Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 968/2021

Arrêt du 2 décembre 2021

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par B.________,
recourante,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel DEAS, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 17 novembre 2021 (CDP.2020.275-ETR).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par décision du 10 novembre 2017, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour de courte durée déposée par A.________, ressortissante d'Angola, en raison de l'exclusivité de la procédure d'asile initiée par l'intéressée en janvier 2017 en provenance du Portugal ainsi qu'en raison de l'absence manifeste d'un droit à l'autorisation de séjour. L'intéressée ne se prévalait pas d'un mariage imminent ni d'un concubinage de longue durée avec C.________ titulaire d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Par décision du 14 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et laissé à l'autorité cantonale la compétence de prononcer un éventuel renvoi de Suisse.
Sur invitation du Secrétariat d'Etat aux migrations, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH qui a été considérée par le Service des migrations du canton de Neuchâtel comme une demande de réexamen de la décision du 10 novembre 2017 et déclarée irrecevable par décision du 17 décembre 2019. Le renvoi de Suisse de l'intéressée a été ordonné. Le Département de l'économie et de l'action sociale (actuellement Département de l'emploi et de la cohésion sociale) du canton de Neuchâtel a confirmé l'irrecevabilité et le renvoi par décision du 22 juillet 2020.

2.
Par arrêt du 17 novembre 2021, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que l'intéressée avait interjeté contre la décision rendue le 22 juillet 2020 par le Département de l'économie et de l'action sociale.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Elle demande l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle se plaint de la violation de l'art. 5 al. 2 Cst. ainsi que de l'art. 8 CEDH.

4.
La question de savoir si la conclusion en annulation de l'arrêt attaqué doit être comprise comme une demande d'octroi de permis de séjour, irrecevable sans être sorti préalablement de Suisse, comme en l'espèce, en raison de l'art. 14 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
LAsi, ou, comme une demande de constat de l'existence d'un éventuel droit de la recourante à obtenir celui-ci au titre du respect de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH, ce qui lui permettrait d'en faire la demande sans devoir quitter la Suisse comme le prévoit l'art. 14 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
LAsi (cf. arrêts 2C 493/2010 16 novembre 2010 consid. 1.1; 2C 733/2008 du 12 mars 2009 consid. 2; 2C 551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2), peut demeurer ouverte. Le recours devant quoi qu'il en soit être déclaré irrecevable.

5.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
et 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre les décisions de renvoi.

5.1. En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références citées). Un étranger peut toutefois, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1;130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). De longue date, la jurisprudence a précisé que le fait qu'un étranger, en raison d'une situation personnelle difficile, soit au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
LEI (anciennement art. 13 let. f
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.

OLE), ne conférait en principe pas à ses proches un droit au regroupement familial, parce qu'il ne s'agissait pas d'un droit durable (arrêt 2C 551/2008 du 17 novembre 2008 consid.4.1).
En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir de la protection de la vie de famille dans sa relation avec C.________, qui n'est au bénéfice que d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle ne peut pas non plus se prévaloir de sa relation avec son "enfant cadet", dont l'existence n'est pas mentionnée dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
LTF) et constitue par conséquent un fait nouveau irrecevable (art. 99
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
LTF).
Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels reste ouvert. Or, la recourante ne fait pas valoir de droit constitutionnel et le Tribunal fédéral ne peut en examiner la violation d'office (art. 106 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
LTF).

6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
LTF). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel DEAS, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 2 décembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2C_968/2021
Data : 02. dicembre 2021
Pubblicato : 17. dicembre 2021
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Registro di legislazione
CEDU: 8
Cost: 5
LAsi: 14
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
LStr: 30
LTF: 64  66  68  83  99  105  106  108
OLS: 13
Registro DTF
129-II-193 • 130-II-281 • 131-II-339 • 135-I-143 • 139-I-330
Weitere Urteile ab 2000
2C_493/2010 • 2C_551/2008 • 2C_733/2008 • 2C_968/2021
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
permesso di dimora • tribunale federale • diritto pubblico • cedu • tribunale cantonale • ricorso in materia di diritto pubblico • assistenza giudiziaria gratuita • segreteria di stato • effetto sospensivo • caso rigoroso • diritto costituzionale • diritto federale • cancelliere • decisione • probabilità di esito favorevole • membro di una comunità religiosa • rispetto della vita familiare • decisione di rinvio • neuchâtel • spese giudiziarie
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