Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9F 8/2014
Sentenza del 9 dicembre 2014
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Kernen, Presidente,
Pfiffner, Parrino,
cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
controparte.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 9C 929/2013 del 23 giugno 2014.
Fatti:
A.
Il 27 dicembre 2013 A.________ ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 13 novembre 2013 in materia di contributi AVS (causa 9C 929/2013).
Con decreto del 13 febbraio 2014 il Tribunale federale ha respinto, in quanto le conclusioni apparivano a un primo esame prive di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria formulata da A.________ in data 13 gennaio 2014 a seguito della richiesta di anticipo spese per un importo di fr. 1'200.-, assegnando nel contempo un termine suppletorio non prorogabile di 10 giorni per versare l'anticipo spese richiesto, pena la non entrata nel merito dell'impugnazione.
Con scritto del 25 febbraio 2014 denominato "domanda di riesame", A.________ ha reiterato la richiesta di assistenza giudiziaria, postulando la concessione di un pagamento rateale.
Con decreto del 28 febbraio 2014 il Tribunale federale ha accolto parzialmente la domanda, confermando la richiesta dell'anticipo spese di fr. 1'200.- e assegnando quattro termini di pagamento suppletori non prorogabili dei ratei di fr. 300 ciascuno, con espressa comminatoria d'inammissibilità del gravamein caso di mancato pagamento nei termini impartiti.
Pagati entro le scadenze i primi due ratei, il terzo esborso, essendo intervenuto 4 giorni oltre il termine impartito - in concreto in data 4 giugno 2014 in luogo del 30 maggio 2014 - il Tribunale federale con sentenza del 23 giugno 2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso del 27 dicembre 2013.
B.
Il 22 luglio 2014 A.________ ha presentato al Tribunale federale una domanda di revisione della sentenza del 23 giugno 2014, precisandone tra l'altro i motivi con scritto dell'8 ottobre 2014.A.________ ha chiesto l'accoglimento della sua domanda di revisione, nel senso di ritenere tempestivo il pagamento dell'anticipo spese richiesto.In concreto l'interessata ha spiegato che il decreto del 28 febbraio 2014 conterrebbe un errore palese in quanto, da un lato, viene indicato che l'anticipo spese è da fornire in 8 rate mentre, dall'altro, è richiesto di pagarlo in 4 rate con l'indicazione delle date esatte per il versamento.A mente dell'istante, in ogni modo, che sia una o l'altra versione, nulla cambierebbe in quanto il pagamento degli acconti sarebbe stato effettuato largamente in anticipo.
Diritto:
1.
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede all'art. 61 che le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate.
2.
Una revisione della sentenza federale, quale mezzo di ricorso straordinario, è unicamente ammissibile in presenza di uno dei motivi menzionati in modo esaustivo agli art. 121

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: |
|
a | sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; |
b | il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; |
c | il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; |
d | il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 123 Altri motivi - 1 La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo. |
|
1 | La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo. |
2 | La revisione può inoltre essere domandata: |
a | in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza; |
b | in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 410 capoversi 1 lettere a e b e 2 CPP111; |
c | in materia di pretese di risarcimento di un danno nucleare, per i motivi di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008113 sulla responsabilità civile in materia nucleare. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: |
|
a | sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; |
b | il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; |
c | il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; |
d | il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 122 Violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - La revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950107 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere domandata se: |
|
a | la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU); |
b | un'indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e |
c | la revisione è necessaria per rimediare alla violazione. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 123 Altri motivi - 1 La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo. |
|
1 | La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo. |
2 | La revisione può inoltre essere domandata: |
a | in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza; |
b | in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 410 capoversi 1 lettere a e b e 2 CPP111; |
c | in materia di pretese di risarcimento di un danno nucleare, per i motivi di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008113 sulla responsabilità civile in materia nucleare. |
3.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente, con piena cognizione di causa e senza esser vincolato dalle motivazioni delle parti la sua competenza (art. 29 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
|
1 | Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
4.
4.1. Nell'evenienza concreta, l'istante ha motivato la propria domanda di revisione negli stessi termini che già hanno determinato la sentenza federale qui oggetto dell'istanza di revisione, ossia il preteso "errore palesemente evidente" (cfr. scritto integrativo dell'8 ottobre 2014 e lettera del 5 marzo 2014 di cui alla causa9C 929/2013). Più precisamente l'istante ha riprodotto la critica circa l'incongruenza contenuta nel decreto del 28 febbraio 2014, nel senso che il Tribunale federale ha indicato che l'anticipo spese di fr. 1'200.- è da fornire in 8 rate, elencando poi esplicitamente 4 termini suppletori non prorogabili entro cui effettuare concretamente i pagamenti in rate di fr. 300.-, vale a dire una prima rata con scadenza al più tardi lunedì 31 marzo 2014, una seconda al più tardi mercoledì 30 aprile 2014, una terza al più tardi venerdì 30 maggio 2014 ed infine una quarta ed ultima scadenza al più tardi lunedì 30 giugno 2014. In conclusione per l'istante non era chiaro se poteva, rispettivamente doveva, pagare 4 rate di fr. 300.- oppure 8 di fr. 150.-.
4.2. Tale censura è già di per sé inammissibile in quanto l'istante, pur invocando un errore palese che sarebbe stato commesso nella sentenza del 23 giugno 2014, si limita sostanzialmente a riformulare le critiche già sollevate nella precedente procedura, senza sostanziare almeno un motivo di revisione.
5.
5.1. In ogni modo, qualora si dovesse ammettere che le censure dell'istante siano da collegarsi all'art. 121 lett. d

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: |
|
a | sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; |
b | il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; |
c | il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; |
d | il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. |
5.2. Non avendo l'istante versato la terza rata concernente l'anticipo spese così come esplicitamente previsto nel decreto del 28 febbraio 2014, ossia nel termine suppletorio non prorogabile del 30 maggio 2014, ma unicamente il 4 giugno 2014, ossia 4 giorni dopo il termine stabilito, il Tribunale federale non ha commesso alcuna svista ma si è unicamente tenuto a quanto previsto nel citato decreto. In proposito si può rilevare come l'indicazione di 8 rate contenuta nel decreto del 28 febbraio 2014 costituisca unicamente un error calami di immediata comprensione, senza alcuna possibilità di malinteso, avuto riguardo alla precisa formulazione dei 4 termini impartiti per il versamento dei 4 ratei di fr. 300.- ciascuno. Di tutta evidenza questo è stato percepito dall'istante e da chi ha concretamente effettuato il pagamento. L'enunciazione dello scritto del 5 marzo 2014 ("...da una parte riferite in 8 rate ma in concreto chiedete fr.. 300.- mensili per 4 mesi"), come pure l'avvenuto pagamento tempestivo delle prime due rate di fr. 300 cadauna, dimostrano come l'istante avesse giustamente rilevato l'error calami e pertanto sapesse che le rate erano 4 per un importo di fr. 300 cadauna.
6.
Ne consegue che, nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione della sentenza 9C 929/2013 del 23 giugno 2014 è infondata.
Viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9dicembre 2014
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kernen
La Cancelliera: Cometta Rizzi