Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4G 2/2017
Sentenza del 6 settembre 2017
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Hohl, Niquille,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
istanti,
contro
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
controparte.
Oggetto
interpretazione,
domanda d'interpretazione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A 205/2017 del 10 maggio 2017.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza 10 maggio 2017 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da A.________ e B.________ contro il giudizio 16 marzo 2017 con cui la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva a sua volta dichiarato inammissibile il reclamo 6 marzo 2017 presentato contro la richiesta di anticipo spese del Pretore per la procedura di ricusa avviata dai ricorrenti nell'ambito della causa incoata nei confronti di C.________. Le spese giudiziarie sono state poste a carico dei ricorrenti.
Visto l'inestricabile coacervo di doglianze contenute nell'atto di ricorso concernenti la gestione delle lamentele da parte di numerose autorità ticinesi, nella propria sentenza la I Corte di diritto civile aveva ricordato che il Tribunale federale non è una suprema autorità di vigilanza, ma che esso esamina i rimedi di diritto che gli vengono sottoposti nelle forme previste dalla legge. Ha poi indicato che la decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è, come la relativa decisione su reclamo, una decisione incidentale, la quale può unicamente essere impugnata se può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica e che colui che possiede i mezzi necessari per pagare il richiesto anticipo non incorre in un tale pregiudizio. Poiché i ricorrenti non hanno nemmeno preteso di non essere in grado di pagare il richiesto anticipo di fr. 500.-- ha considerato che il ricorso si palesava di primo acchito inammissibile.
2.
Con scritto 5 giugno 2017 A.________ e B.________ affermano di chiedere un'interpretazione della sentenza. Questa sarebbe loro necessaria " per essere nelle condizioni di presentare opportuna revisione " e costituirebbe " una concessione al Tribunale federale a rivedere le procedure di emissione e decisione ricorsuali ". Essi sostengono che " la decisione 4A 205/2017 del 10 maggio 2017 contiene un'evidente contraddizione statuendo una decisione che riferisce di competenza di un'altra istituzione federale come l'Autorità di vigilanza ".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
3.
Giusta l'art. 129 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 129 - 1 Se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza. |
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1 | Se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza. |
2 | L'interpretazione di una sentenza di rinvio della causa può essere domandata soltanto se l'autorità inferiore non ha ancora pronunciato la nuova decisione. |
3 | Si applicano per analogia gli articoli 126 e 127. |
Ora, la pretesa contraddizione invocata dagli istanti pare dovuta a un fraintendimento della motivazione della sentenza, ma in ogni caso non si riferisce al suo dispositivo. Questo è del resto chiaro, completo e coerente. Dalla lettura della confusa domanda emerge che in realtà essa tende ad inammissibilmente ottenere l'emanazione di una decisione diversa da quella risultante dalla sentenza del 10 maggio 2017.
4.
Da quanto precede discende che la domanda di interpretazione si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di interpretazione è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico degli istanti.
3.
Comunicazione alle parti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al patrocinatore di C.________.
Losanna, 6 settembre 2017
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti