Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa {T 7}
B 13/05

Sentenza del 2 giugno 2006
Ia Camera

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Ursprung, Lustenberger, Borella e Frésard; Grisanti, cancelliere

Parti
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, ricorrente,

contro

Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, rappresentata dal suo Comitato, 6500 Bellinzona, opponente,

concernente
1. M.________, rappresentata dall'avv. Felice Dafond, piazza Cioccaro 8, 6900 Lugano,
2. S.________,
rappresentata dall'avv Marzio Gianora, via della Pace 5, palazzo Centro, 6600 Locarno,
3. F.________,
rappresentata dall'avv Marzio Gianora, via della Pace 5, palazzo Centro, 6600 Locarno

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 29 novembre 2004)

Fatti:
A.
Dal 1978 U.________, nato nel 1945, ha lavorato alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino in qualità di agente di custodia e, in quanto tale, è stato affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (in seguito: Cassa pensioni).

Dopo essere stato inabile al lavoro - a causa di malattia - dal 13 agosto 1994, U.________ è stato posto al beneficio di una mezza rendita AI a far tempo dal 1° agosto 1995 (deliberazione 22 settembre e decisione 18 dicembre 1995 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino). Con risoluzione del 25 ottobre 1995 il Consiglio di Stato lo ha rimosso dalla carica con effetto dal 10 dicembre 1995. L'interessato ha quindi beneficiato di una rendita della previdenza professionale per un grado d'invalidità del 50% dal 1° novembre 1995.

U.________ è deceduto a X.________ il 27 settembre 2000 lasciando quali eredi prossimi la moglie M.________ con due figli maggiorenni nonché due figlie minorenni, S.________ (1993) e F.________ (1999), nate da altre relazioni.
B.
Per la parte (50%) d'invalidità per la quale l'interessato era stato posto al beneficio di una mezza rendita della previdenza professionale come pure dell'AI, la Cassa pensioni ha assegnato le relative prestazioni per superstiti, e, più precisamente, una pensione di fr. 846.- mensili in favore della vedova e una rendita per orfani di fr. 254.- mensili per ciascuna delle figlie.

Per l'altra metà (50% [parte attiva]), per contro, dopo avere vanamente la vedova preteso il versamento dalla Cassa pensioni della prestazione di libero passaggio spettante al defunto assicurato e la Cassa prospettato una suddivisione di tale prestazione (corrispondente a un importo complessivo, comprensivo degli interessi, di fr. 91'179.-) in misura del 62.50% (ossia fr. 56'991.-) in favore della vedova e del 18.75% (ossia fr. 17'094.-) per ciascuna delle figlie minorenni, S.________ e F.________, patrocinate dall'avv. Marzio Gianora, hanno chiesto con petizione del 18 febbraio 2004, in via cautelare, il blocco della prestazione di libero passaggio fino ad avvenuta definizione delle frazioni spettanti a ciascun superstite e, nel merito, la ripartizione di detta prestazione in ragione di 1/3 ciascuno.

Ordinato il blocco cautelare dell'importo in lite ed esperiti i necessari accertamenti, la Corte cantonale ha respinto la petizione per pronuncia del 29 novembre 2004, confermando la suddivisione indicata dalla Cassa.
C.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale domanda l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio della causa al Tribunale di prima istanza per resa di una nuova pronuncia. In particolare, l'UFAS ritiene in via principale che andrebbe esaminata l'eventuale esistenza di un nesso causale materiale tra il decesso e l'invalidità preesistente, posto che, in siffatta ipotesi, la Cassa pensioni, anziché procedere a una ripartizione della prestazione di libero passaggio, avrebbe dovuto versare prestazioni per superstiti fondate su una rendita d'invalidità convertita in rendita intera. In via subordinata rileva che la suddivisione, semmai, andava effettuata seguendo la chiave di ripartizione normalmente utilizzata dall'istituto collettore, al quale la Cassa avrebbe dovuto trasferire l'importo. Al limite, conclude l'autorità di vigilanza ricorrente, la ripartizione sarebbe dovuta avvenire in via paritaria.

Tramite il proprio Comitato, la Cassa pensioni propone la reiezione del gravame. M.________, per contro, patrocinata dall'avv. Felice Dafond, protestate spese e ripetibili, chiede in via principale l'attribuzione integrale della prestazione di libero passaggio (fr. 91'179.-) e in via subordinata la conferma della ripartizione stabilita dalla Corte cantonale. Per il resto, la vedova si dice anche d'accordo, se accolta, con la tesi ricorsuale principale ("La signora M.________, se accolta questa tesi, è d'accordo di ricevere una rendita non più della metà, come oggi, ma dell'intero") così come pure con un'eventuale suddivisione secondo la chiave di ripartizione che avrebbe adottato l'istituto collettore (2/3 in favore della vedova e 1/3 in favore dei figli minorenni). Per parte loro, S.________ e F.________, entrambe rappresentate dalle rispettive madri, si associano, con il patrocinio dell'avv. Gianora, alle censure sollevate dall'UFAS in merito al metodo di ripartizione operato dalla Cassa e tutelato dai primi giudici. Quanto alla domanda ricorsuale principale, esse si rimettono al giudizio del Tribunale federale delle assicurazioni.

Diritto:
1.
Giusta l'art. 73
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
1    Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a  le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318;
b  le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c  le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d  il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319
2    I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
3    Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
4    ...320
LPP ogni Cantone designa il tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto (cpv. 1 prima frase). Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo (cpv. 4). L'art. 73
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
1    Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a  le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318;
b  le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c  le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d  il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319
2    I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
3    Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
4    ...320
LPP trova applicazione, in ambito obbligatorio, preobbligatorio e sovraobbligatorio, da un lato agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate (art. 89bis cpv. 6
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
1    Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a  le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318;
b  le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c  le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d  il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319
2    I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
3    Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
4    ...320
CC). In tale contesto, è irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Per fare capo al rimedio di cui all'art. 73 cpv. 1 e
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
1    Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a  le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318;
b  le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c  le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d  il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319
2    I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
3    Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
4    ...320
4 LPP occorre tuttavia che la controversia tra le parti verta su questioni specifiche della previdenza professionale, in senso stretto o lato del termine (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b, 120 V 18 consid. 1a, 117 V 50 consid. 1 e 341 consid. 1b, 116 V 220 consid. 1a con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). Si tratta essenzialmente di liti aventi per oggetto prestazioni assicurative, prestazioni
di libero passaggio (ora: prestazioni d'entrata o di uscita) e contributi. Per contro, anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
1    Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a  le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318;
b  le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c  le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d  il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319
2    I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
3    Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
4    ...320
LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti).

Nel caso di specie, la controversia verte su questioni specifiche della previdenza professionale sia che si tratti - come lo ha fatto la Corte cantonale - di stabilire la ripartizione della prestazione di libero passaggio sia che si tratti di esaminare l'esistenza di un nesso di causalità tra invalidità e decesso del defunto assicurato in vista di un'eventuale assegnazione di prestazioni per superstiti fondate su una rendita d'invalidità convertita in rendita intera.

Per il resto, la legittimazione a ricorrere dell'UFAS è pacifica, la stessa essendo data per legge (art. 103 lett. b
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
1    Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a  le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318;
b  le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c  le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d  il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319
2    I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
3    Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
4    ...320
OG in relazione con l'art. 4a cpv. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
1    Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a  le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318;
b  le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c  le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d  il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319
2    I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
3    Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
4    ...320
OPP 1).
2.
Nella misura in cui - come si avvera in concreto - (cfr. pure DTF 120 V 448 consid. 2a/bb) - la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
1    Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a  le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318;
b  le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c  le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d  il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319
2    I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
3    Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
4    ...320
OG).
3.
3.1 L'art. 10
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 10 Inizio e fine dell'assicurazione obbligatoria - 1 L'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un'indennità di disoccupazione.22
1    L'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un'indennità di disoccupazione.22
2    Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando:
a  è raggiunta l'età di riferimento23 (art. 13);
b  è sciolto il rapporto di lavoro;
c  non è più raggiunto il salario minimo;
d  termina il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.25
3    Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.26 Se esisteva in precedenza un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.27
LPP regola in maniera imperativa l'inizio e la fine dell'assicurazione obbligatoria. Quest'ultima inizia con il rapporto di lavoro e finisce, tra l'altro, in caso di risoluzione dello stesso. Nell'ambito della previdenza più estesa, la risoluzione del rapporto di lavoro configura ugualmente un motivo che pone termine all'assicurazione (DTF 120 V 20 consid. 2a). È fatto salvo il mantenimento della previdenza durante un mese al massimo alle condizioni di cui all'art. 10 cpv. 3
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 10 Inizio e fine dell'assicurazione obbligatoria - 1 L'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un'indennità di disoccupazione.22
1    L'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un'indennità di disoccupazione.22
2    Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando:
a  è raggiunta l'età di riferimento23 (art. 13);
b  è sciolto il rapporto di lavoro;
c  non è più raggiunto il salario minimo;
d  termina il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.25
3    Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.26 Se esisteva in precedenza un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.27
LPP e 331a CO.

Giusta l'art. 2 cpv. 1
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio
LFLP Art. 2 Prestazioni d'uscita - 1 L'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita.
1    L'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita.
1bis    L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per il pensionamento anticipato e l'età di riferimento prevista dal regolamento e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l'età di riferimento è determinata conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).7
1ter    Ha altresì diritto a una prestazione d'uscita l'assicurato la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l'abbassamento del grado d'invalidità; il diritto dell'assicurato nasce nel momento in cui terminano la proroga temporanea del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.8
2    L'istituto di previdenza fissa nel regolamento l'ammontare della prestazione d'uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d'uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.
3    La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all'articolo 15 capoverso 2 LPP.9
4    Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'istituto di previdenza non ha versato la prestazione d'uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l'articolo 26 capoverso 2.10
LFLP, l'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita. Gli art. 3
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio
LFLP Art. 3 Passaggio in un altro istituto di previdenza - 1 Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto.
1    Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto.
2    Se il precedente istituto di previdenza ha l'obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza, quest'ultima prestazione dev'essergli restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d'invalidità o per superstiti.
3    Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d'invalidità possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione.
-5
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio
LFLP Art. 5 Pagamento in contanti - 1 L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
1    L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
a  lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l'articolo 25f;
b  comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o
c  l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.
2    Se l'avente diritto è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.15
3    Se il consenso non può essere ottenuto o è negato senza motivo fondato, può essere adito il giudice civile.16
LFLP disciplinano il passaggio in un altro istituto di previdenza (art. 3), il mantenimento della previdenza sotto altra forma (art. 4) e il pagamento in contanti (art. 5).
3.2 Se l'assicurato beneficia di una mezza rendita d'invalidità, l'istituto di previdenza divide l'avere di vecchiaia in due parti uguali. Una metà è trattata secondo l'art. 14
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Conto di vecchiaia di assicurati invalidi - (art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP)48
1    Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP.49
2    L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.
3    Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità.
4    Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.
OPP 2 (l'istituto di previdenza continua a tenere il conto di vecchiaia dell'invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia), mentre l'altra è assimilata all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo completo e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio
LFLP Art. 3 Passaggio in un altro istituto di previdenza - 1 Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto.
1    Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto.
2    Se il precedente istituto di previdenza ha l'obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza, quest'ultima prestazione dev'essergli restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d'invalidità o per superstiti.
3    Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d'invalidità possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione.
-5
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio
LFLP Art. 5 Pagamento in contanti - 1 L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
1    L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
a  lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l'articolo 25f;
b  comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o
c  l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.
2    Se l'avente diritto è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.15
3    Se il consenso non può essere ottenuto o è negato senza motivo fondato, può essere adito il giudice civile.16
LFLP (art. 15
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Casi d'invalidità parziale - (art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)
1    Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità, l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita e in una parte attiva.51
2    La parte dell'avere di vecchiaia fondata sull'invalidità parziale deve essere trattata secondo l'articolo 14. L'avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata è equiparato all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3-5 LFLP.
OPP 2, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004).

In caso di decesso dell'assicurato, gli aventi diritto non acquisiscono nei confronti dell'istituto di previdenza del defunto delle pretese fondate sul diritto successorio (iure hereditorum), bensì dispongono di un diritto originario (iure proprio) conferito loro direttamente dalla legge (art. 18
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 18 Condizioni - Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:
a  era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure
b  in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
c  è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200056 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
d  riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
-22
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 22 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni - 1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.
1    Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.
2    Il diritto alle prestazioni vedovili si estingue quando la vedova o il vedovo passa a nuove nozze o muore.66
3    Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l'orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l'orfano:
a  è a tirocinio o agli studi;
b  è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.
4    Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.68
LPP) o dal regolamento dell'istituto di previdenza applicabile (DTF 116 V 222 consid. 2; RSAS 2000 pag. 65 consid. 4a, 1999 pag. 236).

Alla morte del beneficiario di una rendita d'invalidità, la rendita per vedove ammonta al 60% e la rendita per orfani al 20% della rendita intera d'invalidità (art. 21 cpv. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 21 Ammontare della rendita - 1 Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.62
1    Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.62
2    Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata.
3    Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124a CC63 non entrano nell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata secondo il capoverso 2.64
4    Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.65
LPP, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004 [lett. a cpv. 3 Disposizioni finali della 1a modifica della LPP; Markus Moser, Die Anspruchsvoraussetzungen BVG-obligatorischer Invaliditäts- und Hinterlassenenleistungen nach neuem Recht, in: René Schaffhauser/Hans-Ulrich Stauffer [editori], Die 1. BVG-Revision, Neue Herausforderungen - Praxisgerechte Umsetzung, San Gallo 2005, pag. 88]).

Giusta l'art. 19 cpv. 1
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
OPP 2 (in vigore fino al 31 dicembre 2004), quando il beneficiario di una mezza rendita d'invalidità muore, i suoi superstiti hanno diritto a prestazioni calcolate sulla base della rendita d'invalidità convertita in rendita intera. Per l'art. 19 cpv. 2
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
OPP 2 (in vigore fino al 31 dicembre 2004), l'istituto di previdenza può tuttavia dedurre altre prestazioni per superstiti, che spettano agli aventi diritto in virtù della LPP, fino a un massimo della metà delle sue prestazioni legali. Esso può tenere conto nella stessa misura delle prestazioni provenienti dalle polizze di libero passaggio o di forme equivalenti di mantenimento della protezione previdenziale (art. 4 cpv. 1
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio
LFLP Art. 4 Mantenimento della previdenza sotto altra forma - 1 L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.
1    L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.
2    Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza versa la prestazione d'uscita, compresi gli interessi, all'istituto collettore (art. 60 LPP11), non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio.12
2bis    Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale. L'assicurato deve comunicare:
a  all'istituto di libero passaggio, l'entrata nel nuovo istituto di previdenza;
b  al nuovo istituto di previdenza, l'attuale istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale.13
3    Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l'istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio.
LFLP). Giusta l'art. 15
SR 831.425 Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) - Ordinanza sul libero passaggio
OLP Art. 15 Beneficiari - 1 Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:
1    Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:
a  in caso di sopravvivenza, gli assicurati;
b  in caso di decesso, nel seguente ordine:
b1  i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 LPP33;
b2  le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
b3  i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
b4  gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.
2    Gli assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2.34
OLP sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza in caso di decesso in primo luogo i superstiti ai sensi della LPP, come anche il vedovo (cpv. 1 lett. b cifra 1).
3.3 Nel caso di specie, lo Stato del Cantone Ticino ha posto termine al rapporto di lavoro del defunto assicurato con effetto al 10 dicembre 1995. Avendo inoltre U.________ rinunciato al mantenimento dell'assicurazione presso la Cassa pensioni mediante pagamento del relativo premio assicurativo (possibilità, questa, concessagli dall'art. 11 Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 [LCPD; RL/TI 2.5.5.1]), egli non adempiva più le condizioni di affiliazione e aveva di principio, in virtù dell'art. 7 LCPD (formulato in conformità all'art. 2
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio
LFLP Art. 2 Prestazioni d'uscita - 1 L'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita.
1    L'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita.
1bis    L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per il pensionamento anticipato e l'età di riferimento prevista dal regolamento e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l'età di riferimento è determinata conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).7
1ter    Ha altresì diritto a una prestazione d'uscita l'assicurato la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l'abbassamento del grado d'invalidità; il diritto dell'assicurato nasce nel momento in cui terminano la proroga temporanea del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.8
2    L'istituto di previdenza fissa nel regolamento l'ammontare della prestazione d'uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d'uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.
3    La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all'articolo 15 capoverso 2 LPP.9
4    Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'istituto di previdenza non ha versato la prestazione d'uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l'articolo 26 capoverso 2.10
LFLP), diritto a una prestazione di libero passaggio limitatamente alla parte (attiva) non utilizzata per l'erogazione della rendita d'invalidità (50%), conformemente a quanto stabilito dall'art. 15
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Casi d'invalidità parziale - (art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)
1    Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità, l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita e in una parte attiva.51
2    La parte dell'avere di vecchiaia fondata sull'invalidità parziale deve essere trattata secondo l'articolo 14. L'avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata è equiparato all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3-5 LFLP.
OPP 2.
4.
4.1 Secondo l'UFAS, il caso andrebbe esaminato dal profilo dell'art. 18 lett. a
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 18 Condizioni - Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:
a  era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure
b  in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
c  è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200056 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
d  riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
LPP (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004), secondo cui il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte. Per l'Ufficio ricorrente, in presenza di un nesso di causalità tra il decesso e l'invalidità preesistente, vale a dire se il primo dovesse essere stato causato da un aggravarsi dello stato di salute dell'assicurato, per analogia alla giurisprudenza in materia di aggravamento dell'invalidità, la Cassa avrebbe dovuto versare prestazioni per superstiti fondate su una rendita d'invalidità convertita in rendita intera.
4.2 Per quanto concerne la previdenza obbligatoria, occorre precisare che il diritto, nella fattispecie concreta, a prestazioni per superstiti è regolato dall'art. 18 lett. b
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 18 Condizioni - Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:
a  era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure
b  in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
c  è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200056 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
d  riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
LPP - secondo cui il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso - e non dall'art. 18 lett. a
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 18 Condizioni - Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:
a  era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure
b  in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
c  è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200056 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
d  riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
LPP (nelle loro versioni applicabili in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004), come pretende l'UFAS. Tale conclusione si impone già solo alla luce del tenore dell'art. 18 lett. b
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 18 Condizioni - Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:
a  era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure
b  in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
c  è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200056 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
d  riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
LPP ("riceveva una rendita", e non necessariamente una rendita intera) come pure degli art. 21 cpv. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 21 Ammontare della rendita - 1 Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.62
1    Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.62
2    Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata.
3    Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124a CC63 non entrano nell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata secondo il capoverso 2.64
4    Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.65
LPP e 19 OPP 2, suesposti. Essa conclusione è quindi pure corroborata dalle modifiche apportate dalla prima revisione della LPP (1a revisione LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005). Oramai, la rendita per superstiti ai sensi dell'art. 21 cpv. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 21 Ammontare della rendita - 1 Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.62
1    Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.62
2    Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata.
3    Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124a CC63 non entrano nell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata secondo il capoverso 2.64
4    Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.65
LPP (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005) è fissata in funzione dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata. Di conseguenza, l'art. 19
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
OPP 2 è stato abrogato. In questo modo il compito dell'amministrazione è stato notevolmente semplificato in quanto la rendita d'invalidità non dev'essere più
ridotta a posteriori in caso di invalidità parziale (Messaggio 1° marzo 2000 del Consiglio federale concernente la prima revisione della LPP [FF 2000 2395]).
4.3 Ne discende che - limitatamente alla parte obbligatoria (v. infra consid. 4.4) -, le prestazioni per superstiti dovrebbero essere calcolate giusta l'art. 19
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
OPP 2. La rendita potrebbe pertanto essere superiore a quella finora riconosciuta. È quindi possibile che, a dipendenza del calcolo di cui all'art. 19
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
OPP 2 - per il quale a questa Corte mancano gli elementi necessari -, la Cassa pensioni possa essere tenuta a trasformare la prestazione di uscita non ancora versata in una rendita maggiorata per la vedova e per le orfane. Il motivo del decesso di U.________, rispettivamente l'esistenza di un nesso tra tale decesso e l'invalidità preesistente, non necessitano per contro di particolari accertamenti.
4.4 Le suesposte considerazioni valgono, come detto, unicamente per la previdenza obbligatoria. Gli art. 18 e
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
21 LPP come pure l'art. 19
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
OPP 2 concernono infatti soltanto quest'ambito (art. 49 cpv. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 49 Libertà operativa - 1 Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento151.
1    Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento151.
2    Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:152
1  la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b);
10  l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a) 165;
11  la liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d);
12  lo scioglimento dei contratti (art. 53e-53f);
13  il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2-5, 56a, 57 e 59);
14  la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64c);
15  ...
16  la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 72a-72g);
17  la trasparenza (art. 65a);
18  gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65b);
19  i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4);
2  la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13a e 13b);
20  la partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione (art. 68a);
21  l'amministrazione del patrimonio (art. 71) e l'obbligo di voto in quanto azionista (art. 71a e 71b);
22  il contenzioso (art. 73 e 74);
23  le disposizioni penali (art. 75-79);
24  il riscatto (art. 79b);
25  il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c);
25a  il trattamento dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 85a lett. f);
25b  la comunicazione dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 86a cpv. 2 lett. bbis);
26  l'informazione degli assicurati (art. 86b).
3  i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a);
3a  l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5);
3b  la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (art. 26a);
4  la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente (art. 35a);
5  l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4);
5a  il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a);
5b  le misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento (art. 40);
6  la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41);
6a  la cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni (art. 47a);
6b  l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4);
7  l'amministrazione paritetica e i compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza (art. 51 e 51a);
8  la responsabilità (art. 52);
9  l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a-52e);
LPP, sempre nella versione applicabile in concreto, antecedente alla prima revisione della LPP). Per contro, nella misura in cui la prestazione di uscita della Cassa pensioni (comprese le prestazioni per rendite) dovesse eccedere la prestazione obbligatoria (capitalizzata) determinata in base all'art. 19
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
OPP 2, gli art. 18 e
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
21 LPP come pure l'art. 19
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
OPP 2 non troverebbero (più) applicazione. In siffatta ipotesi, infatti - ancora da accertare, anche se fortemente possibile, avendo U.________ compiuto solo 11 anni assicurativi sotto l'egida della LPP -, la valutazione andrebbe effettuata unicamente sulla base dell'art. 15
SR 831.425 Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) - Ordinanza sul libero passaggio
OLP Art. 15 Beneficiari - 1 Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:
1    Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:
a  in caso di sopravvivenza, gli assicurati;
b  in caso di decesso, nel seguente ordine:
b1  i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 LPP33;
b2  le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
b3  i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
b4  gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.
2    Gli assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2.34
OLP nonché degli statuti della Cassa pensioni o del regolamento dell'istituto collettore. Anche in questo caso, un accertamento del motivo del decesso risulterebbe irrilevante ai fini del giudizio.
4.5 In realtà, se - come gli indizi agli atti, ancora da verificare, lasciano intendere - le prestazioni della previdenza più estesa dovessero effettivamente eccedere le prestazioni obbligatorie LPP, i diritti in esame dei superstiti andrebbero, a ben vedere, regolati secondo le chiavi di ripartizione stabilite dal regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato poiché, al momento del decesso, la prestazione d'uscita si trovava ancora presso di essa. Il regolamento dell'istituto collettore, per contro, non potrebbe risultare determinante in quanto la prestazione d'uscita non si trovava presso tale istituto e U.________ non ha mai inteso trasferire detta prestazione all'istituto collettore, bensì ha inteso domandarne il pagamento in contanti dalla Cassa (in questo modo può essere interpretata la volontà del defunto assicurato desumibile, in particolare, dalla sua comunicazione di trasferimento, dal 1° marzo 1997, a X.________ [cfr. a tal proposito pure l'art. 7 cpv. 6 lett. a LCPD, secondo cui la prestazione di libero passaggio è pagata in contanti se l'avente diritto lascia definitivamente la Svizzera], dall'indicazione di continuare i versamenti presso la Banca Y.________, nonché dalla rinuncia a mantenere
l'assicurazione). La ripartizione operata dalla Cassa, nel senso di attribuire, conformemente al conteggio del 5 marzo 2004 agli atti, alla vedova il 62.50% e a ciascuna delle orfane il 18.75% della prestazione di libero passaggio, apparirebbe allora giustificata. Tale valutazione è infatti stata effettuata ripartendo l'importo totale della prestazione di uscita da liquidare (fr. 91'179.-) in funzione del rapporto esistente tra le rendite annue spettanti ai singoli superstiti in forza del regolamento (art. 37 e 40 LCPD, nella versione applicabile in concreto [fr. 11'002.- rendita vedovile; fr. 3'300.- per ognuna delle rendite per orfane]) e l'importo delle prestazioni annue spettanti complessivamente (fr. 17'602.-). Tale soluzione ben armonizza peraltro con la volontà del legislatore di assegnare delle prestazioni vedovili superiori a quelle per orfani (si veda ad esempio la ripartizione stabilita dall'art. 21 cpv. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 21 Ammontare della rendita - 1 Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.62
1    Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.62
2    Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata.
3    Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124a CC63 non entrano nell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata secondo il capoverso 2.64
4    Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.65
LPP, nella versione applicabile in concreto [consid. 3.2]).
5.
Stante quanto precede, la causa va rinviata alla precedente istanza affinché disponga gli accertamenti necessari e verifichi presso la Cassa pensioni se la prestazione di uscita dovuta dalla stessa (comprese le prestazioni per rendite) ecceda la prestazione obbligatoria (capitalizzata) determinata in base all'art. 19
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
OPP 2. Se ciò dovesse avverarsi, la ripartizione effettuata dalla Cassa pensioni sarebbe da tutelare. In caso contrario, per contro, le prestazioni andrebbero calcolate secondo l'art. 19
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
OPP 2.
6.
6.1 Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni, la procedura è gratuita (art. 134
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
OG).
6.2 Nessuna indennità di parte è assegnata all'UFAS quale autorità vincente o organismo con compiti di diritto pubblico (art. 159 cpv. 2
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
OG). Indennità ridotte - a carico della Cassa pensioni soccombente - vengono per contro assegnate alla vedova M.________ che, pur essendo stata disattesa nelle proprie conclusioni principali, si è nondimeno detta d'accordo - senza tuttavia confrontarsi più a fondo con il tema (cfr. per analogia RSAS 2003 pag. 525 seg. [sentenza del 18 dicembre 2002 in re F., B 53/02]) - con la tesi ricorsuale principale come pure con la conferma della ripartizione stabilita dalla Corte cantonale. Indennità ridotte vanno quindi pure riconosciute alle orfane, anch'esse patrocinate da un legale, le quali, sulla questione principale, si sono rimesse al giudizio di questa Corte (cfr. per analogia la sentenza del 9 luglio 2002 in re S., C 431/00, consid. 4; cfr. pure SVR 1995 AHV no. 70 pag. 214).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio impugnato del 29 novembre 2004, la causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché proceda a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda una nuova pronuncia.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La Cassa pensioni verserà a M.________ la somma di fr. 500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale; allo stesso titolo essa verserà singolarmente a S.________ e a F.________ la somma di fr. 250.- (pure comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto).
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, nonché a M.________, S.________ e a F.________.
Lucerna, 2 giugno 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della Ia Camera: Il Cancelliere:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : B_13/05
Data : 02. giugno 2006
Pubblicato : 20. giugno 2006
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Previdenza professionale
Oggetto : Previdenza professionale


Registro di legislazione
CC: 89bis
LFLP: 2 
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio
LFLP Art. 2 Prestazioni d'uscita - 1 L'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita.
1    L'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita.
1bis    L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per il pensionamento anticipato e l'età di riferimento prevista dal regolamento e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l'età di riferimento è determinata conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).7
1ter    Ha altresì diritto a una prestazione d'uscita l'assicurato la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l'abbassamento del grado d'invalidità; il diritto dell'assicurato nasce nel momento in cui terminano la proroga temporanea del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.8
2    L'istituto di previdenza fissa nel regolamento l'ammontare della prestazione d'uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d'uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.
3    La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all'articolo 15 capoverso 2 LPP.9
4    Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'istituto di previdenza non ha versato la prestazione d'uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l'articolo 26 capoverso 2.10
3 
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio
LFLP Art. 3 Passaggio in un altro istituto di previdenza - 1 Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto.
1    Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto.
2    Se il precedente istituto di previdenza ha l'obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza, quest'ultima prestazione dev'essergli restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d'invalidità o per superstiti.
3    Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d'invalidità possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione.
4 
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio
LFLP Art. 4 Mantenimento della previdenza sotto altra forma - 1 L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.
1    L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.
2    Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza versa la prestazione d'uscita, compresi gli interessi, all'istituto collettore (art. 60 LPP11), non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio.12
2bis    Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale. L'assicurato deve comunicare:
a  all'istituto di libero passaggio, l'entrata nel nuovo istituto di previdenza;
b  al nuovo istituto di previdenza, l'attuale istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale.13
3    Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l'istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio.
5
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio
LFLP Art. 5 Pagamento in contanti - 1 L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
1    L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
a  lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l'articolo 25f;
b  comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o
c  l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.
2    Se l'avente diritto è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.15
3    Se il consenso non può essere ottenuto o è negato senza motivo fondato, può essere adito il giudice civile.16
LPP: 10 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 10 Inizio e fine dell'assicurazione obbligatoria - 1 L'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un'indennità di disoccupazione.22
1    L'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un'indennità di disoccupazione.22
2    Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando:
a  è raggiunta l'età di riferimento23 (art. 13);
b  è sciolto il rapporto di lavoro;
c  non è più raggiunto il salario minimo;
d  termina il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.25
3    Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.26 Se esisteva in precedenza un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.27
18 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 18 Condizioni - Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:
a  era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure
b  in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
c  è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200056 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
d  riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
18e  21 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 21 Ammontare della rendita - 1 Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.62
1    Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.62
2    Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata.
3    Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124a CC63 non entrano nell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata secondo il capoverso 2.64
4    Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.65
22 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 22 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni - 1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.
1    Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.
2    Il diritto alle prestazioni vedovili si estingue quando la vedova o il vedovo passa a nuove nozze o muore.66
3    Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l'orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l'orfano:
a  è a tirocinio o agli studi;
b  è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.
4    Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.68
49 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 49 Libertà operativa - 1 Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento151.
1    Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento151.
2    Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:152
1  la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b);
10  l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a) 165;
11  la liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d);
12  lo scioglimento dei contratti (art. 53e-53f);
13  il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2-5, 56a, 57 e 59);
14  la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64c);
15  ...
16  la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 72a-72g);
17  la trasparenza (art. 65a);
18  gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65b);
19  i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4);
2  la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13a e 13b);
20  la partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione (art. 68a);
21  l'amministrazione del patrimonio (art. 71) e l'obbligo di voto in quanto azionista (art. 71a e 71b);
22  il contenzioso (art. 73 e 74);
23  le disposizioni penali (art. 75-79);
24  il riscatto (art. 79b);
25  il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c);
25a  il trattamento dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 85a lett. f);
25b  la comunicazione dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 86a cpv. 2 lett. bbis);
26  l'informazione degli assicurati (art. 86b).
3  i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a);
3a  l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5);
3b  la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (art. 26a);
4  la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente (art. 35a);
5  l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4);
5a  il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a);
5b  le misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento (art. 40);
6  la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41);
6a  la cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni (art. 47a);
6b  l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4);
7  l'amministrazione paritetica e i compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza (art. 51 e 51a);
8  la responsabilità (art. 52);
9  l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a-52e);
73
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
1    Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a  le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318;
b  le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c  le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d  il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319
2    I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
3    Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
4    ...320
OG: 103  132  134  159
OLP: 15
SR 831.425 Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) - Ordinanza sul libero passaggio
OLP Art. 15 Beneficiari - 1 Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:
1    Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:
a  in caso di sopravvivenza, gli assicurati;
b  in caso di decesso, nel seguente ordine:
b1  i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 LPP33;
b2  le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
b3  i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
b4  gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.
2    Gli assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2.34
OPP 1: 4a
OPP 2: 14 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Conto di vecchiaia di assicurati invalidi - (art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP)48
1    Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP.49
2    L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.
3    Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità.
4    Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.
15 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Casi d'invalidità parziale - (art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)
1    Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità, l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita e in una parte attiva.51
2    La parte dell'avere di vecchiaia fondata sull'invalidità parziale deve essere trattata secondo l'articolo 14. L'avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata è equiparato all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3-5 LFLP.
19
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale - (art. 24 cpv. 5 LPP)
1    La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.
2    Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.
3    La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
Registro DTF
116-V-218 • 117-V-50 • 120-V-15 • 120-V-445 • 122-V-320 • 125-V-165 • 127-V-29 • 128-V-41
Weitere Urteile ab 2000
B_13/05 • B_53/02 • C_431/00
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
decesso • questio • istituto di previdenza • prestazione di libero passaggio • vedovo • rendita d'invalidità • 1995 • tribunale federale delle assicurazioni • rendita intera • superstite • previdenza professionale • istituto collettore • mezza rendita • avente diritto • mantenimento della previdenza • rendita di vecchiaia • ricorso di diritto amministrativo • decisione • rendita per orfano • prestazione obbligatoria • ricorrente • analogia • esaminatore • tribunale cantonale • ufficio federale delle assicurazioni sociali • prestazione per i superstiti • calcolo • previdenza più estesa • tribunale federale • diritto pubblico • avere di vecchiaia • federalismo • imposta sul valore aggiunto • irrilevanza • veduta • nato • previdenza obbligatoria • ripartizione dei compiti • ripetibili • azione • datore di lavoro • tribunale delle assicurazioni • fine • rendita per vedova • prima istanza • nesso causale • soppressione • prolungamento • direttore • ordinanza concernente la lpp • direttive anticipate del paziente • illuminazione • principio procedurale • materiale • ticino • motivo • numero • direttiva • autorizzazione o approvazione • spese giudiziarie • accesso • transazione • divisione • ordine militare • figlio • ripartizione provvisoria • modifica • concordanza • materia d'insegnamento • tribunale • relazione interna • apporto • decisione di rinvio • carica pubblica • salario • attività lucrativa • rendita per superstiti • equivalenza • autorità di vigilanza • potere cognitivo • ultima istanza • fondazione di previdenza a favore del personale • cio • editore • diritto privato • violazione del diritto • invalidità parziale • consiglio di stato • compito di diritto pubblico • polizza di libero passaggio • t • stato di salute • grado d'invalidità • ufficio ai • consiglio federale • assicurazione obbligatoria • mese • libero passaggio • diritto successorio • assicurazione sociale • bellinzona • san gallo
... Non tutti
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2000/2395