
  2.   Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie.
  3.   Negli allegati sono disciplinati:
a.   i criteri per la suddivisione nelle sottocategorie;
b.   i criteri generali di ammissione e le esigenze di navigabilità;
c.   le disposizioni particolari concernenti la manutenzione;
d.   le disposizioni concernenti la costruzione;
e.   le disposizioni particolari concernenti l'idoneità all'impiego di parti di aeromobile e di equipaggiamenti;
f.   le disposizioni particolari concernenti modifiche su aeromobili;
g.   le condizioni generali di esercizio;
h.   l'iscrizione. [2]
  4.   Esistono le seguenti sottocategorie:
a.   Ecolight (allegato 1);
b.   Ultraleggeri (allegato 2);
c.   Storici/Historic (allegato 3);
d.   Autocostruzioni (allegato 4);
e.   Limitati/Limited (allegato 5);
f.   Sperimentali (allegato 6);
g.   Con restrizioni/Restricted (allegato 7).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
und b VLL erfolgte Unterteilung in eine Standardkategorie und eine Sonderkategorie: Ein Luftfahrzeug wird der Standardkategorie zugeteilt, wenn es nach dem Verfahren gemäss Art. 9 Abs. 1bis
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 9   Procedura d'ammissione
  1.   L'UFAC è in ogni caso l'autorità competente in materia d'ammissione. [1]
  1bis.   La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i loro motori ed eliche è disciplinata, in deroga all'articolo 2 paragrafo 3 lettera d del regolamento (UE) n. 2018/1139 [2], dal regolamento (UE) n. 748/2012 [3]. [4]
  2.   La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria speciale e per i relativi motori ed eliche è disciplinata negli allegati. [5]
  3.   Spetta al richiedente procurarsi i documenti relativi alle esigenze di navigabilità previste dalla procedura d'ammissione.
  4.   Il richiedente o il costruttore deve consegnare gratuitamente all'UFAC tutti i documenti necessari per l'ammissione e i relativi emendamenti. Tali documenti vanno redatti in inglese o in una lingua ufficiale.
  5.   L'UFAC può riconoscere i certificati di tipo stranieri se sono conformi alle esigenze di navigabilità definite all'articolo 10. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).
[2] Conformemente al n. 3 dell'all. all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[3] Conformemente al n. 3 dell'all. all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008 (RU 2008 3629). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
VLL zugelassen wird und den Lufttüchtigkeitsanforderungen von Art. 10 Abs. 1
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 10 [1]   Esigenze di navigabilità
  1.   Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/2012 [2]. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA [3]: CS [4]-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
  2.   Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR [5] 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31.
  3.   La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Conformemente al n. 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[3] EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu)
[4] CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dell'EASA
[5] FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation Administration degli Stati Uniti d'America; www.faa.gov).
VLL entspricht (Art. 3 Abs. 1 lit. a
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 3 [1]   Categorie di navigabilità
  1.   Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità:
a.   la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1;
b.   la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente.
  2.   Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie.
  3.   Negli allegati sono disciplinati:
a.   i criteri per la suddivisione nelle sottocategorie;
b.   i criteri generali di ammissione e le esigenze di navigabilità;
c.   le disposizioni particolari concernenti la manutenzione;
d.   le disposizioni concernenti la costruzione;
e.   le disposizioni particolari concernenti l'idoneità all'impiego di parti di aeromobile e di equipaggiamenti;
f.   le disposizioni particolari concernenti modifiche su aeromobili;
g.   le condizioni generali di esercizio;
h.   l'iscrizione. [2]
  4.   Esistono le seguenti sottocategorie:
a.   Ecolight (allegato 1);
b.   Ultraleggeri (allegato 2);
c.   Storici/Historic (allegato 3);
d.   Autocostruzioni (allegato 4);
e.   Limitati/Limited (allegato 5);
f.   Sperimentali (allegato 6);
g.   Con restrizioni/Restricted (allegato 7).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
VLL). Falls Luftfahrzeuge nicht der Standardkategorie entsprechen, werden diese der Sonderkategorie zugeteilt (Art. 3 Abs. 1 lit. b
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 3 [1]   Categorie di navigabilità
  1.   Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità:
a.   la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1;
b.   la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente.
  2.   Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie.
  3.   Negli allegati sono disciplinati:
a.   i criteri per la suddivisione nelle sottocategorie;
b.   i criteri generali di ammissione e le esigenze di navigabilità;
c.   le disposizioni particolari concernenti la manutenzione;
d.   le disposizioni concernenti la costruzione;
e.   le disposizioni particolari concernenti l'idoneità all'impiego di parti di aeromobile e di equipaggiamenti;
f.   le disposizioni particolari concernenti modifiche su aeromobili;
g.   le condizioni generali di esercizio;
h.   l'iscrizione. [2]
  4.   Esistono le seguenti sottocategorie:
a.   Ecolight (allegato 1);
b.   Ultraleggeri (allegato 2);
c.   Storici/Historic (allegato 3);
d.   Autocostruzioni (allegato 4);
e.   Limitati/Limited (allegato 5);
f.   Sperimentali (allegato 6);
g.   Con restrizioni/Restricted (allegato 7).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
VLL). Nach Art. 3 Abs. 2
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 3 [1]   Categorie di navigabilità
  1.   Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità:
a.   la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1;
b.   la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente.
  2.   Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie.
  3.   Negli allegati sono disciplinati:
a.   i criteri per la suddivisione nelle sottocategorie;
b.   i criteri generali di ammissione e le esigenze di navigabilità;
c.   le disposizioni particolari concernenti la manutenzione;
d.   le disposizioni concernenti la costruzione;
e.   le disposizioni particolari concernenti l'idoneità all'impiego di parti di aeromobile e di equipaggiamenti;
f.   le disposizioni particolari concernenti modifiche su aeromobili;
g.   le condizioni generali di esercizio;
h.   l'iscrizione. [2]
  4.   Esistono le seguenti sottocategorie:
a.   Ecolight (allegato 1);
b.   Ultraleggeri (allegato 2);
c.   Storici/Historic (allegato 3);
d.   Autocostruzioni (allegato 4);
e.   Limitati/Limited (allegato 5);
f.   Sperimentali (allegato 6);
g.   Con restrizioni/Restricted (allegato 7).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
VLL bildet das BAZL Unterkategorien und gibt diese in den Technischen Mitteilungen bekannt. Die Lufttüchtigkeit von Flugzeugen der Standardkategorie richtet sich Art. 10 Abs. 1
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 10 [1]   Esigenze di navigabilità
  1.   Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/2012 [2]. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA [3]: CS [4]-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
  2.   Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR [5] 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31.
  3.   La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Conformemente al n. 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[3] EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu)
[4] CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dell'EASA
[5] FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation Administration degli Stati Uniti d'America; www.faa.gov).
VLL zufolge grundsätzlich nach der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 (ist mittlerweile durch Verordnung (EU) Nr. 748/2012 der Kommission vom 3. August 2012, ABl L 224 vom 21. August 2012, S. 1 ff., aufgehoben); als Lufttüchtigkeitsanforderungen gelten etwa die Anforderungen der EASA (CS-22, CS-VLA, CS-23, CS-25, CS-
27, CS-29, CS-E, CS-P). Für Luftfahrzeuge der Sonderkategorie legt das BAZL nach Art. 10 Abs. 2
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 10 [1]   Esigenze di navigabilità
  1.   Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/2012 [2]. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA [3]: CS [4]-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
  2.   Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR [5] 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31.
  3.   La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Conformemente al n. 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[3] EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu)
[4] CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dell'EASA
[5] FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation Administration degli Stati Uniti d'America; www.faa.gov).
VLL die anwendbaren Lufttüchtigkeitsanforderungen in den Technischen Mitteilungen (Art. 50
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 50   Comunicazioni tecniche
  1.   L'UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l'ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili, dei motori, delle eliche, delle parti d'aeromobile e degli equipaggiamenti.
  2.   L'UFAC pubblica le comunicazioni tecniche [1].
  3.   Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l'UFAC.
 
[1] Ottenibili presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
VLL) fest.

3.3.2. Das BAZL hat das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR der Sonderkategorie zugewiesen. Die Musterzulassung gemäss den BCAR (British Civil Airworthiness Requirements) Sektion S entspreche nicht bzw. nicht voll den Anforderungen des Anh. 8 (dazu http://www.bazl.admin.ch/dokumentation/grundlagen/02643) des Übereinkommens über die internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (Chicago-Abkommen; SR 0.748.0).

Der Beschwerdeführer bestreitet diese Zuordnung nicht grundsätzlich, bringt aber - wie bereits vor Vorinstanz - vor, dass Art. 10
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 10 [1]   Esigenze di navigabilità
  1.   Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/2012 [2]. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA [3]: CS [4]-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
  2.   Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR [5] 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31.
  3.   La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Conformemente al n. 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[3] EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu)
[4] CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dell'EASA
[5] FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation Administration degli Stati Uniti d'America; www.faa.gov).
VLL keine abschliessende Aufzählung beinhalte, weshalb die BCAR Sektion S- Zulassung ebenfalls anerkannt werden könne. Er führt indessen nicht aus, warum die nicht dem Chicago-Abkommen entsprechende BCAR Sektion S-Zulassung den Lufttüchtigkeitsanforderungen der EU-Verordnung entsprechen würden, die ja über die Regelung der grundlegenden Anforderungen über die Lufttüchtigkeit (Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Anh. I V 1592/2002) die bestmögliche Erfüllung der sich aus dem Chicago-Abkommen ergebenden Verpflichtungen sicherstellen wollen (vgl. Erwägungsgrund 5 V 1592/2002). Es ist zudem auch nicht ersichtlich, dass eine solche Entsprechung vorliegen sollte. Insofern kann mit den Vorinstanzen festgehalten werden, dass das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR der Sonderkategorie nach Art. 3 Abs. 1 lit. b
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Art. 3 [1]   Categorie di navigabilità
  1.   Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità:
a.   la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1;
b.   la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente.
  2.   Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie.
  3.   Negli allegati sono disciplinati:
a.   i criteri per la suddivisione nelle sottocategorie;
b.   i criteri generali di ammissione e le esigenze di navigabilità;
c.   le disposizioni particolari concernenti la manutenzione;
d.   le disposizioni concernenti la costruzione;
e.   le disposizioni particolari concernenti l'idoneità all'impiego di parti di aeromobile e di equipaggiamenti;
f.   le disposizioni particolari concernenti modifiche su aeromobili;
g.   le condizioni generali di esercizio;
h.   l'iscrizione. [2]
  4.   Esistono le seguenti sottocategorie:
a.   Ecolight (allegato 1);
b.   Ultraleggeri (allegato 2);
c.   Storici/Historic (allegato 3);
d.   Autocostruzioni (allegato 4);
e.   Limitati/Limited (allegato 5);
f.   Sperimentali (allegato 6);
g.   Con restrizioni/Restricted (allegato 7).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
VLL zufällt. Dementsprechend erfolgt das Verfahren nach Art. 9 Abs. 2
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Art. 9   Procedura d'ammissione
  1.   L'UFAC è in ogni caso l'autorità competente in materia d'ammissione. [1]
  1bis.   La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i loro motori ed eliche è disciplinata, in deroga all'articolo 2 paragrafo 3 lettera d del regolamento (UE) n. 2018/1139 [2], dal regolamento (UE) n. 748/2012 [3]. [4]
  2.   La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria speciale e per i relativi motori ed eliche è disciplinata negli allegati. [5]
  3.   Spetta al richiedente procurarsi i documenti relativi alle esigenze di navigabilità previste dalla procedura d'ammissione.
  4.   Il richiedente o il costruttore deve consegnare gratuitamente all'UFAC tutti i documenti necessari per l'ammissione e i relativi emendamenti. Tali documenti vanno redatti in inglese o in una lingua ufficiale.
  5.   L'UFAC può riconoscere i certificati di tipo stranieri se sono conformi alle esigenze di navigabilità definite all'articolo 10. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).
[2] Conformemente al n. 3 dell'all. all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[3] Conformemente al n. 3 dell'all. all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008 (RU 2008 3629). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
VLL, und die Anforderungen an die Lufttüchtigkeit bestimmen sich nach Art. 10 Abs. 2
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Art. 10 [1]   Esigenze di navigabilità
  1.   Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/2012 [2]. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA [3]: CS [4]-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
  2.   Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR [5] 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31.
  3.   La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Conformemente al n. 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[3] EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu)
[4] CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dell'EASA
[5] FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation Administration degli Stati Uniti d'America; www.faa.gov).
VLL.

3.3.3. Nach Art. 10 Abs. 2
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 10 [1]   Esigenze di navigabilità
  1.   Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/2012 [2]. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA [3]: CS [4]-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
  2.   Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR [5] 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31.
  3.   La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Conformemente al n. 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[3] EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu)
[4] CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dell'EASA
[5] FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation Administration degli Stati Uniti d'America; www.faa.gov).
VLL legt das BAZL die anwendbaren Lufttüchtigkeitsanforderungen in den Technischen Mitteilungen (Art. 50) fest. Lufttüchtigkeitsanforderungen für Luftfahrzeuge der Sonderkategorien stellen - wie für solche der Standardkategorie (vgl. Art. 10 Abs. 1
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 10 [1]   Esigenze di navigabilità
  1.   Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/2012 [2]. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA [3]: CS [4]-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
  2.   Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR [5] 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31.
  3.   La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Conformemente al n. 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[3] EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu)
[4] CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dell'EASA
[5] FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation Administration degli Stati Uniti d'America; www.faa.gov).
VLL; Art. 4 ff. V 1592/2002; Anh. 8 Chicago-Abkommen) - generell-abstrakte Regelungen dar. Das UVEK hat in seiner Verordnung somit dem BAZL Rechtssetzungsaufträge übertragen. Dies ist indes nach Art. 48 Abs. 2
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 48   Attività normativa
  1.   Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.
  2.   Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.
RVOG nur dann zulässig, wenn ein Bundesgesetz dies ausdrücklich vorsieht, was wie oben dargelegt nicht der Fall ist.

Art. 108a Abs. 3
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108a [1]  
  1.   Il Consiglio federale stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera e tiene conto dello stato della tecnica e della sostenibilità economica.
  2.   Può designare norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempiuti anche i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza.
  3.   Può delegare all'UFAC l'emanazione di prescrizioni amministrative e tecniche, in particolare la designazione delle norme tecniche di cui al capoverso 2.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
LFG ist ebenfalls nicht einschlägig: Nach Art. 108a Abs. 1
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108a [1]  
  1.   Il Consiglio federale stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera e tiene conto dello stato della tecnica e della sostenibilità economica.
  2.   Può designare norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempiuti anche i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza.
  3.   Può delegare all'UFAC l'emanazione di prescrizioni amministrative e tecniche, in particolare la designazione delle norme tecniche di cui al capoverso 2.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
LFG erlässt der Bundesrat die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit im Luftverkehr. Diese können durch technische Normen (= private Normen [vgl. Art. 3 lit. c
RS 946.51 LOTC Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

Art. 3   Definizioni
  Ai sensi della presente legge s'intende con:
a.   ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da:prescrizioni o norme tecniche divergenti,dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme odal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni;
1.   prescrizioni o norme tecniche divergenti,
2.   dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o
3.   dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni;
b.   prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente:la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti,la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti,gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità;
1.   la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti,
2.   la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti,
3.   gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità;
c.   norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità;
d. [1]   immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio:l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale,l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio,la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi,l'offerta di un prodotto;
1.   l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale,
2.   l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio,
3.   la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi,
4.   l'offerta di un prodotto;
e.   messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali;
f.   esame: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica;
g.   conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche;
h.   valutazione della conformità: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche;
i.   certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità;
k.   dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità;
l.   marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto;
m.   registrazione: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti;
n.   omologazione: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate;
o.   accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità;
p. [2]   sorveglianza del mercato: l'attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche;
q. [3]   informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
[3] Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
THG (SR 946.51) ]) konkretisiert werden, welche durch eine staatliche Stelle zu bezeichnen sind und bei deren Einhaltung vermutet wird, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllt sind (Art. 108a Abs. 2
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108a [1]  
  1.   Il Consiglio federale stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera e tiene conto dello stato della tecnica e della sostenibilità economica.
  2.   Può designare norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempiuti anche i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza.
  3.   Può delegare all'UFAC l'emanazione di prescrizioni amministrative e tecniche, in particolare la designazione delle norme tecniche di cui al capoverso 2.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
LFG). Die Konkretisierung ist auch möglich durch technische Vorschriften (= staatliche Vorschriften [Art. 3 lit. b
RS 946.51 LOTC Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

Art. 3   Definizioni
  Ai sensi della presente legge s'intende con:
a.   ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da:prescrizioni o norme tecniche divergenti,dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme odal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni;
1.   prescrizioni o norme tecniche divergenti,
2.   dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o
3.   dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni;
b.   prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente:la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti,la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti,gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità;
1.   la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti,
2.   la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti,
3.   gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità;
c.   norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità;
d. [1]   immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio:l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale,l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio,la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi,l'offerta di un prodotto;
1.   l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale,
2.   l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio,
3.   la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi,
4.   l'offerta di un prodotto;
e.   messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali;
f.   esame: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica;
g.   conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche;
h.   valutazione della conformità: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche;
i.   certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità;
k.   dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità;
l.   marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto;
m.   registrazione: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti;
n.   omologazione: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate;
o.   accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità;
p. [2]   sorveglianza del mercato: l'attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche;
q. [3]   informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
[3] Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
THG]), welche das BAZL aufgrund einer bundesrätlichen Delegation erlässt (Art. 108a Abs. 3
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108a [1]  
  1.   Il Consiglio federale stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera e tiene conto dello stato della tecnica e della sostenibilità economica.
  2.   Può designare norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempiuti anche i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza.
  3.   Può delegare all'UFAC l'emanazione di prescrizioni amministrative e tecniche, in particolare la designazione delle norme tecniche di cui al capoverso 2.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
LFG). Entsprechend der Systematik und des Normzwecks bedarf es allerdings auch hier der Festlegung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen. Dies hat der Bundesrat für die Sonderkategorien im Gegensatz zu den Standardkategorien (s. oben E. 3.3.1 und 3.3.2) unterlassen. Kommt hinzu, dass nur der Bundesrat das BAZL als Rechtssetzer bezeichnen könnte (Art. 108a Abs. 3
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108a [1]  
  1.   Il Consiglio federale stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera e tiene conto dello stato della tecnica e della sostenibilità economica.
  2.   Può designare norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempiuti anche i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza.
  3.   Può delegare all'UFAC l'emanazione di prescrizioni amministrative e tecniche, in particolare la designazione delle norme tecniche di cui al capoverso 2.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
i.i. LFG), was ebenfalls nicht erfolgt ist.

Insofern stellen etwa die Rechtssätze (Art. 22 Abs. 4
RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento

Art. 22   Legislazione
  1.   L'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.
  2.   Può emanare sotto forma di legge federale anche altre disposizioni contenenti norme di diritto o, sempre che autorizzata dalla Costituzione federale o dalla legge, emanarle sotto forma di ordinanza.
  3.   Se lo richiedono, le commissioni competenti dell'Assemblea federale vengono consultate prima che il Consiglio federale emani disposizioni contenenti norme di diritto, sempre che l'urgenza delle stesse lo consenta. I disegni di ordinanze secondo l'articolo 151 capoverso 2bis sono in ogni caso sottoposti alle commissioni competenti per consultazione. [1]
  4.   Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.
 
[1] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 483; FF 2022 301, 433).
ParlG [SR 171.10]) enthaltende Richtlinie TM 02.030-30 (Luftfahrzeuge der Sonderkategorie, Unterkategorie "Ecolights") und der generell-abstrakte Ausschluss der Zulassung von Trikes (wie der P&M Aviation QuikR [s. oben lit. A]) als Ecolight-Flugzeuge nach Ziff. 5.6 dieser Richtlinie eine Gesetzesverletzung dar.

3.4.

3.4.1. Das BAZL hat die Nichtzulassung des Luftfahrzeugs P&M Aviation QuikR allerdings nicht auf diese Technische Mitteilung abgestützt, sondern ausgeführt, dass es bisher noch gar keine entsprechende Lufttüchtigkeitsanforderungen im Sinne von Art. 10 Abs. 2
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 10 [1]   Esigenze di navigabilità
  1.   Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/2012 [2]. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA [3]: CS [4]-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
  2.   Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR [5] 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31.
  3.   La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Conformemente al n. 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[3] EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu)
[4] CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dell'EASA
[5] FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation Administration degli Stati Uniti d'America; www.faa.gov).
VLL definiert und festgelegt habe; eine Zulassung wäre mit einem Mehrverkehr verbunden, der zu zusätzlichen Lärm- und Schadstoffemissionen und sicherheitsbeeinträchtigenden Wirkungen führen würde. Weiter sei nicht dargelegt, dass die Zulassung weiterer Ultraleichtflugzeuge einen substitutiven Effekt mit sich bringen würde. Aus diesem Grund wurde von der Zulassung weiterer Ultraleichtflugzeuge abgesehen.
Diese Argumentation des BAZL hat die Vorinstanz gestützt auf Art. 2 Abs. 2
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 2 [1]  
  1.   Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2:
a.   gli aeromobili svizzeri di Stato;
b.   gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56;
c.   gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108);
d.   gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali;
e.   gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) [2].
  2.   Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza. [3]
  3.   Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
und 108 Abs. 1
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108  
  1.   Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:
a.   gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari;
b.   gli aeromobili senza motore;
c.   gli aeromobili a motore senza occupanti;
d.   gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi. [1]
  2.   Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
und 2
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 2 [1]  
  1.   Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2:
a.   gli aeromobili svizzeri di Stato;
b.   gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56;
c.   gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108);
d.   gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali;
e.   gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) [2].
  2.   Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza. [3]
  3.   Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
LFG und Art. 21
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 21 [1]  
  Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC [2] può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
LFV geschützt. Demgemäss sei das BAZL zuständig, entsprechende Verbote zu erlassen.

3.4.2. Wie bereits ausgeführt, kann der Bundesrat zur Wahrung der Flugsicherheit oder aus Gründen des Umweltschutzes Luftfahrzeuge besonderer Kategorien vom Verkehr im schweizerischen Luftraum ausschliessen oder ihre Zulassung davon abhängig machen, dass geeignete öffentliche oder private Stellen Aufsichtsaufgaben übernehmen (Art. 2 Abs. 2
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 2 [1]  
  1.   Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2:
a.   gli aeromobili svizzeri di Stato;
b.   gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56;
c.   gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108);
d.   gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali;
e.   gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) [2].
  2.   Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza. [3]
  3.   Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
LFG). In Art. 108 Abs. 1
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108  
  1.   Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:
a.   gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari;
b.   gli aeromobili senza motore;
c.   gli aeromobili a motore senza occupanti;
d.   gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi. [1]
  2.   Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
LFG werden die Luftfahrzeuge besonderer Kategorien aufgelistet: Als solche gelten etwa bemannte motorisch angetriebene Luftfahrzeuge mit geringem Gewicht oder geringer Flächenbelastung (lit. d), worunter vor allem Ultraleichtflugzeuge - wie die P&M Aviation QuikR - fallen (vgl. Botschaft über eine Änderung des Luftfahrtgesetzes vom 20. November 1991, BBl 1992 I 607, 641; s. auch 614 f.). Nach Art. 108 Abs. 2
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108  
  1.   Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:
a.   gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari;
b.   gli aeromobili senza motore;
c.   gli aeromobili a motore senza occupanti;
d.   gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi. [1]
  2.   Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
LFG kann der Bundesrat gegebenenfalls für diese Arten von Luftfahrzeugen Sonderregeln aufstellen; dabei dürfen jedoch die Vorschriften des LFG über die Haftpflicht und die Strafbestimmungen nicht geändert werden. Ausfluss dieser Bestimmungen ist zum einen Art. 2b Abs. 1
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 2b  
  1.   L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 [1] (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato.
  2.   Sono esclusi dal divieto:
a.   gli aeromobili a propulsione elettrica;
b.   gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione;
c.   gli autogiri con motore a combustione.
  3.   L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo.
 
[1] Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
LFV, wonach der Betrieb von bemannten Flugzeugen, deren Flächenbelastung weniger als 20kg/m2 beträgt, verboten ist (vgl. dazu allgemein und kritisch auch im Hinblick auf das Chicago-Abkommen
ROLAND MÜLLER, Verbot von Ultraleicht-Flugzeugen in der Schweiz, in: Schweiz. Vereinigung für Luft- und Raumrecht 1-1996, S. 4 ff.), zum anderen Art. 21
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 21 [1]  
  Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC [2] può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
LFV, wonach das UVEK innerhalb der in den Art. 108
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108  
  1.   Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:
a.   gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari;
b.   gli aeromobili senza motore;
c.   gli aeromobili a motore senza occupanti;
d.   gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi. [1]
  2.   Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
und 109
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 109  
  Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per:
a.   l'esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall'Assemblea federale;
b.   l'applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi;
c.   l'adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.
LFG umschriebenen Grenzen für Luftfahrzeuge besonderer Kategorien oder bei neuen technischen Erscheinungen Sonderregeln erlassen und andere Massnahmen treffen kann und dabei auch die Anliegen des Natur-, Landschafts- und Umweltschutzes zu berücksichtigen hat.

Das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR fällt unbestrittenermassen nicht unter den Tatbestand von Art. 2b Abs. 1
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 2b  
  1.   L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 [1] (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato.
  2.   Sono esclusi dal divieto:
a.   gli aeromobili a propulsione elettrica;
b.   gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione;
c.   gli autogiri con motore a combustione.
  3.   L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo.
 
[1] Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
LFV. Insofern ist diese Bestimmung keine taugliche Norm, das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR nicht zuzulassen bzw. nicht in das Luftfahrzeugregister aufzunehmen. Nach Art. 21
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 21 [1]  
  Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC [2] può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
LFV ist das UVEK Rechtssetzungsbehörde, und eine Rechtssetzungsdelegation an das BAZL ist - wie bereits bei Lufttüchtigkeitsanforderungen - mangels gesetzlicher Grundlage im LFG (Art. 48 Abs. 2
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 48   Attività normativa
  1.   Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.
  2.   Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.
RVOG) auch bei Luftfahrzeugen besonderer Kategorie nicht zulässig. Die von der Vorinstanz ohne Auseinandersetzung mit den rechtlichen Grundlagen als zulässig erachtete implizite Delegation vom UVEK an das BAZL ist - wie dargelegt - somit gesetzeswidrig. Insofern bestehen keine gesetzlichen Grundlagen, um das Luftfahrzeug P&M Aviation QuikR nicht zuzulassen bzw. grundsätzlich nicht im Luftfahrzeugregister eintragen zu lassen.

3.5. Das LFG geht davon aus, dass Luftfahrzeuge zum Verkehr im schweizerischen Luftraum zugelassen werden können (Art. 1
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 1 [1]  
  1.   L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.
  2.   Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria).
  3.   Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.
  4.   Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
und 2
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 2 [1]  
  1.   Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2:
a.   gli aeromobili svizzeri di Stato;
b.   gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56;
c.   gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108);
d.   gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali;
e.   gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) [2].
  2.   Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza. [3]
  3.   Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
LFG), wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 1 Abs. 1
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 1 [1]  
  1.   L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.
  2.   Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria).
  3.   Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.
  4.   Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
und Art. 51 ff
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 51 [1]  
  1.   Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie.
  2.   Esso definisce in particolare:
a.   quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato;
b.   a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108).
  3.   Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull'ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
. LFG [dazu auch vorne E. 3.1 - 3.4]). Neben dem Gesetzgeber steht lediglich dem Bundesrat aufgrund von Art. 2 Abs. 2
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 2 [1]  
  1.   Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2:
a.   gli aeromobili svizzeri di Stato;
b.   gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56;
c.   gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108);
d.   gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali;
e.   gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) [2].
  2.   Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza. [3]
  3.   Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
LFG die Kompetenz zu, Luftfahrzeuge vom Verkehr im schweizerischen Luftraum auszuschliessen, wobei der Ausschluss nur zur Wahrung der Flugsicherheit oder aus Gründen des Umweltschutzes zulässig ist. Dem UVEK steht diese Befugnis aufgrund von Art. 21
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 21 [1]  
  Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC [2] può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
LFV nicht zu. Dies ergibt sich zum einen aus dessen Wortlaut und zum anderen aus den Grundsätzen der Subdelegation, wonach nur relativ Unwichtiges den Departementen zur Rechtssetzung überlassen werden kann (vgl. Art. 48 Abs. 1
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 48   Attività normativa
  1.   Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.
  2.   Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.
Satz 2 RVOG; GEORG MÜLLER, Elemente einer Rechtssetzungslehre, 2. Aufl. 2006, Rz. 195 ff., s. auch Rz. 210 ff.). Liegt kein Verbot vor, so ist die Zulassung zum Verkehr zu prüfen. Allerdings liegen die notwendigen Anforderungen, insbesondere in Bezug auf die Lufttüchtigkeit, durch den Bundesrat bzw. vor allem durch das UVEK (Art. 58
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 58 [1]  
  1.   La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo. [2]
  2.   Il DATEC emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore. [3]
  3.   L'UFAC emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all'esame.
  4.   Il richiedente sopporta le spese di controllo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 8 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).
LFG i.V.m. VLL) noch nicht vor, weshalb - wie dargelegt - nicht geprüft werden kann, ob die Voraussetzungen der
Lufttüchtigkeit bzw. der Zulassung zum Verkehr erfüllt sind. Die zuständigen Stellen haben demnach diese Rechtssetzungsaufgabe an die Hand zu nehmen. Nach Art. 17
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 17 [1]   Certificati di navigabilità, certificati di navigabilità limitati, autorizzazioni di volo e certificati di rumore e di emissione di sostanze tossiche esteri [2]
  1.   L'UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati: [3]
a.   secondo le disposizioni vigenti in Svizzera;
b.   secondo le prescrizioni internazionali obbligatorie anche per la Svizzera,;o
c.   secondo le prescrizioni straniere o internazionali che soddisfano almeno alle esigenze minime svizzere e che sono riconosciute dall'UFAC.
  2.   I certificati esteri di rumore e di sostanze tossiche possono essere riconosciuti dall'UFAC a condizione che siano stati rilasciati:
a.   secondo norme che soddisfano almeno le esigenze minime svizzere; o
b.   secondo norme internazionali, vincolanti anche per la Svizzera. [4]
  3.   È fatto salvo il controllo supplementare destinato a verificare se l'aeromobile è atto al volo e se soddisfa le esigenze riguardanti la limitazione dei rumori e dell'emissione di sostanze tossiche. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 2277).
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
LFV kann das BAZL gewisse ausländische Zeugnisse anerkennen. Insofern ist aus Gründen der Verfahrensökonomie vorerst zu prüfen, ob nicht eine Anerkennung möglich wäre, wird doch bereits in vielen europäischen Ländern mit diesem Luftfahrzeug geflogen.

3.6. Zusammenfassend ist festzuhalten: Das LFG geht davon aus, dass Luftfahrzeuge zum Verkehr im schweizerischen Luftraum zugelassen werden können, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Das gilt grundsätzlich auch für die Luftfahrzeuge P&M Aviation QuikR, da der Bundesrat gestützt auf Art. 2 Abs. 2
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Art. 2 [1]  
  1.   Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2:
a.   gli aeromobili svizzeri di Stato;
b.   gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56;
c.   gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108);
d.   gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali;
e.   gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) [2].
  2.   Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza. [3]
  3.   Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
LFG diese in Art. 2b
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 2b  
  1.   L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 [1] (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato.
  2.   Sono esclusi dal divieto:
a.   gli aeromobili a propulsione elettrica;
b.   gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione;
c.   gli autogiri con motore a combustione.
  3.   L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo.
 
[1] Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
LFV nicht verboten hat. Für die Zulassung zum Verkehr bedarf es gewisser generell-abstrakter Anforderungen, zu deren Erlass nach der gesetzlichen Regelung nur der Bundesrat und das UVEK zuständig sind - Rechtssetzungsdelegationen von diesen an das BAZL sind mangels gesetzlicher Grundlage nicht zulässig. Dem BAZL kommt danach die Aufgabe zu, diese zu vollziehen. Zurzeit liegen keine Lufttüchtigkeits- und Umweltschutzanforderungen vor, weshalb die zuständigen Organe die notwendigen Regelungen tunlichst zu erlassen oder ausländische Zeugnisse anzuerkennen haben. Danach ist das Luftfahrzeug des Typs P&M Aviation QuikR gestützt auf die erarbeiteten Anforderungen bzw. auf eine Anerkennung zu prüfen. Erfüllt das genannte Luftfahrzeug diese Anforderungen, so kann ihm gestützt darauf der Eintrag in das Luftfahrzeugregister nicht verweigert werden (s. oben E. 3.1).

4.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. März 2013 aufzuheben. Die Sache ist an das BAZL (Art. 107 Abs. 2
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 107   Sentenza
  1.   Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
  2.   Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza.
  3.   Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato. [1]
  4.   Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
Satz 2 BGG) zurückzuweisen, damit dieses prüft, ob das Luftfahrzeug P&M Aviation QuikR gestützt auf die noch auszuarbeitenden bzw. anzuerkennenden Lufttüchtigkeits- und Umweltschutzanforderungen im Luftfahrzeugregister eingetragen und zum Verkehr im schweizerischen Luftraum zugelassen werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 66   Onere e ripartizione delle spese giudiziarie
  1.   Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
  2.   In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
  3.   Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
  4.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
  5.   Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
BGG).

Das BAZL hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 68
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 68   Spese ripetibili
  1.   Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
  2.   La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
  3.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
  4.   Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
  5.   Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
BGG). Der Beschwerdeführer hat eine Kostennote eingereicht, aus welcher allerdings weder der Stundenaufwand noch der verwendete Stundensatz hervorgeht. Aus diesem Grund setzt das Bundesgericht gestützt auf Art. 12 Abs. 1 des Reglements über die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtliche Vertretung im Verfahren vor dem Bundesgericht vom 31. März 2006 (SR 173.110.210.3) den Betrag aufgrund der Akten fest.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. März 2013 aufgehoben.

2.

Die Sache wird an das BAZL zurückgewiesen, damit dieses prüft, ob das Luftfahrzeug P&M Aviation QuikR gestützt auf die im Sinne der Erwägungen noch auszuarbeitenden bzw. anzuerkennenden Lufttüchtigkeits- und Umweltschutzanforderungen im Luftfahrzeugregister eingetragen und zum Verkehr im schweizerischen Luftraum zugelassen werden kann.

3.

Es werden für das bundesgerichtliche Verfahren keine Kosten erhoben.

4.

Das BAZL hat dem Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 5'000.-- zu entschädigen.

5.

Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten und der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen.

6.

Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 13. November 2013

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Errass
2C_391/2013 13. novembre 2013 01. dicembre 2013 Tribunale federale Inedito Trasporto (senza circolazione stradale)

Oggetto Gesuch um Vorprüfung der Zulassungsfähigkeit des Luftfahrzeuges P&M Aviation QuikR

Registro di legislazione
CEDU 6
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Art. 6   Diritto ad un processo equo
  1.   Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
  2.   Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
  3.   Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a.   essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b.   disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c.   difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d.   interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e.   farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
Cost 29
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 29   Garanzie procedurali generali
  1.   In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
  2.   Le parti hanno diritto d'essere sentite.
  3.   Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
LNA 1
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 1 [1]  
  1.   L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.
  2.   Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria).
  3.   Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.
  4.   Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
LNA 2
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 2 [1]  
  1.   Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2:
a.   gli aeromobili svizzeri di Stato;
b.   gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56;
c.   gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108);
d.   gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali;
e.   gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) [2].
  2.   Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza. [3]
  3.   Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
LNA 6
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 6 [1]  
  1.   Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. [2]
  2.   ... [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 82 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[3] Abrogato dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
LNA 51
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 51 [1]  
  1.   Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie.
  2.   Esso definisce in particolare:
a.   quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato;
b.   a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108).
  3.   Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull'ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
LNA 52
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 52 [1]  
  1.   L'UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili.
  2.   Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:
a.   non è immatricolato in un altro Stato;
b.   adempie le condizioni d'ammissione agli esami prescritti;
c.   i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l'iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri. [2]
  3.   Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l'esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà.
  4.   Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 733; FF 1993 I 609).
LNA 56
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 56 [1]  
  1.   L'UFAC certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera:
a.   l'immatricolazione;
b.   la navigabilità;
c.   l'emissione di rumori o sostanze nocive degli aeromobili a motore.
  2.   Il Consiglio federale emana disposizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro dei certificati. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
LNA 57
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 57 [1]  
  1.   Per garantire in particolare la sicurezza aerea, il DATEC emana disposizioni sulla costruzione, l'esercizio, la manutenzione e l'equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo. [2]
  2.   Il DATEC può emanare prescrizioni sulla costruzione di talune parti di aeromobili.
  3.   Le aziende di costruzione e di manutenzione necessitano di un'autorizzazione dell'UFAC. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
LNA 58
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 58 [1]  
  1.   La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo. [2]
  2.   Il DATEC emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore. [3]
  3.   L'UFAC emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all'esame.
  4.   Il richiedente sopporta le spese di controllo.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
[3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 8 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).
LNA 108
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108  
  1.   Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:
a.   gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari;
b.   gli aeromobili senza motore;
c.   gli aeromobili a motore senza occupanti;
d.   gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi. [1]
  2.   Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
LNA 108 a
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 108a [1]  
  1.   Il Consiglio federale stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera e tiene conto dello stato della tecnica e della sostenibilità economica.
  2.   Può designare norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempiuti anche i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza.
  3.   Può delegare all'UFAC l'emanazione di prescrizioni amministrative e tecniche, in particolare la designazione delle norme tecniche di cui al capoverso 2.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
LNA 109
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 109  
  Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per:
a.   l'esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall'Assemblea federale;
b.   l'applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi;
c.   l'adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.
LOGA 48
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 48   Attività normativa
  1.   Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.
  2.   Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.
LOTC 3
RS 946.51 LOTC Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

Art. 3   Definizioni
  Ai sensi della presente legge s'intende con:
a.   ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da:prescrizioni o norme tecniche divergenti,dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme odal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni;
1.   prescrizioni o norme tecniche divergenti,
2.   dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o
3.   dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni;
b.   prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente:la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti,la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti,gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità;
1.   la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti,
2.   la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti,
3.   gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità;
c.   norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità;
d. [1]   immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio:l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale,l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio,la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi,l'offerta di un prodotto;
1.   l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale,
2.   l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio,
3.   la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi,
4.   l'offerta di un prodotto;
e.   messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali;
f.   esame: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica;
g.   conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche;
h.   valutazione della conformità: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche;
i.   certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità;
k.   dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità;
l.   marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto;
m.   registrazione: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti;
n.   omologazione: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate;
o.   accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità;
p. [2]   sorveglianza del mercato: l'attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche;
q. [3]   informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
[3] Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
LParl 22
RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento

Art. 22   Legislazione
  1.   L'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.
  2.   Può emanare sotto forma di legge federale anche altre disposizioni contenenti norme di diritto o, sempre che autorizzata dalla Costituzione federale o dalla legge, emanarle sotto forma di ordinanza.
  3.   Se lo richiedono, le commissioni competenti dell'Assemblea federale vengono consultate prima che il Consiglio federale emani disposizioni contenenti norme di diritto, sempre che l'urgenza delle stesse lo consenta. I disegni di ordinanze secondo l'articolo 151 capoverso 2bis sono in ogni caso sottoposti alle commissioni competenti per consultazione. [1]
  4.   Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.
 
[1] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 483; FF 2022 301, 433).
LTF 66
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 66   Onere e ripartizione delle spese giudiziarie
  1.   Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
  2.   In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
  3.   Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
  4.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
  5.   Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF 68
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 68   Spese ripetibili
  1.   Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
  2.   La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
  3.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
  4.   Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
  5.   Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF 82
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 82   Principio
  Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a.   contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b.   contro gli atti normativi cantonali;
c.   concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF 83
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 83   Eccezioni
  Il ricorso è inammissibile contro:
a.   le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.   le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c. [1]   le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:l'entrata in Svizzera,i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,l'ammissione provvisoria,l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,le deroghe alle condizioni d'ammissione,la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
1.   l'entrata in Svizzera,
2.   i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
3.   l'ammissione provvisoria,
4.   l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
5. [1]   le deroghe alle condizioni d'ammissione,
6. [2]   la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d. [3]   le decisioni in materia d'asilo pronunciate:dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
1. [3]   dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
2.   da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e.   le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f. [4]   le decisioni in materia di appalti pubblici se:non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, oil valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici;
1.   non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
2.   il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici;
fbis. [6]   le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 2009 [7] sul trasporto di viaggiatori;
g.   le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h. [8]   le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i.   le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j. [9]   le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k.   le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l.   le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m. [10]   le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n.   le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,i nulla osta;
1.   l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
2.   l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
3.   i nulla osta;
o.   le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p. [11]   le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti: [12]concessioni oggetto di una pubblica gara,controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni;controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste;
1.   concessioni oggetto di una pubblica gara,
2.   controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni;
3. [14]   controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste;
q.   le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:l'iscrizione nella lista d'attesa,l'attribuzione di organi;
1.   l'iscrizione nella lista d'attesa,
2.   l'attribuzione di organi;
r.   le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 34 [16] della legge del 17 giugno 2005 [17] sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s. [18]   le decisioni in materia di agricoltura concernenti:...la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
1. [18]   ...
2.   la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t. [19]   le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u. [20]   le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 2015 [21] sull'infrastruttura finanziaria);
v. [22]   le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w. [23]   le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x. [24]   le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 2016 [25] sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y. [26]   le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z. [27]   le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 [28] sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
[2] Introdotta dalla cifraI n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).
[4] Nuovo testo giusta l'all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
[5] RS 172.056.1
[6] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[7] RS 745.1
[8] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[9] Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 1 della L del 17 giu. 2016 sull'approvvigionamento del Paese, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3097; FF 2014 6105).
[10] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).
[11] Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 3 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).
[12] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493).
[13] RS 784.10
[14] Introdotto dall'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493).
[15] RS 783.0
[16] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
[17] RS 173.32. Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 33 lett. i LTAF in connessione con l'art. 53 cpv. 1 della LF del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10).
[18] Abrogata dall'all. n. 1 della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757).
[19] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
[20] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
[21] RS 958.1
[22] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
[23] Introdotta dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
[24] Introdotta dall'art. 21 cpv. 2 della LF del 30 set. 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del1981, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 753; FF 2016 73).
[25] RS 211.223.13
[26] Introdotta dall'art 36 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2021 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 703; FF 2020 8063).
[27] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 giu. 2023 concernente l'accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti eolici, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 804; FF 2023 344, 588).
[28] RS 730.0
LTF 86
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 86   Autorità inferiori in generale
  1.   Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Tribunale amministrativo federale;
b.   del Tribunale penale federale;
c.   dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d.   delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
  2.   I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
  3.   Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
LTF 89
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 89   Diritto di ricorso
  1.   Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a.   ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b.   è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c.   ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
  2.   Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a.   la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b.   in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c.   i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d.   le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
  3.   In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
LTF 90
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 90   Decisioni finali
  Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF 97
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 97   Accertamento inesatto dei fatti
  1.   Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
  2.   Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).
LTF 100
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 100   Ricorso contro decisioni
  1.   Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
  2.   Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b. [1]   nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c. [2]   in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d. [5]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti.
  3.   Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b.   dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
  4.   Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
  5.   Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
  6.   ... [7]
  7.   Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[6] RS 232.14
[7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
LTF 102
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 102   Scambio di scritti
  1.   Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito.
  2.   L'autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine.
  3.   Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti.
LTF 107
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 107   Sentenza
  1.   Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
  2.   Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza.
  3.   Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato. [1]
  4.   Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
ODNA 1
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 1  
  1.   La presente ordinanza si applica:
a.   agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devono esservi registrati;
b.   a aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti sviluppati, costruiti o modificati in Svizzera o da imprese svizzere operanti presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale;
c.   a eliche, motori, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti che devono essere montati su un aeromobile svizzero o per i quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale.
  2.   Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 [1] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera [2]:
a. [3]   regolamento (UE) n. 1321/2014 [4];
b. [5]   regolamento (UE) n. 2018/1139 [6];
c.   regolamento (UE) n. 748/2012 [7]. [8]
  3.   Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all'allegato I al regolamento (UE) n. 2018/1139, sono esclusi dal campo d'applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2. [9]
 
[1] RS 0.748.127.192.68
[2] La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'all. all'Acc. sul trasporto aereo e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[4] Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni.
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[6] Regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.
[7] Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione).
[8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).
[9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
ODNA 3
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 3 [1]   Categorie di navigabilità
  1.   Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità:
a.   la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1;
b.   la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente.
  2.   Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie.
  3.   Negli allegati sono disciplinati:
a.   i criteri per la suddivisione nelle sottocategorie;
b.   i criteri generali di ammissione e le esigenze di navigabilità;
c.   le disposizioni particolari concernenti la manutenzione;
d.   le disposizioni concernenti la costruzione;
e.   le disposizioni particolari concernenti l'idoneità all'impiego di parti di aeromobile e di equipaggiamenti;
f.   le disposizioni particolari concernenti modifiche su aeromobili;
g.   le condizioni generali di esercizio;
h.   l'iscrizione. [2]
  4.   Esistono le seguenti sottocategorie:
a.   Ecolight (allegato 1);
b.   Ultraleggeri (allegato 2);
c.   Storici/Historic (allegato 3);
d.   Autocostruzioni (allegato 4);
e.   Limitati/Limited (allegato 5);
f.   Sperimentali (allegato 6);
g.   Con restrizioni/Restricted (allegato 7).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
ODNA 7
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 7 [1]  
  Sulla base di un esame ufficiale, l'UFAC rilascia:
a.   il certificato di tipo necessario per l'ammissione di un tipo;
b. [2]   il certificato di navigabilità, il certificato ristretto di navigabilità oppure l'autorizzazione di volo necessaria per la circolazione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
ODNA 9
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 9   Procedura d'ammissione
  1.   L'UFAC è in ogni caso l'autorità competente in materia d'ammissione. [1]
  1bis.   La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i loro motori ed eliche è disciplinata, in deroga all'articolo 2 paragrafo 3 lettera d del regolamento (UE) n. 2018/1139 [2], dal regolamento (UE) n. 748/2012 [3]. [4]
  2.   La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria speciale e per i relativi motori ed eliche è disciplinata negli allegati. [5]
  3.   Spetta al richiedente procurarsi i documenti relativi alle esigenze di navigabilità previste dalla procedura d'ammissione.
  4.   Il richiedente o il costruttore deve consegnare gratuitamente all'UFAC tutti i documenti necessari per l'ammissione e i relativi emendamenti. Tali documenti vanno redatti in inglese o in una lingua ufficiale.
  5.   L'UFAC può riconoscere i certificati di tipo stranieri se sono conformi alle esigenze di navigabilità definite all'articolo 10. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).
[2] Conformemente al n. 3 dell'all. all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[3] Conformemente al n. 3 dell'all. all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008 (RU 2008 3629). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
ODNA 10
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 10 [1]   Esigenze di navigabilità
  1.   Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/2012 [2]. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA [3]: CS [4]-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
  2.   Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR [5] 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31.
  3.   La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).
[2] Conformemente al n. 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
[3] EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu)
[4] CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dell'EASA
[5] FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation Administration degli Stati Uniti d'America; www.faa.gov).
ODNA 50
RS 748.215.1 ODNA Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 50   Comunicazioni tecniche
  1.   L'UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l'ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili, dei motori, delle eliche, delle parti d'aeromobile e degli equipaggiamenti.
  2.   L'UFAC pubblica le comunicazioni tecniche [1].
  3.   Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l'UFAC.
 
[1] Ottenibili presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
OG 110 ONA 2 b
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 2b  
  1.   L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 [1] (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato.
  2.   Sono esclusi dal divieto:
a.   gli aeromobili a propulsione elettrica;
b.   gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione;
c.   gli autogiri con motore a combustione.
  3.   L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo.
 
[1] Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
ONA 3
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 3 [1]   Immatricolazione
  1.   L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se:
a.   adempiono le condizioni richieste segnatamente per quanto concerne la proprietà (art. 4 e 5);
b.   sono destinati a circolare con insegne di nazionalità e immatricolazione svizzere.
  2.   L'UFAC può autorizzare la registrazione nella matricola svizzera di un aeromobile che non adempie le esigenze sulla proprietà, se quest'ultimo deve essere usato per parecchio tempo da un'impresa svizzera di aerotrasporti commerciali. [2]
  3.   Gli aeromobili svizzeri di Stato possono essere registrati nella matricola.
  4.   L'immatricolazione può essere rifiutata quando l'aeromobile non risponde in modo evidente alle esigenze di attitudine al volo applicabili in Svizzera, né alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente.
  5.   ... [3]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 735).
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).
[3] Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
ONA 13
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 13 [1]   Riserva di applicabilità del diritto internazionale
  Le disposizioni concernenti la navigabilità e la procedura d'ammissione (n. 15) sono applicabili nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 [2] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:
a.   regolamento (CE) n. 1592/2002;
b.   regolamento (CE) n. 2042/2003;
c.   regolamento (CE) n. 1702/2003.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[2] RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'all. all'Acc. e può essere consultata o richiesta all'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
ONA 16
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 16 [1]   Certificato di navigabilità, certificato di navigabilità limitato, autorizzazione di volo, certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche
  1.   L'UFAC attesta la navigabilità degli aeromobili immatricolati nel certificato di navigabilità, nel certificato di navigabilità limitato o nell'autorizzazione di volo.
  2.   Il livello del rumore e il livello di emissione di sostanze tossiche degli aeromobili a motore sono attestati nel certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
ONA 17
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 17 [1]   Certificati di navigabilità, certificati di navigabilità limitati, autorizzazioni di volo e certificati di rumore e di emissione di sostanze tossiche esteri [2]
  1.   L'UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati: [3]
a.   secondo le disposizioni vigenti in Svizzera;
b.   secondo le prescrizioni internazionali obbligatorie anche per la Svizzera,;o
c.   secondo le prescrizioni straniere o internazionali che soddisfano almeno alle esigenze minime svizzere e che sono riconosciute dall'UFAC.
  2.   I certificati esteri di rumore e di sostanze tossiche possono essere riconosciuti dall'UFAC a condizione che siano stati rilasciati:
a.   secondo norme che soddisfano almeno le esigenze minime svizzere; o
b.   secondo norme internazionali, vincolanti anche per la Svizzera. [4]
  3.   È fatto salvo il controllo supplementare destinato a verificare se l'aeromobile è atto al volo e se soddisfa le esigenze riguardanti la limitazione dei rumori e dell'emissione di sostanze tossiche. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 2277).
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
ONA 18
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 18   Ammissione alla circolazione [1]
  1.   Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione:
a.   se è atto al volo;
b. [2]   se soddisfa alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni;
c. [3]   se è garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri, nella misura prescritta;
d. [4]   se, nel caso di un aeromobile importato, è fornita la prova che è stato oggetto d'imposizione doganale o che beneficia provvisoriamente di una franchigia doganale.
  2.   ... [5]
  3.   L'ammissione alla circolazione è attestata con il rilascio del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell'autorizzazione di volo. In questi certificati o nei rispettivi allegati l'UFAC può stabilire oneri, condizioni o limitazioni d'esercizio. [6]
  4.   In casi particolari, specialmente durante la procedura d'ammissione, l'UFAC rilascia un'autorizzazione di volo provvisoria. In ogni caso deve essere garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri. [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984, in vigore dal 1° apr. 1985 (RU 1984 318).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[4] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 36 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
[5] Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[6] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[7] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[8] Abrogato dal n. I dell'O del 25 ago. 1976, con effetto dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1921).
ONA 19
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 19 [1]   Durata di validità del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato e dell'autorizzazione di volo
  1.   I certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo hanno, di norma, validità illimitata. L'UFAC può eccezionalmente limitare la durata di validità.
  2.   In casi particolari, segnatamente durante la procedura di ammissione o per sorvoli tecnici, l'UFAC rilascia autorizzazioni di volo con validità limitata.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
ONA 20
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 20   Ritiro del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell'autorizzazione di volo [1]
  1.   Il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l'autorizzazione di volo viene ritirato: [2]
a. [3]   se l'aeromobile non è più atto al volo e se i difetti non sono stati eliminati nel tempo stabilito dall'UFAC;
b. [4]   se l'aeromobile non soddisfa più alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni e se i difetti non sono stati eliminati nel tempo stabilito dall'UFAC;
c.   se la garanzia della responsabilità civile verso terzi a terra non è più prestata a sufficienza;
d.   se allo spirare della franchigia doganale non è fornita la prova dello sdoganamento.
  2.   Il certificato di navigabilità può inoltre essere ritirato:
a.   se la necessaria verifica periodica della navigabilità non viene eseguita e confermata entro il termine prescritto; oppure
b.   se i rapporti di proprietà non sono chiari. [5]
  3.   È riservato il ritiro conformemente all'articolo 92 della legge sulla navigazione aerea [6].
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 2277).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984, in vigore dal 1° apr. 1985 (RU 1984 318).
[5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
[6] RU 1974 447
ONA 21
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Art. 21 [1]  
  Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC [2] può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
[2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
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