Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 406/2018

Sentenza del 5 settembre 2018

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
3. C.________,
opponenti.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (ascolto e registrazione di conversazioni estranee e registrazione clandestina di conversazioni),

ricorso contro la sentenza emanata il 21 febbraio 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2017.272).

Fatti:

A.
B.________ e C.________ gestiscono a X.________ la tenuta "D.________", in cui è in particolare esercitata un'attività di "Guesthouse". Per la loro sicurezza e per quella degli ospiti della struttura, hanno installato sulla proprietà tre telecamere di videosorveglianza, una delle quali è rivolta verso un sentiero gravato con un diritto di passo pubblico.

B.
Il 2 novembre 2015 B.________ e C.________ hanno presentato una querela penale nei confronti di A.________ per i reati di ingiuria e minaccia, in relazione ad un diverbio sorto il 7 agosto 2015 tra il querelato e C.________, nell'ambito del quale il primo avrebbe proferito espressioni lesive dell'onore contro il secondo. Quale mezzo di prova, i denuncianti hanno allegato alla querela una registrazione video e sonora delle telecamere di sorveglianza.

C.
Con riferimento a questi fatti, A.________ è stato interrogato dalla polizia il 14 giugno 2017 in veste di imputato. Venuto a conoscenza in occasione dell'interrogatorio della registrazione, egli ha presentato il 10 luglio 2017 una querela penale contro B.________ e C.________ per i titoli di registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 179ter [1]  
  Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. [2]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
[2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
CP) e di ascolto e registrazione di conversazioni estranee (art. 179bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 179bis [1]  
  Chiunque ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gl'interlocutori,chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
CP). Con decisione del 16 ottobre 2017 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi dei suddetti reati.

D.
Contro il decreto di non luogo a procedere A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con sentenza del 21 febbraio 2018 lo ha respinto. La Corte cantonale ha negato che la conversazione registrata fosse "non pubblica" ai sensi degli art. 179tere 179bis CP. Ha inoltre ritenuto che il reclamante fosse a conoscenza dell'esistenza del sistema di videosorveglianza.

E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 16 aprile 2018 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di rinviare gli atti alle autorità cantonali per l'emanazione di un decreto di accusa nei confronti degli opponenti per i titoli di registrazione clandestina di conversazioni e di ascolto e registrazione di conversazioni estranee. In via subordinata, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati alle precedenti istanze, affinché sia aperta l'istruzione penale. Il ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, la violazione degli art. 179tere 179bis CP, dell'art. 310
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 310   Decreto di non luogo a procedere
  1.   Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a.   gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b.   vi sono impedimenti a procedere;
c.   si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
  2.   Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
CPP e degli art. 9 e
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 310   Decreto di non luogo a procedere
  1.   Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a.   gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b.   vi sono impedimenti a procedere;
c.   si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
  2.   Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
29 cpv. 2 Cost.

F.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

1.

1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio aperta la via del ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 78   Principio
  1.   Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
  2.   Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a.   le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b.   l'esecuzione di pene e misure.
, 80 cpv. 1 e
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 80   Autorità inferiori
  1.   Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale. [1]
  2.   I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale (CPP) [2] si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un tribunale superiore o un giudice dei provvedimenti coercitivi. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
[2] RS 312.0
[3] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345, 2022 687, 1011).
90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 100   Ricorso contro decisioni
  1.   Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
  2.   Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b. [1]   nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c. [2]   in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d. [5]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti.
  3.   Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b.   dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
  4.   Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
  5.   Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
  6.   ... [7]
  7.   Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[6] RS 232.14
[7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
LTF in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 46   Sospensione
  1.   I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a.   dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b.   dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c.   dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
  2.   Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a.   l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b.   l'esecuzione cambiaria;
c.   i diritti politici (art. 82 lett. c);
d.   l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e.   gli appalti pubblici. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
LTF). Poiché è dato il rimedio ordinario del ricorso in materia penale, il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 113   Principio
  Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89.
segg. LTF) non entra in considerazione ed è pertanto inammissibile.

1.2. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 81   Diritto di ricorso
  1.   Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a.   ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b. [1]   ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:l'imputato,il rappresentante legale dell'accusato,il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,...l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 1974 [5] sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
1.   l'imputato,
2.   il rappresentante legale dell'accusato,
3. [1]   il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
4. [2]   ...
5. [3]   l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
6.   il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
7. [4]   nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 1974 [5] sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
  2.   Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata. [6]
  3.   Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 2 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
[2] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 3 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
[3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
[4] Introdotto dalla cifra II n. 8 della L201F del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale (RU 2008 3437; FF 2007 5575). Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 3 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
[5] RS 313.0
[6] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 2 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Spetta di principio al ricorrente in virtù dell'art. 42 cpv. 2
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 42   Atti scritti
  1.   Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
  1bis.   Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1]
  2.   Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3]
  3.   Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
  4.   In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a.   il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b.   le modalità di trasmissione;
c.   le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5]
  5.   Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
  6.   Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
  7.   Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[4] RS 943.03
[5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
LTF addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare, gli incombe il compito di spiegare quali pretese intenda fare valere nei confronti della controparte e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).
Il ricorrente, accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, intende fare valere pretese risarcitorie nei confronti degli opponenti, in particolare il risarcimento di un torto morale (che quantifica in fr. 3'000.--), per la lesione illecita della sua personalità. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, non tutte le offese lievi della reputazione professionale, economica o sociale di una persona giustificano una riparazione del torto morale giusta l'art. 49 cpv. 1
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 49 [1]  
  1.   Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
  2.   Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
CO. Il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale presuppone infatti che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. sentenza 6B 185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii). Alla luce della natura dei reati in esame e delle spiegazioni generiche fornite dal ricorrente, è quantomeno dubbio ch'egli abbia sufficientemente sostanziato la fondatezza delle sue pretese civili. Visto l'esito del ricorso, la questione può tuttavia rimanere indecisa.

2.

2.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere accertato in modo arbitrario che la conversazione oggetto della registrazione è avvenuta alla presenza di terze persone. Sostiene che i bagnanti visibili sulle immagini della videosorveglianza disterebbero "decine di metri" dal luogo in cui si è svolta la conversazione e non avrebbero potuto comprendere le espressioni da lui proferite, siccome erano intenti a fare il bagno e non prestavano attenzione alla discussione. Secondo il ricorrente, se questi fatti fossero stati correttamente accertati, contrariamente a quanto concluso dalla precedente istanza, la conversazione registrata dovrebbe essere considerata "non pubblica" ai sensi degli art. 179tere 179bis CP.

2.2. Giusta l'art. 309 cpv. 1 lett. a
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 309   Apertura dell'istruzione
  1.   Il pubblico ministero apre l'istruzione se:
a.   da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
b.   dispone provvedimenti coercitivi;
c.   è stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1.
  2.   Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.
  3.   Il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l'imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile.
  4.   Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa.
CPP, il pubblico ministero apre l'istruzione se da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato. Rinuncia per contro ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 309   Apertura dell'istruzione
  1.   Il pubblico ministero apre l'istruzione se:
a.   da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
b.   dispone provvedimenti coercitivi;
c.   è stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1.
  2.   Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.
  3.   Il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l'imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile.
  4.   Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa.
CPP). Il decreto di non luogo a procedere è in particolare disposto dal pubblico ministero non appena, sulla base della denuncia o dopo una procedura preliminare limitata alle investigazioni della polizia (cfr. art. 300 cpv. 1 e
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 300   Avvio della procedura preliminare
  1.   La procedura preliminare è avviata mediante:
a.   l'attività investigativa della polizia;
b.   l'apertura dell'istruzione da parte del pubblico ministero.
  2.   L'avvio della procedura preliminare non è impugnabile, eccetto che l'imputato invochi una violazione del divieto di un secondo procedimento.
306 seg. CPP), risulti che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti (art. 310 cpv. 1 lett. a
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 310   Decreto di non luogo a procedere
  1.   Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a.   gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b.   vi sono impedimenti a procedere;
c.   si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
  2.   Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
CPP). Un decreto di non luogo a procedere può giustificarsi anche quando gli indizi sono manifestamente insufficienti e nessun atto d'inchiesta consente di portare elementi utili al perseguimento penale.

2.3. Nei confronti degli opponenti sono in concreto prospettate le imputazioni di registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 179ter [1]  
  Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. [2]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
[2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
CP) e di ascolto e registrazione di conversazioni estranee (art. 179bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 179bis [1]  
  Chiunque ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gl'interlocutori,chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
CP). In entrambi i casi, la fattispecie punibile concerne la registrazione di una conversazione "non pubblica". Queste disposizioni tutelano la sfera privata e segreta del cittadino, che deve potere esprimersi liberamente nel contesto di una cerchia circoscritta di persone, determinata dai rapporti personali, evitando di correre il rischio che senza il suo consenso la conversazione da lui condotta sia ascoltata con un apparecchio d'intercettazione o registrata su un supporto del suono. Costituiscono espressioni "non pubbliche" quelle manifestate nell'ambito privato, segnatamente nella cerchia familiare o all'interno di un gruppo di amici, oppure in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da una particolare confidenza (cfr. DTF 130 IV 111 consid. 5.2.2). Al riguardo, deve pure essere tenuto conto del luogo in cui avviene la conversazione. Il carattere pubblico o meno della stessa dipende infatti in misura significativa anche dalla circostanza ch'essa si svolga in un ambiente privato o generalmente accessibile al
pubblico (DTF 133 IV 249 consid. 3.2.2; sentenza 6P.79/2006 del 6 ottobre 2006 consid. 5).

2.4. La Corte cantonale ha accertato che la registrazione incriminata riprendeva essenzialmente quanto avvenuto sul sentiero gravato da un diritto di passo pubblico che passa a ridosso della proprietà gestita dagli opponenti. Ha altresì accertato, sulla base delle immagini video, che la conversazione si è svolta in presenza di alcuni ospiti della struttura, che in quel momento stavano facendo il bagno in un laghetto distante pochi metri dalla posizione in cui si trovavano i due interlocutori. I giudici cantonali hanno constatato che durante la discussione diverse persone sono passate accanto al ricorrente e a C.________ e che alcune di loro sembrerebbero anche ascoltare la discussione.
In questa sede, il ricorrente si limita ad addurre che i bagnanti si sarebbero trovati a una distanza di "decine di metri" dal luogo della discussione e non soltanto a pochi metri da quel punto. Sostiene che queste persone, siccome stavano facendo il bagno, non avrebbero prestato attenzione al contenuto della discussione e ribadisce di essere stato registrato a sua insaputa. Con queste argomentazioni egli mette genericamente in dubbio gli esposti accertamenti, ma non dimostra con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 106   Applicazione del diritto
  1.   Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
  2.   Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF, ch'essi sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con gli atti, fondati su una svista manifesta o in urtante contraddizione con il sentimento della giustizia e dell'equità (cfr. DTF 142 II 355 consid. 6; 134 I 140 consid. 5.4; 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1). La presenza di terze persone nel luogo del diverbio, seppure ad una distanza maggiore rispetto a quella accertata dalla Corte cantonale, è del resto sostanzialmente riconosciuta anche dal ricorrente, che non rende seriamente verosimile l'esistenza di caratteristiche tali da fare ritenere di natura privata l'ambiente in questione. Egli disattende inoltre che, oltre ai bagnanti, le riprese filmate
ritraggono alcune persone che, su quel tratto del percorso pedonale, passano direttamente accanto agli interessati.
Gli esposti accertamenti non possono quindi essere ritenuti arbitrari. Corrispondono anzi a quanto risulta dalla visione delle immagini della videosorveglianza e sono di conseguenza vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 105   Fatti determinanti
  1.   Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
  2.   Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
  3.   Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).
LTF). Dagli stessi si evince in sostanza che la discussione tra il ricorrente e C.________ si è svolta in un luogo aperto, accessibile al pubblico ed alla presenza di terze persone. Il solo fatto che non tutte queste persone abbiano prestato attenzione al contenuto della conversazione, non consente di per sé di concludere ch'essa si è svolta in un ambito privato. A ragione la Corte cantonale ha quindi negato in concreto l'esistenza di una conversazione "non pubblica" giusta gli art. 179tere 179bis CP e confermato di conseguenza il decreto di non luogo a procedere per il mancato adempimento degli elementi costitutivi dei reati (art. 310 cpv. 1 lett. a
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 310   Decreto di non luogo a procedere
  1.   Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a.   gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b.   vi sono impedimenti a procedere;
c.   si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
  2.   Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
CPP).

3.
Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che non sono state assunte le prove da lui richieste con la querela del 10 luglio 2017, tra cui in particolare l'interrogatorio delle parti. Tuttavia, poiché come visto l'adempimento degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati risultava escluso già sulla base degli atti, l'autorità cantonale poteva ritenere superflue ulteriori prove e rinunciare perciò ad assumerle sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza (cfr. art. 139 cpv. 2
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 139   Principi
  1.   Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza.
  2.   I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
CPP; DTF 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii). In concreto, la precedente istanza ha quindi implicitamente respinto l'assunzione di ulteriori prove, siccome non avrebbero potuto modificare l'esito del procedimento penale.

4.
In questa sede non occorre infine esaminare se, come sembra avere ritenuto la CRP, il ricorrente avrebbe acconsentito a una registrazione (anche) sonora della conversazione per il fatto ch'egli sarebbe stato a conoscenza della presenza del sistema di videosorveglianza. Come è stato esposto, le imputazioni di cui agli art. 179tere 179bis CP non possono in concreto essere realizzate già per il mancato adempimento del requisito oggettivo di una conversazione "non pubblica". In tale circostanza, la questione dell'eventuale assenso del ricorrente alla registrazione non ha portata pratica e non deve essere approfondita.

5.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 66   Onere e ripartizione delle spese giudiziarie
  1.   Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
  2.   In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
  3.   Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
  4.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
  5.   Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). Non si assegnano ripetibili agli opponenti, che non sono stati invitati a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 68   Spese ripetibili
  1.   Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
  2.   La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
  3.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
  4.   Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
  5.   Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 settembre 2018

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni
6B_406/2018 05. settembre 2018 23. settembre 2018 Tribunale federale Inedito Procedura penale

Oggetto Decreto di non luogo a procedere (ascolto e registrazione di conversazioni estranee e registrazione clandestina di conversazioni)

Registro di legislazione
CO 49
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 49 [1]  
  1.   Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
  2.   Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
CP 179 bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 179bis [1]  
  Chiunque ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gl'interlocutori,chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
CP 179 ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 179ter [1]  
  Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. [2]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
[2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
CPP 139
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 139   Principi
  1.   Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza.
  2.   I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
CPP 300
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 300   Avvio della procedura preliminare
  1.   La procedura preliminare è avviata mediante:
a.   l'attività investigativa della polizia;
b.   l'apertura dell'istruzione da parte del pubblico ministero.
  2.   L'avvio della procedura preliminare non è impugnabile, eccetto che l'imputato invochi una violazione del divieto di un secondo procedimento.
CPP 309
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 309   Apertura dell'istruzione
  1.   Il pubblico ministero apre l'istruzione se:
a.   da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
b.   dispone provvedimenti coercitivi;
c.   è stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1.
  2.   Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.
  3.   Il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l'imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile.
  4.   Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa.
CPP 310
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 310   Decreto di non luogo a procedere
  1.   Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a.   gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b.   vi sono impedimenti a procedere;
c.   si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
  2.   Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
Cost 9 e LTF 42
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 42   Atti scritti
  1.   Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
  1bis.   Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1]
  2.   Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3]
  3.   Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
  4.   In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a.   il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b.   le modalità di trasmissione;
c.   le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5]
  5.   Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
  6.   Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
  7.   Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[4] RS 943.03
[5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
LTF 46
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 46   Sospensione
  1.   I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a.   dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b.   dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c.   dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
  2.   Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a.   l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b.   l'esecuzione cambiaria;
c.   i diritti politici (art. 82 lett. c);
d.   l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e.   gli appalti pubblici. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
LTF 66
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 66   Onere e ripartizione delle spese giudiziarie
  1.   Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
  2.   In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
  3.   Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
  4.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
  5.   Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF 68
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 68   Spese ripetibili
  1.   Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
  2.   La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
  3.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
  4.   Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
  5.   Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF 78
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 78   Principio
  1.   Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
  2.   Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a.   le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b.   l'esecuzione di pene e misure.
LTF 80
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 80   Autorità inferiori
  1.   Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale. [1]
  2.   I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale (CPP) [2] si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un tribunale superiore o un giudice dei provvedimenti coercitivi. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
[2] RS 312.0
[3] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345, 2022 687, 1011).
LTF 81
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 81   Diritto di ricorso
  1.   Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a.   ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b. [1]   ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:l'imputato,il rappresentante legale dell'accusato,il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,...l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 1974 [5] sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
1.   l'imputato,
2.   il rappresentante legale dell'accusato,
3. [1]   il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
4. [2]   ...
5. [3]   l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
6.   il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
7. [4]   nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 1974 [5] sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
  2.   Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata. [6]
  3.   Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 2 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
[2] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 3 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
[3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
[4] Introdotto dalla cifra II n. 8 della L201F del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale (RU 2008 3437; FF 2007 5575). Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 3 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
[5] RS 313.0
[6] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 2 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
LTF 100
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 100   Ricorso contro decisioni
  1.   Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
  2.   Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b. [1]   nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c. [2]   in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d. [5]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti.
  3.   Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b.   dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
  4.   Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
  5.   Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
  6.   ... [7]
  7.   Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[6] RS 232.14
[7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
LTF 105
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 105   Fatti determinanti
  1.   Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
  2.   Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
  3.   Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).
LTF 106
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 106   Applicazione del diritto
  1.   Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
  2.   Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF 113
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 113   Principio
  Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89.
Registro DTF
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