Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.199/2005 /frs

Arrêt du 12 octobre 2005
IIe Cour civile

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
dame X.________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Christian Dénériaz, avocat,

contre

X.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat,

Objet
divorce (indemnité selon l'art. 165 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
CC),

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 14 juin 2005.

Faits:
A.
X.________, né le 24 mars 1947, et dame X.________, née le 11 mai 1959, se sont mariés le 13 novembre 1985 à Orbe, en adoptant le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de leur union.

En 1984, X.________ avait acheté, au moyen de ses économies, le fonds de commerce d'une pinte, située à Z.________, pour un montant de 160'000 fr., ainsi que le stock de marchandises y afférent, pour environ 40'000 fr. Dame X.________ était serveuse dans cet établissement depuis 1979 et en a été salariée jusqu'au mariage des parties, en 1985. En 1995, le mari a acquis les murs de l'établissement au moyen d'une hypothèque pour une somme de 200'000 fr. environ. Dans les faits, le café était tenu par l'épouse, qui l'a exploité du 1er mars 1984 au 28 juillet 2003. Le mari était titulaire de la patente, mais il s'occupait de sa propre entreprise de panneaux solaires.

La faillite de l'établissement a été prononcée le 10 juillet 2002. Le mari a renoncé à sa patente le 30 avril 2003 et l'épouse a reçu une autorisation provisoire d'exploiter du 1er mai au 28 juillet 2003.

L'immeuble a été vendu aux enchères publiques. Le 29 juillet 2003, il a été adjugé pour 302'000 fr. Une fois tous les créanciers désintéressés, il restera un montant de 130'000 fr., actuellement consigné auprès de l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe. Cette somme ne remboursera pas entièrement les montants investis par le mari lors de l'achat du fonds de commerce et des stocks en 1984.
B.
L'épouse a ouvert action en divorce par demande unilatérale déposée le 1er mars 2004. Elle concluait singulièrement au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 2'000 fr. par mois et à ce que le mari soit reconnu son débiteur d'une somme de 496'500 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 1995, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
CC.

Par jugement du 7 mars 2005, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce, déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession, constaté l'absence de prestations de sortie à partager et rejeté toute autre ou plus ample conclusion.

La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 14 juin 2005, rejeté le recours interjeté par l'épouse et confirmé le jugement de première instance.
C.
La demanderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 14 juin 2005, en ce sens que le défendeur est débiteur, en application de l'art. 165 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
CC, d'un montant de 130'000 fr. en sa faveur, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 1995, et lui en doit immédiat paiement.

Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le défendeur n'a pas été invité à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt entrepris tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
OJ - contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton, le recours est par conséquent recevable au regard des art. 46
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
, 48 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
et 54 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
OJ.
2.
La demanderesse se plaint d'une violation de l'art. 165 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
CC. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de lui allouer une indemnité au sens de cette disposition alors que, durant plus de vingt ans, elle a travaillé l'après-midi et le soir dans le café exploité avec la patente de son mari, sans percevoir de salaire, permettant au défendeur de développer une activité florissante de pose de panneaux solaires et de récupérer, en plus, une somme supérieure à 130'000 fr. dans la faillite dudit établissement. Elle estime choquant de se voir refuser toute compensation financière au motif qu'elle n'aurait pas collaboré à l'entreprise de son mari mais aurait exercé une activité propre, ce qu'elle conteste puisqu'elle ne disposait pas d'une patente; on ne saurait en outre soutenir qu'elle n'a pas droit à une indemnité du fait qu'elle travaillait quasiment seule au point de remplacer son mari, ladite indemnité se mesurant précisément à l'aune des efforts fournis par le conjoint qui la requiert. Le défendeur ayant incontestablement tiré directement profit de son travail, il serait par ailleurs faux de retenir que les parties ont réciproquement bénéficié de leurs activités respectives. Enfin, bien que l'art. 165 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
CC soit
entré en vigueur le 1er janvier 1988, soit postérieurement au mariage, l'indemnité qu'elle réclame devrait compenser sa collaboration à compter de 1985, l'ancien droit prévoyant une solution identique par le biais de l'application de l'art. 320 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 320 - 1 Salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non richiede per la sua validità forma speciale.
1    Salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non richiede per la sua validità forma speciale.
2    Esso è considerato conchiuso anche quando il datore di lavoro accetta, per un certo tempo, l'esecuzione d'un lavoro, la cui prestazione secondo le circostanze non può attendersi senza salario.
3    Se il lavoratore, in buona fede, lavora al servizio del datore di lavoro in base ad un contratto che risulti successivamente nullo, ambedue devono adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro come nel caso di contratto valido, fino a quando l'uno o l'altro mette fine al rapporto per invalidità del contratto.
CO.
2.1 En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
1    La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
2    I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3    Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
CC), mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
1    I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2    Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3    In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
1    I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2    Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3    In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée à l'un des époux ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 164 - 1 Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.
1    Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.
2    Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l'altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa.
CC. En revanche, dès lors qu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette contribution accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
CC.

L'alinéa 1er de cette dernière disposition prévoit en effet que l'époux qui a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille a droit à une équitable indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de cette coopération s'apprécie selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle, en la mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage.

En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 4 - Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.
CC). La nature et la mesure de la participation de l'un des conjoints à l'activité professionnelle de l'autre ressortit au domaine des faits; savoir si cette collaboration est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut revoir en instance de réforme. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge en la matière (ATF 120 II 280 consid. 6a p. 282 s.).
2.2 Dans le cas particulier, il résulte des faits tenus pour constants (art. 63 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 4 - Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.
OJ) que l'établissement dont la demanderesse s'est occupée pendant plus de vingt ans appartenait au mari, qui était de plus titulaire de la patente nécessaire à son exploitation. Celui-ci détenait toutefois de son côté une entreprise de panneaux solaires, de sorte que les deux époux, qui n'avaient pas d'enfants, travaillaient de façon totalement indépendante. Bien que mariés sous le régime de la séparation de biens, ils faisaient compte commun. Chacun contribuait ainsi aux frais du ménage et bénéficiait de manière réciproque de l'activité de l'autre. Sur le vu de ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'activité professionnelle de la demanderesse, bien qu'importante, ne dépassait pas les devoirs imposés par le droit matrimonial, mais entrait dans le cadre de l'accord passé tacitement entre les parties au sujet de la contribution de chacun d'eux à l'entretien de la famille, de sorte que les conditions d'application de l'art. 165
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
CC n'étaient pas réalisées. Au demeurant, l'arrêt entrepris constate que le défendeur ne retirera aucun solde positif ensuite de la faillite de son
établissement. L'arrêt 5C.23/2004, invoqué par la demanderesse, est en outre sans pertinence car le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé, dans cette affaire, sur l'application de l'art. 165
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
CC. Le grief doit ainsi être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner à partir de quelle date une indemnité aurait été due à la demanderesse.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
OJ). Les conclusions de la demanderesse n'étaient toutefois pas vouées à l'échec et ses ressources sont faibles; l'assistance judiciaire peut ainsi lui être accordée (art. 152
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la demanderesse est admise et Me Christian Dénériaz, avocat, lui est désigné comme conseil d'office.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la demanderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 5C.199/2005
Data : 12. ottobre 2005
Pubblicato : 10. novembre 2005
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto di famiglia
Oggetto : divorce (indemnité)


Registro di legislazione
CC: 4 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 4 - Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.
159 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
1    La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
2    I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3    Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
163 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
1    I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2    Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3    In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
164 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 164 - 1 Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.
1    Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.
2    Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l'altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa.
165
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 165 - 1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
1    Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2    Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3    Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
CO: 320
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 320 - 1 Salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non richiede per la sua validità forma speciale.
1    Salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non richiede per la sua validità forma speciale.
2    Esso è considerato conchiuso anche quando il datore di lavoro accetta, per un certo tempo, l'esecuzione d'un lavoro, la cui prestazione secondo le circostanze non può attendersi senza salario.
3    Se il lavoratore, in buona fede, lavora al servizio del datore di lavoro in base ad un contratto che risulti successivamente nullo, ambedue devono adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro come nel caso di contratto valido, fino a quando l'uno o l'altro mette fine al rapporto per invalidità del contratto.
OG: 34  46  48  54  63  152  156
Registro DTF
120-II-280
Weitere Urteile ab 2000
5C.199/2005 • 5C.23/2004
Parole chiave
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tribunale federale • 1995 • assistenza giudiziaria gratuita • tribunale cantonale • vaud • potere d'apprezzamento • separazione dei beni • autorità cantonale • orbe • calcolo • decisione • indennità • direttore • giorno determinante • vendita di liquidazione • avente diritto • salario • divisione • provvisorio • regime dei beni fra i coniugi
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