Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 9/2008 /biz

Sentenza del 2 luglio 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
B.________,
ricorrenti,

contro

C.________,
opponente.

Oggetto
procedimento disciplinare,

ricorso in materia civile contro la decisione emanata
il 20 dicembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
L'avv. C.________ è stato nominato commissario nell'ambito della moratoria concordataria concessa alla D.________SA e revocata dal Pretore di Riviera il 18 ottobre 2006. Il lic. oec. B.________, amministratore unico della società, e l'avv. A.________, azionista, si sono lamentati una prima volta dell'operato del commissario il 10 aprile 2006 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Questa ha dichiarato il 5 ottobre 2006 di non dar seguito alla richiesta di avviare una procedura disciplinare.

2.
Con decisione del 20 dicembre 2007 l'autorità di vigilanza ha deciso di non dar seguito a due nuove segnalazioni (del 19 ottobre e 13 novembre 2006) di B.________ e A.________ nei confronti di C.________. Essa ha lasciato aperta la questione a sapere se è possibile infliggere una sanzione dopo la revoca della moratoria concordataria, perché ha ritenuto che non sussiste alcuna prova che il commissario abbia contravvenuto a doveri di funzione o abbia violato doveri risultanti da una corretta applicazione del diritto esecutivo con riferimento ad un contratto ritenuto dai segnalanti "a dir poco demenziale".

3.
Con ricorso in materia civile del 28 dicembre 2007 B.________ e A.________ chiedono l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e la condanna di C.________ "a ........ (sanzioni di legge)". Nel loro rimedio i ricorrenti affermano che l'autorità di vigilanza si sarebbe pronunciata "a protezione dell'avv. C.________ tramite affermazioni che nulla hanno a che fare con il vero comportamento dell'ex-Commissario del concordato" e criticano la decisione del 5 ottobre 2006, perché ritengono che, con la sua menzione nella decisione del 20 dicembre 2007, essa sarebbe stata "adottata dalla presente procedura ricorsuale".

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4.
Giusta l'art. 76 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40
LTF ha diritto di interporre ricorso in materia civile colui che ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Ciò significa che la decisione impugnata deve vertere sui diritti del ricorrente (Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3864 segg. n. 4.1.3.1).

Per costante giurisprudenza, chi è parte alla procedura esecutiva può segnalare all'autorità di vigilanza irregolarità commesse dalle persone a cui vengono affidati compiti di esecuzione forzata, ma non dispone di un diritto sgorgante dalla legge all'emanazione di misure disciplinari (DTF 94 III 55 consid. 3, con rinvii). Per decidere se procedere in via disciplinare, l'autorità di vigilanza deve infatti considerare la necessità di garantire che gli affari degli uffici siano gestiti in modo regolare e che le persone sottoposte alla sua sorveglianza adempiano correttamente i loro compiti (cfr. DTF 120 I 184 consid. 2e). Del resto, anche in virtù dei principi generali sulla denuncia ad autorità gerarchicamente superiori di comportamenti che, a giudizio del segnalante, giustificherebbero l'intervento dello Stato, la sola qualità di denunciante non conferisce alcun diritto di ricorrere contro la decisione di non dar seguito alla segnalazione (DTF 133 II 468 consid. 2). Ne segue che il ricorso si rivela inammissibile per carenza di un interesse giuridicamente protetto.

5.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a presentare una risposta.

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 2 luglio 2008

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 5A_9/2008
Data : 02. luglio 2008
Pubblicato : 20. luglio 2008
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : procedimento disciplinare


Registro di legislazione
LTF: 66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
76
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40
Registro DTF
133-II-468 • 94-III-55
Weitere Urteile ab 2000
5A_9/2008
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
applicazione del diritto • autorità di vigilanza • carica pubblica • cio • decisione • dichiarazione • diritto civile • esecuzione forzata • federalismo • illiceità • interesse giuridico • losanna • menzione • moratoria concordataria • parte alla procedura • posta a • procedura disciplinare • questio • rango • revisione totale • ricorrente • ricorso in materia civile • ripartizione dei compiti • ripetibili • spese giudiziarie • t • tribunale federale
FF
2001/3864