Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-1973/2020

Sentenza del 4 maggio 2020

Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio),

Composizione Walter Lang, Daniela Brüschweiler,

cancelliera Alissa Vallenari.

A._______, nato il (...),

Iran,
Parti
patrocinato dall'avv. Paolo Bernasconi,

istante,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Revisione (asilo ed allontanamento);
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5545/2018 del 24 gennaio 2020.

Fatti:

A.
L'interessato, cittadino iraniano di etnia curda, con ultimo domicilio nel Paese d'origine nella città di B._______, nell'C._______ (...), ha
presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2015 (cfr. atto A1/2; atto A7/12, p.to 1.08 segg., pag. 3 e p.to 2.02, pag. 4; atto A18/22, D19 segg., pag. 4 e atto A22/27, R20, pag. 21).

B.
Interrogato in merito ai suoi motivi d'asilo, l'interessato ha asserito di
essere espatriato illegalmente dal suo Paese d'origine nel (...) del 2015, a seguito di alcune problematiche che egli avrebbe avuto durante l'espletamento del servizio militare nell'(...) del 2015, per le quali avrebbe disertato. Invero egli ha in particolare dichiarato che avrebbe
subito una perquisizione da parte di una squadra investigativa militare, nel corso della quale avrebbero rinvenuto delle fotografie che lo ritraevano in contesti militari, un portamonete con l'effige di una bandiera del D._______ ed un deodorante di marca (...). A seguito di tali eventi, egli sarebbe stato maltrattato e perquisito, nonché invitato a sottoscrivere un verbale di confisca degli oggetti succitati ed in seguito arrestato e trasferito in una prigione militare provvisoria, che si sarebbe trovata in loco. Ivi avrebbe
conosciuto un altro detenuto di etnia persiana, con il quale si sarebbe
confidato immantinente anche circa la sua idea di evadere dal carcere. Quest'ultimo avrebbe accettato senz'altro ad aiutarlo nel suo progetto
di fuga e dopo quattro notti da lui trascorse nella cella, ovvero il
(...), il compagno di reclusione sarebbe ritornato con un'altra persona per farlo evadere dalla prigionia, cosa quest'ultima effettivamente andata in porto. L'interessato, si sarebbe invero dato alla fuga, recandosi ad E._______ da una parente ed ivi avrebbe organizzato il suo espatrio dall'Iran (cfr. atti A7/12, p.to 2.01, pag. 4; p.to 5.01 seg., pag. 6 e p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.; A18/22, D74 segg., pag. 8 segg.; A22/27, correzioni a pag. 21 segg. e A24/14, D3 segg., pag. 2 segg.).

C.
Con decisione del 27 agosto 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo
allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso provvedimento (cfr. atto A25/8).

Nella stessa decisione, l'autorità inferiore ha soprattutto ritenuto che
l'arresto e l'evasione dell'interessato nell'(...) del 2015 nell'ambito del suo servizio militare fossero inverosimili, a causa di dichiarazioni
incoerenti, generiche ed a tratti illogiche rilasciate durante i verbali
d'audizione. Egli avrebbe pertanto lasciato l'Iran in altre circostanze e per altri motivi rispetto a quelli addotti. Inoltre, a fronte della situazione presente nel suo Paese d'origine e non essendoci nel suo caso specifico degli
ostacoli personali all'esigibilità del suo allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione della medesima misura come ammissibile,
esigibile e possibile.

D.

D.a In data 28 settembre 2018, l'interessato è insorto con ricorso avverso la suddetta decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale). Nello stesso, dopo aver contestato punto per punto
le conclusioni espresse nella decisione avversata in merito
all'inverosimiglianza delle sue allegazioni da parte della SEM, ritenendole invece nel loro complesso credibili, ha ritenuto che lui, anche a causa della sua etnia curda, se rientrasse nel suo Paese d'origine, rischierebbe di
essere arrestato, detenuto ed oggetto di un procedimento penale in
relazione ad una sua supposta appartenenza ad un movimento politico
vietato in Iran. Egli verrebbe pertanto visto quale oppositore politico,
e stante la sua diserzione, rischierebbe di subire una sanzione
disproporzionata per le sue supposte attività politiche. Inoltre egli avrebbe partecipato in Svizzera a tre manifestazioni di protesta contro il regime
iraniano rispettivamente contro la F._______.

D.b Con sentenza D-5545/2018 del 24 gennaio 2020 (cfr. risultanze
processuali contenute nella procedura di cui ai ruoli D-5545/2018), il
Tribunale ha respinto il precitato gravame, ritenendo specialmente le
dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura in
relazione agli eventi intercorsi nell'ambito del suo servizio militare, quali esaurienti in delle imprecise affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento di seria consistenza. L'interessato non avrebbe di fatto reso
verosimile il presunto fermo e la consequenziale diserzione (cfr. sentenza citata consid. 5). Inoltre, la sola evenienza che l'insorgente sia stato
incorporato nell'esercito onde svolgervi il servizio militare, non
costituirebbe un pregiudizio rilevante in materia d'asilo, in quanto tutti i
cittadini in età di leva sono indistintamente sottoposti a tale obbligazione a prescindere dalla loro estrazione etnica e sociale. Allo stesso modo, in
condizioni normali, anche l'eventualità di una sanzione per renitenza e
diserzione, non configurerebbe una persecuzione rilevante (cfr. ibidem consid. 6). Infine, il Tribunale ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente - sia in considerazione della situazione vigente in Iran che tenendo conto della situazione personale dell'interessato - come
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. ibidem consid. 9-11).

E.
A seguito della predetta sentenza del Tribunale, per il tramite dello scritto 4 febbraio 2020, la Segreteria di Stato ha fissato al richiedente un nuovo termine di partenza per lasciare la Svizzera al (...) (cfr. atto A37/3).

F.
Con scritto datato 1° aprile 2020, indirizzato alla SEM ed intitolato "Istanza di riesame e sospensione di allontanamento", l'interessato, rappresentato da un nuovo mandatario rispetto alla procedura ordinaria pregressa (cfr. procura dell'11 febbraio 2020 allegata quale doc. A allo scritto del 1° aprile 2020), ha postulato in via cautelare che sia sospesa la sua
decisione di allontanamento dalla Svizzera ed in via principale che la sua "domanda di riesame" sia accolta, con conseguente annullamento della decisione della SEM del 27 agosto 2018 e la ripresa della procedura d'asilo in Svizzera, nonché nuovamente ha richiesto la sospensione della
decisione di allontanamento dalla Svizzera.

Nel predetto, l'interessato ha in particolare sostenuto che nella decisione dell'autorità resistente non si sarebbe tenuto conto di come dal momento del deposito della domanda d'asilo del 2 dicembre 2015 ad oggi, in Iran ci sia stato un palese deterioramento del rispetto dei diritti umani.
Segnatamente, dall'ultimo rapporto di (...) relativo all'anno 2019, nonché dall'ultima (...) ([...]) del 2014, si evincerebbe che le autorità iraniane siano diventate sempre più repressive nei confronti delle minoranze come pure dei dissidenti e dei difensori dei diritti umani. Sempre secondo quest'ultima fonte, come pure sulla base della presa di posizione di (...) del (...) 2019 in merito all'(...), le autorità iraniane avrebbero ulteriormente eroso il diritto ad un processo equo, proseguirebbero le confessioni estorte mediante la tortura ed altri maltrattamenti, avrebbero eseguito la condanna a morte di più di 2'500 persone, in palese violazione delle convenzioni di tutela dei diritti umani individuali, nonché violato ripetutamente il diritto alla salute dei detenuti. Inoltre vi sarebbero diverse restrizioni ai diritti
fondamentali come la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica, discriminazioni nei confronti delle donne e delle minoranze - in particolare vi sarebbe una forte repressione nei confronti della minoranza curda -, che (...) chiederebbe all'Iran di revocare. In tale contesto di progressivo deterioramento dei diritti fondamentali delle
minoranze e della dissidenza, il ricorrente, se rientrasse nel suo Paese d'origine, rischierebbe una serie di ritorsioni da parte delle autorità iraniane, in quanto disertore, fuggito dal carcere ed espatriato all'estero, nonché di origine curda.

Proseguendo, l'interessato afferma che da quando egli avrebbe lasciato l'Iran la sua famiglia vivrebbe nel timore di rappresaglie da parte del regime iraniano, e per questo i contatti con la stessa sarebbero molto
sporadici, comunicando piuttosto con terze persone per avere delle
informazioni circa i suoi parenti. Inoltre, al fratello del richiedente,
G._______, durante due colloqui per accedere ad una formazione di
specializzazione post-laurea in (...) tenutisi nel (...) rispettivamente nel (...), avrebbero posto dei quesiti inerenti l'interessato e le sue attività all'estero. A seguito di tali interviste, il fratello avrebbe ricevuto una risposta negativa di accesso alla formazione, che sarebbe stato interpretato da quest'ultimo anche come rappresaglia per la diserzione e l'espatrio del richiedente.

Infine, il ritorno dell'interessato in Iran, comporterebbe un rischio per la sua incolumità, vista l'attuale emergenza sanitaria globale derivante
dall'espandersi della pandemia di Coronavirus (detto anche "Covid-19"). Altresì, il predetto Stato risulterebbe uno dei paesi maggiormente colpiti al Mondo dalla diffusione del virus, ed il paese starebbe avendo grandi
difficoltà nella gestione della pandemia. Le stime delle persone infettate dal virus sarebbero, a detta di diversi esperti, molto superiori di quanto il
governo iraniano divulgherebbe, impedendo di fatto al personale sanitario di diffondere dati riguardanti l'emergenza sanitaria secondo una fonte
giornalistica (il [...]) citata.

A supporto della domanda predetta, l'interessato ha in particolar modo allegato copia dei seguenti documenti, in lingua inglese:

- un estratto inerente l'Iran del rapporto del 2019 di (...) intitolato "(...)" (pag. 23-26; di seguito: doc. 1; che il Tribunale
ha anche consultato per la presente disamina all'indirizzo internet
(...) , consultato da ultimo il 21 aprile 2020, ove il rapporto risulta pubblicato il 18 febbraio 2020);

- il rapporto dell'(...), (...), "(...)", (...), (...), pubblicato il (...) (consultabile anche all'indirizzo internet [...] , consultato da ultimo il 22 aprile 2020; di seguito: doc. 2),

- il rapporto di (...), intitolato "(...)", inerente le proposte al rapporto (...),
pubblicato il (...) (consultabile anche all'indirizzo internet
[...] , consultato il 22 aprile 2020; di seguito doc. 3).

G.
Con scritto del 9 aprile 2020 indirizzato al Tribunale, l'autorità inferiore ha ritenuto, sulla scorta delle argomentazioni e dei mezzi di prova dell'interessato, che unicamente il motivo relativo all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in quanto verificatosi successivamente alla sentenza del
Tribunale del 24 gennaio 2020, dovesse essere valutato in prima istanza in quanto costitutivo di una domanda di riesame o di una nuova domanda d'asilo. Invece, gli altri argomenti invocati a sostegno della sua richiesta, riguarderebbero invece una domanda di una nuova valutazione di fatti che già sussistevano al momento della sentenza del Tribunale precitata, che sarebbero già passati in giudicato. Essendo costitutivi di motivi di
revisione, la SEM non avrebbe competenza in materia di tali allegazioni
dell'interessato. Pertanto l'autorità inferiore ha concluso alla trasmissione della domanda del 1° aprile 2020 al Tribunale per il trattamento dei motivi di revisione in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).

H.
In data 14 aprile 2020, il Tribunale ha ordinato la sospensione
dell'esecuzione dell'allontanamento dell'istante in via supercautelare (cfr. risultanze processuali).

I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

1.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

1.2 Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle
domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1).

1.3 Ai sensi dell'art. 45 LTAF, gli art. 121 -128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Inoltre, giusta l'art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la
domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua
tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.

1.4 Per i motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, ai sensi dell'art. 127 LTF.

2.
Appare d'uopo necessario distinguere la domanda di revisione da una
domanda di riesame.

2.1 La domanda di revisione, è un rimedio giuridico straordinario, che
costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei
confronti di una sentenza cresciuta in giudicato. Se l'istanza interposta viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata
sarà annullata e la fattispecie decisa dovrà nuovamente essere
giudicata (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF per rinvio dell'art. 45 LTAF; Moser/
Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, no. 5.36, pag. 303). Il Tribunale si investe di una domanda di revisione, se uno dei motivi di revisione esaustivi enunciati agli art. 121 -123 LTF è invocato. In altri termini, l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali di revisione o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Non risulta invece necessario che il motivo invocato sia realizzato,
trattandosi in tal caso di una condizione per l'accoglimento della domanda e non di una condizione di ricevibilità (cfr. tra le altre la sentenza del
Tribunale D-3455/2019 del 9 luglio 2019 con riferimenti citati). Al contrario, la revisione non permette la correzione di un errore di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o prassi né tantomeno di ottenere un nuovo
apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emissione della
sentenza di cui viene richiesta la revisione (cfr. Elisabeth Escher, in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [ed.], Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 7, pag. 1887 seg. ad art. 123) o di far valere mezzi di prova che avrebbero potuto essere prodotti in
precedenza (cfr. DTAF 2013/37 consid. 2.1, cfr. anche la sentenza del
Tribunale D-4981/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 2.1 con ulteriore
riferimento citato). Invece, dei mezzi di prova posteriori alla sentenza del Tribunale, anche se riconducibili a dei fatti anteriori, non possono essere costitutivi di una domanda di revisione (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF e DTAF 2013/22 consid. 13.1). Infine, la domanda di revisione deve rispettare i termini di presentazione di cui all'art. 124 LTF.

2.2 A differenza invece di un'istanza di revisione, una domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della
riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. La
domanda di riesame è espressamente prevista dalla legislazione in
materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta se non nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite
l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27
consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti
nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato
giustificherebbero invece il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1).

2.3 Nel caso di una domanda di riesame/domanda multipla, la competenza funzionale per l'esame dei nuovi fatti o mezzi di prova, è dell'autorità di prima istanza, che dovrà emanare una nuova decisione al riguardo. Al
contrario, in presenza di una sentenza del Tribunale, i fatti rilevanti attinenti i motivi già invocati e venuti a conoscenza dell'interessato susseguentemente alla pronuncia della sentenza ed i mezzi di prova decisivi ritrovati posteriormente alla stessa ma già esistenti (pseudo nova), rientrano nell'ambito dei motivi di revisione ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, applicabile su rinvio dell'art. 45 LTAF, ed esulano dunque dalla competenza della SEM (cfr. sentenza del Tribunale D-6097/2019 del 28 gennaio 2020 consid. 6.1).

3.
Ora, nella presente disamina, poiché il ricorrente solleva dei fatti e dei mezzi di prova anteriori alla sentenza del Tribunale D-5545/2018 del 24 gennaio 2020 - per i motivi che verranno esposti di seguito - la
domanda del 1° aprile 2020 dell'interessato costituisce effettivamente una domanda di revisione della sentenza del Tribunale precitata ed è stata
pertanto trasmessa a giusto titolo al Tribunale da parte della SEM in
applicazione dell'art. 8 cpv. 1 PA. Tuttavia, per le considerazioni
dappresso, tale domanda risulta all'evidenza infondata.

4.

4.1 Per quanto riguarda le allegazioni circa il timore generico nutrito dai famigliari dell'interessato di subire delle repressioni da parte delle autorità per il che lo stesso li sentirebbe soltanto sporadicamente, non è dato a sapere con certezza quando tali evenienze sarebbero venute a
conoscenza dello stesso, e pertanto se i medesimi argomenti rispettino il termine di 90 giorni dalla loro scoperta ex art. 124 lett. d LTF. Ad uguale conclusione si giunge pure per gli eventi che avrebbero riguardato il fratello dell'istante nei colloqui tenutisi nel (...) e nel (...), in quanto non vi è alcuna menzione da parte dell'interessato nella sua domanda del 1° aprile 2020 circa il momento in cui egli avrebbe appreso delle suddette circostanze. Tuttavia, quandanche si volesse prescindere dalla motivazione circa la tempestività di tali argomentazioni dal profilo formale, risulta che gli stessi siano tardivi per altri motivi. Invero, appare dalle dichiarazioni rese nel corso della procedura ordinaria dal ricorrente, che egli, in antitesi con quanto affermato nella domanda in parola, fosse invece in contatto personale e con una certa frequenza con i suoi famigliari. Durante la procedura ordinaria egli ha però unicamente allegato che i suoi parenti gli avrebbero riportato che nel (...) avrebbe ricevuto una convocazione da parte delle autorità, come pure che uno dei fratelli avrebbe riscontrato delle problematiche alla posta per l'invio di documentazione concernente l'interessato (cfr. atti A18/22, D55 segg., pag. 6 segg. e A24/14, D78 segg., pag. 10). Inoltre inerente strettamente i famigliari, egli ha soltanto raccontato di un evento che sarebbe successo quando egli era bambino (cfr. atto A24/14, D87 segg., pag. 11), ma che non ha alcuna relazione con quanto allegato nella
richiesta del 1° aprile 2020. I motivi addotti in quest'ultima, sarebbero
pertanto potuti e dovuti essere presentati dall'interessato già durante la procedura ordinaria, facendo prova di un po' di diligenza ex art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi. Non si entra pertanto nel merito di tali allegazioni, non essendo peraltro desumibile dalle stesse, per la loro genericità ed inconsistenza, che il richiedente asilo sia minacciato da persecuzioni o da trattamenti
contrari ai diritti umani (cfr. per maggiori sviluppi la DTAF 2013/22
consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi citati e GICRA 1995 n. 9
consid. 7; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4667/2018 del
22 gennaio 2020 consid. 4.1.4-4.1.6 con ulteriori riferimenti ivi citati).

4.2 Ciò vale anche mutatis mutandis per le allegazioni e mezzi di prova sub doc. 2 e doc. 3, che per quanto siano anteriori alla sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2020, avrebbero potuto e dovuto, se l'istante li stimava utili, essere invocati e presentati nel quadro della procedura ordinaria,
essendo tra l'altro dei motivi in parte già addotti nelle argomentazioni
ricorsuali del 28 settembre 2018 e contenuti nei mezzi di prova presentati in tale procedura. Inoltre, la situazione presente in Iran anche dal profilo dei diritti dell'uomo e delle minoranze, era già nota al Tribunale al momento della presa di decisione della sentenza del 24 gennaio 2020, ed i mezzi di prova presentati dall'istante con la domanda, non avrebbero d'acchito
comunque mutato l'apprezzamento del Tribunale circa la concessione dell'asilo come neppure in merito all'ammissibilità ed all'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, non essendo in alcun modo gli stessi determinanti per condurre alla revisione della sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2020. In tale contesto, si rileva inoltre che dalla spiegazione fornita dal ricorrente a supporto delle sue allegazioni e dei mezzi di prova di cui sub doc. 2 e doc. 3, ovvero di poter subire delle
eventuali future rappresaglie da parte delle autorità iraniane in relazione al contesto politico e sociale ivi presente, egli si prevale di elementi quali la fuga dal carcere e la diserzione, i quali sono già stati ritenuti inverosimili nella sentenza del Tribunale succitata. A tal proposito si rammenta come il rimedio straordinario della revisione non permetta di ottenere un nuovo
apprezzamento di fatti già esaminati in procedura ordinaria (cfr. anche
supra consid. 2.1). Dipoi, in relazione all'origine curda dell'istante ed al fatto di essere espatriato, l'interessato non spiega in alcun modo come i
documenti prodotti con la domanda del 1° aprile 2020 lo concernerebbero direttamente ed implicherebbero un cambiamento rilevante nella sua
situazione personale rispetto a quanto già constatato nella sentenza del Tribunale D-5545/2018. Anche su tale punto in questione, per quanto
ricevibile, la domanda di revisione è quindi respinta.

4.3 Infine egli ha prodotto, a supporto delle sue allegazioni inerenti il fatto che le autorità iraniane sarebbero sempre più repressive nei confronti delle
minoranze e della dissidenza, un rapporto di (...) (cfr. sub doc. 1). Tale documento, per quanto si riferisca ad eventi successi nel 2019, risulta essere stato pubblicato però soltanto il (...) (cfr. anche supra lett. F). Anche in riferimento agli stessi, nel suo scritto del 9 aprile 2020, la SEM ha rilevato che il ricorrente invocava a sostegno della sua domanda, dei fatti preesistenti alla sentenza del 24 gennaio 2020, e che pertanto solo il Tribunale sarebbe competente per l'esame dei medesimi. Tale affermazione, non risulta però essere condivisibile, nella misura in cui i mezzi di prova posteriori alla sentenza, anche se riconducibili a dei fatti anteriori, non possono motivare una domanda di revisione (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF e DTAF 2013/22
consid. 13.1). In quanto riferibile a tale documento, la domanda del 1° aprile 2020 dell'istante risulta irricevibile quale istanza di revisione e risulta invece di esclusiva competenza della SEM nell'ambito di un riesame rispettivamente di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.1-13; cfr. anche supra consid. 2).

5.
A fronte di tali considerazioni, e poiché la domanda era stata indirizzata all'origine alla SEM, la stessa è ritrasmessa all'autorità inferiore per una questione di competenza funzionale per quanto concerne il mezzo di prova posteriore alla sentenza del Tribunale D-5545/2018 (cfr. sub doc. 1 e
consid. 4.3), impregiudicate le questioni di ricevibilità o di merito in quanto domanda di riesame rispettivamente domanda multipla. Stessa
argomentazione vale per quanto riguarda le dichiarazioni dell'istante
inerenti la situazione pandemica dovuta al Covid-19 presente nel suo Paese d'origine, per le quali la SEM - come si evince dal suo scritto del 9 aprile 2020 - risulta essersi già investita.

6.
Visto quanto precede, la domanda del 1° aprile 2020, in quanto istanza di revisione, nella misura della sua ricevibilità, deve essere respinta.

7.
Con la presente sentenza le misure supercautelari pronuciate il 14 aprile 2020 sono revocate.

8.
Infine, visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da
mettere a carico dell'istante (cfr. art. 37 LTAF in combinato disposto con l'art. 63 cpv. 1 e 5 PA e 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto delle circostanze particolari della fattispecie, si rinuncia alla riscossione di spese processuali (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Nella misura della sua ricevibilità, la domanda del 1° aprile 2020 in quanto istanza di revisione, è respinta.

2.
La domanda del 1° aprile 2020 è, per il resto, ritrasmessa alla SEM perché proceda ai sensi dei consid. 4.3 e 5.

3.
Non si prelevano spese processuali.

4.
Questa sentenza è comunicata all'istante, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : D-1973/2020
Data : 04. Mai 2020
Pubblicato : 13. Mai 2020
Sorgente : Bundesverwaltungsgericht
Stato : Unpubliziert
Ramo giuridico : Asyl
Oggetto : Revisione (asilo ed allontanamento); sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5545/2018 del 24 gennaio 2020


Registro di legislazione
LAsi: 6  8  111b
LTAF: 37  45  47
LTF: 61  83  121  123  124  127  128
PA: 8  52e  63  66  67
TS-TAF: 6
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
1995 • allontanamento • analogia • aumento • autorità amministrativa • autorità cantonale • autorità inferiore • avviso • azione • bilancio • calcolo • cio • circo • comunicazione • decisione • detenuto • dibattimento • dichiarazione • difesa militare • direttiva • direttive anticipate del paziente • direttore • diritto alla salute • diritto fondamentale • diserzione • dovere di assistenza • errore di diritto • esaminatore • etnia • fattispecie • federalismo • figlio • fine • forma e contenuto • forza di cosa giudicata • fotografo • frequenza • impedimento • importanza • incarto • inglese • inizio • intervista • iran • legge federale sulla procedura amministrativa • legge sul tribunale amministrativo federale • legge sul tribunale federale • materiale • menzione • mezzo di prova • modifica • motivazione della decisione • motivo d'asilo • motivo di revisione • nato • notte • nuova domanda • nuove allegazioni di fatto • ordine militare • partenza da un paese • prassi giudiziaria e amministrativa • prima istanza • procedura d'asilo • procedura ordinaria • processo equo • prolungamento • proroga • prova dell'interesse • provvisorio • pubblicazione • quesito • questio • reclusione • renitenza • riconsiderazione • ricorrente • rimedio di diritto straordinario • rimedio giuridico • ripartizione dei compiti • ripetibili • riporto • salario • segreteria di stato • servizio militare • situazione personale • soppressione • stabilimento penitenziario • stato • tribunale amministrativo federale • tribunale federale • tribunale
BVGE
2014/39 • 2013/22 • 2013/37 • 2010/27 • 2007/21
BVGer
D-1973/2020 • D-3455/2019 • D-4981/2019 • D-5545/2018 • D-6097/2019 • E-4667/2018
GICRA
1995/9 S.7 • 1998/1