Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 9/2008 /biz
Sentenza del 2 luglio 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
B.________,
ricorrenti,
contro
C.________,
opponente.
Oggetto
procedimento disciplinare,
ricorso in materia civile contro la decisione emanata
il 20 dicembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
L'avv. C.________ è stato nominato commissario nell'ambito della moratoria concordataria concessa alla D.________SA e revocata dal Pretore di Riviera il 18 ottobre 2006. Il lic. oec. B.________, amministratore unico della società, e l'avv. A.________, azionista, si sono lamentati una prima volta dell'operato del commissario il 10 aprile 2006 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Questa ha dichiarato il 5 ottobre 2006 di non dar seguito alla richiesta di avviare una procedura disciplinare.
2.
Con decisione del 20 dicembre 2007 l'autorità di vigilanza ha deciso di non dar seguito a due nuove segnalazioni (del 19 ottobre e 13 novembre 2006) di B.________ e A.________ nei confronti di C.________. Essa ha lasciato aperta la questione a sapere se è possibile infliggere una sanzione dopo la revoca della moratoria concordataria, perché ha ritenuto che non sussiste alcuna prova che il commissario abbia contravvenuto a doveri di funzione o abbia violato doveri risultanti da una corretta applicazione del diritto esecutivo con riferimento ad un contratto ritenuto dai segnalanti "a dir poco demenziale".
3.
Con ricorso in materia civile del 28 dicembre 2007 B.________ e A.________ chiedono l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e la condanna di C.________ "a ........ (sanzioni di legge)". Nel loro rimedio i ricorrenti affermano che l'autorità di vigilanza si sarebbe pronunciata "a protezione dell'avv. C.________ tramite affermazioni che nulla hanno a che fare con il vero comportamento dell'ex-Commissario del concordato" e criticano la decisione del 5 ottobre 2006, perché ritengono che, con la sua menzione nella decisione del 20 dicembre 2007, essa sarebbe stata "adottata dalla presente procedura ricorsuale".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
Giusta l'art. 76 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer: |
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1 | Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und |
b | durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40 |
Per costante giurisprudenza, chi è parte alla procedura esecutiva può segnalare all'autorità di vigilanza irregolarità commesse dalle persone a cui vengono affidati compiti di esecuzione forzata, ma non dispone di un diritto sgorgante dalla legge all'emanazione di misure disciplinari (DTF 94 III 55 consid. 3, con rinvii). Per decidere se procedere in via disciplinare, l'autorità di vigilanza deve infatti considerare la necessità di garantire che gli affari degli uffici siano gestiti in modo regolare e che le persone sottoposte alla sua sorveglianza adempiano correttamente i loro compiti (cfr. DTF 120 I 184 consid. 2e). Del resto, anche in virtù dei principi generali sulla denuncia ad autorità gerarchicamente superiori di comportamenti che, a giudizio del segnalante, giustificherebbero l'intervento dello Stato, la sola qualità di denunciante non conferisce alcun diritto di ricorrere contro la decisione di non dar seguito alla segnalazione (DTF 133 II 468 consid. 2). Ne segue che il ricorso si rivela inammissibile per carenza di un interesse giuridicamente protetto.
5.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
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1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 2 luglio 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti