[AZA 0/2]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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11 décembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Berthoud, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
X.________, représenté par Me Guillaume Ruff, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 27 juin 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Département de justice et police et des transports du canton de Genève;
(autorisation de port d'armes)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- X.________ est propriétaire d'une chocolaterie et d'un établissement public situés dans le centre ville de Genève. Titulaire d'un permis de port d'armes depuis 1975, il a sollicité, le 22 décembre 1998, le renouvellement de cette autorisation en exposant qu'il courait un risque d'agression lorsqu'il transportait à la banque le produit de son activité professionnelle, qui s'élevait à 650'000 fr. par an en moyenne.
Cette requête a été rejetée le 13 avril 1999 par l'Officier de police et, sur recours, par décision du Département de justice et police et des transports (en abrégé: le Département) du 7 mars 2000. Les autorités cantonales ont notamment retenu que la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514. 54), entrée en vigueur le 1er janvier 1999, était plus restrictive que la réglementation cantonale antérieure et que l'intéressé n'avait pas démontré l'existence d'un danger tangible auquel il serait exposé.
B.- Par arrêt du 27 juin 2000, le Tribunal administratif a rejeté la recours de X.________ au fond. Il a considéré que l'intéressé pouvait planifier ses transports de fonds et les confier à des professionnels; partant, il n'avait pas rendu vraisemblable le besoin d'être armé.
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 27 juin 2000 et de dire que l'autorisation de port d'armes lui est accordée, sous réserve de la réussite des examens liés à son octroi. Il se plaint d'une violation de l'art. 27 al. 2
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SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
|
1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département de justice et police et des transports, de même que l'Office fédéral de la police, concluent au rejet du recours.
D.- Par ordonnance du 2 octobre 2000, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande de mesures provisionnelles tendant à ce que le recourant conserve son permis de port d'armes en vertu de la disposition transitoire de l'art. 42 al. 2
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SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
|
1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
Considérant en droit :
1.- a) La décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale, concerne l'application de l'article 27
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SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
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SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
b) Selon l'art. 104
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SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
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SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
2.- L'art. 27 al. 2
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SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
"a) remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition
d'armes (art. 8, 2ème al.);
b) rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme
pour se protéger ou pour protéger des tiers ou
des choses contre un danger tangible;
c) a passé un examen attestant qu'elle est capable
de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions
légales en matière d'utilisation d'armes;
le département compétent édicte un règlement
d'examen.. "
En l'espèce, seule la disposition de la lettre b de l'art. 27 al. 2
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SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre.
L'autorité qui applique le droit ne peut s'écarter d'un texte clair que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 121 III 214 consid. 3, 219 consid. 1d; 117 II 523 consid. 1c).
En l'espèce, le texte de l'art. 27 al. 2
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SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
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SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
Dans la mesure où la loi exige du requérant d'un port d'armes qu'il rende vraisemblable la nécessité de se munir d'une arme, il est également naturel d'exiger de sa part qu'il rende vraisemblable que ce moyen constitue pour lui la meilleure parade aux dangers qu'il redoute. Cette exigence de subsidiarité, comme la définit le recourant, découle du principe même de la clause du besoin. Elle était expressément mentionnée dans le Message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996 concernant la loi fédérale sur les armes (FF 1996 I p. 1018, ad art. 27). Lors des débats parlementaires, les opposants à la clause du besoin étaient bien conscients que son adoption entraînerait l'obligation de démontrer que le port d'une arme était le seul moyen de se protéger. L'un des exemples fournis était celui d'un travailleur en équipe rentrant de nuit à son domicile: l'adoption de la clause du besoin entraînerait le refus du port d'armes dès lors que l'intéressé pouvait se faire conduire en taxi (voir intervention Werner Vetterli, Conseiller national (BOCN 1997, p. 46).
c) La pratique des cantons qui connaissaient le permis de port d'armes soumis à la clause du besoin n'était pas uniforme. C'est ainsi qu'un bijoutier genevois transportant certains objets de valeur pouvait obtenir une autorisation de port d'armes à Genève, mais pas à Zurich. Or l'un des buts de la loi fédérale, ainsi que l'a relevé le Conseiller fédéral Arnold Koller en réponse à une intervention du Conseiller aux Etats Eric Rochat, était précisément d'uniformiser de telles pratiques (BOCE 1996, p. 523/524). Actuellement, la loi fédérale permet d'assurer une sécurité accrue sur la voie publique en restreignant le nombre de personnes autorisées à se déplacer avec une arme. Cet objectif implique que certains détenteurs de port d'armes en application d'anciennes réglementations cantonales puissent en être privés depuis l'entrée en vigueur de la loi.
d) Le recourant souhaite pouvoir se munir d'un revolver, pour se protéger en cas d'agression, lorsqu'il transfert à la banque le produit de son activité lucrative. Or une arme, même portée par d'honnêtes et respectables citoyens, peut constituer un danger pour la sécurité publique. Quand aux commerces du recourant (chocolaterie et établissement public), ils ne sont pas spécialement de nature à attirer les agressions, de sorte que l'intéressé peut disposer d'autres moyens de se prémunir contre le risque d'être dévalisé. A cet égard, les autorités cantonales ont considéré que le recourant pouvait déposer ses recettes dans un coffre-fort et les confier périodiquement à des convoyeurs de fonds professionnels.
Ces mesures représentent certes une contrainte et peuvent entraîner des dépenses supplémentaires, mais elles sont justifiées par la sauvegarde de la sécurité publique et ne paraissent donc pas disproportionnées.
Dans ces circonstances, le refus de port d'armes opposé au recourant n'est pas contraire au droit fédéral.
3.- Le recourant soutient aussi qu'il est victime d'une double inégalité de traitement: d'une part par rapport aux convoyeurs de fonds professionnels, d'autre part par rapport à un bijoutier genevois autorisé par le Tribunal administratif à porter une arme lorsqu'il se rend auprès de ses clients pour leur présenter des objets de grande valeur.
a) Selon la jurisprudence rendue sous l'angle de l'art. 4
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
b) En matière de port d'armes, le traitement différencié entre un commerçant et un convoyeur de fonds professionnel n'est pas constitutif d'une inégalité de traitement prohibée. Les convoyeurs, dont le métier est de transporter des espèces ou des objets de valeur sont en effet spécialement entraînés au maniement des armes et savent comment réagir opportunément en cas de danger. De par leur formation, ils représentent donc un risque moins grand qu'un simple particulier pour la sécurité publique.
Quant au bijoutier-joailler autorisé par le Tribunal administratif à porter une arme, sa situation est sensiblement différente de celle du recourant. Ce n'est pas parce qu'il transportait régulièrement des objets de valeur qu'il a été autorisé à se munir d'une arme, mais parce qu'en raison de la nature de son activité et des particularités de sa clientèle, il pouvait être amené à toute heure à se déplacer sur-le-champ auprès de ses clients avec ses bijoux. Il était ainsi dans l'impossibilité de planifier ses déplacements pour faire appel à des convoyeurs professionnels. Pour sa part, le recourant n'est pas confronté à de telles contraintes et peut aisément organiser des transferts de fonds sous protection.
Comme le relève la Commission de travail "Armes et munitions" de la Police fédérale suisse du 10 novembre 1998, ce n'est pas l'appartenance à une catégorie professionnelle particulière (commerçant, bijoutier, fourreur, armurier) qui est déterminante pour l'octroi d'un port d'armes, mais les circonstances particulières du cas d'espèce, examinées notamment au regard des autres mesures de sécurité appropriées qui peuvent être aménagées.
Le grief d'inégalité de traitement se révèle ainsi infondé.
4.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Département de justice et police et des transports et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
_______________
Lausanne, le 11 décembre 2000 ROC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,