Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
H 385/01
Sentenza del 9 maggio 2003
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
M. T.________, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio dell'8 ottobre 2001)
Fatti:
A.
A.a In seguito all'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, M. T.________, cittadina svizzera nata il 24 gennaio 1947 e residente a X.________, in data 22 gennaio 1997 manifestava al Consolato generale di Svizzera a X.________ l'intenzione di aderire all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per gli Svizzeri all'estero. Nella dichiarazione di notifica dei redditi e della sostanza per il calcolo delle quote, l'interessata indicava di essere nullatenente. Il 24 febbraio 1997 il Console generale di Svizzera le domandava quindi la trasmissione dei giustificativi riguardanti la sua situazione finanziaria. Con risposta 12 marzo 1997 l'istante dichiarava in merito alla situazione abitativa di non essere in affitto bensì di trovarsi in un rapporto di comodato; per il resto affermava di non essere soggetta all'obbligo di compilazione del modulo 740 in quanto "al di sotto della fascia imponibile", di non possedere né titoli né averi bancari e, essendo casalinga, di non svolgere attività lucrativa.
Mediante comunicazione del 2 dicembre 1997 il Console generale informava M. T.________ di averla ammessa a far parte dell'assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1997 e sollecitava nel contempo la produzione della documentazione di dettaglio relativa alla situazione economica, sua e del coniuge G. T.________, necessaria per il calcolo dei contributi. In particolare veniva richiesta una dichiarazione del proprietario dell'abitazione che confermasse l'asserito uso in comodato dell'abitazione nonché un'attestazione ufficiale dell'autorità fiscale che ne accertasse la pretesa esenzione. Il 30 aprile 1998 il Console generale sollecitava nuovamente la documentazione. Con scritto 29 giugno 1998 la Cassa svizzera di compensazione fissava all'assicurata un "ultimo termine di 30 giorni" facendole nel contempo presente l'eventualità di una esclusione qualora non avesse ottemperato all'invito. Seguivano quindi due ulteriori solleciti il 19 novembre 1998 e il 31 agosto 2000. Per parte sua, l'interessata ribadiva in data 21 dicembre 1998 di essere nullatenente e di non disporre di alcun reddito.
A.b Per decisione dell'11 gennaio 2001 la Cassa svizzera di compensazione, dando seguito alla comminatoria, decretava l'esclusione di M. T.________ dall'assicurazione facoltativa per violazione dei propri obblighi.
B.
Patrocinata dall'avv. Raffaele Caronna, M. T.________ si aggravava alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, con pronuncia dell'8 ottobre 2001, ne respingeva il gravame.
C.
M. T.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede di essere reintegrata nell'assicurazione facoltativa e di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella sua forma più estesa.
La Cassa propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), interpellato da questa Corte per un preavviso, ritiene che l'amministrazione avrebbe potuto disporre degli elementi necessari per procedere ad una decisione di tassazione.
Diritto:
1.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione, come hanno ritenuto i primi giudici, l'amministrazione, anziché procedere a una determinazione d'ufficio dei contributi dovuti, abbia escluso, in conseguenza della mancata produzione della documentazione richiesta, M. T.________ dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri all'estero.
2.
Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132
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In materia di contribuzioni pubbliche il Tribunale federale delle assicurazioni non è vincolato dai motivi che le parti invocano e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1
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3.
I giudici commissionali, ritenendo applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2000 per essersi le circostanze poste a fondamento della decisione di esclusione verificate - perlomeno in maniera preponderante - sotto l'imperio del diritto allora determinante, hanno diffusamente esposto le norme (art. 2
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SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 2 Assicurazione facoltativa - 1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.24 |
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1 | I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.24 |
2 | Gli assicurati possono disdire l'assicurazione facoltativa. |
3 | Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto. |
4 | I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 844 franchi25 all'anno.26 |
5 | Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 844 franchi27 all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.28 |
6 | Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi. |
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SR 831.111 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) OAF Art. 5 Obbligo di fornire informazioni - Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi. |
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SR 831.111 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) OAF Art. 13 Esclusione - 1 Sono esclusi dall'assicurazione facoltativa gli assicurati: |
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1 | Sono esclusi dall'assicurazione facoltativa gli assicurati: |
a | che non versano la totalità dei contributi dovuti entro il 31 dicembre dell'anno civile che segue l'anno contributivo (art. 14 cpv. 1); |
b | che non pagano gli interessi di mora (art. 18) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui ne è stato fissato l'importo mediante una decisione passata in giudicato; |
c | che non inoltrano i giustificativi richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che segue l'anno contributivo.21 |
2 | Prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione. Tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo.22 |
3 | L'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell'anno per cui non sono stati interamente pagati i contributi o non sono stati forniti i documenti. Se gli interessi di mora non sono versati interamente, l'assicurato è escluso dall'assicurazione facoltativa con effetto retroattivo al primo giorno dell'anno in cui la decisione concernente tali interessi è passata in giudicato.23 |
4 | L'esclusione dall'assicurazione non ha effetto, qualora l'assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile. |
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SR 831.111 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) OAF Art. 17 Intimazione - 1 L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.42 |
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1 | L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.42 |
2 | L'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine. |
4.
Pur potendosi domandare se alla fattispecie concreta non fosse piuttosto applicabile il nuovo ordinamento entrato in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. DTF 126 V 166 consid. 4b), l'operato della precedente istanza merita comunque, nel suo complesso, di essere tutelato.
Infatti, anche il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2000 contemplava la possibilità, di principio, di escludere i cittadini svizzeri all'estero assicurati facoltativamente che, nonostante un avvertimento, non adempivano le loro obbligazioni (art. 2 cpv. 6 vLAVS), e in particolare non ottemperavano al dovere - valido ieri come oggi - di fornire tutte le informazioni necessarie e di comprovare, su richiesta, mediante documenti giustificativi l'esattezza delle indicazioni date (art. 5
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SR 831.111 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) OAF Art. 5 Obbligo di fornire informazioni - Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi. |
Tale principio trova oggi ancor più chiara espressione nelle nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2001. Così, mentre l'art. 2 cpv. 3
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SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 2 Assicurazione facoltativa - 1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.24 |
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1 | I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.24 |
2 | Gli assicurati possono disdire l'assicurazione facoltativa. |
3 | Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto. |
4 | I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 844 franchi25 all'anno.26 |
5 | Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 844 franchi27 all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.28 |
6 | Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi. |
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SR 831.111 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) OAF Art. 13 Esclusione - 1 Sono esclusi dall'assicurazione facoltativa gli assicurati: |
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1 | Sono esclusi dall'assicurazione facoltativa gli assicurati: |
a | che non versano la totalità dei contributi dovuti entro il 31 dicembre dell'anno civile che segue l'anno contributivo (art. 14 cpv. 1); |
b | che non pagano gli interessi di mora (art. 18) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui ne è stato fissato l'importo mediante una decisione passata in giudicato; |
c | che non inoltrano i giustificativi richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che segue l'anno contributivo.21 |
2 | Prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione. Tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo.22 |
3 | L'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell'anno per cui non sono stati interamente pagati i contributi o non sono stati forniti i documenti. Se gli interessi di mora non sono versati interamente, l'assicurato è escluso dall'assicurazione facoltativa con effetto retroattivo al primo giorno dell'anno in cui la decisione concernente tali interessi è passata in giudicato.23 |
4 | L'esclusione dall'assicurazione non ha effetto, qualora l'assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile. |
5.
5.1 La ricorrente si oppone alla sua esclusione dall'assicurazione facoltativa e fa valere che, essendo essa già stata affiliata in precedenza tramite il marito e dovendo di conseguenza già aver versato i relativi contributi "a meno che non si voglia sostenere che l'assicurazione fosse gratuita", l'amministrazione avrebbe dovuto procedere a una determinazione dei contributi mediante tassazione d'ufficio conformemente a quanto disposto dall'art. 17 cpv. 1
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SR 831.111 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) OAF Art. 17 Intimazione - 1 L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.42 |
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1 | L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.42 |
2 | L'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine. |
5.1.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1
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SR 831.111 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) OAF Art. 17 Intimazione - 1 L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.42 |
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1 | L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.42 |
2 | L'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine. |
Ora, fino al 1° gennaio 1997, data di entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, le donne senza attività lucrativa sposate con un assicurato, pur essendo anch'esse automaticamente assicurate per il fatto dell'affiliazione del marito (DTF 117 V 97), non erano tenute a pagare i contributi (art. 3 cpv. 2 lett. b vLAVS), né potevano effettuare dei pagamenti a titolo facoltativo (RCC 1949 pag. 195 seg.; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 56 n. 2.10). Per il resto, non risulta - né la ricorrente lo pretende - che M. T.________ abbia altrimenti pagato contributi a dipendenza del fatto che essa avrebbe esercitato un'attività lucrativa. Ne discende che l'accertamento da parte della Cassa di compensazione, secondo cui l'insorgente sarebbe stata sottoposta per la prima volta all'obbligo di pagare dei contributi a partire dal 1° gennaio 1997, non presta il fianco a censura alcuna.
Da notare infine che l'eventualità di un pagamento di contributi propri a dipendenza del fatto che il coniuge (che peraltro figura anch'egli senza attività lucrativa) potrebbe aver versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a
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SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 3 Persone tenute al pagamento dei contributi - 1 Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.30 |
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1 | Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.30 |
1bis | Per gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni. Esso dura sino alla fine del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1.31 |
2 | Non sono tenuti a pagare i contributi: |
a | gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni; |
d | i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in contanti; |
e | ... |
3 | Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo: |
a | i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa; |
b | gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.36 |
4 | Il capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui: |
a | il matrimonio è contratto o sciolto; |
b | il coniuge che esercita un'attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia.37 |
In tali condizioni, l'amministrazione giustamente non poteva procedere a una tassazione d'ufficio sulla base di quanto sancito dall'art. 17 cpv. 1
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SR 831.111 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) OAF Art. 17 Intimazione - 1 L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.42 |
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1 | L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.42 |
2 | L'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine. |
5.1.2 Né si sarebbe giustificato, come sembra proporre l'UFAS, di prescindere da un'esclusione dell'assicurata per il fatto che i contributi dovuti dal marito, G. T.________, sarebbero stati conteggiati sulla base della situazione di reddito e di sostanza dei coniugi (VSI 1994 pag. 175 consid. 3 e 4a), ritenendo con ciò che questi elementi avrebbero permesso all'amministrazione di determinare anche le quote a carico della moglie.
L'interpretazione proposta dall'UFAS in questa sede, oltre a mal conciliarsi con il senso della legge risultante dal testo dell'art. 2 cpv. 3
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SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 2 Assicurazione facoltativa - 1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.24 |
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1 | I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.24 |
2 | Gli assicurati possono disdire l'assicurazione facoltativa. |
3 | Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto. |
4 | I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 844 franchi25 all'anno.26 |
5 | Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 844 franchi27 all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.28 |
6 | Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi. |
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SR 831.111 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) OAF Art. 2 Cassa di compensazione e Ufficio AI - L'applicazione dell'assicurazione facoltativa è di competenza della Cassa svizzera di compensazione (detta qui di seguito «Cassa di compensazione») e dell'Ufficio AI per gli assicurati all'estero. |
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SR 831.111 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) OAF Art. 5 Obbligo di fornire informazioni - Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi. |
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SR 831.111 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) OAF Art. 17 Intimazione - 1 L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.42 |
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1 | L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.42 |
2 | L'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine. |
5.2 Inconferente è infine l'osservazione ricorsuale secondo cui l'insorgente avrebbe fornito le indicazioni necessarie per determinare i contributi da essa dovuti.
In realtà, come pertinentemente rilevato dai primi giudici, M. T.________, nonostante i numerosi inviti in tal senso, non ha ossequiato al proprio obbligo di informazione. In particolare, essa non ha trasmesso all'amministrazione la benché minima dichiarazione ufficiale a conferma della sua esenzione fiscale. E nemmeno si è preoccupata di produrre, nonostante le ripetute richieste, una attestazione dell'ignoto proprietario dell'abitazione di via Y._________ a X.________ - luogo di residenza dei coniugi T.________ già nel 1979 (cfr. dichiarazione di adesione 7 agosto 1979 di G. T.________ all'assicurazione facoltativa) - che confermasse esistenza e modalità dell'asserito rapporto di comodato. Così (non) agendo, M. T.________ ha gravemente contravvenuto al proprio obbligo di collaborazione e di informazione, che in quest'ambito, tenuto conto dell'accresciuta difficoltà, per l'amministrazione, di accertare fatti e situazioni all'estero (DTF 113 V 90 consid. 5b), riveste particolare rilievo.
5.3 Stante quanto precede, la decisione di escludere M. T.________ dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri all'estero per inadempimento dei propri obblighi di informazione deve essere confermata e il ricorso di diritto amministrativo respinto.
6.
Viste le particolari circostanze, pur trattandosi di una procedura non gratuita, la lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134
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SR 831.111 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) OAF Art. 17 Intimazione - 1 L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.42 |
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1 | L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.42 |
2 | L'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine. |
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9 maggio 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: