Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 142/2008
Sentenza del 3 novembre 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Escher, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________SA,
B.________SA,
X.________SA,
ricorrenti,
patrocinate dall'avv. Luca Guidicelli,
contro
C.________SA in liquidazione,
opponente, rappresentata dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera.
Oggetto
contratto concluso dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera,
ricorso contro la decisione emanata il 18 febbraio 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 24 ottobre 2007 la massa fallimentare C.________SA, rappresentata dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, ha concluso con la E.________SA un contratto con cui quest'ultima ha noleggiato, fino alla loro realizzazione, una serie di beni appartenenti alla fallita.
2.
Con ricorso del 7 dicembre 2007 numerosi creditori - fra cui anche la A.________SA, la B.________SA e la X.________SA - hanno attaccato tale contratto con un ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Quest'ultima, dopo aver congiunto la predetta procedura ricorsuale con quella sgorgante dall'impugnazione di una serie di risoluzioni della prima assemblea dei creditori, ha respinto i gravami. L'autorità di vigilanza ha negato che il predetto contratto fosse inopportuno, ha rilevato che non vi sono norme che subordinano la locazione di beni di un fallito al fatto che il conduttore non abbia arretrati in materia di oneri sociali e ha reputato che il nolo stipulato copre il deprezzamento dei beni in questione.
3.
Con ricorso in materia civile del 3 marzo 2008 la A.________SA, la B.________SA e la X.________SA chiedono al Tribunale federale di annullare la decisione 24 ottobre 2007 dell'Ufficio dei fallimenti e il contratto di locazione sottoscritto in tale data. Le ricorrenti contestano l'opportunità del contratto, perché il conduttore sarebbe oberato da debiti, in particolare nei confronti delle assicurazioni sociali, ed affermano che con esso si permetterebbe "di far fallire la propria ditta per riaprirne subito dopo una seconda e continuare indisturbati i propri affari". Esse si lamentano pure dell'inattività dell'Ufficio, perché questi non controllerebbe che la conduttrice non utilizzi pure beni che non sono oggetto del contestato contratto e perché la realizzazione anticipata dei beni della massa non ha ancora avuto luogo.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
Occorre innanzi tutto rilevare che per costante giurisprudenza la conclusione di un contratto di diritto privato non costituisce un provvedimento di un ufficio di esecuzione e fallimenti che può essere impugnato innanzi all'autorità di vigilanza con un ricorso fondato sull'art. 17

SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.33 |
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1 | Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.33 |
2 | Il ricorso34 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. |
3 | È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia. |
4 | In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.35 |
5.
A prescindere da quanto appena indicato, il ricorso al Tribunale federale dovrebbe pure essere dichiarato inammissibile, perché le ricorrenti si limitano a contestare l'opportunità della conclusione del contratto e sembrano così dimenticare che con un ricorso in materia civile può essere fatta valere una violazione del diritto (art. 95

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
6.
Infine, il ricorso si rivela inammissibile anche laddove le ricorrenti si lamentano direttamente al Tribunale federale dell'inattività dell'Ufficio. Una siffatta lagnanza deve infatti essere dapprima sottoposta all'autorità di vigilanza.
7.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa interamente inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico delle ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 3 novembre 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti