Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2F 7/2018

Sentenza del 4 maggio 2018

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Zünd, Giudice presidente,
Donzallaz, Haag,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
istanti,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Ricusa,

Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 2 novembre 2017 (2C 920/2017).

Fatti:

A.
Con sentenza del 2 novembre 2017 (2C 920/2017), emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza 22 settembre 2017 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con detto giudizio la Corte cantonale ha dichiarato inammissibile la domanda di ricusa sottopostale da A.________ e dalla moglie B.________ nei confronti del Vicepresidente Mauro Mini nell'ambito di un procedimento che opponeva gli istanti alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni e che concerneva tra l'altro l'annullamento di tasse d'ispezione e di fornitura di fotocopie poste a loro carico dall'Ufficio dei registri di Locarno. Procedimento che si è poi concluso il 12 marzo 2018 quando la Camera di diritto tributario ha respinto il gravame degli interessati e confermato le tasse contestate nonché si è dichiarata incompetente ad evadere la richiesta di risarcimento per "danno e lesione della personalità" formulata nei confronti dell'autorità di prime cure.

B.
Il 17 aprile 2018 A.________ e la moglie B.________ si sono rivolti al Tribunale federale con un unico allegato nel quale contestano la sentenza del 12 marzo 2018, criticano la maniera in cui verrebbe istruita la loro domanda di ricusa di tutti i giudici del Tribunale d'appello, chiedono la revisione della sentenza del 2 novembre 2017 nella causa 2C 920/2017 nonché riformulano la loro domanda di risarcimento nei confronti dei funzionari dell'Ufficio dei registri.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1 pag. 365).

1.2. Trattandosi di una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella sua composizione ordinaria, e cioè di regola a tre giudici (sentenza 2F 20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2).

1.3. Gli istanti hanno presentato un unico allegato contro procedure e decisioni differenti. Per quanto concerne la domanda di ricusa dei giudici del Tribunale d'appello ci si limita a rinviare allo scritto del 16 ottobre 2017 del Presidente del citato Tribunale, allegato dagli istanti medesimi, in cui viene spiegato loro i passi da intraprendere. La problematica esula pertanto dall'oggetto del litigio e non va considerata. Per quanto concerne invece la domanda di revisione della sentenza 2C 920/2017 e il ricorso esperito contro la sentenza emanata il 12 marzo 2018 dalla Camera di diritto tributario, entrambi ricadono nella competenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (art. 30
SR 173.110.131 Regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale (RTF)
RTF Art. 30 Seconda Corte di diritto pubblico - (art. 22 LTF)
1    La seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
a  diritto degli stranieri;
b  assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  diritto pubblico economico e altri campi di diritto amministrativo, nella misura in cui essi non rientrino nella competenza di un'altra corte, segnatamente:
c1  responsabilità dello Stato (senza le pretese risultanti dall'attività medica e dalle norme di procedura penale sulle indennità),
c10  autorizzazioni a esercitare in materia di trasporti,
c11  trasporti: strada, ferrovia, navigazione aerea, navigazione (eccettuate la pianificazione, l'espropriazione o la costruzione di impianti),
c12  posta,
c13  radio e televisione,
c14  sanità e polizia delle derrate alimentari,
c15  diritto pubblico del lavoro,
c16  agricoltura,
c17  caccia e pesca,
c18  lotterie e giochi d'azzardo,
c19  vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni, sulle borse, sui cartelli e sorveglianza dei prezzi,
c2  istruzione e formazione,
c20  commercio con l'estero,
c21  libere professioni.
c3  acquisto di fondi da parte di persone all'estero,
c4  cinematografia,
c5  protezione degli animali,
c6  sovvenzioni,
c7  concessioni e monopoli,
c8  appalti pubblici,
c9  energia (fornitura di acqua ed elettricità),
2    Nella misura in cui non è possibile collegare la vertenza ad un altro campo del diritto, la seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti diritti fondamentali:
a  protezione dei fanciulli e degli adolescenti (art. 11 Cost.24);
b  libertà di credo e coscienza (art. 15 Cost.);
c  libertà di lingua (art. 18 Cost.);
d  diritto all'istruzione scolastica di base (art. 19 Cost.);
e  libertà della scienza (art. 20 Cost.);
f  libertà di domicilio (art. 24 Cost.);
g  libertà economica (art. 27 Cost.);
h  libertà sindacale (art. 28 Cost.).
3    La seconda Corte di diritto pubblico tratta su azione le pretese di risarcimento del danno o di indennità di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c della legge del 14 marzo 195825 sulla responsabilità (art. 120 cpv. 1 lett. c LTF).
RTF; RS 173.110.131). Sennonché, per ovvi motivi procedurali e di chiarezza, gli stessi sono stati disgiunti e trattati separatamente, il ricorso esperito contro la sentenza del 12 marzo 2018 essendo stato dichiarato inammissibile con giudizio odierno separato (2C 322/2018). Oggetto di giudizio è quindi unicamente l'istanza di revisione depositata contro la sentenza emanata da questa Corte il 2 novembre 2017 (2C 920/2017).

1.4. Nel caso concreto non occorre vagliare se la domanda di revisione sia stata presentata in tempo utile ai sensi dell'art. 124
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 124 Termine - 1 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
1    La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
a  per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione;
b  per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza;
c  per violazione della CEDU111, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU;
d  per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale.
2    Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo:
a  in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b;
b  negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 capoverso 1.
3    Sono fatti salvi i termini particolari di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008112 sulla responsabilità civile in materia nucleare.113
LTF. L'istanza, come ancora si vedrà, è infatti in ogni modo inammissibile.

2.

2.1. La revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
segg. LTF. In una domanda di revisione occorre pertanto esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato. Non basta a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F 13/2018 del 9 aprile 2018 e rinvio).

2.2. Lo scritto degli istanti non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa quindi già per questo motivo i predetti requisiti. La domanda di revisione si rivela pertanto manifestamente inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli istanti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
5 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di revisione è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico degli istanti, in solido.

3.
Comunicazione agli istanti, alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 maggio 2018

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2F_7/2018
Data : 04. maggio 2018
Pubblicato : 22. maggio 2018
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto fondamentale
Oggetto : Ricusa


Registro di legislazione
LTF: 66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
121 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
124
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 124 Termine - 1 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
1    La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
a  per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione;
b  per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza;
c  per violazione della CEDU111, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU;
d  per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale.
2    Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo:
a  in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b;
b  negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 capoverso 1.
3    Sono fatti salvi i termini particolari di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008112 sulla responsabilità civile in materia nucleare.113
RTF: 30
SR 173.110.131 Regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale (RTF)
RTF Art. 30 Seconda Corte di diritto pubblico - (art. 22 LTF)
1    La seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
a  diritto degli stranieri;
b  assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  diritto pubblico economico e altri campi di diritto amministrativo, nella misura in cui essi non rientrino nella competenza di un'altra corte, segnatamente:
c1  responsabilità dello Stato (senza le pretese risultanti dall'attività medica e dalle norme di procedura penale sulle indennità),
c10  autorizzazioni a esercitare in materia di trasporti,
c11  trasporti: strada, ferrovia, navigazione aerea, navigazione (eccettuate la pianificazione, l'espropriazione o la costruzione di impianti),
c12  posta,
c13  radio e televisione,
c14  sanità e polizia delle derrate alimentari,
c15  diritto pubblico del lavoro,
c16  agricoltura,
c17  caccia e pesca,
c18  lotterie e giochi d'azzardo,
c19  vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni, sulle borse, sui cartelli e sorveglianza dei prezzi,
c2  istruzione e formazione,
c20  commercio con l'estero,
c21  libere professioni.
c3  acquisto di fondi da parte di persone all'estero,
c4  cinematografia,
c5  protezione degli animali,
c6  sovvenzioni,
c7  concessioni e monopoli,
c8  appalti pubblici,
c9  energia (fornitura di acqua ed elettricità),
2    Nella misura in cui non è possibile collegare la vertenza ad un altro campo del diritto, la seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti diritti fondamentali:
a  protezione dei fanciulli e degli adolescenti (art. 11 Cost.24);
b  libertà di credo e coscienza (art. 15 Cost.);
c  libertà di lingua (art. 18 Cost.);
d  diritto all'istruzione scolastica di base (art. 19 Cost.);
e  libertà della scienza (art. 20 Cost.);
f  libertà di domicilio (art. 24 Cost.);
g  libertà economica (art. 27 Cost.);
h  libertà sindacale (art. 28 Cost.).
3    La seconda Corte di diritto pubblico tratta su azione le pretese di risarcimento del danno o di indennità di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c della legge del 14 marzo 195825 sulla responsabilità (art. 120 cpv. 1 lett. c LTF).
Registro DTF
142-II-363
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Parole chiave
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