Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 381/2018
Sentenza del 7 giugno 2019
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Hohl, Niquille, May Canellas, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Costantino Castelli,
ricorrenti,
contro
C.________SA,
patrocinata dall'avv. Adriano A. Sala,
opponente.
Oggetto
mandato,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2016.159).
Fatti:
A.
Con petizione del 22 ottobre 2013 D.________SA e C.________SA hanno convenuto in giudizio A.________ e B.________ davanti alla Pretura di Lugano chiedendo che fossero condannati solidalmente a pagare loro euro 384'939.17, oltre agli interessi, in relazione con prestazioni di amministrazione fiduciaria di società. Le attrici sostenevano che in un accordo di liquidazione i convenuti avrebbero riconosciuto un debito di euro 252'157.30, si sarebbero impegnati a pagare euro 134'939.17 entro il 15 aprile 2013 e avrebbero pattuito una pena convenzionale di euro 250'000.-- qualora tale scadenza - prorogata in seguito di due mesi - non fosse stata rispettata. La somma posta in causa consisteva nel debito scaduto più la pena convenzionale.
I convenuti non hanno presentato la risposta, nemmeno dopo l'asse gnazione del termine suppletorio dell'art. 223 cpv. 1

B.
Il 22 gennaio 2014 il Pretore ha constatato la preclusione dei convenuti secondo l'art. 223 cpv. 2



Il Pretore ha limitato la procedura alla proponibilità della comparsa scritta. Effettuato il contraddittorio, con decisione del 9 gennaio 2015 egli non ha ammesso la comparsa scritta del 10 settembre 2014 con i relativi documenti, che ha restituito alla parte convenuta.
C.
Il 28 aprile 2015 si è svolto il dibattimento di prime arringhe sul merito della causa, limitato alla pretesa per pena convenzionale. Entrambe le parti hanno presentato memorie scritte. Le attrici hanno ribadito la domanda di condanna dei convenuti a pagare loro euro 384'939.17; quest'ultimi hanno chiesto che la petizione fosse accolta per soli euro 134'939.17, subordinatamente con l'aggiunta di euro 13'000.-- a titolo di pena convenzionale. Con le memorie conclusive l'attrice D.________SA, alla quale la C.________SA aveva nel frattempo ceduto le proprie pretese, ha confermato la propria domanda; i convenuti hanno chiesto che fosse giudicato " come chiesto con la prima arringa ".
D.
Con sentenza del 31 agosto 2016 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e condannato solidalmente i convenuti a pagare all'attrice rimasta in causa euro 159'939.--, costituiti dal credito di euro 134'939.-- più la pena convenzionale ridotta a euro 25'000.--.
La II Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha respinto il successivo appello dei convenuti, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevi bile, con sentenza dell'11 giugno 2018.
E.
A.________ e B.________ insorgono davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 28 giugno 2018. Chiedono l'annullamento della sentenza cantonale e, in via principale, che la petizione sia integralmente respinta; in via subordinata che " la causa sia rinviata alla giurisdizione inferiore " affinché si pronunci nuovamente tenendo conto delle allegazioni presentate con la comparsa del 10 settembre 2014, oppure che la petizione sia accolta parzialmente con la condanna al pagamento di euro 134'939.17, oltre agli interessi.
D.________SA propone, con risposta del 24 settembre 2018, di dichiarare il ricorso irricevibile; in via subordinata di respingerlo nella misura in cui fosse ricevibile e di confermare la sentenza del Pretore.
L'autorità cantonale non si è espressa.
Diritto:
1.
Il ricorso è presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e




L'opponente afferma che i ricorrenti, preclusi per quanto riguarda la pretesa di euro 134'939.--, sono legittimati a contestare soltanto la pena convenzionale, il cui ammontare non raggiungerebbe però il limite di fr. 30'000.-- istituito dall'art. 74 cpv. 1 lett. b


Il ricorso in materia civile è pertanto ammissibile.
2.
I ricorrenti sostengono che l'effetto preclusivo della mancata risposta previsto dall'art. 223 cpv. 2








2.1. Per l'art. 223 cpv. 2




La Corte cantonale, davanti alla quale i ricorrenti avevano proposto censure analoghe a quelle in esame qui, ha ritenuto che l'avvertimento fosse sufficientemente esplicito; al Pretore, ha precisato, non compe teva un" intervento didattico " più dettagliato di supporto alle parti, " alle quali incombe la responsabilità primaria del processo ".
2.2. In forza della regola generale dell'art. 147 cpv. 3







2.3. Per stabilire se nel caso in esame l'avvertimento dato dal Pretore di Lugano contestualmente all'assegnazione del termine suppletorio per presentare la risposta fosse sufficientemente concreto occorre pertanto chiarire la portata dell'art. 223 cpv. 2




È questa la conseguenza concreta sancita dall'art. 223 cpv. 2

2.4. L'avvertimento che il giudice avrebbe potuto "emanare direttamente una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio (art. 223 cpv. 2



conseguenza concreta dell'omissione della risposta. Ciò che del resto avrebbe potuto avvenire facilmente, inserendo letteralmente nel citato testo della disposizione ordinatoria la precisazione che il Pretore ha la facoltà, in caso di scadenza infruttuosa del termine, di emanare una decisione finale "basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice".
Giova poi ricordare che sotto il profilo della buona fede si giustifica di usare meno rigore per valutare la diligenza richiesta a una parte, se questa non è assistita da un legale (FRANCESCO TREZZINI, op. cit., n. 9 ad art. 147


2.5. La censura è pertanto fondata: nel caso specifico l'avvertimento del Pretore non adempiva i requisiti dell'art. 147 cpv. 3


Ai ricorrenti non si può rimproverare di essersene lagnati soltanto in sede d'appello. Il Pretore aveva invero menzionato la loro preclusione quanto alla pretesa di pagamento del debito scaduto già nei consideran di della disposizione ordinatoria del 22 gennaio 2014, con la quale citava le parti per l'udienza di prime arringhe in vista dell'istruzione della causa limitatamente alla seconda pretesa delle attrici, il pagamento della pena convenzionale; ma tale disposizione non era impugnabile separatamente, non essendo adempiute le condizioni del reclamo secondo l'art. 319 lett. b

3.
Ne viene che la sentenza impugnata deve essere annullata. Per ragioni di economia processuale la causa può essere rinviata direttamente al Pretore, affinché predisponga la ripresa della procedura con l'assegnazione di un nuovo termine di grazia per la presentazione della risposta (art. 107 cpv. 2



Questo esito rende superfluo esaminare le censure rimanenti del ricorso, che vertono d'un canto sugli apprezzamenti effettuati dal Pretore per giungere alla conclusione che la causa era matura per il giudizio ai sensi dell'art. 223 cpv. 2


Gli oneri processuali della procedura federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino per nuovo giudizio su spese e ripetibili della procedura di appello. L'autorità cantonale trasmetterà poi l'incartamento al Pretore di Lugano affinché proceda come indicato nei considerandi.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico dell'opponente, che rifonderà ai ricorrenti fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 giugno 2019
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti