Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C 859/2012 / FRA

Urteil vom 11. Dezember 2012
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Gerichtsschreiber Feller.

Verfahrensbeteiligte
1. X.________,
und Konsorten (Beschwerdeführer 2 - 57),
Beschwerdeführer,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Remo Cahenzli,

gegen

Regierung des Kantons Graubünden,
Grosser Rat des Kantons Graubünden.

Gegenstand
Sprachenfreiheit,

Beschwerde gegen das Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden vom 21. März 2012.

Nach Einsicht
in die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten von X.________ und Konsorten gegen das vom Grossen Rat des Kantons Graubünden am 21. März 2012 beschlossene Gesetz über die Volksschulen des Kantons Graubünden, womit im Wesentlichen die Aufhebung von dessen Artikel 32 beantragt wird,
in das in der Beschwerdeschrift gestellte Gesuch, das Beschwerdeverfahren sei - eventuell - bis zum Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden über die bei diesem eingereichte Beschwerde gegen dasselbe Gesetz zu sistieren,
in die Vernehmlassungen der Regierung sowie des Grossen Rates des Kantons Graubünden, welche übereinstimmend Nichteintreten auf die Beschwerde beantragen,
in die Stellungnahme der Beschwerdeführer zu den Vernehmlassungen, womit sie - nun vorbehaltlos - um Sistierung des bundesgerichtlichen Verfahrens ersuchen,

in Erwägung,
dass die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unmittelbar gegen kantonale Erlasse zulässig ist, sofern kein kantonales Rechtsmittel ergriffen werden kann (Art. 87 Abs. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 87   Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi
  1.   Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
  2.   Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86.
BGG), hingegen Art. 86
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 86   Autorità inferiori in generale
  1.   Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Tribunale amministrativo federale;
b.   del Tribunale penale federale;
c.   dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d.   delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
  2.   I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
  3.   Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
BGG Anwendung findet, wenn das kantonale Recht ein Rechtsmittel gegen Erlasse vorsieht (Art. 87 Abs. 2
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 87   Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi
  1.   Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
  2.   Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86.
BGG),
dass das bündnerische Recht ein gerichtliches Normenkontrollverfahren vorsieht, wobei das Verwaltungsgericht als Verfassungsgericht tätig ist und im verfassungsgerichtlichen Verfahren bei ihm nicht nur Verordnungen, sondern auch Gesetze unmittelbar angefochten werden können (Art. 55 Abs. 2
RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 55  
  1.   La giurisdizione amministrativa viene esercitata:
1.   dal Tribunale d'appello;
2.   dal Tribunale della magistratura;
3.   da altri tribunali amministrativi speciali. [1]
  2.   In veste di corte costituzionale, il Tribunale d'appello giudica: [2]
1.   i ricorsi per violazione di diritti costituzionali e politici nonché per violazione del principio della preminenza del diritto di rango superiore;
2. [3]   i ricorsi per violazione dell'autonomia dei comuni e di altri enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato. [4]
  3.   Nelle pratiche di diritto costituzionale le leggi e le ordinanze possono essere sia impugnate direttamente sia esaminate in caso di applicazione.
 
[1] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495).
[2] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495).
[3] Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761art. 1 n. 4, 3267).
[4] Accettato nella votazione popolare del 26 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171art. 1 n. 8; 2007 6913).
und 3
RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 55  
  1.   La giurisdizione amministrativa viene esercitata:
1.   dal Tribunale d'appello;
2.   dal Tribunale della magistratura;
3.   da altri tribunali amministrativi speciali. [1]
  2.   In veste di corte costituzionale, il Tribunale d'appello giudica: [2]
1.   i ricorsi per violazione di diritti costituzionali e politici nonché per violazione del principio della preminenza del diritto di rango superiore;
2. [3]   i ricorsi per violazione dell'autonomia dei comuni e di altri enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato. [4]
  3.   Nelle pratiche di diritto costituzionale le leggi e le ordinanze possono essere sia impugnate direttamente sia esaminate in caso di applicazione.
 
[1] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495).
[2] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495).
[3] Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761art. 1 n. 4, 3267).
[4] Accettato nella votazione popolare del 26 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171art. 1 n. 8; 2007 6913).
KV/GR; Art. 57 Abs. 1 lit. a des Bündner Gesetzes vom 31. August 2006 über die Verwaltungsrechtspflege [VRG/GR]),
dass mithin ein vom Kanton Graubünden beschlossenes Gesetz nicht direkt beim Bundesgericht angefochten werden kann, sondern die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nur zulässig ist gegen den Normenkontrollentscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts (Art. 86 Abs. 1 lit. d
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 86   Autorità inferiori in generale
  1.   Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Tribunale amministrativo federale;
b.   del Tribunale penale federale;
c.   dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d.   delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
  2.   I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
  3.   Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
und Abs. 2 BGG),
dass dabei der Hinweis der Beschwerdeführer auf einen möglichen Nichteintretensentscheid des Verwaltungsgerichts wegen fehlender Legitimation (Art. 58 Abs. 1 VRG/GR) unerheblich ist, ändert dies doch nichts an der Notwendigkeit, den Instanzenzug einzuhalten, und stünde den Beschwerdeführern gegen einen solchen Nichteintretensentscheid die Beschwerde ans Bundesgericht offen, wobei zu beachten ist, dass das Verwaltungsgericht die Legitimationsvoraussetzungen nicht enger handhaben kann als das Bundesgericht (vgl. Art. 111 Abs. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 111   Unità procedurale
  1.   Chi ha diritto di ricorrere al Tribunale federale deve poter essere parte nei procedimenti dinanzi a tutte le autorità cantonali inferiori.
  2.   Le autorità federali che hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale possono avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e, in quanto ne facciano richiesta, partecipare ai procedimenti dinanzi alle autorità cantonali inferiori.
  3.   L'autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale deve poter esaminare almeno le censure di cui agli articoli 95-98. ... [1]
 
[1] Per. abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
und 3
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 111   Unità procedurale
  1.   Chi ha diritto di ricorrere al Tribunale federale deve poter essere parte nei procedimenti dinanzi a tutte le autorità cantonali inferiori.
  2.   Le autorità federali che hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale possono avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e, in quanto ne facciano richiesta, partecipare ai procedimenti dinanzi alle autorità cantonali inferiori.
  3.   L'autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale deve poter esaminare almeno le censure di cui agli articoli 95-98. ... [1]
 
[1] Per. abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
BGG),
dass sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig erweist (Art. 108 Abs. 1 lit. a
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 108   Giudice unico
  1.   Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a.   la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b.   la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c.   la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
  2.   Può delegare questo compito a un altro giudice.
  3.   La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
BGG), sodass es nicht zweckmässig erscheint (vgl. Art. 6 Abs. 1
RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale

Art. 6  
  1.   Il giudice può disporre che il processo sia sospeso per ragioni di opportunità, in particolar modo quando si deve risolvere un'altra contestazione la cui definizione può influire sulla decisione della causa.
  2.   Il processo è sospeso per legge nei casi specialmente previsti, come pure per la morte di una parte.
  3.   In quest'ultimo caso il giudice può disporre che il processo sia ripreso quando la rinuncia all'eredità non è più possibile o è stata ordinata la liquidazione d'ufficio. I processi urgenti possono essere ripresi anche prima dal rappresentante dell'eredità.
  4.   Se il giudice non ottiene, né dalla comunione ereditaria né dalla controparte, le indicazioni necessarie sulla legittimazione degli eredi a continuare il processo, la causa viene stralciata dal ruolo.
BZP in Verbindung mit Art. 71
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 71  
  Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC [1].
 
[1] RS 273
BGG), das Verfahren noch formell zu sistieren,

dass vielmehr darauf mit Entscheid des Einzelrichters im vereinfachten Verfahren nach Art. 108
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 108   Giudice unico
  1.   Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a.   la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b.   la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c.   la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
  2.   Può delegare questo compito a un altro giudice.
  3.   La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
BGG nicht einzutreten ist,
dass die Gerichtskosten (Art. 65
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 65   Spese giudiziarie
  1.   Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni.
  2.   La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.
  3.   Di regola, il suo importo è di:
a.   200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b.   200 a 100 000 franchi nelle altre controversie.
  4.   È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie:
a.   concernenti prestazioni di assicurazioni sociali;
b.   concernenti discriminazioni fondate sul sesso;
c.   risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi;
d.   secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 2002 [1] sui disabili.
  5.   Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4.
 
[1] RS 151.3
BGG) entsprechend dem Verfahrensausgang den Beschwerdeführern nach Massgabe von Art. 66 Abs. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 66   Onere e ripartizione delle spese giudiziarie
  1.   Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
  2.   In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
  3.   Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
  4.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
  5.   Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
, 3
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 66   Onere e ripartizione delle spese giudiziarie
  1.   Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
  2.   In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
  3.   Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
  4.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
  5.   Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
und 5
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 66   Onere e ripartizione delle spese giudiziarie
  1.   Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
  2.   In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
  3.   Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
  4.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
  5.   Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
BGG aufzuerlegen sind,

erkennt der Präsident:

1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.

3.
Diese Verfügung wird den Verfahrensbeteiligten sowie, zur Kenntnisnahme, dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 11. Dezember 2012

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Feller
2C_859/2012 11. dicembre 2012 29. dicembre 2012 Tribunale federale Inedito Istruzione e formazione professionale

Oggetto Sprachenfreiheit

Registro di legislazione
LTF 65
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 65   Spese giudiziarie
  1.   Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni.
  2.   La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.
  3.   Di regola, il suo importo è di:
a.   200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b.   200 a 100 000 franchi nelle altre controversie.
  4.   È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie:
a.   concernenti prestazioni di assicurazioni sociali;
b.   concernenti discriminazioni fondate sul sesso;
c.   risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi;
d.   secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 2002 [1] sui disabili.
  5.   Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4.
 
[1] RS 151.3
LTF 66
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 66   Onere e ripartizione delle spese giudiziarie
  1.   Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
  2.   In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
  3.   Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
  4.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
  5.   Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF 71
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 71  
  Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC [1].
 
[1] RS 273
LTF 86
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 86   Autorità inferiori in generale
  1.   Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Tribunale amministrativo federale;
b.   del Tribunale penale federale;
c.   dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d.   delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
  2.   I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
  3.   Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
LTF 87
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 87   Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi
  1.   Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
  2.   Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86.
LTF 108
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 108   Giudice unico
  1.   Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a.   la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b.   la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c.   la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
  2.   Può delegare questo compito a un altro giudice.
  3.   La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
LTF 111
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 111   Unità procedurale
  1.   Chi ha diritto di ricorrere al Tribunale federale deve poter essere parte nei procedimenti dinanzi a tutte le autorità cantonali inferiori.
  2.   Le autorità federali che hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale possono avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e, in quanto ne facciano richiesta, partecipare ai procedimenti dinanzi alle autorità cantonali inferiori.
  3.   L'autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale deve poter esaminare almeno le censure di cui agli articoli 95-98. ... [1]
 
[1] Per. abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
PC 6
RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale

Art. 6  
  1.   Il giudice può disporre che il processo sia sospeso per ragioni di opportunità, in particolar modo quando si deve risolvere un'altra contestazione la cui definizione può influire sulla decisione della causa.
  2.   Il processo è sospeso per legge nei casi specialmente previsti, come pure per la morte di una parte.
  3.   In quest'ultimo caso il giudice può disporre che il processo sia ripreso quando la rinuncia all'eredità non è più possibile o è stata ordinata la liquidazione d'ufficio. I processi urgenti possono essere ripresi anche prima dal rappresentante dell'eredità.
  4.   Se il giudice non ottiene, né dalla comunione ereditaria né dalla controparte, le indicazioni necessarie sulla legittimazione degli eredi a continuare il processo, la causa viene stralciata dal ruolo.
cost GR 55
RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 55  
  1.   La giurisdizione amministrativa viene esercitata:
1.   dal Tribunale d'appello;
2.   dal Tribunale della magistratura;
3.   da altri tribunali amministrativi speciali. [1]
  2.   In veste di corte costituzionale, il Tribunale d'appello giudica: [2]
1.   i ricorsi per violazione di diritti costituzionali e politici nonché per violazione del principio della preminenza del diritto di rango superiore;
2. [3]   i ricorsi per violazione dell'autonomia dei comuni e di altri enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato. [4]
  3.   Nelle pratiche di diritto costituzionale le leggi e le ordinanze possono essere sia impugnate direttamente sia esaminate in caso di applicazione.
 
[1] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495).
[2] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495).
[3] Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761art. 1 n. 4, 3267).
[4] Accettato nella votazione popolare del 26 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171art. 1 n. 8; 2007 6913).
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