Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 56/2019

Sentenza del 6 agosto 2019

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Jacquemoud-Rossari, Jametti,
Cancelliere Moses.

Partecipanti al procedimento
X.________,
patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione,
opponente.

Oggetto
Rappresentazione di atti di cruda violenza, infrazione
alla Legge federale che vieta i gruppi Al-Qaïda e Stato islamico,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2018 dalla Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2018.8).

Fatti:

A.
Il 7 novembre 2018 la Corte penale del Tribunale penale federale ha condannato X.________ a una pena pecuniaria sospesa di 240 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna per ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza e violazione della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" in relazione a dei filmati condivisi da X.________ sul suo profilo Facebook.

B.
L'appello interposto da X.________ avverso la sentenza del 7 novembre 2018 è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale il 20 marzo 2019. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato contro tale giudizio in data 4 giugno 2019 (incarto 6B 523/2019).

C.
Parallelamente all'appello X.________ ha presentato, il 1° febbraio 2019, un ricorso in materia penale contro la sentenza del 7 novembre 2018, postulando il proscioglimento. Egli domanda inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinnanzi al Tribunale federale (incarto 6B 56/2019).

Diritto:

1.

1.1. Il ricorrente si duole di una violazione del diritto di essere sentito. L'autorità inferiore avrebbe in particolare ignorato le argomentazioni esposte in occasione del dibattimento relative alla circostanza che i post da lui condivisi fossero già in precedenza accessibili a qualunque utente di Facebook o in merito alle descrizioni associate ai filmati in questione, nonché alle motivazioni che lo hanno spinto ad agire in tale modo.

1.2.

1.2.1. Il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost., art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
CPP) esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione. La garanzia impone quindi all'autorità di motivare il suo giudizio (DTF 145 IV 99 consid. 3.1).

1.2.2. In occasione del dibattimento dinnanzi all'autorità inferiore il ricorrente ha fatto valere di non avere, sotto il profilo oggettivo, reso accessibili i filmati a terzi, dato che si trattava di contenuti già divulgati e accessibili a chiunque (atti TPF, pag. 13 925 040). Nella sentenza impugnata il Tribunale penale federale non cita né si confronta con tale argomento, limitandosi ad affermare che il ricorrente abbia reso accessibili i filmati a terzi condividendoli sul suo profilo (sentenza, pag. 14).

1.2.3. Il ricorrente rimprovera inoltre all'autorità inferiore di non aver tenuto conto delle didascalie dei filmati in questione, dalle quali si evincerebbe il loro evidente carattere di denuncia (ricorso, pag. 8, 10 e 16; atti TPF, pag. 13 925 040 e seg.). Nella sentenza impugnata il Tribunale penale federale ritiene che le rappresentazioni di cui all'atto d'accusa non abbiano un valore culturale o scientifico degno di protezione, non trattandosi di documentari o opere artistiche il cui scopo sarebbe quello di prevenire le conseguenze della violenza individuale o collettiva e risvegliare il senso critico al riguardo (sentenza, pag. 13). L'autorità inferiore omette, con tale argomentazione, di confrontarsi con il significato e la portata delle didascalie perorati dal ricorrente.

1.2.4. La motivazione della sentenza impugnata non adempie ai requisiti di cui all'art. 112 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 112 Notificazione delle decisioni - 1 Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono:
1    Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono:
a  le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti;
b  i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate;
c  il dispositivo;
d  l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo.
2    Se il diritto cantonale lo prevede, l'autorità può notificare la sua decisione senza motivarla. In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato.
3    Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla.
4    Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali.
LTF ed è lesiva del diritto del ricorrente di essere sentito. La sentenza impugnata deve per ciò solo essere annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Il rinvio, di natura formale, può avvenire senza che le parti debbano essere invitate a pronunciarsi (sentenza 6B 800/2018 del 18 ottobre 2018 consid. 4 con riferimenti) e implica, al contempo, che non vi è bisogno di soffermarsi sulle ulteriori censure sollevate dal ricorrente. Spetterà all'autorità inferiore confrontarsi con tutte le argomentazioni del ricorrente nell'ambito della sua nuova decisione.

2.
Per la procedura dinnanzi al Tribunale federale non si prelevano spese (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
4 LTF). Il ricorrente ha diritto a congrue ripetibili (art. 68 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF), da versare, per prassi, al patrocinatore. La domanda di assistenza giudiziaria diventa così priva di oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 7 novembre 2018 dalla Corte penale del Tribunale penale federale è annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per nuovo giudizio.

2.
Non si prelevano spese.

3.
La Confederazione (Ministero pubblico) verserà al patrocinatore del ricorrente, avv. Costantino Castelli, l'importo di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura dinnanzi al Tribunale federale.

4.
Comunicazione alle parti e alla Corte penale del Tribunale penale federale.

Losanna, 6 agosto 2019

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Moses
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 6B_56/2019
Data : 06. agosto 2019
Pubblicato : 24. agosto 2019
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Infrazione
Oggetto : Rappresentazione di atti cruda violenza, infrazione alla Legge federale che vieta i gruppi Al-Qaida e Stato islamico


Registro di legislazione
CPP: 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
Cost: 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
LTF: 66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
112
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 112 Notificazione delle decisioni - 1 Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono:
1    Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono:
a  le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti;
b  i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate;
c  il dispositivo;
d  l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo.
2    Se il diritto cantonale lo prevede, l'autorità può notificare la sua decisione senza motivarla. In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato.
3    Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla.
4    Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali.
Registro DTF
145-IV-99
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Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • tribunale federale • autorità inferiore • film • corte penale del tribunale penale federale • tribunale penale federale • ripetibili • federalismo • decisione • ministero pubblico • islam • diritto penale • rappresentazione di atti di cruda violenza • questio • motivazione della decisione • violazione del diritto • riconsiderazione • direttive anticipate del paziente • domanda di assistenza giudiziaria • ricorso in materia penale • calcolo • incarto • salario • assistenza giudiziaria • losanna • diritto di essere sentito • atto d'accusa • esaminatore • cio • leso • pena pecuniaria
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