Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-89/2017
Urteil vom 2. Oktober 2017
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Besetzung Richter Ronald Flury, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.
A._______,
Parteien
Beschwerdeführerin,
gegen
Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung WBF,
Bundeshaus Ost, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Forschungsförderung (2017-2020);
Gegenstand Verfügung vom
5. Dezember 2016.
Sachverhalt:
A.
A.a Am 16. April 2015 reichte A._______ (Beschwerdeführerin) beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ein Gesuch um einen "Beitrag an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung" nach Art. 15
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
|
1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
A.b Zwischen Oktober 2015 und Juni 2016 führte der Schweizerische Wissenschafts- und Innovationsrat (SWIR) im Auftrag des SBFI eine Prüfung der eingereichten Gesuche durch. Der Bericht des SWIR an das SBFI datiert vom 27. Juni 2016 (Appréciation des requêtes 2017-2020 au titre de l'art. 15 LERI). Darin empfiehlt das SWIR eine Unterstützung der Beschwerdeführerin nach Art. 15
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
A.c Am 30. November 2016 stellte das SBFI dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) Antrag betreffend die Gewährung der Beiträge nach Art. 15
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
A.d Das WBF bewilligte am 5. Dezember 2016 die vom SBFI beantragten Bundesbeiträge zu Gunsten von 28 Forschungseinheiten ebenso wie die Ablehnungen der Gesuche um Bundesunterstützung von drei Forschungseinheiten, darunter die Beschwerdeführerin. Mit Verfügung vom 5. Dezember 2016 lehnte es das Gesuch der Beschwerdeführerin um Gewährung eines Bundesbeitrages für die Jahre 2017-2020 ab. Zur Begründung führte das Departement erstens finanzielle Gründe an: Aufgrund der beschränkten Mittel für die Beitragsgewährung in der Periode 2017-2020 sei eine Prioritätsordnung vorzusehen. Die Beschwerdeführerin gehöre in die zweite (von drei) Prioritäten. Aufgrund der beschränkten Mittel verfolge der Bund in dieser Kategorie in der Periode 2017-2020 das Ziel der minimalen Mengenausweitung. Die Verfügung nannte zudem zusätzliche Sachgründe: Über den Kooperationsvertrag zwischen der Beschwerdeführerin und der ETH Zürich erfolge indirekt bereits eine Unterstützung der Beschwerdeführerin durch Bundesmittel. Selbst eine (zeitlich limitierte) Übergangsfinanzierung nach Art. 15
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
B.
Mit Eingabe vom 4. Januar 2017 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte, die Verfügung des WBF vom 5. Dezember 2016 sei aufzuheben und ihr Gesuch vom 24. Juni 2016 gutzuheissen.
C.
In einer ergänzenden Eingabe vom 14. Februar 2017 machte die Beschwerdeführerin Ausführungen bezüglich des in der Zwischenzeit veröffentlichten und ihr damit bekannt gewordenen Berichts des SWIR vom 27. Juni 2016.
D.
In ihrer Vernehmlassung vom 20. Februar 2017 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.
E.
Am 22. Februar 2017 stellte das Gericht der Beschwerdeführerin die Vernehmlassung der Vorinstanz zu. Gleichzeitig gab das Gericht der Vorin-stanz die Möglichkeit, bis zum 9. März 2017 eine Stellungnahme zum Schreiben der Beschwerdeführerin vom 14. Februar 2017 einzureichen.
F.
Am 8. März 2017 nahm die Vorinstanz ergänzend zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 14. Februar 2017 Stellung. Das Gericht stellte der Beschwerdeführerin am 9. März 2017 ein Doppel der Stellungnahme zu.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 13 Procedura e tutela giurisdizionale - 1 Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
|
1 | Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
2 | In caso di procedura di promozione transfrontaliera, l'articolo 11b PA si applica alla notificazione di decisioni a richiedenti all'estero. |
3 | Il richiedente può far valere mediante ricorso: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. |
4 | I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto se gli interessati vi acconsentono. |
5 | Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 35 Protezione giuridica - 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 35 Protezione giuridica - 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 13 Procedura e tutela giurisdizionale - 1 Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
|
1 | Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
2 | In caso di procedura di promozione transfrontaliera, l'articolo 11b PA si applica alla notificazione di decisioni a richiedenti all'estero. |
3 | Il richiedente può far valere mediante ricorso: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. |
4 | I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto se gli interessati vi acconsentono. |
5 | Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
1.3 Die Beschwerde wurde im Übrigen frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens und die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes rügen (Art. 13 Abs. 3
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 13 Procedura e tutela giurisdizionale - 1 Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
|
1 | Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
2 | In caso di procedura di promozione transfrontaliera, l'articolo 11b PA si applica alla notificazione di decisioni a richiedenti all'estero. |
3 | Il richiedente può far valere mediante ricorso: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. |
4 | I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto se gli interessati vi acconsentono. |
5 | Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
3.
3.1 Zur Begründung ihrer Beschwerde führt die Beschwerdeführerin aus, ihr Gesuch sei in der Botschaft des Bundesrates enthalten gewesen und zur Abstimmung an das Parlament gelangt. Dieses habe den in der Botschaft beantragten Betrag sogar erhöht, weshalb die pauschale Begründung wegen "beschränkter Mittel" nicht überzeuge. Die im Bericht des SWIR enthaltene, positive Empfehlung werde in der angefochtenen Verfügung nicht erwähnt. Diese Empfehlung sei in der Verfügung nicht berücksichtigt worden und nichts von der exzellenten Beurteilung sei in die Verfügung eingeflossen. Ihr Gesuch sei der zweiten Priorität zugeordnet worden; deren Ziel einer "minimalen Mengenausweitung" schliesse die Annahme eines neuen Gesuchs nicht aus. Die Vorinstanz übersehe, dass sie nicht ausschliesslich mit der ETH Zürich zusammenarbeite, sondern mit internationaler Ausstrahlung einen grundsätzlichen Beitrag zu Wissenschaft und Kultur in der Schweiz leiste. Die Frage der Entschuldung des Bibliotheksgebäudes betreffe weder den für das Gesuch relevanten Zeitraum 2017-2020 noch die geplante Arbeitsleistung insbesondere der Katalogisierung der Bücherbestände. In ihren Gründungspapieren werde der Besitz respektive der Verkauf der noch in Besitz der Familie B._______ befindlichen Bücher geregelt. Dazu gehöre der Zusammenhalt der Bibliothek als kulturelles Ganzes. In der Aktennotiz des SBFI vom 19. August 2015 werde klar festgehalten, dass die Verbindung zwischen der Thematik "Kauf der Bücherbestände / Entschuldung Gebäude" und der Thematik "Beitragsgesuch" fallengelassen worden sei.
3.2 Die Vorinstanz führt auf Beschwerdeebene aus, mit dem für die Förderungsbeiträge bewilligten Zahlungsrahmen habe sie nicht alle Gesuche gutheissen können. Das Gesuch der Beschwerdeführerin habe der zweiten Priorität von Forschungsinfrastrukturen angehört, bei der eine bestmögliche Konsolidierung mit dem Ziel einer minimalen Mengenausweitung das Ziel gewesen sei. Es sei in dieser Kategorie nur ein neues Gesuch bewilligt worden, bei dem es sich auch nur bedingt um ein neues Gesuch gehandelt habe. Die wissenschaftlichen Leistungen der Beschwerdeführerin würden nicht angezweifelt. Für die Abweisung ihres Gesuchs seien in erster Linie finanzielle Gründe ausschlaggebend gewesen. Dazu gehöre der Umstand, dass die ETH Zürich die Beschwerdeführerin mit insgesamt Fr. 1 Mio. jährlich unterstütze. Dass das Gesuch der Beschwerdeführerin in der BFI-Botschaft 2017-2020 enthalten gewesen sei, verleihe ihr keinen Anspruch auf Gutheissung. Bereits in der Botschaft sei ausgeführt worden, dass nicht allen Finanzanträgen entsprochen werden könne. Die Entschuldung des Bibliotheksgebäudes betreffe das Ende der BFI-Periode 2017-2020, da die Verbindlichkeiten 2020/2021 fällig würden und stelle für die Beschwerdeführerin ein ungelöstes Risiko dar. Ebenso ungelöst sei die Frage der
Eigentumsrechte an den Büchern. Im Gespräch vom 19. August 2015 sei nur festgestellt worden, dass die fehlende Regelung der Entschuldung des Gebäudes und des Eigentums an den Büchern nicht als Hindernis für die Einreichung eines Gesuchs angesehen werde. Auch der SWIR habe eine Unterstützung der Beschwerdeführerin nicht vorbehaltlos, sondern nur unter den Bedingungen empfohlen, dass die öffentliche Benutzung der Bibliothek langfristig gewährleistet sei und die Direktion sowie die Stiftungsgremien nach den international geltenden Regeln der Good Governance neu aufgestellt würden.
4.
4.1 Zu prüfen ist, ob die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin um eine Finanzhilfe nach Art. 15
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
4.2 Die Gewährung von Beiträgen an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung ist wie folgt geregelt:
4.2.1 Bei den Bundesbeiträgen nach Art. 15
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
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1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
4.2.2 Nach Art. 15 Abs. 1
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
a. nichtkommerzielle Forschungsinfrastrukturen, die ausserhalb von Hochschulen angesiedelt oder mit ihnen assoziiert sind, insbesondere wissenschaftliche Hilfsdienste im Bereich der wissenschaftlichen und technischen Informatik und Dokumentation;
b. nichtkommerzielle Forschungsinstitutionen, die ausserhalb von Hochschulen angesiedelt oder mit ihnen assoziiert sind;
c. Technologiekompetenzzentren, die mit Hochschulen und der Wirtschaft auf einer nichtkommerziellen Basis zusammenarbeiten.
Nach Abs. 4 müssen die Forschungseinrichtungen die folgenden Voraussetzungen erfüllen, um Beiträge zu erhalten:
a. Sie erfüllen Aufgaben von nationaler Bedeutung, die zweckmässigerweise nicht von bestehenden Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs wahrgenommen werden können.
b. Sie werden massgeblich durch Kantone, andere öffentliche Gemeinwesen, Hochschulen oder Private unterstützt.
Nach Abs. 5 beträgt die Höhe des Bundesbeitrages:
a. bei Forschungsstrukturen höchstens 50 Prozent des Gesamtaufwandes für Investitionen und Betrieb; der Beitrag ist komplementär zur Unterstützung durch Kantone, andere öffentliche Gemeinwesen, Hochschulen sowie Private;
b. bei Forschungsinstitutionen höchstens 50 Prozent der Grundfinanzierung (Gesamtaufwand für Investitionen und Betrieb, abzüglich kompetitiver Forschungsmittel und Aufträge); der Beitrag ist höchstens gleich hoch wie die Summe der Unterstützungsbeiträge von Kantonen, anderen öffentlichen Gemeinwesen, Hochschulen und Privaten;
c. bei Technologiekompetenzzentren höchstens 50 Prozent der Grundfinanzierung (Gesamtaufwand für Investitionen und Betrieb, abzüglich kompetitiver Forschungsmittel); der Beitrag ist höchstens gleich hoch wie die Summer der Beiträge der Wirtschaft aus Forschungs- und Entwicklungskooperationen und der Unterstützungsbeiträge von Kantonen, anderen öffentlichen Gemeinwesen, Hochschulen und Privaten.
4.2.3 Nach Art. 20 Abs. 3
SR 420.11 Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) - Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione O-LPRI Art. 20 Procedura di richiesta e d'esame; decisione - 1 Le strutture di ricerca presentano le loro domande di sussidio alla SEFRI. |
|
1 | Le strutture di ricerca presentano le loro domande di sussidio alla SEFRI. |
2 | La domanda deve includere: |
a | indicazioni sui compiti e l'organizzazione della struttura richiedente; |
b | una descrizione delle attività presenti e future e dei motivi che giustificano la concessione di un sussidio federale; |
c | una panoramica delle spese necessarie all'adempimento dei compiti, della situazione finanziaria e delle prestazioni federali attese. |
3 | Il DEFR disciplina in un'ordinanza la procedura d'esame. |
4 | Decide in merito ai sussidi in base ai crediti disponibili. |
Nach Art. 21
SR 420.11 Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) - Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione O-LPRI Art. 21 Calcolo dei sussidi per le infrastrutture e le istituzioni di ricerca - 1 Le aliquote di sussidio di cui all'articolo 15 capoverso 5 LPRI e le aliquote di sussidio determinanti nei singoli casi valgono come valori medi per ciascun periodo ERI. |
|
1 | Le aliquote di sussidio di cui all'articolo 15 capoverso 5 LPRI e le aliquote di sussidio determinanti nei singoli casi valgono come valori medi per ciascun periodo ERI. |
2 | La partecipazione ai costi da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati può avvenire sotto forma di prestazioni in denaro o in natura. |
3 | La partecipazione ai costi esclusivamente tramite prestazioni in natura è permessa solo alle scuole universitarie. |
4 | Eventuali prestazioni in natura devono essere chiaramente identificate e iscritte a bilancio come entrate dell'infrastruttura o dell'istituzione di ricerca.20 |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
4.2.4 Gemäss Art. 12 Abs. 2
SR 420.111 Ordinanza del DEFR del 9 dicembre 2013 concernente l'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI-DEFR) O-LPRI-DEFR Art. 12 Procedura d'esame e decisione - 1 Le domande di sussidi devono essere presentate alla SEFRI entro il 30 giugno del terzo anno del periodo ERI in corso in modo da ricevere il finanziamento nel periodo ERI successivo. |
|
1 | Le domande di sussidi devono essere presentate alla SEFRI entro il 30 giugno del terzo anno del periodo ERI in corso in modo da ricevere il finanziamento nel periodo ERI successivo. |
2 | Per la valutazione delle domande la SEFRI consulta il CSS. Quest'ultimo può contattare direttamente il richiedente ed effettuare sopralluoghi, prima di esprimere le sue raccomandazioni alla SEFRI.28 |
3 | La SEFRI presenta una proposta al DEFR.29 |
4 | Comunica ai richiedenti le decisioni del DEFR. |
SR 420.111 Ordinanza del DEFR del 9 dicembre 2013 concernente l'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI-DEFR) O-LPRI-DEFR Art. 12 Procedura d'esame e decisione - 1 Le domande di sussidi devono essere presentate alla SEFRI entro il 30 giugno del terzo anno del periodo ERI in corso in modo da ricevere il finanziamento nel periodo ERI successivo. |
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1 | Le domande di sussidi devono essere presentate alla SEFRI entro il 30 giugno del terzo anno del periodo ERI in corso in modo da ricevere il finanziamento nel periodo ERI successivo. |
2 | Per la valutazione delle domande la SEFRI consulta il CSS. Quest'ultimo può contattare direttamente il richiedente ed effettuare sopralluoghi, prima di esprimere le sue raccomandazioni alla SEFRI.28 |
3 | La SEFRI presenta una proposta al DEFR.29 |
4 | Comunica ai richiedenti le decisioni del DEFR. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 54 Compiti - 1 Il Consiglio svizzero della scienza (CSS75) è una commissione extraparlamentare ai sensi dell'articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 199776 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Presta consulenza al Consiglio federale, di propria iniziativa o su mandato del Consiglio federale o del DEFR, in tutte le questioni relative alla politica della ricerca e dell'innovazione. |
|
1 | Il Consiglio svizzero della scienza (CSS75) è una commissione extraparlamentare ai sensi dell'articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 199776 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Presta consulenza al Consiglio federale, di propria iniziativa o su mandato del Consiglio federale o del DEFR, in tutte le questioni relative alla politica della ricerca e dell'innovazione. |
2 | Su mandato del Consiglio federale o del DEFR, svolge i seguenti compiti: |
a | valuta segnatamente: |
a1 | i provvedimenti di promozione della Confederazione, |
a2 | l'adempimento dei compiti da parte degli organi di ricerca, |
a3 | gli strumenti di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e di Innosuisse, |
a4 | l'efficacia dei provvedimenti della ricerca del settore pubblico; |
b | esprime il suo parere su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della ricerca e dell'innovazione; |
c | sostiene il DEFR nella sua verifica periodica della politica svizzera della ricerca e dell'innovazione; |
d | presta consulenza al Consiglio federale nell'esecuzione della presente legge. |
4.3
4.3.1 Finanzhilfen des Bundes sind doppelt subsidiär: Sie werden nur gewährt, wenn erstens die Gesuchsteller alle zumutbaren Anstrengungen zur Einwerbung genügender Eigenmittel unternommen haben und zweitens eine Unterstützung nicht sinnvollerweise durch die Kantone zu erbringen wäre. Sie sind entsprechend nur zu gewähren, wenn die Aufgaben aufgrund einer sinnvollen Aufgaben- und Lastenverteilung von den Kantonen nicht selbständig erfüllt oder gefördert werden muss (Art. 6 Bst. b
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 6 Presupposti - Possono essere emanate norme che prevedono aiuti finanziari se: |
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a | la Confederazione ha interesse all'adempimento di un compito; |
b | secondo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve essere adempiuto o promosso autonomamente dai Cantoni; |
c | il compito non può essere debitamente adempiuto senza l'aiuto finanziario della Confederazione; |
d | si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento, e |
e | il compito non può essere adempiuto in un altro modo più semplice, più efficace o più razionale. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 6 Presupposti - Possono essere emanate norme che prevedono aiuti finanziari se: |
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a | la Confederazione ha interesse all'adempimento di un compito; |
b | secondo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve essere adempiuto o promosso autonomamente dai Cantoni; |
c | il compito non può essere debitamente adempiuto senza l'aiuto finanziario della Confederazione; |
d | si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento, e |
e | il compito non può essere adempiuto in un altro modo più semplice, più efficace o più razionale. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 7 Principi particolari - Le norme in materia di aiuti finanziari si fondano sui seguenti principi:9 |
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a | il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi; |
b | il volume dell'aiuto finanziario deve essere determinato in base all'interesse della Confederazione, come anche all'interesse dei beneficiari all'adempimento del compito; |
c | il beneficiario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica; |
d | il beneficiario deve far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità di finanziamento; |
e | gli aiuti finanziari devono essere stabiliti globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un'esecuzione parsimoniosa del compito; |
f | devono possibilmente essere previsti aiuti d'avvio, di adeguamento o di superamento limitati nel tempo; |
g | di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali; |
h | deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime; |
i | gli aiuti finanziari ai Cantoni possono essere accordati nell'ambito di accordi di programma e fissati globalmente o forfettariamente. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 7 Principi particolari - Le norme in materia di aiuti finanziari si fondano sui seguenti principi:9 |
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a | il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi; |
b | il volume dell'aiuto finanziario deve essere determinato in base all'interesse della Confederazione, come anche all'interesse dei beneficiari all'adempimento del compito; |
c | il beneficiario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica; |
d | il beneficiario deve far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità di finanziamento; |
e | gli aiuti finanziari devono essere stabiliti globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un'esecuzione parsimoniosa del compito; |
f | devono possibilmente essere previsti aiuti d'avvio, di adeguamento o di superamento limitati nel tempo; |
g | di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali; |
h | deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime; |
i | gli aiuti finanziari ai Cantoni possono essere accordati nell'ambito di accordi di programma e fissati globalmente o forfettariamente. |
4.3.2 Die Beiträge des Bundes an Forschungsinstitutionen mit nationaler Bedeutung im Rahmen von Art. 15
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
5.
5.1 Es ist unbestritten, dass die von der Beschwerdeführerin betriebene Bibliothek [...] Aufgaben von nationaler Bedeutung (Art. 15 Abs. 4 Bst. a
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
Vorinstanz angeführten Gründe für die Ablehnung des Gesuchs jedoch nicht mit der Tätigkeit und der Forschungsleistung der Bibliothek zu tun haben, sondern primär finanzieller Natur sind, ist dies nicht zu beanstanden.
Ebenfalls unbestritten sind die weiteren Beitragsvoraussetzungen nach Art. 15 Abs. 3
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
5.2 Die Beschwerdeführerin macht keine Rechtsverletzungen geltend.
5.3 Ein Rechtsanspruch auf eine Subvention (sog. Anspruchssubvention) besteht, wenn das Bundesrecht selber die Bedingungen erschöpfend umschreibt, unter denen Leistungen zu gewähren sind, ohne dass es im Ermessen der rechtsanwendenden Behörde liegt, ob sie einen Beitrag gewähren will oder nicht (BGE 129 V 226 E. 2.2). Dabei kommt es nicht darauf an, ob sich der Anspruch aus Gesetz oder Verordnung ergibt, oder ob er sich aus mehreren Erlassen ableitet. Dem Anspruchscharakter einer Subvention nicht abträglich ist, wenn der Verwaltung hinsichtlich einzelner Beitragsbestimmungen ein gewisser Beurteilungsspielraum verbleibt und sie innerhalb bestimmter Grenzen den Subventionssatz festsetzen kann. Ebenfalls wird ein Anspruch nicht dadurch ausgeschlossen, dass es an
einer Festlegung der Höhe des Beitrags oder jedenfalls der Mindesthöhe der Subvention fehlt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8207/2010 vom 22. März 2011 E. 2.2 m.w.H.; Fabian Möller, Rechtsschutz bei Subventionen, Basel 2006, S. 43). Eine Ermessensubvention liegt demgegenüber vor, wenn kein Anspruch auf eine Subvention besteht, insbesondere dann, wenn es der zuständigen Behörde anheimgestellt wird, die Subvention zu vergeben. Es handelt sich dabei um ein Entschliessungsermessen. Nach der Praxis liegt dann eine Ermessenssubvention vor, wenn die Voraussetzungen zur Gewährung der Subvention nicht abschliessend geregelt sind. "Kann"-Formulierungen deuten ebenso auf eine Ermessenssubvention hin wie der Umstand, dass Finanzhilfen nur im Rahmen der bewilligten Kredite gewährt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-4684/2011 E. 3.2 und B-8207/2010 vom 22. März 2011 E. 2.2; Möller, a.a.O., S. 44 f.; vgl. auch BGE 129 V 226 E. 2.2; 118 V 16 E. 3a)
Die Gewährungsnorm in Art. 15 Abs. 1
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz in mehrerer Hinsicht Ermessensmissbrauch vor.
6.2 Ermessensmissbrauch ist gegeben, wenn eine Behörde zwar im Rahmen des ihr eingeräumten Ermessens bleibt, sich aber von sachwidrigen, dem Zweck der massgebenden Vorschriften fremden Gesichtspunkten leiten lässt, sachgemässe Kriterien unberücksichtigt lässt, sich nicht auf objektive Kriterien stützt oder allgemein Rechtsprinzipien, wie das Verbot von Willkür oder rechtsungleicher Behandlung, das Gebot von Treu und Glauben sowie den Grundsatz der Verhältnismässigkeit, verletzt. Als Teilgehalt des Ermessensmissbrauchs liegt eine Ermessensunterschreitung vor, wenn die entscheidende Behörde sich als gebunden betrachtet, obschon ihr vom Rechtssatz Ermessen eingeräumt wird, oder wenn sie zum vornherein auf die Ermessensausübung ganz oder teilweise verzichtet (René Widerkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. I, 2012, Rz. 1517 und 1525 jeweils mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
6.3 Vorab ist festzuhalten, dass das SBFI und die Vorinstanz von den Empfehlungen des SWIR abweichen konnten, ohne ihr Ermessen zu missbrauchen. Das SBFI ist lediglich gehalten, das SWIR zu konsultieren (Art. 12 Abs. 2
SR 420.111 Ordinanza del DEFR del 9 dicembre 2013 concernente l'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI-DEFR) O-LPRI-DEFR Art. 12 Procedura d'esame e decisione - 1 Le domande di sussidi devono essere presentate alla SEFRI entro il 30 giugno del terzo anno del periodo ERI in corso in modo da ricevere il finanziamento nel periodo ERI successivo. |
|
1 | Le domande di sussidi devono essere presentate alla SEFRI entro il 30 giugno del terzo anno del periodo ERI in corso in modo da ricevere il finanziamento nel periodo ERI successivo. |
2 | Per la valutazione delle domande la SEFRI consulta il CSS. Quest'ultimo può contattare direttamente il richiedente ed effettuare sopralluoghi, prima di esprimere le sue raccomandazioni alla SEFRI.28 |
3 | La SEFRI presenta una proposta al DEFR.29 |
4 | Comunica ai richiedenti le decisioni del DEFR. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
6.4
6.4.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Ablehnung des Gesuchs aus dem "pauschalen" Grund der beschränkten Mittel sei nicht überzeugend. Ihr Gesuch sei bereits in der Botschaft des Bundesrates zum entsprechenden Finanzbeschluss genannt worden.
6.4.2 Die Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2017-2020 (vom 24. Februar 2016, BBl 2016 3089) - mit welcher der Bundesrat dem Parlament unter anderem den Bundesbeschluss über die Kredite für Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung in den Jahren 2017-2020 unterbreitete - enthielt einen Hinweis auf das Gesuch der Beschwerdeführerin (S. 3211).
Der entsprechende Bundesbeschluss des Parlaments (vom 15. September 2016, BBl 2016 7965) stellt einen sogenannten Zahlungsrahmen dar (Art. 36 Bst. b
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 36 Stanziamento dei mezzi finanziari - L'Assemblea federale stabilisce per un periodo pluriennale, mediante decreto federale semplice: |
|
a | il limite di spesa per le istituzioni di promozione della ricerca; |
b | il limite di spesa per i sussidi destinati alle strutture di ricerca d'importanza nazionale; |
c | il limite di spesa per la promozione dell'innovazione da parte di Innosuisse; |
d | i crediti d'impegno per i sussidi nell'ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione; |
e | il limite di spesa per le spese d'esercizio dell'istituzione responsabile del parco svizzero dell'innovazione secondo l'articolo 33 capoverso 2 lettera b. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 20 Limite di spesa - 1 Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. |
|
1 | Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. |
2 | Un limite di spesa può essere stabilito in particolare se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno, se esiste un margine d'apprezzamento e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine. |
3 | Il limite di spesa non costituisce uno stanziamento di crediti. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 20 Limite di spesa - 1 Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. |
|
1 | Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. |
2 | Un limite di spesa può essere stabilito in particolare se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno, se esiste un margine d'apprezzamento e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine. |
3 | Il limite di spesa non costituisce uno stanziamento di crediti. |
Die Nennung des Gesuchs der Beschwerdeführerin in der Botschaft zur Bewilligung des Zahlungsrahmens stellte damit weder einen Entscheid über das konkrete Gesuch der Beschwerdeführerin dar noch präjudizierte es diesen. Ebenso wenig kann die Beschwerdeführerin aus der Nennung ihres Gesuchs in der Botschaft einen Gutglaubensschutz ableiten. Den Formulierungen in der Botschaft lässt sich klar entnehmen, dass mit dem unterbreiteten Bundesbeschluss keine Entscheide über konkrete Beitragsgesuche getroffen oder präjudiziert werden. Zudem ist der Botschaft ohne Weiteres zu entnehmen, dass den Gesuchen aufgrund der beschränkten finanziellen Mitteln nicht vollumfänglich wird entsprochen werden können (S. 3211 f.). Die Vorinstanz hat damit ihr Ermessen nicht missbraucht.
6.5
6.5.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Prioritätenordnung der Vorinstanz schliesse die Annahme eines neuen Gesuchs der zweiten Priorität nicht aus.
6.5.2 Übersteigen die eingereichten oder zu erwartenden Gesuche für bestimmte Finanzhilfen wie im vorliegenden Fall die verfügbaren Mittel, erstellen die zuständigen Departemente eine Prioritätenordnung, nach der die Gesuche beurteilt werden (Art. 13 Abs. 1
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 13 Ordine di priorità - 1 Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
|
1 | Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
2 | Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione. |
3 | I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari. |
4 | Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate. |
5 | L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità. |
6 | Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 13 Ordine di priorità - 1 Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
|
1 | Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
2 | Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione. |
3 | I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari. |
4 | Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate. |
5 | L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità. |
6 | Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva. |
6.5.3 Die Vorinstanz hat eine Prioritätenordnung zur Bewertung der Gesuche erstellt (vgl. E. 3.2) und das Gesuch der Beschwerdeführerin der mittleren von drei Prioritäten zugeordnet. Sie hat auf Beschwerdeebene dargelegt, aus welchen Gründen sie die Prioritätenordnung erstellte (bereits in der Botschaft vorgesehene Zielsetzungen, Diskussion im Parlament). Die Priorisierung erscheint vor diesem Hintergrund sachlich gerechtfertigt.
6.5.4 Als Ziel für die Gesuche der zweiten Priorität war eine "minimale Mengenausweitung" vorgesehen. Dies schliesst eine Bewilligung von neuen Gesuchen - das heisst von Gesuchen von Gesuchstellern, die in der Vorperiode noch keine Unterstützung erhalten hatten - zwar nicht aus (dies insbesondere in Anbetracht der strengeren Formulierung betreffend neuer Gesuche der dritten Priorität). Der Formulierung lässt sich jedoch entnehmen, dass neuen Gesuchen innerhalb dieser Kategorie gegenüber Gesuchen um Fortführung von Finanzhilfen eine tiefere Priorität zukommt.
Zudem ist festzuhalten, dass die Vorinstanz in der zweiten Priorität nur ein neues Gesuch gutgeheissen hat, das aufgrund spezieller Umstände nicht als wirklich neu bezeichnet werden konnte, da der Gesuchsteller bis anhin über den SNF unterstützt wurde und seine Unterstützung im Rahmen einer Bereinigung der Aufgaben neu dem Bund direkt zugeteilt wurde. In der Ablehnung ihres Gesuchs bei gleichzeitiger Gutheissung eines anderen (lediglich formell) neuen Gesuchs der gleichen Priorität ist keine rechtsungleiche Behandlung zu erblicken.
6.6
6.6.1 Die Beschwerdeführerin rügt, das SBFI habe die Verknüpfung zwischen ihrer finanziellen Situation aufgrund ihrer Verschuldung und aufgrund von Unklarheiten bezüglich des Bücherbestandes der Bibliothek [...] einerseits und dem Beitragsgesuch andererseits nach dem Gespräch vom 19. August 2015 fallengelassen, weshalb es nicht nachvollziehbar sei, wieso die Vorinstanz diese Elemente in der angefochtenen Verfügung doch wieder als Begründung anführe.
6.6.2 Dass die Vorinstanz in ihre Evaluation der Beitragsgesuche die finanzielle Situation der Beschwerdeführerin einbezog und finanzielle Risiken zum Nachteil der Beschwerdeführerin wertete, ist sachlich gerechtfertigt. Die Vorinstanz hat bei ihrer Entscheidung über die Vergabe von Finanzhilfen die Zweckmässigkeit und die Wirksamkeit der Finanzhilfen zu evaluieren (Art. 1 Abs. 1 Bst. b
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 1 Scopo - 1 La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale: |
|
1 | La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale: |
a | siano sufficientemente motivati; |
b | conseguano lo scopo in modo economico ed efficace; |
c | siano concessi uniformemente ed equamente; |
d | siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria; |
e | ... |
2 | La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità. |
6.6.3 Dass die Vorinstanz bei der Beschwerdeführerin gewisse finanzielle Unsicherheiten und Risiken ausmachte, die ihres Erachtens gegen die Gewährung von Finanzhilfen sprachen, ist nachvollziehbar und damit nicht willkürlich. Die Verschuldung der Beschwerdeführerin gibt zumindest insofern zu Fragen Anlass, als unklar erscheint, wie sie mit den in den nächsten Jahren fällig werdenden Darlehen in der Höhe von ca. Fr. 2.5 Mio. umzugehen plant. Zudem verfügt die Beschwerdeführerin gemäss Stiftungsurkunde zwar sowohl über ein Nutzungerecht als auch über Vorkaufs- und Kaufrechte auf diejenigen Bücher der Bibliothek, die ihr noch nicht gehören. Trotzdem ist festzuhalten, dass die Mehrzahl der Bücher der Bibliothek (die über 90 % des Wertes der Bibliothek ausmachen; Stand 2009, gemäss Kooperationsvertrag mit der ETH Zürich) nicht der Beschwerdeführerin gehören, sondern immer noch der Familie B._______. Aufgrund der finanziellen Situation der Beschwerdeführerin ist nicht absehbar, wie und wann sie in der Lage sein wird, ihrem Stiftungszweck nachzukommen und diese zu kaufen. Auf diese beiden Themen weist auch der Bericht des SWIR hin, wenn er ausführt, dass der Finanzplan der Beschwerdeführerin mit einigen Risiken verbunden sei.
6.6.4 Zudem ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin aus den Gesprächen mit dem SBFI im Vorfeld der Einreichung ihres Gesuchs nichts für die Gutheissung ihres Gesuchs ableiten kann. In der Gesprächsnotiz vom 19. August 2015 wird festgehalten, dass die Voraussetzungen für ein Eintreten auf das Gesuch der Beschwerdeführerin gegeben seien. Es wird aber auch festgehalten, dass die Prüfung des Gesuchs noch anstehe. Im Zusammenhang mit dieser materiellen Prüfung wird sowohl auf die Situation der Darlehensschulden (in Zusammenhang mit dem Bibliotheksgebäude) als auch auf die Frage der Sicherung der Bücherbestände verwiesen. Auch die Aktennotizen der früheren Gespräche vom 19. Januar und 30. Januar 2015 machen klar, dass sich die vom SBFI hergestellte Verknüpfung zwischen Entschuldung und Bücherkauf einerseits und dem Beitragsgesuch andererseits auf die Frage bezog, ob die Thematik Entschuldung/Bücherkauf bereits einem Eintreten entgegenstehe. Die Beschwerdeführerin konnte damit aufgrund dieser Besprechungen nicht nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass die beiden Themen im Rahmen der materiellen Prüfung des Gesuchs keine Rolle spielen würden.
6.7
6.7.1 Schliesslich führt die Beschwerdeführerin aus, das Argument, sie werde über den Kooperationsvertrag mit der ETH Zürich bereits indirekt vom Bund unterstützt, sei sachlich nicht zu rechtfertigen, da sie nicht ausschliesslich mit der ETH Zürich zusammenarbeite.
6.7.2 Der Gesamtaufwand der Beschwerdeführerin gemäss dem im Gesuch enthaltenen Finanzplan für die Jahre 2017-2020 von Fr. 2'725'00.- wird im Umfang von Fr. 1 Mio. jährlich von der ETH Zürich bestritten (bei einem jährlichen Gesamtaufwand von Fr. 2'725'000.-). Zwar handelt es sich dabei um eine Finanzierung, die lediglich indirekt dem Bund zugerechnet werden kann, und zudem auf dem Umweg über eine (Eidgenössische) Hochschule gewährleistet wird, weshalb ein (zusätzlicher) Bundesbeitrag in der beantragten Höhe formell mit Art. 15 Abs. 5 Bst. a
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
6.8 Die Vorinstanz hat damit mit der Abweisung des Gesuchs der Beschwerdeführerin ihr Ermessen nicht missbraucht.
7.
Zusammenfassend erweisen sich die vorgebrachten Rügen der Beschwerdeführerin als unbegründet. Die Vorinstanz hat mit der Abweisung des Gesuchs der Beschwerdeführerin weder Bundesrecht verletzt noch ihr Ermessen missbraucht. Die Beschwerde ist vollumfänglich abzuweisen.
8.
8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
8.2 Weder die unterliegende Beschwerdeführerin noch die obsiegende Vorinstanz haben Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
9.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht ist unzulässig gegen Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht (Art. 83 Bst. k
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale - 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
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1 | Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca. |
2 | Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali. |
3 | Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie: |
a | infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica; |
b | istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie; |
c | centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa. |
4 | Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici; |
b | beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati. |
5 | Il sussidio federale ammonta: |
a | per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati; |
b | per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati; |
c | per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati. |
6 | Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. |
7 | Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 15'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Tobias Grasdorf
Versand: 5. Oktober 2017