Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 205/2017
Sentenza del 10 maggio 2017
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente.
C.________,
patrocinato dall'avv. Mattia Bordignon.
Oggetto
richiesta di anticipo spese,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2017 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
A.________ e B.________ hanno dapprima chiesto, nell'ambito della causa avviata nei confronti di C.________, la ricusa del Segretario assessore della Pretura di Lugano che si occupa dell'istanza di conciliazione. Gli attori hanno poi ricusato il Pretore che ha ordinato la notifica della domanda di ricusazione per osservazioni.
Il 20 gennaio 2017 il Pretore viciniore, a cui è stato trasmesso l'incarto per definizione della ricusa del predetto Pretore, ha assegnato agli istanti un primo termine per il versamento dell'anticipo delle spese processuali di fr. 500.--. Il 27 febbraio 2017 il Pretore viciniore ha assegnato agli istanti un ultimo termine per provvedere al versamento del richiesto anticipo spese.
2.
Con sentenza 16 marzo 2017 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo 6 marzo 2017 inoltrato da A.________ e B.________, perché nel coacervo di argomenti esposti nell'impugnativa non è possibile individuare censure atte a provare un accertamento manifestamente errato dei fatti o un'errata applicazione del diritto nella decisione di primo grado e perché, nella misura in cui si riferiscono a temi estranei alla richiesta di anticipo spese per la procedura di ricusa del Pretore, i reclamanti avrebbero dovuto attaccare innanzi alle competenti autorità le relative decisioni.
3.
A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con un unico atto di ricorso sia contro il predetto giudizio della III Camera civile che contro una decisione emanata il 7 marzo 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. L'impugnativa diretta contro quest'ultima pronunzia è stata dichiarata inammissibile dalla I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale con sentenza 1C 228/2017 del 27 aprile 2017.
4.
Visto il tenore dello scritto al Tribunale federale, contenente - in completo dispregio delle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
5.
La decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è, come la relativa decisione su un reclamo, una decisione incidentale (DTF 142 III 798 consid. 2.1), che può unicamente essere impugnata se può causare un pregiudizio irreparabile, ossia un pregiudizio di natura giuridica. Non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare il richiesto anticipo (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4). Poiché i ricorrenti nemmeno pretendono di non essere in grado di versare l'anticipo per le spese presunte della procedura di ricusa, il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile.
6.
Ne segue che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: |
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1 | Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: |
a | la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; |
b | la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2); |
c | la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi. |
2 | Può delegare questo compito a un altro giudice. |
3 | La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al patrocinatore di C.________.
Losanna, 10 maggio 2017
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti