Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte VI
F-3815/2022
Sentenza del 13 ottobre 2022
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Dario Quirici.
Parti
A.______,
CFA Chiasso,
rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328,
6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi); decisione della SEM del 23 agosto 2022 / N ...
F-3815/2022
Visto che:
l'11 marzo 2022, il ricorrente, cittadino della Repubblica islamica dell'Iran nato il ... 1986, ha presentato una domanda d'asilo in Bulgaria dopo essere entrato senza documento di viaggio e senza visto, via la Turchia, nell'Unione europea,
il 29 maggio 2022, giunto in Svizzera privo di documento di viaggio e di visto, il ricorrente ha depositato una seconda domanda d'asilo, il 23 agosto 2022, una volta istruito il caso e concluso che la Bulgaria fosse competente in materia, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b
della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il suo trasferimento in Bulgaria, il 25 agosto 2022, il ricorrente, rappresentato da SOS Ticino Caritas Svizzera, ha ricevuto la decisione,
il 1° settembre 2022, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata, che la competenza della Svizzera sia constatata con il rinvio degli atti alla SEM per l'esame della domanda d'asilo oppure, in via subordinata, che la causa sia rinviata alla SEM per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione, il 2 settembre 2022, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente,
gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo,
e considerato che:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale
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federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
LAsi),
presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA);
i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013),
se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 Pagina 3
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par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" art. 17 par. 1 RD III), quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 RD III, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; detta responsabilità cessa dodici mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (art. 13 par. 1 RD III), in concreto, dall'incarto emerge che il ricorrente, proveniente dalla Turchia, ha depositato una prima domanda d'asilo in Bulgaria l'11 marzo 2022, dopodiché si è recato in Svizzera, dove ha presentato una seconda domanda d'asilo il 29 maggio 2022 (cfr. incarto SEM, in particolare il doc. 9/1),
il 31 maggio 2022, la SEM ha quindi inviato alle autorità competenti bulgare la richiesta di riprendere in carico il ricorrente, le quali ne hanno accusato ricevimento lo stesso giorno (cfr. incarto SEM, doc. 10/5, 11/1 e 12/1), il 15 giugno 2022, senza risposta alla sua richiesta, la SEM ha comunicato alle autorità bulgare di considerarle competenti a trattare la domanda di protezione internazionale del ricorrente, e ciò in conformità all'art. 23 RD III (cfr. incarto SEM, doc. 16.1);
in relazione al trasferimento del ricorrente in Bulgaria, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un
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trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea/CartaUE (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito va ricordato che la Bulgaria, in quanto membro dell'Unione europea, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301),
pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, la Bulgaria è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza),
nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3
CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193;
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cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), in concreto, per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente fa valere di essere stato maltrattato dalla polizia locale, in particolare di essere stato "picchiato brutalmente", con la conseguenza che "ha tuttora dolori alla schiena e alle ginocchia", e di avere dovuto vivere, nel centro per migranti irregolari di ..., "in una stanza con altre quaranta persone", dove avvenivano "pestaggi" e dove "spesso, quando si metteva in fila per mangiare non gli veniva consegnato nessun pasto", per cui, "dopo venticinque giorni", quando ha avuto l'occasione, "ha subito lasciato il paese" (ricorso, pagg. 2 e 3); egli si riferisce pure alle "carenze del sistema di accoglienza bulgaro, fortemente messo alla prova dall'arrivo di richiedenti protezione ucraini tanto da costringere le autorità bulgare a bloccare i trasferimenti Dublino", come pure alla sua "fragile condizione psichica" (ricorso, pag. 4); a proposito delle sue allegazioni sul suo stato di salute fisica e psichica, egli rimprovera alla SEM di non averne tenuto conto, nonostante siano "pienamente confermate dalla documentazione medica agli atti" (ricorso, pag. 5 e anche, passim, le pagg. 7 e 8); riguardo al sistema di accoglienza bulgaro, egli cita più rapporti di diverse fonti ed organizzazioni, tra cui "Asylum Information Database" (AIDA), il Comitato per la prevenzione della tortura (CPT), "Global Detention Project" (GDP) e l'Ufficio dell'alto commissario per i diritti umani (OHCHR), come pure la sentenza TAF D-1128/2022 dell'8 aprile 2022 (rinvio della causa alla SEM per complemento istruttorio), nella quale si parla, con riferimento all'afflusso in Bulgaria di rifugiati dall'Ucraina, di "Überlastung des ohnehin schon strapazierten Asylsystems in Bulgarien" e di "Überlastung des dortigen Gesundheitssystems" (ricorso, pagg. 5 e 6); per finire, egli esprime il parere che, ad ogni modo, "sia necessario rinunciare al trasferimento per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 [RD III]" (ricorso, pag. 9), rispetto alla situazione del sistema di accoglienza bulgaro va notato che, benché dai rapporti indipendenti disponibili, in particolare quelli appena citati, sia effettivamente desumibile che il sistema d'asilo bulgaro presenta carenze sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto, sia riguardo alle condizioni di accoglienza dei richiedenti, la situazione non risulta così grave da poter essere equiparata, per intensità ed ampiezza, a quella accertata in Grecia a suo tempo nella sentenza CorteEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, n. 30696/09 (cfr., con riferimento agli anni 2018 e 2019, la sentenza TAF F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.5, 6.6 e 6.6.7, corredata da numerosi rimandi anche alla giurisprudenza, non sempre univoca, francese, italiana, tedesca nonché austriaca); pertanto,
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questo Tribunale non considera che le dette carenze abbiano, nonostante la loro indubbia gravità, un carattere sistemico, ossia che siano "generalizzate" o che colpiscano "determinati gruppi di persone" (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, Comunicato stampa n. 33/19 del 19 marzo 2019, relativo alle sentenze nella causa C-163/17 Jawo e nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 Ibrahim, C-319/17 Sharqawi e a. e C-438/17 Magamadov); questo non significa però che, in casi specifici, come ad esempio quello giudicato nella sentenza TAF D-1128/2022 invocata dal ricorrente, le gravi carenze del sistema d'asilo bulgaro non possano indurre ad accogliere un ricorso per ordinare un complemento istruttorio, nel caso del ricorrente non si può non tener conto delle conseguenze del conflitto tra l'Ucraina e la Russia, in corso da fine febbraio 2022, sul sistema d'accoglienza bulgaro; in proposito, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha osservato, nel luglio 2022, "an increase in the number of Ukrainians arriving (mostly via Romania), averaging between 3-4,000 daily. It should be noted that on a daily basis the number of Ukrainians that arrive from Romania nearly equals the number that are recorded leaving Bulgaria for other countries" (UNHCR, Ukraine Refugee Situation Operational Update Bulgaria, del 5 agosto 2022); questo significa che il numero di cittadini ucraini entrati in Bulgaria, sovrapponibile a quello che l'hanno lasciata su base giornaliera, non ha condotto ad un aumento, ad ogni modo non significativo, del numero di persone che cercano protezione internazionale sul suolo di questo paese, per cui non si può assumere, come tende a fare il ricorrente, che il conflitto tra l'Ucraina e la Russia abbia ancora peggiorato le carenze del sistema d'accoglienza bulgaro; così, sebbene non privi di valenza, gli argomenti del ricorrente non riescono a convincere, nemmeno nel contesto attuale, che la procedura d'asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da dover concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i loro paesi d'origine, ne deriva che, sotto questo profilo, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie;
riguardo alla situazione valetudinaria del ricorrente si deve rimarcare che egli è stato visitato da un medico generalista il 14 giugno 2022, il quale ha constatato una "escursione articolare normale [della schiena e del ginocchio destro] con viva dolenzia" ma senza fratture, ed ha consigliato l'assunzione di Brufen, Voltaren e Zaldiar (cfr. il relativo Foglio di trasmissione di informazioni mediche [F2], incarto SEM, doc. 23/2); il
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ricorrente è stato degente presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di Mendrisio dal 24 giugno al 21 luglio 2022, e ciò per "disturbi dell'adattamento", ed è stato dimesso "in migliorate condizioni psichiche" (cfr. la relativa relazione della CPC, incarto SEM, doc. 25/3); il ricorrente è stato di nuovo esaminato da un medico psichiatra il 3 agosto 2022, il quale ha qualificato la diagnosi e la terapia come invariate rispetto a quelle formulate dalla CPC, ed ha rilevato un "buon compenso psicopatologico, migliorata l'insonnia" (cfr. il relativo F2, incarto SEM, doc. 26/2), ora, sulla base di questa configurazione diagnostica, questo Tribunale non intravede motivi sufficienti per credere che lo stato di salute del ricorrente, sotto il profilo sia somatico che psicologico, possa costituire un ostacolo al suo trasferimento in Bulgaria, tenuto conto che il ricorrente potrà esigere, se del caso, prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale dei suoi disturbi in funzione della loro gravità (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza, già menzionato; cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F3389/2022 del 15 agosto 2022 consid. 7.3.4, che si riferisce anche alla sentenza TAF D-1128/2022); questo vale anche se il sistema sanitario bulgaro, ancora in transizione, presenta insufficienze che intaccano la qualità dei servizi e delle prestazioni a disposizione dei fruitori indigeni e stranieri indistintamente ("the health system continuously suffers from substantial weaknesses, which contribute to unsatisfactory population health": "European Observatory on Health Systems and Policies", Health Systems in Transition Bulgaria: Health System Review, vol. 20, no 4, 2018, in particolare le pagg. 182 a 2014),
si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Bulgaria in funzione del suo stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pag. 5), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per fondare la competenza della Bulgaria oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Bulgaria per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3
dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7),
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in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Bulgaria (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, nondimeno, questo Tribunale non può esimersi dall'invitare la SEM ad assicurarsi presso le autorità bulgare competenti, prima di allontanare il ricorrente in conformità alle norme e alla giurisprudenza applicabili, se la Bulgaria continui effettivamente ad accettare i trasferimenti dei richiedenti l'asilo nell'ambito del RD III, come la SEM suppone, diversamente da quanto asserisce il ricorrente (cfr. ricorso, pag. 4), senza tuttavia averne la certezza (cfr. decisione impugnata, pag. 3),
essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]),
la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3.
Le spese processuali, di fr. 750. sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.
Il giudice unico:
Il cancelliere:
Daniele Cattaneo
Dario Quirici
Data di spedizione:
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Comunicazione:
al ricorrente (raccomandata);
alla SEM, Divisione Dublino, con l'incarto n. di rif. N ... (in copia); all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte VI
F-3815/2022
Sentenza del 13 ottobre 2022
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Dario Quirici.
Parti
A.______,
CFA Chiasso,
rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328,
6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 31a [1] Decisioni della SEM |
||||||
| Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: | ||||||
| può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; | ||||||
| può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; | ||||||
| può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; | ||||||
| può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; | ||||||
| può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; | ||||||
| può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. | ||||||
| Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. | ||||||
| La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. | ||||||
| Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1871; FF 2014 2935). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). | ||||||
F-3815/2022
Visto che:
l'11 marzo 2022, il ricorrente, cittadino della Repubblica islamica dell'Iran nato il ... 1986, ha presentato una domanda d'asilo in Bulgaria dopo essere entrato senza documento di viaggio e senza visto, via la Turchia, nell'Unione europea,
il 29 maggio 2022, giunto in Svizzera privo di documento di viaggio e di visto, il ricorrente ha depositato una seconda domanda d'asilo, il 23 agosto 2022, una volta istruito il caso e concluso che la Bulgaria fosse competente in materia, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 31a [1] Decisioni della SEM |
||||||
| Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: | ||||||
| può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; | ||||||
| può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; | ||||||
| può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; | ||||||
| può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; | ||||||
| può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; | ||||||
| può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. | ||||||
| Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. | ||||||
| La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. | ||||||
| Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1871; FF 2014 2935). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). | ||||||
il 1° settembre 2022, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata, che la competenza della Svizzera sia constatata con il rinvio degli atti alla SEM per l'esame della domanda d'asilo oppure, in via subordinata, che la causa sia rinviata alla SEM per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione, il 2 settembre 2022, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente,
gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo,
e considerato che:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale
Pagina 2
F-3815/2022
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 6 [1] Norme procedurali |
||||||
| Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 2005 [3] sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). [2] RS 172.021 [3] RS 173.32 [4] RS 173.110 | ||||||
presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA);
i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 31a [1] Decisioni della SEM |
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| Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: | ||||||
| può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; | ||||||
| può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; | ||||||
| può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; | ||||||
| può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; | ||||||
| può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; | ||||||
| può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. | ||||||
| Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. | ||||||
| La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. | ||||||
| Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1871; FF 2014 2935). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). | ||||||
se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 Pagina 3
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par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" art. 17 par. 1 RD III), quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 RD III, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; detta responsabilità cessa dodici mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (art. 13 par. 1 RD III), in concreto, dall'incarto emerge che il ricorrente, proveniente dalla Turchia, ha depositato una prima domanda d'asilo in Bulgaria l'11 marzo 2022, dopodiché si è recato in Svizzera, dove ha presentato una seconda domanda d'asilo il 29 maggio 2022 (cfr. incarto SEM, in particolare il doc. 9/1),
il 31 maggio 2022, la SEM ha quindi inviato alle autorità competenti bulgare la richiesta di riprendere in carico il ricorrente, le quali ne hanno accusato ricevimento lo stesso giorno (cfr. incarto SEM, doc. 10/5, 11/1 e 12/1), il 15 giugno 2022, senza risposta alla sua richiesta, la SEM ha comunicato alle autorità bulgare di considerarle competenti a trattare la domanda di protezione internazionale del ricorrente, e ciò in conformità all'art. 23 RD III (cfr. incarto SEM, doc. 16.1);
in relazione al trasferimento del ricorrente in Bulgaria, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un
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trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea/CartaUE (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito va ricordato che la Bulgaria, in quanto membro dell'Unione europea, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301),
pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, la Bulgaria è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza),
nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 3 Divieto di tortura |
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| Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. | ||||||
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cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), in concreto, per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente fa valere di essere stato maltrattato dalla polizia locale, in particolare di essere stato "picchiato brutalmente", con la conseguenza che "ha tuttora dolori alla schiena e alle ginocchia", e di avere dovuto vivere, nel centro per migranti irregolari di ..., "in una stanza con altre quaranta persone", dove avvenivano "pestaggi" e dove "spesso, quando si metteva in fila per mangiare non gli veniva consegnato nessun pasto", per cui, "dopo venticinque giorni", quando ha avuto l'occasione, "ha subito lasciato il paese" (ricorso, pagg. 2 e 3); egli si riferisce pure alle "carenze del sistema di accoglienza bulgaro, fortemente messo alla prova dall'arrivo di richiedenti protezione ucraini tanto da costringere le autorità bulgare a bloccare i trasferimenti Dublino", come pure alla sua "fragile condizione psichica" (ricorso, pag. 4); a proposito delle sue allegazioni sul suo stato di salute fisica e psichica, egli rimprovera alla SEM di non averne tenuto conto, nonostante siano "pienamente confermate dalla documentazione medica agli atti" (ricorso, pag. 5 e anche, passim, le pagg. 7 e 8); riguardo al sistema di accoglienza bulgaro, egli cita più rapporti di diverse fonti ed organizzazioni, tra cui "Asylum Information Database" (AIDA), il Comitato per la prevenzione della tortura (CPT), "Global Detention Project" (GDP) e l'Ufficio dell'alto commissario per i diritti umani (OHCHR), come pure la sentenza TAF D-1128/2022 dell'8 aprile 2022 (rinvio della causa alla SEM per complemento istruttorio), nella quale si parla, con riferimento all'afflusso in Bulgaria di rifugiati dall'Ucraina, di "Überlastung des ohnehin schon strapazierten Asylsystems in Bulgarien" e di "Überlastung des dortigen Gesundheitssystems" (ricorso, pagg. 5 e 6); per finire, egli esprime il parere che, ad ogni modo, "sia necessario rinunciare al trasferimento per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 [RD III]" (ricorso, pag. 9), rispetto alla situazione del sistema di accoglienza bulgaro va notato che, benché dai rapporti indipendenti disponibili, in particolare quelli appena citati, sia effettivamente desumibile che il sistema d'asilo bulgaro presenta carenze sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto, sia riguardo alle condizioni di accoglienza dei richiedenti, la situazione non risulta così grave da poter essere equiparata, per intensità ed ampiezza, a quella accertata in Grecia a suo tempo nella sentenza CorteEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, n. 30696/09 (cfr., con riferimento agli anni 2018 e 2019, la sentenza TAF F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.5, 6.6 e 6.6.7, corredata da numerosi rimandi anche alla giurisprudenza, non sempre univoca, francese, italiana, tedesca nonché austriaca); pertanto,
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questo Tribunale non considera che le dette carenze abbiano, nonostante la loro indubbia gravità, un carattere sistemico, ossia che siano "generalizzate" o che colpiscano "determinati gruppi di persone" (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, Comunicato stampa n. 33/19 del 19 marzo 2019, relativo alle sentenze nella causa C-163/17 Jawo e nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 Ibrahim, C-319/17 Sharqawi e a. e C-438/17 Magamadov); questo non significa però che, in casi specifici, come ad esempio quello giudicato nella sentenza TAF D-1128/2022 invocata dal ricorrente, le gravi carenze del sistema d'asilo bulgaro non possano indurre ad accogliere un ricorso per ordinare un complemento istruttorio, nel caso del ricorrente non si può non tener conto delle conseguenze del conflitto tra l'Ucraina e la Russia, in corso da fine febbraio 2022, sul sistema d'accoglienza bulgaro; in proposito, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha osservato, nel luglio 2022, "an increase in the number of Ukrainians arriving (mostly via Romania), averaging between 3-4,000 daily. It should be noted that on a daily basis the number of Ukrainians that arrive from Romania nearly equals the number that are recorded leaving Bulgaria for other countries" (UNHCR, Ukraine Refugee Situation Operational Update Bulgaria, del 5 agosto 2022); questo significa che il numero di cittadini ucraini entrati in Bulgaria, sovrapponibile a quello che l'hanno lasciata su base giornaliera, non ha condotto ad un aumento, ad ogni modo non significativo, del numero di persone che cercano protezione internazionale sul suolo di questo paese, per cui non si può assumere, come tende a fare il ricorrente, che il conflitto tra l'Ucraina e la Russia abbia ancora peggiorato le carenze del sistema d'accoglienza bulgaro; così, sebbene non privi di valenza, gli argomenti del ricorrente non riescono a convincere, nemmeno nel contesto attuale, che la procedura d'asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da dover concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i loro paesi d'origine, ne deriva che, sotto questo profilo, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie;
riguardo alla situazione valetudinaria del ricorrente si deve rimarcare che egli è stato visitato da un medico generalista il 14 giugno 2022, il quale ha constatato una "escursione articolare normale [della schiena e del ginocchio destro] con viva dolenzia" ma senza fratture, ed ha consigliato l'assunzione di Brufen, Voltaren e Zaldiar (cfr. il relativo Foglio di trasmissione di informazioni mediche [F2], incarto SEM, doc. 23/2); il
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ricorrente è stato degente presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di Mendrisio dal 24 giugno al 21 luglio 2022, e ciò per "disturbi dell'adattamento", ed è stato dimesso "in migliorate condizioni psichiche" (cfr. la relativa relazione della CPC, incarto SEM, doc. 25/3); il ricorrente è stato di nuovo esaminato da un medico psichiatra il 3 agosto 2022, il quale ha qualificato la diagnosi e la terapia come invariate rispetto a quelle formulate dalla CPC, ed ha rilevato un "buon compenso psicopatologico, migliorata l'insonnia" (cfr. il relativo F2, incarto SEM, doc. 26/2), ora, sulla base di questa configurazione diagnostica, questo Tribunale non intravede motivi sufficienti per credere che lo stato di salute del ricorrente, sotto il profilo sia somatico che psicologico, possa costituire un ostacolo al suo trasferimento in Bulgaria, tenuto conto che il ricorrente potrà esigere, se del caso, prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale dei suoi disturbi in funzione della loro gravità (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza, già menzionato; cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F3389/2022 del 15 agosto 2022 consid. 7.3.4, che si riferisce anche alla sentenza TAF D-1128/2022); questo vale anche se il sistema sanitario bulgaro, ancora in transizione, presenta insufficienze che intaccano la qualità dei servizi e delle prestazioni a disposizione dei fruitori indigeni e stranieri indistintamente ("the health system continuously suffers from substantial weaknesses, which contribute to unsatisfactory population health": "European Observatory on Health Systems and Policies", Health Systems in Transition Bulgaria: Health System Review, vol. 20, no 4, 2018, in particolare le pagg. 182 a 2014),
si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Bulgaria in funzione del suo stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pag. 5), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per fondare la competenza della Bulgaria oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Bulgaria per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3
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RS 142.311 OAsi-1 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo Art. 29a [1] Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) [2] |
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| La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/2013 [3]. [4] | ||||||
| Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. | ||||||
| Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. | ||||||
| La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Introdotto dalla dalla cifra I n. 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347). [3] Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e. [4] Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). [5] Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 118/2014, GU L 39 del 8.2.2014, pag. 1. [6] Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). | ||||||
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in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Bulgaria (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, nondimeno, questo Tribunale non può esimersi dall'invitare la SEM ad assicurarsi presso le autorità bulgare competenti, prima di allontanare il ricorrente in conformità alle norme e alla giurisprudenza applicabili, se la Bulgaria continui effettivamente ad accettare i trasferimenti dei richiedenti l'asilo nell'ambito del RD III, come la SEM suppone, diversamente da quanto asserisce il ricorrente (cfr. ricorso, pag. 4), senza tuttavia averne la certezza (cfr. decisione impugnata, pag. 3),
essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario |
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| Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: | ||||||
| tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; | ||||||
| tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. | ||||||
la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 83 Eccezioni |
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| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:l'entrata in Svizzera,i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,l'ammissione provvisoria,l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,le deroghe alle condizioni d'ammissione,la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; | ||||||
| l'entrata in Svizzera, | ||||||
| i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, | ||||||
| l'ammissione provvisoria, | ||||||
| l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, | ||||||
| le deroghe alle condizioni d'ammissione, | ||||||
| la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; | ||||||
| le decisioni in materia d'asilo pronunciate:dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; | ||||||
| dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, | ||||||
| da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; | ||||||
| le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; | ||||||
| le decisioni in materia di appalti pubblici se:non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, oil valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici; | ||||||
| non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o | ||||||
| il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici; | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 2009 [7] sul trasporto di viaggiatori; | ||||||
| le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; | ||||||
| le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; | ||||||
| le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; | ||||||
| le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; | ||||||
| le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; | ||||||
| le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; | ||||||
| le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; | ||||||
| le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,i nulla osta; | ||||||
| l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, | ||||||
| l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, | ||||||
| i nulla osta; | ||||||
| le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti: [12]concessioni oggetto di una pubblica gara,controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni;controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste; | ||||||
| concessioni oggetto di una pubblica gara, | ||||||
| controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni; | ||||||
| controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste; | ||||||
| le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:l'iscrizione nella lista d'attesa,l'attribuzione di organi; | ||||||
| l'iscrizione nella lista d'attesa, | ||||||
| l'attribuzione di organi; | ||||||
| le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 34 [16] della legge del 17 giugno 2005 [17] sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); | ||||||
| le decisioni in materia di agricoltura concernenti:...la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; | ||||||
| ... | ||||||
| la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; | ||||||
| le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; | ||||||
| le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 2015 [21] sull'infrastruttura finanziaria); | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; | ||||||
| le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 2016 [25] sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; | ||||||
| le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; | ||||||
| le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 [28] sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [2] Introdotta dalla cifraI n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295). [4] Nuovo testo giusta l'all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). [5] RS 172.056.1 [6] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [7] RS 745.1 [8] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [9] Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 1 della L del 17 giu. 2016 sull'approvvigionamento del Paese, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3097; FF 2014 6105). [10] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [11] Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 3 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [12] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). [13] RS 784.10 [14] Introdotto dall'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). [15] RS 783.0 [16] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). [17] RS 173.32. Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 33 lett. i LTAF in connessione con l'art. 53 cpv. 1 della LF del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10). [18] Abrogata dall'all. n. 1 della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [19] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [20] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). [21] RS 958.1 [22] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [23] Introdotta dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [24] Introdotta dall'art. 21 cpv. 2 della LF del 30 set. 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del1981, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 753; FF 2016 73). [25] RS 211.223.13 [26] Introdotta dall'art 36 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2021 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 703; FF 2020 8063). [27] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 giu. 2023 concernente l'accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti eolici, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 804; FF 2023 344, 588). [28] RS 730.0 | ||||||
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
F-3815/2022
il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3.
Le spese processuali, di fr. 750. sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.
Il giudice unico:
Il cancelliere:
Daniele Cattaneo
Dario Quirici
Data di spedizione:
Pagina 10
F-3815/2022
Comunicazione:
al ricorrente (raccomandata);
alla SEM, Divisione Dublino, con l'incarto n. di rif. N ... (in copia); all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).
Pagina 11
Registro di legislazione
CEDU 3
LAsi 6
LAsi 31 a
LTF 83
OAsi 1 29 a
TS-TAF 3
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 3 Divieto di tortura |
||||||
| Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 6 [1] Norme procedurali |
||||||
| Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 2005 [3] sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). [2] RS 172.021 [3] RS 173.32 [4] RS 173.110 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 31a [1] Decisioni della SEM |
||||||
| Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: | ||||||
| può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; | ||||||
| può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; | ||||||
| può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; | ||||||
| può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; | ||||||
| può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; | ||||||
| può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. | ||||||
| Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. | ||||||
| La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. | ||||||
| Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1871; FF 2014 2935). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 83 Eccezioni |
||||||
| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:l'entrata in Svizzera,i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,l'ammissione provvisoria,l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,le deroghe alle condizioni d'ammissione,la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; | ||||||
| l'entrata in Svizzera, | ||||||
| i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, | ||||||
| l'ammissione provvisoria, | ||||||
| l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, | ||||||
| le deroghe alle condizioni d'ammissione, | ||||||
| la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; | ||||||
| le decisioni in materia d'asilo pronunciate:dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; | ||||||
| dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, | ||||||
| da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; | ||||||
| le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; | ||||||
| le decisioni in materia di appalti pubblici se:non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, oil valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici; | ||||||
| non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o | ||||||
| il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici; | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 2009 [7] sul trasporto di viaggiatori; | ||||||
| le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; | ||||||
| le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; | ||||||
| le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; | ||||||
| le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; | ||||||
| le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; | ||||||
| le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; | ||||||
| le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; | ||||||
| le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,i nulla osta; | ||||||
| l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, | ||||||
| l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, | ||||||
| i nulla osta; | ||||||
| le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti: [12]concessioni oggetto di una pubblica gara,controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni;controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste; | ||||||
| concessioni oggetto di una pubblica gara, | ||||||
| controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni; | ||||||
| controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste; | ||||||
| le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:l'iscrizione nella lista d'attesa,l'attribuzione di organi; | ||||||
| l'iscrizione nella lista d'attesa, | ||||||
| l'attribuzione di organi; | ||||||
| le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 34 [16] della legge del 17 giugno 2005 [17] sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); | ||||||
| le decisioni in materia di agricoltura concernenti:...la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; | ||||||
| ... | ||||||
| la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; | ||||||
| le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; | ||||||
| le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 2015 [21] sull'infrastruttura finanziaria); | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; | ||||||
| le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 2016 [25] sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; | ||||||
| le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; | ||||||
| le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 [28] sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [2] Introdotta dalla cifraI n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295). [4] Nuovo testo giusta l'all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). [5] RS 172.056.1 [6] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [7] RS 745.1 [8] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [9] Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 1 della L del 17 giu. 2016 sull'approvvigionamento del Paese, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3097; FF 2014 6105). [10] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [11] Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 3 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [12] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). [13] RS 784.10 [14] Introdotto dall'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). [15] RS 783.0 [16] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). [17] RS 173.32. Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 33 lett. i LTAF in connessione con l'art. 53 cpv. 1 della LF del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10). [18] Abrogata dall'all. n. 1 della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [19] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [20] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). [21] RS 958.1 [22] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [23] Introdotta dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [24] Introdotta dall'art. 21 cpv. 2 della LF del 30 set. 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del1981, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 753; FF 2016 73). [25] RS 211.223.13 [26] Introdotta dall'art 36 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2021 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 703; FF 2020 8063). [27] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 giu. 2023 concernente l'accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti eolici, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 804; FF 2023 344, 588). [28] RS 730.0 | ||||||
|
RS 142.311 OAsi-1 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo Art. 29a [1] Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) [2] |
||||||
| La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/2013 [3]. [4] | ||||||
| Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. | ||||||
| Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. | ||||||
| La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Introdotto dalla dalla cifra I n. 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347). [3] Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e. [4] Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). [5] Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 118/2014, GU L 39 del 8.2.2014, pag. 1. [6] Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario |
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| Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: | ||||||
| tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; | ||||||
| tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. | ||||||
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CJCE