Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5F 6/2010
Sentenza del 7 luglio 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano,
controparte.
Oggetto
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A 785/2008 del 25 maggio 2009.
Fatti:
A.
Nell'ambito di una causa di nullità del matrimonio, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva respinto, con sentenza 10 settembre 2008, un'istanza di ricusazione proposta dall'attore A.________ contro il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, giudice di prima sede.
B.
Contro la predetta sentenza, A.________ aveva, in data 17 novembre 2008 (data di ricezione), inoltrato ricorso avanti al Tribunale federale. All'allora ricorrente, domiciliato all'estero, era stato intimato per via rogatoriale in applicazione della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131) un decreto 19 novembre 2008 che lo invitava a fornire un anticipo delle spese di fr. 2'000.-- entro 10 giorni dalla notificazione e a designare un recapito in Svizzera con indicazione delle conseguenze in caso di inottemperanza. A.________ non ossequiò al decreto né si espresse in merito. A seguito di un sollecito della Presidente della Corte giudicante al Tribunale di Milano competente per la notificazione, quest'ultimo trasmise, con invio 10 marzo 2009 consegnato al Tribunale federale il 23 marzo successivo, il certificato comprovante l'avvenuta notificazione del decreto sull'anticipo a A.________, notificazione che aveva avuto luogo in data 23 gennaio 2009 sotto forma di deposito presso la Casa comunale di Milano ed affissione sulla porta del destinatario del corrispondente avviso di
deposito. Nel Foglio federale del xxx apparse un nuovo decreto del Tribunale federale, con il quale a A.________ veniva concesso un termine suppletorio di 15 giorni per versare l'anticipo richiesto; anche questo decreto rimase senza esito. Constatato il mancato versamento dell'anticipo richiesto, con sentenza 25 maggio 2009 la Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale dichiarò il ricorso di A.________ inammissibile, con messa a carico del ricorrente di una tassa giudiziaria di fr. 500.--. A.________ prese in consegna detta sentenza, trasmessagli per via postale contro avviso di ricevimento, in data 8 luglio 2009.
C.
Con un primo scritto datato 7 settembre 2009, A.________ ha proposto una prima domanda di revisione della sentenza 25 maggio 2009, chiedendo altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. In data 12 aprile 2010, A.________ (qui di seguito: istante) ha inoltrato una seconda domanda di revisione, allegando copie di documenti. Egli ha reiterato la propria domanda con scritto 24 maggio 2010.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 61
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 61 Giudicato - Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 61 Giudicato - Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: |
|
a | sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; |
b | il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; |
c | il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; |
d | il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 127 Scambio di scritti - Se non ritiene inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale federale la notifica all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere; nel contempo impartisce loro un termine per esprimersi in merito. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 124 Termine - 1 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale: |
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1 | La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale: |
a | per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione; |
b | per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza; |
c | per violazione della CEDU111, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU; |
d | per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale. |
2 | Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo: |
a | in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b; |
b | negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 capoverso 1. |
3 | Sono fatti salvi i termini particolari di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008112 sulla responsabilità civile in materia nucleare.113 |
1.2 Non un caso di revisione, bensì un caso di restituzione dei termini per inosservanza è invece dato quando, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte è stata impedita senza propria colpa di agire nel termine stabilito. In tal caso, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento la parte può formulare domanda di restituzione e compiere l'atto omesso (art. 50 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 50 Restituzione per inosservanza - 1 Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. |
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1 | Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. |
2 | La restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: |
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a | sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; |
b | il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; |
c | il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; |
d | il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 50 Restituzione per inosservanza - 1 Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. |
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1 | Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. |
2 | La restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 49 Notificazione viziata - Una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 50 Restituzione per inosservanza - 1 Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. |
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1 | Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. |
2 | La restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata. |
2.
2.1 Nella fattispecie, l'istante non indica di quale motivo di revisione egli voglia avvalersi. Dai suoi scritti, redatti senza l'ausilio di un legale, si può tuttavia evincere - a fatica - che egli contesta che il decreto 19 novembre 2008, con il quale gli veniva chiesto il versamento dell'anticipo per la trattazione del suo ricorso 14/17 novembre 2008, gli sia stato correttamente intimato. Pertanto, il mancato versamento di detto anticipo non gli sarebbe imputabile, e la decisione di inammissibilità 25 maggio 2009, fondata appunto sul mancato versamento dell'anticipo, dovrebbe essere riesaminata. Peraltro, a suo dire, pure detta sentenza gli sarebbe stata intimata in modo irrito.
2.2 In siffatte circostanze è ragionevole ritenere che l'istante scorga nel decreto 19 novembre 2008, rispettivamente nell'obbligo di versare un anticipo, una circostanza verificatasi prima della sentenza di inammissibilità, e di natura tale che, fosse venuta tempestivamente a sua conoscenza, avrebbe influito sull'esito del suo ricorso. Ricorre pertanto il motivo di revisione contemplato all'art. 123 cpv. 2 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 123 Altri motivi - 1 La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo. |
|
1 | La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo. |
2 | La revisione può inoltre essere domandata: |
a | in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza; |
b | in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 410 capoversi 1 lettere a e b e 2 CPP108; |
c | in materia di pretese di risarcimento di un danno nucleare, per i motivi di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008110 sulla responsabilità civile in materia nucleare. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 124 Termine - 1 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale: |
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1 | La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale: |
a | per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione; |
b | per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza; |
c | per violazione della CEDU111, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU; |
d | per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale. |
2 | Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo: |
a | in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b; |
b | negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 capoverso 1. |
3 | Sono fatti salvi i termini particolari di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008112 sulla responsabilità civile in materia nucleare.113 |
3.
Va allora esaminato se l'omesso versamento dell'anticipo, e la conseguente decisione di inammissibilità del ricorso, siano conseguenza di notificazione viziata (art. 49
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 49 Notificazione viziata - Una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 49 Notificazione viziata - Una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti. |
3.1 Come visto nella parte sui fatti di causa (supra fatto B), il decreto 19 novembre 2008 è stato intimato all'istante secondo le modalità previste dalla CLA65. Salvo che per l'errata indicazione dell'incarto (in merito v. infra consid. 3.3), l'istante non afferma che tali modalità siano state disattese, né vi è motivo di ritenerlo sulla base degli atti. L'istante sostiene per contro che la CLA65 non avrebbe dovuto essere applicata: a suo avviso, la questione di fondo essendo la ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, non si sarebbe in presenza di una questione civile o commerciale ai sensi dell'art. 1 CLA65.
L'obiezione non tiene. A parte che a suffragio della propria tesi l'istante non adduce né giurisprudenza né dottrina, la questione della ricusazione del magistrato in questione si pone - quale decisione incidentale - nell'ambito di una procedura di nullità del matrimonio, ovvero una vertenza la cui natura civile non è opinabile. E una decisione incidentale segue per definizione il destino dell'azione di merito. In altre parole, se sollevata nell'ambito di un'azione civile, anche la ricusazione va considerata una vertenza civile (si vedano gli art. 47
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 47 Motivi - 1 Chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se: |
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1 | Chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se: |
a | ha un interesse personale nella causa; |
b | ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore; |
c | è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; |
d | è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte; |
e | è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; |
f | per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa. |
2 | Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione: |
a | alla decisione circa il gratuito patrocinio; |
b | alla procedura di conciliazione; |
c | al rigetto dell'opposizione secondo gli articoli 80-84 LEF31; |
d | all'emanazione di provvedimenti cautelari; |
e | alla procedura a tutela dell'unione coniugale. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 1 Oggetto - Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per: |
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a | le vertenze civili; |
b | i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione; |
c | le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti; |
d | l'arbitrato. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 50 Decisione - 1 Se il motivo di ricusazione è contestato, decide il giudice. |
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1 | Se il motivo di ricusazione è contestato, decide il giudice. |
2 | La decisione del giudice è impugnabile mediante reclamo. |
3.2 Si evince dalla documentazione trasmessa dal Tribunale ordinario di Milano quale autorità di intimazione che la notificazione in questione è avvenuta tramite deposito dell'atto nella Casa comunale di Milano ed affissione dell'avviso del deposito alla porta del destinatario, conformemente all'art. 140 del codice di procedura civile italiano. Va rammentato che le forme di intimazione interna, ossia nel Paese di destinazione dell'invio, sono rette dal diritto nazionale (art. 5 cpv. 1 lett. a CLA65; DTF 135 III 623 consid. 3.4; v. anche DTF 122 III 395 consid. 2, riferito proprio ad una notificazione tramite affissione di avviso sulla porta del destinatario). L'istante non pretende che esse non siano state rispettate. Pertanto, va ritenuto che l'intimazione del decreto sull'anticipo è effettivamente e validamente avvenuta il 23 gennaio 2009, la corrispondente attestazione del Tribunale di Milano facendo fede (sentenza del Tribunale federale 4P.87/1999 del 15 giugno 1999 consid. 2, in SJ 2000 I pag. 89). Se poi l'istante non abbia dato seguito all'avviso affisso sulla porta e non abbia proceduto a ritirare e leggere il decreto stesso, non è questione che riguarda la validità della procedura di notificazione.
3.3 L'istante lamenta in seguito che la domanda di notificazione conteneva un'indicazione errata dell'incarto per il quale era richiesto l'anticipo, deducendone la nullità della sentenza 25 maggio 2009. Ora, è indubbiamente vero che la domanda di notificazione è stata redatta in termini imprecisi. Tuttavia, come rileva l'istante medesimo, l'imprecisione era facilmente rilevabile confrontando il formulario di notificazione e l'atto da notificare, allegato: la buona fede processuale avrebbe esatto che l'istante, fosse stato davvero confuso dall'indicazione contraddittoria degli incarti, reagisse senza indugio (DTF 107 Ia 72 consid. 4a; 102 Ib 91 consid. 3). Posto che il decreto con l'obbligo di versare l'anticipo gli venne correttamente notificato nel corso del mese di gennaio 2009, la sua lamentela è tardiva e contravviene alla buona fede processuale. Peraltro, se l'Autorità richiesta dà seguito - come nel caso concreto - ad una domanda di notificazione benché la stessa sia viziata da un'imprecisione, la notificazione non è nulla (DTF 129 III 750 consid. 3.1).
3.4 Va poi rammentato che il Tribunale federale non si è accontentato della prima notificazione appena discussa, bensì ha - previa verifica che la notificazione per via rogatoriale era stata portata a termine con successo - concesso all'istante un termine suppletivo per il pagamento dell'anticipo. Il relativo decreto è stato notificato per via edittale tramite pubblicazione sul Foglio federale del xxx. Tale forma di notificazione è conseguenza del fatto - ammesso - che l'istante non aveva designato un recapito in Svizzera ed è conforme a quanto prevede l'art. 39 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 39 Recapito - 1 Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
|
1 | Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
2 | Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica.12 |
3 | Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. |
3.5 Quanto precede porta a concludere che il decreto 19 novembre 2008 contenente l'invito a versare l'anticipo per la trattazione nel merito del ricorso nonché a designare un recapito in Svizzera è stato correttamente notificato all'istante il 23 gennaio 2009, come attestato dalla documentazione trasmessa al Tribunale federale dal Tribunale di Milano incaricato di procedere alla notificazione. Pertanto, anche il successivo modo di procedere del Tribunale federale, segnatamente l'assegnazione di un termine suppletivo di 15 giorni notificata tramite pubblicazione sul Foglio federale del xxx, appare assolutamente corretto.
3.6 Non essendo dati gli estremi dell'art. 49
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 49 Notificazione viziata - Una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 123 Altri motivi - 1 La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo. |
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1 | La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo. |
2 | La revisione può inoltre essere domandata: |
a | in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza; |
b | in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 410 capoversi 1 lettere a e b e 2 CPP108; |
c | in materia di pretese di risarcimento di un danno nucleare, per i motivi di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008110 sulla responsabilità civile in materia nucleare. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 50 Restituzione per inosservanza - 1 Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. |
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1 | Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. |
2 | La restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata. |
4.
4.1 Per quanto concerne la sentenza di inammissibilità 25 maggio 2009, l'istante lamenta che la stessa gli è stata irritamente notificata per posta raccomandata in data 8 luglio 2009, ciò che a suo avviso violerebbe la sovranità dello Stato italiano e sarebbe contrario agli art. 39 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 39 Recapito - 1 Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
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1 | Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
2 | Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica.12 |
3 | Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. |
4.2 Vi è da chiedersi se l'istante abbia un interesse degno di protezione a vedere questa sua censura trattata nel merito, visto che la circostanza che a suo avviso avrebbe dovuto condurre alla revisione della sentenza di inammissibilità non si è verificata (supra consid. 3). La questione può comunque rimanere indecisa. L'obiezione è infatti infondata, per varie ragioni. La notificazione postale diretta è causa di nullità unicamente per quei Paesi che si sono opposti a tale forma di notificazione formulando corrispondente riserva all'art. 10 CLA65 (v. in proposito DTF 135 III 623 consid. 2.2). L'Italia non è fra questi Paesi, e ha inoltre rinunciato ad avvalersi della reciprocità nei confronti degli Stati firmatari che hanno formulato riserve. L'art. 39 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 39 Recapito - 1 Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
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1 | Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
2 | Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica.12 |
3 | Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 39 Recapito - 1 Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
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1 | Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
2 | Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica.12 |
3 | Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. |
cpv. 3
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 10 - 1 Le comunicazioni giudiziali sono notificate alla parte; se la parte ha un procuratore, esse sono notificate a quest'ultimo. Se una parte è tenuta a comparire personalmente, la citazione deve indicarlo. |
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1 | Le comunicazioni giudiziali sono notificate alla parte; se la parte ha un procuratore, esse sono notificate a quest'ultimo. Se una parte è tenuta a comparire personalmente, la citazione deve indicarlo. |
2 | Le ordinanze e le sentenze sono di regola notificate per mezzo della posta, nel modo previsto per gli atti giudiziali; possono essere notificate anche in altro modo, contro ricevuta. |
3 | Per le notifiche da fare all'estero, si procede secondo i trattati internazionali; in mancanza di questi, la notifica è fatta per il tramite del Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 1 - 1 La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
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1 | La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
2 | Essa è completata dalle norme dei capitoli 1, 2 e 6 LTF, in quanto non vi deroghino le disposizioni seguenti. |
5.
Nel suo ultimo scritto 24 maggio 2010, l'istante preannuncia l'acquisizione di un parere dell'Autorità centrale italiana competente. Uno scritto 24 maggio 2010 dell'Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la Corte di appello di Roma è infatti pervenuto al Tribunale federale. Ci si può interrogare circa la tempestività del suo inoltro; quanto alla sua natura, esso potrebbe essere equiparato ad un avviso di diritto che in quanto tale non cade sotto la nozione di novum inammissibile secondo l'art. 99 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
dall'istante, ritiene essere in presenza di un "atto introduttivo" di causa o "atto equivalente". È vero che tali atti, se irritamente notificati, sono insanabilmente nulli (DTF 135 III 623 consid. 2.2 e 3.1); ma l'atto di cui si discute qui non è un atto introduttivo, avendo l'istante medesimo avviato la procedura ricorsuale con il proprio allegato 14/17 novembre 2008.
6.
La domanda volta ad ottenere un termine per la completazione della presente istanza non può essere accolta, facendo difetto le condizioni di cui all'art. 43
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 43 Memoria integrativa - Il Tribunale federale accorda alla parte che ne abbia fatto richiesta nel ricorso un congruo termine per completarne la motivazione se: |
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a | ritiene ammissibile un ricorso interposto in materia di assistenza giudiziaria internazionale; |
b | l'estensione straordinaria o la particolare difficoltà della causa lo richiede. |
7.
L'istanza va dunque respinta nella misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria dell'istante è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
4.
Comunicazione all'istante e alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 luglio 2011
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
La Cancelliera: Antonini