Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 322/2018

Sentenza del 4 maggio 2018

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Giudice presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Tasse per operazioni nel registro fondiario,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 marzo 2018 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2018.8).

Fatti:

A.
Con giudizio del 5 luglio 2017 la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il gravame esperito da A.________ e dalla moglie B.________ contro la decisione su reclamo emanata il 17 gennaio 2017 dall'Ufficio dei registri di Lugano relativa a tasse per operazioni nel registro fondiario. Da un lato ha annullato la tassa di giustizia accollata agli interessati e dall'altro ha confermato l'obbligo loro imposto di pagare una tassa d'ispezione di fr. 20.-- e una tassa di fr. 20.-- per la fornitura di fotocopie in relazione alla richiesta degli insorgenti volta ad ottenere la copia di un atto notarile.
Questa decisione è stata confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello con sentenza del 12 marzo 2018. Dopo avere delimitato l'oggetto di disamina, cioè le tasse richieste per le operazioni nel registro fondiario e, di riflesso, dichiarate inammissibili, per difetto di competenza, le censure incentrate sugli (altri) aspetti sollevati che nulla avevano a che vedere con il tributo litigioso, segnatamente la richiesta di condannare la Divisione della giustizia a versare agli insorgenti un risarcimento di fr. 134'999.-- per "danno e lesione personalità", la Corte cantonale ha confermato sia la tassa di fr. 20.-- richiesta per l'ispezione del registro fondiario sia quella di medesimo importo esatta per il rilascio di fotocopie, giudicandole entrambe conformi ai requisiti posti dal principio dell'equivalenza.
Nel frattempo, cioè il 22 settembre 2017, la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile l'istanza di ricusa presentata dagli insorgenti nei confronti del Vicepresidente Mauro Mini. Il ricorso presentato dinanzi al Tribunale federale contro questa decisione è stato respinto in quanto ammissibile con sentenza del 2 novembre 2017 (2C 920/2017).

B.
Il 17 aprile 2018 A.________ e B.________ si sono rivolti al Tribunale federale con un unico allegato nel quale contestano la sentenza del 12 marzo 2018, criticano la maniera in cui verrebbe istruita la loro domanda di ricusa di tutti i giudici del Tribunale d'appello e di membri di altre autorità cantonali, chiedono la revisione della sentenza 2C 920/2017 nonché riformulano la loro domanda di risarcimento nei confronti dei funzionari dell'Ufficio dei registri.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

1.2. I ricorrenti hanno presentato un unico allegato contro procedure e decisioni differenti. Per quanto concerne la domanda di ricusa dei giudici del Tribunale d'appello e di membri di altre autorità amministrative e giudiziarie cantonali, si rinvia in particolare allo scritto del 16 ottobre 2017 del Presidente del citato Tribunale, allegato dai ricorrenti medesimi, in cui viene spiegato loro i passi da intraprendere. Per quanto concerne invece la domanda di revisione della sentenza 2C 920/2017 e il ricorso esperito contro la sentenza emanata il 12 marzo 2018 dalla Camera di diritto tributario, entrambi ricadono nella competenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (art. 30
SR 173.110.131 Regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale (RTF)
RTF Art. 30 Seconda Corte di diritto pubblico - (art. 22 LTF)
1    La seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
a  diritto degli stranieri;
b  assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  diritto pubblico economico e altri campi di diritto amministrativo, nella misura in cui essi non rientrino nella competenza di un'altra corte, segnatamente:
c1  responsabilità dello Stato (senza le pretese risultanti dall'attività medica e dalle norme di procedura penale sulle indennità),
c10  autorizzazioni a esercitare in materia di trasporti,
c11  trasporti: strada, ferrovia, navigazione aerea, navigazione (eccettuate la pianificazione, l'espropriazione o la costruzione di impianti),
c12  posta,
c13  radio e televisione,
c14  sanità e polizia delle derrate alimentari,
c15  diritto pubblico del lavoro,
c16  agricoltura,
c17  caccia e pesca,
c18  lotterie e giochi d'azzardo,
c19  vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni, sulle borse, sui cartelli e sorveglianza dei prezzi,
c2  istruzione e formazione,
c20  commercio con l'estero,
c21  libere professioni.
c3  acquisto di fondi da parte di persone all'estero,
c4  cinematografia,
c5  protezione degli animali,
c6  sovvenzioni,
c7  concessioni e monopoli,
c8  appalti pubblici,
c9  energia (fornitura di acqua ed elettricità),
2    Nella misura in cui non è possibile collegare la vertenza ad un altro campo del diritto, la seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti diritti fondamentali:
a  protezione dei fanciulli e degli adolescenti (art. 11 Cost.24);
b  libertà di credo e coscienza (art. 15 Cost.);
c  libertà di lingua (art. 18 Cost.);
d  diritto all'istruzione scolastica di base (art. 19 Cost.);
e  libertà della scienza (art. 20 Cost.);
f  libertà di domicilio (art. 24 Cost.);
g  libertà economica (art. 27 Cost.);
h  libertà sindacale (art. 28 Cost.).
3    La seconda Corte di diritto pubblico tratta su azione le pretese di risarcimento del danno o di indennità di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c della legge del 14 marzo 195825 sulla responsabilità (art. 120 cpv. 1 lett. c LTF).
RTF; RS 173.110.131). Sennonché, per ovvi motivi procedurali e di chiarezza, gli stessi sono stati disgiunti e trattati separatamente, la domanda di revisione essendo stata dichiarata inammissibile con giudizio odierno separato (2F 7/2018). Rimane pertanto da esaminare il ricorso con riferimento alle tasse per le operazioni nel registro fondiario e alla domanda di risarcimento, quesiti entrambi trattati nel giudizio del 12 marzo 2018.

1.3. Premesse queste considerazioni nella misura in cui l'atto di ricorso si diffonde su questioni relative alla ricusa dei giudici del Tribunale d'appello e di membri di altre autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché chiede la revisione della causa 2C 920/2017, dette censure esulano dall'oggetto della vertenza e non vanno pertanto considerate (cfr. consid. 1.2).

2.

2.1. Giusta l'art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41 e rinvio; 140 I 320 consid. 3.2 pag. 322). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale. Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali o del diritto cantonale. Il Tribunale federale esamina simili censure solo se sono sollevate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF).

2.2. La Camera di diritto tributario ha giudicato che non poteva pronunciarsi sulla domanda di risarcimento avanzata nei confronti dei funzionari dell'Ufficio dei registri per difetto di competenza e non è quindi entrata nel merito delle censure sollevate in proposito. Ora, su questo punto i ricorrenti non dimostrano con una motivazione conforme alle esigenze dei combinati art. 42 cpv. 2 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
106 cpv. 2 LTF che l'opinione della Corte cantonale sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confrontano nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a dichiararsi incompetente: in proposito l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.

2.3. La Corte cantonale ha poi dettagliatamente spiegato perché sia la tassa di ispezione di fr. 20.-- sia quella di pari importo chiesta per le fotocopie dei documenti consegnati ai ricorrenti rispettavano il principio dell'equivalenza e andavano pertanto confermate (cfr. sentenza impugnata consid. 2 pag. 4 seg. e consid. 3 pag. 5 seg.). Ora, anche al riguardo i ricorrenti non spiegano in che la motivazione della sentenza cantonale sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confrontano nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato. I ricorrenti infatti si limitano con un'argomentazione confusa, prolissa e di difficile comprensione a esporre il lungo iter processuale seguito in sede cantonale, le complesse vicende legate all'intavolazione della loro proprietà per piani nonché la maniera in cui dovrebbe essere stabilito il prezzo di una fotocopia, concludendo che avrebbero dovuto essere esentati dal dovere pagare le tasse contestate siccome "la bolletta 5.2016.5.3329.1 datata 27 ottobre 2016 di Frs 40 risulta pertanto essere un atto di riscossione di un tributo emesso da funzionari non abilitati, con procedure d'accertamento non consone e un importo non dovuto ed
eccedenti la tariffa legale"e "risultava pertanto incoerente pretendere la tassa di frs 40 della bolletta 5.2016.5.3329.1 datata 27 ottobre 2016 per una copia di documenti di atto notarile con difetti di controllo aggravati da errori di accettazione e registrazione fondiaria". Ora, una simile argomentazione non rispetta le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
106 cpv. 2 LTF, ragione per cui anche in proposito l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.

2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
LTF.

3.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3.
Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 maggio 2018

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2C_322/2018
Data : 04. maggio 2018
Pubblicato : 22. maggio 2018
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Finanze pubbliche e diritto tributario
Oggetto : Tasse per operazioni nel Registro fondiario


Registro di legislazione
LTF: 29 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
106 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
108
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
RTF: 30
SR 173.110.131 Regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale (RTF)
RTF Art. 30 Seconda Corte di diritto pubblico - (art. 22 LTF)
1    La seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
a  diritto degli stranieri;
b  assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  diritto pubblico economico e altri campi di diritto amministrativo, nella misura in cui essi non rientrino nella competenza di un'altra corte, segnatamente:
c1  responsabilità dello Stato (senza le pretese risultanti dall'attività medica e dalle norme di procedura penale sulle indennità),
c10  autorizzazioni a esercitare in materia di trasporti,
c11  trasporti: strada, ferrovia, navigazione aerea, navigazione (eccettuate la pianificazione, l'espropriazione o la costruzione di impianti),
c12  posta,
c13  radio e televisione,
c14  sanità e polizia delle derrate alimentari,
c15  diritto pubblico del lavoro,
c16  agricoltura,
c17  caccia e pesca,
c18  lotterie e giochi d'azzardo,
c19  vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni, sulle borse, sui cartelli e sorveglianza dei prezzi,
c2  istruzione e formazione,
c20  commercio con l'estero,
c21  libere professioni.
c3  acquisto di fondi da parte di persone all'estero,
c4  cinematografia,
c5  protezione degli animali,
c6  sovvenzioni,
c7  concessioni e monopoli,
c8  appalti pubblici,
c9  energia (fornitura di acqua ed elettricità),
2    Nella misura in cui non è possibile collegare la vertenza ad un altro campo del diritto, la seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti diritti fondamentali:
a  protezione dei fanciulli e degli adolescenti (art. 11 Cost.24);
b  libertà di credo e coscienza (art. 15 Cost.);
c  libertà di lingua (art. 18 Cost.);
d  diritto all'istruzione scolastica di base (art. 19 Cost.);
e  libertà della scienza (art. 20 Cost.);
f  libertà di domicilio (art. 24 Cost.);
g  libertà economica (art. 27 Cost.);
h  libertà sindacale (art. 28 Cost.).
3    La seconda Corte di diritto pubblico tratta su azione le pretese di risarcimento del danno o di indennità di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c della legge del 14 marzo 195825 sulla responsabilità (art. 120 cpv. 1 lett. c LTF).
Registro DTF
140-I-320 • 141-I-36 • 143-IV-85
Weitere Urteile ab 2000
2C_322/2018 • 2C_920/2017 • 2F_7/2018
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • ricorrente • questio • registro fondiario • diritto tributario • esaminatore • diritto pubblico • decisione • federalismo • spese giudiziarie • cio • autorità amministrativa • principio dell'equivalenza • posta a • motivazione della decisione • quesito • ripartizione dei compiti • prima istanza • legge sul tribunale federale • condizione
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