Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_480/2014

Sentenza del 5 novembre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Kolly, Hohl,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________SpA,
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
ricorrente,

contro

B.________SA,
patrocinata dall'avv. Daniele Timbal,
opponente.

Oggetto
denuncia in lite; ripetibili,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 giugno 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
La C.________GmbH ha convenuto in giudizio la D.________AG e E.________ e ha chiesto, con petizione 30 novembre 2011, al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud di condannarli a versarle fr. 1'430'000.-- a titolo di risarcimento danni. Il 6 febbraio 2012 il legale della C.________GmbH ha notificato alla Pretura la cessione del credito e ha domandato la sostituzione della parte attrice con la B.________SA.
In sede di risposta (16 e 20 marzo 2012) i convenuti hanno sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della B.________SA. La convenuta ha anche denunciato la lite alla A.________SpA, che si è pure prevalsa della predetta eccezione (risposta 2 aprile 2012). Le parti hanno poi replicato e duplicato.
All'udienza d'istruttoria del 5 novembre 2012 il Pretore ha, in accoglimento della richiesta delle parti convenute e di quella intervenuta in lite, esaminato preliminarmente la predetta eccezione che ha respinto con decisione 12 novembre 2012 (rettificata il 21 novembre 2012), precisando che la tassa di giustizia e le spese saranno rinviate al giudizio finale.

2.
Con sentenza 26 giugno 2014 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto sia l'appello della convenuta sia l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, ha respinto la petizione e ha condannato la B.________SA a rifondere alla convenuta fr. 39'000.-- per ripetibili della procedura di prima istanza. Non ha invece attribuito ripetibili alla A.________SpA.

3.
Con ricorso in materia civile del 28 agosto 2014 la A.________SpA chiede la riforma della sentenza di appello nel senso che la B.________SA sia condannata a versarle fr. 39'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza. Afferma di aver sollevato come le parti convenute l'eccezione che è stata interamente accolta dalla Corte cantonale, ragione per cui l'attrice, quale parte soccombente, doveva essere condannata a rifonderle ripetibili per la procedura pretorile a cui aveva partecipato attivamente.
La B.________SA propone la reiezione del ricorso con risposta 1° ottobre 2014. La ricorrente ha spontaneamente replicato il 13 ottobre 2014.

4.
Giusta l'art. 104 cpv. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 104 Decisione sulle spese giudiziarie - 1 Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
1    Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
2    In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento.
3    In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.
4    In caso di giudizio di rinvio l'autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.
CPC il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale e assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 105 cpv. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 105 Determinazione e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio.
1    Le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio.
2    Il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 96). Le parti possono presentare una nota delle loro spese.
prima frase CPC). Giusta l'art. 106 cpv. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
prima frase CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente e se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie (art. 106 cpv. 3
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC).

4.1. Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha ritenuto che la richiesta della convenuta di condannare l'attrice a versare al convenuto fr. 50'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Pretore non solo era irricevibile perché non motivata, ma sarebbe pure stata da respingere nel merito non avendo questi attaccato la decisione di prima istanza né preso posizione sull'appello della convenuta. Ha poi indicato che " analogamente non vengono attribuite ripetibili " alla qui ricorrente " che non ha impugnato la decisione pretorile, limitandosi a rimettersi al giudizio " dell'autorità adita.

4.2. La ricorrente pone l'accento sulla totale soccombenza dell'attrice causata dall'accoglimento di un'eccezione che essa aveva proposto con i convenuti. Ritiene che per questo motivo la Corte di appello avrebbe violato le succitate norme del CPC non assegnandole ripetibili per la procedura di primo grado, in cui aveva espressamente formulato una richiesta in tal senso, e sostiene che dal fatto che in seconda istanza essa si sia limitata a rimettersi al giudizio della Corte di appello non può essere dedotta una rinuncia a tale indennità di parte.

4.3. Nella fattispecie, vista la passività della ricorrente dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, non è possibile rimproverare ai Giudici d'appello una violazione delle norme del CPC per non averle riconosciuto ripetibili.
Giova poi osservare che la ricorrente ha partecipato alla procedura di prima istanza quale denunciata in lite e che, per quanto attiene all'attribuzione di ripetibili a una tale parte accessoria, non vanno semplicemente riprese le regole applicabili alle parti principali. Infatti, come il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare, alla base di una chiamata in causa vi è il rapporto giuridico fra denunciante e denunciato e che l'intervento del denunciato nel processo è volto alla tutela di quest'ultimo rapporto giuridico, di cui l'avversario non è parte. Per questo motivo non si giustifica in linea di principio assegnare ripetibili al denunciato, che ha appoggiato la parte vincente, a meno che particolari ragioni di equità impongano una soluzione diversa (DTF 109 II 144 consid. 4, v. anche DTF 130 III 571 consid. 6). Tali considerazioni non vengono nemmeno smentite dall'autore menzionato dalla ricorrente nella replica: questi infatti non milita per l'automatismo proposto nel gravame, ma limita l'attribuzione di ripetibili all'interveniente vincente al caso in cui una tutela comune degli interessi con la parte principale non era opportuna (MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 13
ad art. 106
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC). A titolo di completezza si può aggiungere che anche la dottrina maggioritaria condivide l'assunto che l'interveniente adesivo - e quindi anche il denunciato in lite - non ha di regola diritto a ripetibili (FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 2011, pag. 435; VIKTOR RUEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2aed. 2013, n. 9 ad art. 106
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC; DAVID JENNY, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], a cura di Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2aed. 2013, n. 19 ad art. 106
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC; ADRIAN URWYLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], a cura di Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 9 ad art. 106
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC; HANS SCHMID, in ZPO, a cura di Oberhammer/Domej/Haas, 2aed. 2014, n. 10 ad art. 106
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC).

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 cpv. 1 LTF).

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 novembre 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 4A_480/2014
Data : 05. novembre 2015
Pubblicato : 23. dicembre 2015
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto delle obbligazioni (generale)
Oggetto : denuncia in lite; ripetibili


Registro di legislazione
CPC: 104 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 104 Decisione sulle spese giudiziarie - 1 Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
1    Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
2    In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento.
3    In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.
4    In caso di giudizio di rinvio l'autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.
105 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 105 Determinazione e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio.
1    Le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio.
2    Il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 96). Le parti possono presentare una nota delle loro spese.
106
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
LTF: 66
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
Registro DTF
109-II-144 • 130-III-571
Weitere Urteile ab 2000
4A_480/2014
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
analogia • azione • cessione del credito • codice di diritto processuale svizzero • commentario • convenuto • decisione finale • decisione • dichiarazione • diritto civile • esaminatore • federalismo • francescano • intervento • intimato • legittimazione ad agire • losanna • menzione • motivo • parte accessoria • partecipazione alla procedura • posta a • prima istanza • questio • rapporto giuridico • rappresentanza processuale • replica • ricorrente • ricorso in materia civile • ripartizione dei compiti • ripetibili • spese giudiziarie • t • tassa di giustizia • tribunale cantonale • tribunale federale