Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte VI
F-1719/2018
Sentenza del 2 settembre 2020
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Composizione Fulvio Haefeli, Andreas Trommer,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
Studio legale e notarile,
Parti
Via Soldino 22, casella postale 747,
6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Annullamento della naturalizzazione agevolata.
Fatti:
A.
Il ... 2003, A._______ (il ricorrente), cittadino nigeriano nato a ... (Nigeria) il ... 1971, ha sposato in questa stessa località B._______, cittadina svizzera nata a ... il ... 1964.
Il 1° settembre 2003, la coppia si è stabilita nel Cantone Ticino, più precisamente nel comune di C._______.
B.
Il 18 settembre 2008, il ricorrente ha presentato, con sua moglie, una domanda di naturalizzazione agevolata all'allora Ufficio federale della migrazione (UFM), corredata di una "Dichiarazione concernente l'unione coniugale", di una "Dichiarazione di osservanza dell'ordine giuridico" e di una "Autorizzazione nei confronti dell'UFM".
C.
Il 9 marzo 2009, dando inizio all'istruzione della domanda, l'UFM ha invitato il Servizio naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino (DICT) a redigere un rapporto d'accertamento sul ricorrente, contenente le informazioni richieste secondo la lettera circolare dell'UFM applicabile.
Il 30 marzo 2009, l'Ufficio cantonale di vigilanza sullo stato civile ha chiesto al ricorrente di produrre le dichiarazioni sul pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali, come pure la dichiarazione sulla sua situazione debitoria. Il ricorrente ha fornito tempestivamente i documenti richiesti.
Il 13 maggio 2009, il comune di C._______ ha compilato l'apposito "Rapporto d'inchiesta sulla naturalizzazione agevolata".
Il 29 maggio 2009, la Polizia cantonale ha confermato per scritto l'assenza di procedimenti penali, di polizia o di altra natura nei confronti del ricorrente.
Il 10 novembre 2009, l'UFM ha invitato il ricorrente a sottoscrivere nuovamente, insieme a sua moglie, la "Dichiarazione concernente l'unione coniugale" e la "Dichiarazione di osservanza dell'ordine pubblico", ciò che la coppia ha fatto il 13 novembre successivo. Parallelamente, l'UFM ha proceduto a raccogliere, presso le referenze fornite dalla stessa coppia, informazioni scritte sull'effettività e sulla stabilità della loro unione coniugale.
D.
L'8 febbraio 2010, in accoglimento della sua domanda, l'UFM ha accordato la cittadinanza svizzera al ricorrente, il quale ha nel contempo acquisito la cittadinanza cantonale (Ticino) e l'attinenza comunale (...).
Il 12 marzo 2010, la decisione dell'UFM è cresciuta in giudicato.
E.
Il 29 maggio 2012, il ricorrente e sua moglie hanno presentato alla Pretura di Lugano una richiesta comune di divorzio, corredata di una convenzione completa sulle conseguenze accessorie del divorzio. In quest'ultima è constatato che i loro rapporti "sono a tal punto pregiudicati che una prosecuzione dell'unione coniugale è improponibile, ciò che rende necessario lo scioglimento del matrimonio tramite divorzio" (convenzione, premessa d), ed è riportato, alla rubrica "Assegnazione domicilio familiare", che il ricorrente "a seguito della definitiva separazione dalla moglie, occupa da due anni un piccolo appartamento sito al piano inferiore [dello stabile di proprietà della comunione ereditaria di cui la moglie del ricorrente fa parte]" (convenzione, punto 5a).
Il 20 luglio 2012, dopo le relative audizioni, la Pretura di Lugano ha pronunciato il divorzio della coppia, omologando, con due modifiche, la corrispondente convenzione al punto 2 del dispositivo della decisione.
Il 28 agosto susseguente, la decisione di divorzio è cresciuta in giudicato incontestata.
F.
Il 3 settembre 2012, il Servizio naturalizzazioni del DICT ha comunicato all'UFM che il matrimonio del ricorrente era stato, nel frattempo, sciolto per divorzio.
Il 6 settembre successivo, la detta comunicazione è pervenuta all'UFM.
G.
Il ... 2013, il ricorrente ha sposato una cittadina nigeriana, dalla quale ha avuto tre figli, nati rispettivamente nel 2014, 2016 e 2017.
H.
Il 12 febbraio 2014, l'UFM ha informato il ricorrente dell'apertura di un procedimento amministrativo volto a verificare se l'ottenimento della sua naturalizzazione agevolata fosse stato viziato da irregolarità, per cui gli ha concesso un termine fino al 15 marzo 2014 allo scopo di esprimersi in proposito ed esibire tutta la documentazione inerente alla procedura di divorzio.
I.
Il 12 marzo 2014, il ricorrente ha preso posizione sulla comunicazione dell'UFM, sottolineando che, quando aveva sottoscritto con sua moglie la dichiarazione concernente l'unione coniugale, il 13 novembre 2009, "non avevamo alcuna intenzione di porre fine al nostro matrimonio o di separarci. Quella dichiarazione fu fatta con onestà e confermava le nostre intenzioni e le nostre prospettive future in quel momento [...] Uno degli elementi che ha condotto poi alla decisione di divorziare è legato al fatto che non abbiamo avuto figli".
J.
L'11 febbraio 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), subentrata all'UFM il 1° gennaio 2015, ha sottoposto al ricorrente un catalogo di sette domande, vertenti sulla vita coniugale dell'ex coppia, invitandolo a "rispondere in modo completo e veritiero" entro il 12 marzo susseguente.
K.
Il 29 febbraio 2016, il ricorrente ha risposto per scritto alle domande postegli. Egli ha sottolineato, tra le altre cose, che i problemi con la sua ex moglie erano iniziati nel 2010, dopo essersi accorto, verso la fine di quell'anno, che quest'ultima "frequentava un altro uomo", continuando che "anche la questione dei figli ha creato un disaccordo tra di noi [...]. In sostanza, quando abbiamo scoperto che mia moglie non poteva avere figli, da quel momento, lentamente, la nostra unione ha cominciato a traballare". Egli ha inoltre indicato di avere conosciuto in un ospedale nigeriano, all'inizio del 2012, durante un suo ricovero "a causa della malaria", la sua attuale moglie, che vi lavorava come infermiera.
L.
Il 13 dicembre 2017, la SEM ha trasmesso all'ex moglie del ricorrente un catalogo di sei domande, con diverse sotto domande, inerenti alla loro vita di coppia, invitandola a "rispondere in modo completo e veritiero" entro l'11 gennaio 2018.
M.
Il 28 gennaio 2018, l'ex moglie del ricorrente ha risposto alle domande ricevute, sottolineando, tra le altre cose, che "nel 2009 vivevamo ancora insieme ma i problemi c'erano già", che il ricorrente "si è trasferito nell'appartamento che prima era di mia madre [...] al piano inferiore [...] nel corso del 2010", che al momento della crescita in giudicato della decisione di naturalizzazione "la nostra unione coniugale non era stabile e non era orientata vero il futuro", che "non abbiamo avuto figli perché non ne sono arrivati", che "ci siamo sottoposti tutti e due a degli esami e apparentemente non risultavano problemi fisici, a parte il suo sperma che risultava debole. Io mi sono sottoposta ad una terapia ormonale ma non ha dato esito positivo", che "forse ne abbiamo parlato a suo tempo, ma alla fine non abbiamo preso in considerazione seriamente l'adozione", e che non è sopravvenuto "nessun avvenimento straordinario. Nessun tradimento o altro. Solo una presa di coscienza da parte mia che una relazione così priva di dialogo e con un'incompatibilità caratteriale non aveva molto senso continuarla".
N.
Il 31 gennaio 2018, la SEM ha fatto pervenire al ricorrente una copia del catalogo di domande sottoposte alla sua ex moglie, con le relative risposte, fissandogli un termine, non prorogabile, fino al 10 febbraio 2018, per pronunciarsi in proposito.
O.
Il 12 febbraio 2018, il ricorrente ha inoltrato alla SEM la sua presa di posizione. Rilevando che il 10 febbraio scadeva di sabato, il ricorrente ha precisato che "le risposte fornite dalla mia ex moglie conducono a ritenere che la nostra è stata una unione coniugale effettiva e stabile, fondata sull'amore e sul rispetto reciproco. Credo che da questo punto di vista, siano significative le risposte di mia moglie a proposito della prospettiva di avere figli. Li volevamo ma purtroppo non sono arrivati". Per quanto riguarda i loro problemi coniugali, il ricorrente ha dichiarato di non essere d'accordo con la sua ex moglie.
P.
Il 14 febbraio 2018, mediante uno scritto a cui ha allegato il progetto di decisione di annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente, corredato del relativo incarto, la SEM si è rivolta al Servizio naturalizzazioni del DICT al fine di ottenere, nei tempi più brevi possibili, il suo consenso per attuare il provvedimento prospettato.
Q.
Il 16 febbraio 2018, il Servizio naturalizzazioni del DICT ha trasmesso alla SEM il suo consenso all'annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente, esprimendo il parere che "il susseguirsi logico e cronologico degli eventi evidenzia che l'unione coniugale non era effettiva e stabile né al momento della firma della dichiarazione, né al momento della naturalizzazione".
R.
Il 19 febbraio 2018, la SEM ha quindi pronunciato l'annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente. Ritenuti osservati i termini legali per poter emanare la decisione, la SEM ha effettuato, fondamentalmente, un confronto delle dichiarazioni del ricorrente con quelle della sua ex moglie, giungendo alla conclusione che, "contrariamente alla dichiarazione del 13 novembre 2009, sia all'epoca di tale dichiarazione, sia al momento della decisione di naturalizzazione, il matrimonio dell'interessato non costituiva un'unione coniugale effettiva e stabile come richiesta dalla legge e definita dalla giurisprudenza".
S.
Il 21 marzo 2018, dopo aver ottenuto dalla SEM l'accesso all'incarto privo di alcuni documenti "per ragioni di interesse pubblico", il ricorrente, tramite il suo legale, ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo di annullare la decisione del 19 febbraio 2018. All'impugnativa ha allegato una "dichiarazione all'attenzione della SEM", non datata, della sua ex moglie (doc. C), nella quale quest'ultima, con riferimento al proprio scritto del 28 gennaio 2018 (cfr. consid. M), ha voluto "precisare" alcuni aspetti della loro vita di coppia, segnatamente che "nel 2009 [...] non vi era assolutamente nessuna intenzione di separarci o di divorziare", che "nel 2010, quando il mio ex marito ha ricevuto la naturalizzazione [...], la nostra unione era effettiva", e che, dopo avere scoperto, nel 2004, la difficoltà ad avere dei figli, " tale questione è diventata un serio problema unicamente nel 2012, quando [...] ci siamo resi conto che si trattava di un problema che non ci permetteva più di essere felici insieme".
In sostanza, proponendo l'audizione della sua ex moglie "se necessario", il ricorrente rimprovera alla SEM di non aver accertato e apprezzato i fatti correttamente (cfr. ricorso, §§ 7, 9 e 14). In proposito, egli afferma di avere confermato, con la sua ex moglie, che "i problemi coniugali sono iniziati nel corso del 2010, per cui, al momento della sottoscrizione delle due dichiarazioni [concernenti l'unione coniugale], ossia nel 2008 e nel 2009, la coppia viveva insieme e non era intenzionata a separarsi" (cfr. ricorso, § 13, pag. 7). Inoltre, egli giudica "del tutto credibile il fatto che la coppia abbia maturato dopo sette anni di matrimonio la decisione di separarsi a motivo che l'impossibilità di avere figli ha portato ad un'insanabile rottura", precisando che "l'allontanamento della coppia ha fatto sì che a fine 2011 ed inizio 2012 entrambi i coniugi hanno iniziato delle nuove relazioni sentimentali" (cfr. ricorso, § 13, pag. 7). In questo senso, egli sostiene di non avere "sottaciuto né occultato alcun fatto essenziale durante la sua procedura di naturalizzazione agevolata" (cfr. ricorso, § 13, pag. 8). In aggiunta a ciò, il ricorrente considera la decisione impugnata come inadeguata, senza tuttavia esplicitare le sue ragioni (cfr. ricorso, § 9).
T.
Il 23 marzo 2018, il ricorrente ha rispedito a questo Tribunale la "dichiarazione all'attenzione della SEM" della sua ex moglie (doc. C), datata del 18 marzo 2018.
U.
Il 19 aprile 2018, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 22 maggio susseguente, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.-.
Il 2 maggio 2018, il ricorrente ha chiesto di poter pagare l'anticipo in tre rate di fr. 400.- ciascuna, rispettivamente entro il 31 luglio, il 29 giugno e il 31 luglio 2018.
Il 14 maggio 2018, annullando la decisione incidentale precedente, questo Tribunale ha accolto la richiesta del ricorrente, il quale ha in seguito pagato puntualmente le tre rate.
V.
Il 12 settembre 2018, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso. A proposito della dichiarazione dell'ex moglie del ricorrente, del 18 marzo 2018 (doc. C), la SEM pretende che il suo contenuto sia "in piena contraddizione" con quello della dichiarazione del 28 maggio 2018 (cfr. consid. M), concludendone che la "richiesta di audizione dell'ex moglie è superflua, anche in considerazione del fatto che in corso di procedura le è già stato concesso il diritto di prendere posizione". Per quanto concerne l'impossibilità di avere figli, la SEM esclude che si tratti di un "avvenimento straordinario tale da giustificare la rottura dell'unione coniugale" nel 2012, dato che, a quella data, "l'ex moglie aveva ormai 48 anni", e che "nel 2004 i coniugi erano già consapevoli di non poter avere dei figli". Ribadendo la propria "convinzione che l'interessato ha reso dichiarazioni false e occultato fatti essenziali in vista di ottenere la naturalizzazione agevolata", la SEM riafferma la necessità di confermare la decisione impugnata e rigettare il ricorso.
W.
L'11 gennaio 2019, invitato da questo Tribunale, il ricorrente ha replicato alla SEM. Innanzitutto, egli sostiene che il firmatario della risposta della SEM, siccome non è la stessa persona che ha sottoscritto la decisione impugnata, avrebbe agito senza procura o delega, per cui lo scritto della SEM "non può essere considerato come un allegato di risposta e deve quindi essere estromesso dall'incarto". In secondo luogo, il ricorrente, che si lamenta del fatto di non essere stato sentito dalla SEM nella misura in cui non gli è stato permesso di porre domande alla sua ex moglie, chiede l'audizione di quest'ultima come "teste". In terzo luogo, il ricorrente contesta che il contenuto della "dichiarazione all'attenzione della SEM" della sua ex moglie (doc. C) sia in contraddizione con quello della sua dichiarazione precedente (cfr. consid. M), sottolineando che, se sussistono dubbi sotto questo profilo, "in virtù del diritto di essere sentito si ritiene necessaria l'audizione" dell'ex moglie. In quarto luogo, il ricorrente nega di avere fatto dichiarazioni false o di avere occultato dei fatti essenziali per ottenere la naturalizzazione facilitata. In quinto luogo, egli ribatte alla SEM che "con le nuove tecniche di procreazione, oggi, [...], è possibile concepire figli anche oltre i 40 anni". In sesto luogo, egli critica l'affermazione della SEM, secondo cui "nel 2004 i coniugi erano già consapevoli di non poter avere dei figli", sottolineando che all'epoca era stato loro detto che "avrebbero riscontrato delle difficoltà di concepimento, non che non ne potevano avere del tutto", ciò a cui non avevano dato troppo peso, essendo all'inizio ella loro vita comune. Egli aggiunge che, siccome questa situazione non è cambiata con il tempo, "l'infertilità [...] ha purtroppo causato la rottura della coppia". In ultimo luogo, il ricorrente biasima la SEM per avere sviluppato i suoi argomenti sull'infertilità "senza alcun fondamento scientifico" e quelli sull'effettività dell'unione coniugale "senza alcun elemento probatorio".
X.
Il 1° marzo 2019, dando seguito alla richiesta di questo Tribunale, la SEM ha trasmesso una breve duplica, in cui confuta che l'allegato di risposta non sia stato firmato "dalla persona competente" e che il ricorrente non sia stato sentito, e ripropone il respingimento del ricorso con la conferma della decisione impugnata.
Y.
Il 26 marzo 2019, questo Tribunale ha fatto pervenire al ricorrente, per conoscenza, una copia della duplica della SEM, concludendo nel contempo lo scambio degli scritti, riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti.
Z.
Il 7 maggio 2020, riferendosi al punto 5a della convenzione di divorzio nonché agli scritti del 28 gennaio e 18 marzo 2018 (cfr. consid. E, M, S e T), questo Tribunale ha sottoposto all'ex moglie del ricorrente quattro domande vertenti sulle differenze di contenuto dei suoi due scritti, sulle circostanze che l'hanno indotta a stilare il secondo e sui problemi che hanno influenzato la volontà di divorziare, invitandola a rispondere entro il 20 maggio 2020.
AA.
Il 15 maggio 2020, l'ex moglie del ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale una missiva, datata del 13 maggio 2020, in cui riconduce la differenza di contenuto tra i suoi due scritti al fatto che, al momento di redigere il primo, era "forse arrabbiata con il mio ex", e spiega di aver stilato il secondo su richiesta del ricorrente, con il quale è "rimasta in buoni rapporti", concludendo che "non ci sono altri motivi e mi rifaccio a quanto dichiarato il 18.3.2018".
BB.
Il 20 maggio 2020, questo Tribunale ha invitato la SEM a prendere posizione, entro il 2 giugno successivo, sulla missiva dell'ex moglie del ricorrente. La SEM non ha tuttavia reagito a questo invito.
Il 17 giugno 2020, questo Tribunale ha quindi fissato alla SEM un nuovo termine, fino al 24 giugno seguente, per pronunciarsi sulla missiva in questione.
Il 22 giugno 2020, la SEM si è manifestata, osservando brevemente, con riferimento agli argomenti esposti nel corso della presente procedura, di non ravvisare motivi per modificare la decisione impugnata.
CC.
L'8 e il 15 luglio 2020, questo Tribunale ha fatto pervenire al ricorrente, per conoscenza, un esemplare delle ultime osservazioni della SEM e una copia della missiva della sua ex moglie, datata del 13 maggio 2020.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l'art. 31

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 1 Principio - 1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo gravame tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo di fr. 1'200.-, relativo alle presunte spese processuali, nei termini impartitigli. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.
2.
2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
2.2 Questo Tribunale accerta d'ufficio i fatti, con l'ausilio, dove necessario, dei mezzi di prova previsti dalla legge, ossia documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie (art. 12

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
2.3 Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
3.
Il 1° gennaio 2018, con l'entrata in vigore della nuova legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit, RS 141.0), la vecchia legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (vLCit) è stata abrogata (art. 49

SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 49 Abrogazione e modifica di altri atti normativi - L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato. |
Secondo le disposizioni transitorie della LCit, l'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante (art. 50 cpv. 1

SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. |
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1 | L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. |
2 | Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda. |
4.
Prima di trattare il merito del ricorso è necessario esaminare, da un lato, la censura formale relativa alla pretesa violazione, da parte della SEM, del diritto di essere sentito del ricorrente, e, dall'altro lato, la richiesta che egli formula di procedere ad un'audizione della sua ex moglie davanti a questo Tribunale (cfr. consid. S e W).
4.1 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste all'art. 29

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
In concreto, il ricorrente si lamenta di non essere stato sentito dalla SEM perché non gli sarebbe stato permesso di porre delle domande alla sua ex moglie (cfr. consid. W). Egli si riferisce al fatto che la SEM, il 31 gennaio 2018, gli ha trasmesso una copia del catalogo di domande poste alla sua ex moglie, con le relative risposte, fissandogli un termine fino al 10 febbraio seguente per esprimersi in proposito (cfr. consid. L, M e N). In questo senso corrisponde al vero che la SEM non ha sottoposto al ricorrente la lista delle domande prima di trasmetterla alla sua ex moglie, per permettergli di formulare eventuali obiezioni o proporre domande supplementari. Tuttavia, non procedendo in questa maniera, la SEM non ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente, dato che egli ha potuto, prima che la SEM adottasse la decisione impugnata (cfr. art. 30 cpv. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
|
1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
Ne consegue che la censura relativa alla pretesa violazione del diritto di essere sentito è infondata.
4.2 Il ricorrente propone, nell'impugnativa, che la sua ex moglie sia sentita oralmente "se necessario" (cfr. consid. S), mentre nella replica chiede la sua audizione come "teste" senza condizioni (cfr. consid. W).
In proposito, occorre sottolineare due cose. In generale, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento governato dall'oralità, dall'immediatezza e dal contraddittorio, in conformità con l'art. 6

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
Ne discende che, siccome il ricorrente non dispone di un diritto di essere sentito oralmente in questa sede, neanche la sua richiesta d'audizione della sua ex moglie può essere accolta, tantomeno nell'ambito di un dibattimento. Peraltro, considerato che questo Tribunale ha proceduto ad un complemento istruttorio dopo la conclusione dello scambio delle memorie, sottoponendo all'ex moglie del ricorrente, come persona chiamata a dare informazioni scritte (artt. 12 lett. c PA e 49 PC), quattro domande complementari a quelle della SEM (cfr. consid. Z a CC), un'audizione personale, nel quadro di un'udienza istruttoria, non sarebbe nemmeno opportuna.
Può essere ancora utile aggiungere che il Tribunale federale ha avuto modo di puntualizzare, riguardo alla distinzione tra persona chiamata a dare informazioni (artt. 12 lett. c PA e 49 PC) e persona chiamata a dare testimonianze (artt. 12 lett. c, 14 e 15 PA in combinato disposto con l'art. 49

SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 49 - Il giudice può raccogliere presso autorità e, eccezionalmente, anche presso privati informazioni scritte. Secondo il suo prudente criterio, decide se esse costituiscono prova sufficiente o se abbisognano della conferma mediante deposizione giudiziale. |

SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 42 - 1 Possono rifiutare di deporre: |
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1 | Possono rifiutare di deporre: |
a | la persona interrogata su fatti la cui rivelazione esporrebbe a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato lei stessa o: |
abis | le persone nei confronti delle quali, secondo l'articolo 28a del Codice penale , non possono essere inflitte pene né presi prov-vedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare; |
a1 | il suo coniuge, il suo partner registrato o la persona con cui convive di fatto, |
a2 | i suoi parenti o affini in linea retta e in secondo grado della linea collaterale; |
b | le persone menzionate nell'articolo 321 numero 1 del Codice penale, se si tratta di fatti che, secondo quest'articolo, concernono il segreto professionale, salvo che l'interessato abbia dato il suo consenso alla rivelazione del segreto. |
2 | Il giudice può dispensare il testimonio dalla rivelazione di altri segreti professionali, come pure di un segreto d'affari quando, anche tenuto conto delle misure precauzionali dell'articolo 38, l'interesse del testimonio a mantenere il segreto supera l'interesse della parte a rivelarlo. |
3 | Per quanto concerne l'obbligo dei funzionari e dei loro ausiliari di deporre su fatti di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività ausiliaria, sono applicabili le disposizioni restrittive del diritto amministrativo federale o cantonale.19 |
5.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 vLCit, il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), vi risiede da un anno (lett. b) e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (lett. c).
5.1 La nozione di comunione coniugale sancita dall'art. 27 cpv. 1 lett. c vLCit presuppone non soltanto l'esistenza formale di un matrimonio, ossia di un'unione coniugale secondo l'art. 159 cpv. 1

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. |
|
1 | La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. |
2 | I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. |
3 | Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. |
In questo senso, la comunione coniugale presuppone l'esistenza, al momento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata e durante tutta la conseguente procedura fino alla pronuncia della decisione, di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro ("wenn der gemeinsame Wille zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft intakt ist"; "ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), in altri termini la ferma intenzione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là della decisione di naturalizzazione agevolata; una separazione sopraggiunta poco dopo l'ottenimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza di questa volontà al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e le sentenze del Tribunale federale 1C_588/2017 del 30 novembre 2017 consid. 5.1 e 1C_362/2017, sopraccitata, consid. 2.2.1, come pure DTAF 2010/16 consid. 4.4).
5.2 Il legislatore federale, introducendo l'istituzione della naturalizzazione agevolata a favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero, si è riferito alla concezione del matrimonio contemplata dal CC, vale a dire un'unione contratta per amore in vista di costituire una comunione di vita stretta ("di tetto, di tavolo e di letto"), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurarsi, in modo duraturo, reciproca fedeltà ed assistenza nella prospettiva di creare una famiglia ("comunità di destino"; cfr. l'art. 159 cpv. 2 e

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. |
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1 | La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. |
2 | I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. |
3 | Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. |
Malgrado l'evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa concezione del matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di protezione dal legislatore, che può giustificare, alle condizioni dell'art. 27 vLCit, la concessione della naturalizzazione agevolata al coniuge straniero di un cittadino svizzero (cfr. DTAF 2010/16 consid. 4.4). Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino svizzero, il legislatore ha inteso favorire l'unità della nazionalità, della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale, nell'ottica di una vita comune che si protragga oltre la decisione di concessione della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2). L'istituzione della naturalizzazione agevolata si basa, infatti, sull'idea che il coniuge straniero di un cittadino svizzero, a patto che costituisca con quest'ultimo una comunione coniugale come appena definita, si adeguerà più rapidamente al modo di vita e ai costumi svizzeri rispetto ad uno straniero che, non sposato con un cittadino svizzero, rimane sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 1987 relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza, Foglio federale [FF] 1987 III 245, pagg. 261 a 263, cifre 22.12 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto; cfr., inoltre, DTF 130 II 482 consid. 2 e 128 II 97 consid. 3a, nonché DTAF 2010/16 consid. 4.3).
6.
6.1 Con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, la SEM può (in tedesco: "kann"; in francese: "peut") annullare la naturalizzazione conseguita mediante dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (art. 41 cpv. 1 vLCit). La naturalizzazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui la SEM è venuta a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera; dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni; durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi (art. 41 cpv. 1bis vLCit). Salvo esplicita decisione contraria, l'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l'hanno acquisita in virtù della decisione annullata (art. 41 cpv. 3 vLCit).
6.2 L'annullamento della naturalizzazione presuppone che essa sia stata conseguita in maniera fraudolenta, vale a dire tramite un comportamento sleale ed ingannevole. A questo proposito, non è necessario che si sia in presenza di un "inganno con astuzia" ("Arglist") nel senso di una truffa secondo il diritto penale, ma è comunque necessario che l'interessato abbia, in modo consapevole, fornito false indicazioni all'autorità oppure che abbia lasciato credere alla medesima, erroneamente, di trovarsi nella situazione prevista all'art. 27 cpv. 1 lett. c vLCit, violando così il suo dovere d'informazione che discende da questa norma (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2; cfr., inoltre, le sentenze del Tribunale federale 1C_158/2011 del 26 agosto 2011 consid. 4.2.1 e 1C_250/2011 del 21 luglio 2011 consid. 3). Questo è il caso, in particolare, se il richiedente dichiara di vivere in una comunione stabile con il suo coniuge anche se intende separarsi una volta ottenuta la naturalizzazione facilitata, poco importando che il suo matrimonio si sia sviluppato fino ad allora in modo armonioso (cfr., tra le altre, le sentenze del Tribunale federale 1C_646/2013 del 7 novembre 2013 consid. 4.1.1 e 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.2.1).
6.3 Il carattere potestativo dell'art. 41 vLCit conferisce un ampio potere di apprezzamento all'autorità chiamata a decidere, la quale non deve però abusarne fondandosi su criteri inappropriati, non considerando circostanze rilevanti oppure emanando una decisione inopportuna, contraria allo scopo della legge o al principio della proporzionalità (cfr., in particolare, DTF 130 III 176 consid. 1.2 e 129 III 400 consid. 3.1, nonché la sentenza del Tribunale federale 1C_155/2012 del 26 luglio 2012 consid. 2.2.1). Nella misura in cui annulla la naturalizzazione agevolata, l'onere della prova incombe all'autorità, la quale deve verificare il carattere verace o mendace della dichiarazione del coniuge naturalizzato sulla stabilità dell'unione con il suo consorte svizzero. Siccome si tratta di una questione che pertiene al foro interiore dell'amministrato ("innere Vorgänge"), e i cui fatti sono spesso sconosciuti all'autorità e difficili da provare, la medesima può ricorrere a presunzioni, ricavando da fatti noti l'esistenza plausibile di fatti ignorati ("von bekannten Tatsachen [Vermutungsbasis] auf unbekannte [Vermutungsfolge] schliessen": cfr. DTF 135 II 161 consid. 3; cfr. sopra, consid. 2.2).
In particolare, una concatenazione cronologica rapida di determinati avvenimenti può fondare la presunzione di fatto che la naturalizzazione sia stata ottenuta in maniera fraudolente. Conformemente alla giurisprudenza, una tale concatenazione è da considerarsi data se i coniugi si sono separati e/o se hanno inoltrato una domanda di divorzio entro 20 mesi circa a decorrere dalla pronuncia della decisione di naturalizzazione agevolata (cfr., a questo proposito, le sentenze del Tribunale federale 1C_796/2013 del 13 marzo 2014 consid. 3.2 [20 mesi] e 1C_172/2012 dell'11 maggio 2012 consid. 2.3 [22 mesi]). Infatti, secondo l'esperienza generale della vita, i problemi che spingono una coppia a separarsi non sorgono e non si sviluppano fino al punto di non ritorno in pochi mesi, se i coniugi hanno vissuto diversi anni in una comunione di vita effettiva, intatta e stabile; al contrario, la separazione è la conseguenza di una degradazione prolungata del rapporto coniugale, normalmente intramezzata da tentativi di riconciliazione. Nello stesso senso, una coppia unita da diversi anni non si scompone in un breve lasso di tempo senza un avvenimento straordinario come causa scatenante, e senza che i coniugi ne abbiano avuto il presentimento, e questo a prescindere dalla presenza o meno di figli o di altre circostanze particolari, come ad esempio l'esistenza di un patrimonio o la dipendenza finanziaria di uno dei coniuge dall'altro (cfr., in questo senso, le sentenze del Tribunale federale 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.4, 1C_493/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 6 e 1C_228/2009 del 31 agosto 2009 consid. 3).
Se la concatenazione cronologica rapida di determinati avvenimenti fonda la presunzione di fatto che la naturalizzazione è stata ottenuta in modo fraudolente, spetta all'amministrato, non solo in virtù del suo obbligo di collaborare alla determinazione dei fatti (art. 13 cpv. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
7.
In concreto, si deve innanzitutto constatare che le condizioni formali per l'annullamento della naturalizzazione agevolata, secondo l'art. 41 cpv. 1bis vLCit (cfr. consid. 6.1), sono adempiute, come giustamente esposto dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 4, § 3) e dal ricorrente (cfr. ricorso, § 10). Infatti, l'UFM è venuto a conoscenza dell'avvenuto divorzio della coppia il 6 settembre 2012 (cfr. consid. F) ed ha comunicato al ricorrente l'apertura del procedimento amministrativo il 12 settembre 2014 (cfr. consid. H), cosicché il termine relativo di due anni è rispettato; peraltro, siccome la decisione di naturalizzazione agevolata è cresciuta in giudicato il 12 marzo 2010 (cfr. consid. D) e che la stessa è stata annullata il 19 febbraio 2018 (cfr. consid. R), anche il termine assoluto di otto anni è osservato.
8.
Si tratta in seguito di verificare se le condizioni materiali per pronunciare l'annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente, così come contemplate dalle norme legali applicabili e dalla giurisprudenza corrispondente, siano soddisfatte.
A questo proposto è utile menzionare ed analizzare, separatamente, i due elementi decisivi per l'esito della causa: la sospensione della vita comune (separazione definitiva) degli ex coniugi e il problema dell'assenza di figli.
9.
Rispetto alla sospensione della vita comune (separazione definitiva), si osservi quanto segue.
9.1 L'8 febbraio 2010, mediante decisione dell'UFM passata in giudicato il 12 marzo seguente, il ricorrente ha ottenuto la naturalizzazione agevolata (cfr. consid. D). Il 29 maggio 2012, l'ex coppia ha presentato alla Pretura di Lugano una richiesta comune di divorzio, corredata della relativa convenzione, ai sensi dell'art. 111

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 111 - 1 Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L'audizione può svolgersi in più sedute. |
|
1 | Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L'audizione può svolgersi in più sedute. |
2 | Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio. |
9.2 La prima versione è la seguente. Al punto 5a della convenzione di divorzio del 29 maggio 2012, omologata dal pretore al punto 2 del dispositivo della decisione di divorzio del 20 luglio 2012, cresciuta in giudicato il 28 agosto successivo, è riportato che il ricorrente "a seguito della definitiva separazione dalla moglie, occupa da due anni un piccolo appartamento sito al piano inferiore [dello stabile di proprietà della comunione ereditaria di cui la moglie del ricorrente fa parte]" (cfr. consid. E). L'ex moglie ha confermato questa affermazione il 28 gennaio 2018, comunicando alla SEM che il ricorrente "si è trasferito nell'appartamento che prima era di mia madre [...] al piano inferiore [...] nel corso del 2010" (cfr. consid. M). Stando a questa configurazione fattuale, è presumibile che la separazione definitiva degli ex coniugi, materializzatasi nel fatto che il ricorrente si è trasferito nell'appartamento della defunta madre della sua ex moglie nel maggio 2010, sia stata preceduta dalla sospensione della loro vita comune, intesa come separazione provvisoria, non ancora irreversibile, manifestatasi, ad esempio, nella cessazione della loro comunione di letto (cfr. consid. 5.2). In effetti, non è verosimile, secondo l'esperienza della vita, che l'ex coppia abbia vissuto da aprile 2003 una vita coniugale normale e si sia poi separata definitivamente, all'improvviso, a fine maggio 2010. Siccome la separazione definitiva (fatto noto) è occorsa suppergiù tre mesi e mezzo dopo la decisione di naturalizzazione agevolata, durata che rientra ampiamente nel periodo di venti mesi circa per ammettere, con la giurisprudenza, una concatenazione cronologica rapida, la presunzione che l'unione coniugale non fosse né intatta, né stabile e nemmeno orientata verso il futuro nel febbraio 2010, è operante (cfr. consid. 6.3.).
9.3 La seconda versione dei fatti è la seguente. Nel suo scritto del 21 marzo 2018, l'ex moglie ha sostenuto che "nel 2010, quando il mio ex marito ha ricevuto la naturalizzazione [...], la nostra unione era effettiva", e che è soltanto nel 2012 che gli ex coniugi si sono resi conti che l'assenza di figli era divenuto un "problema che non ci permetteva più di essere felici insieme" (cfr. consid. S). Seguendo questa versione, sovrapponibile alla rappresentazione esposta al consid. 9.1, la presunzione che l'unione coniugale non fosse né intatta, né stabile e nemmeno orientata verso il futuro nel febbraio 2010, è invece inoperante (cfr. consid. 6.3).
9.4 Per risolvere questa impasse probatoria, dovuta all'inconciliabilità delle due versioni dei fatti appena descritte, è utile soffermarsi brevemente sulla natura dell'omologazione della convenzione di divorzio.
9.4.1 Conformemente all'art. 279

SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 279 Omologazione della convenzione - 1 Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale. |
|
1 | Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale. |
2 | La convenzione è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della decisione. |
Questa caratterizzazione rispecchia la giurisprudenza consolidata, secondo la quale "wird die Ehescheidungskonvention mit der richterlichen Genehmigung, [...], vollwertiger Urteilsbestandteil. Sie verliert daher anders als der Prozessvergleich ihren privatrechtlichen Charakter" (DTF 119 II 297 consid. 3).
9.4.2 In concreto, considerato che la convenzione di divorzio dell'ex coppia è stata omologata al punto 2 del dispositivo della decisione di divorzio, cresciuta in giudicato incontestata, si deve presumere che il suo contenuto, anche in relazione ai fatti riportati, corrisponda alla realtà. Questo implica che bisogna dare la preferenza alla prima versione dei fatti (cfr. consid. 9.2), e ciò per le ragioni seguenti.
Innanzitutto, va rimarcato che, durante la procedura di divorzio, l'ex moglie era patrocinata da un'avvocata, per cui, anche soltanto da una prospettiva deontologica (buona fede processuale), non si può partire dal presupposto che la versione dei fatti riportata nella convenzione di divorzio sia insussistente. In secondo luogo, l'ex moglie ha confermato i fatti riferiti nella convenzione di divorzio con il suo scritto del 28 gennaio 2018 (prima versione dei fatti [cfr. consid. M e 9.2]), aumentandone ancora la credibilità. In terzo luogo, la seconda versione dei fatti è apparsa nel marzo 2018, ossia non solo dopo la prima versione, ma anche tra i sei e gli otto anni dopo la separazione degli ex coniugi (2010 - 2012 circa): si tratta di un periodo relativamente lontano, quindi non così facile da rimemorare in dettaglio, ciò che tende a sminuire l'attendibilità della seconda versione dei fatti. In quarto luogo, per sua stessa ammissione, l'ex moglie ha presentato la seconda versione dei fatti su richiesta del ricorrente (cfr. consid. AA): considerato l'interesse di quest'ultimo a fare in modo che l'esito della presente procedura corrisponda alle sue conclusioni, è difficile sottrarsi all'impressione che l'ex moglie abbia acconsentito ad intercedere a suo favore. In quinto luogo, la questione dello stato dell'unione coniugale al momento della sottoscrizione delle due relative dichiarazioni, nel 2008 e, soprattutto, nel 2009 (cfr. consid. B e C), può anche, a questo stadio della riflessione, rimanere aperta, dato che la volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro deve sussistere dal momento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata fino alla pronuncia della decisione (cfr. consid. 5.1); comunque, alla luce del fatto che la seconda dichiarazione sull'unione matrimoniale è stata sottoscritta il 13 novembre 2009, e che la separazione definitiva degli ex coniugi è sopravvenuta nel maggio 2010, è già da ora legittimo dubitare dell'esistenza di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro nel novembre 2009 (cfr. consid. 10.1).
9.5 Di conseguenza, in base all'argomentazione che precede, si deve constatare che l'unione coniugale non era, con ogni probabilità, né intatta, né stabile e nemmeno orientata verso il futuro nel febbraio 2010, al momento della pronuncia della decisione di naturalizzazione agevolata.
10.
Rispetto al problema dell'assenza di figli, va puntualizzato quanto segue.
10.1 Il ricorrente non riconosce la prima versione dei fatti e tenta di schivare, per quanto si possa intendere, la presunzione che la fonda riferendosi alla questione della mancanza di figli, che sarebbe diventata "un problema serio unicamente nel 2012" (missiva dell'ex moglie del 18 marzo 2018 [cfr. consid. S]). In questo senso, egli sembra riferirsi all'assenza di coscienza dei suoi problemi di coppia sia al momento della firma, il 13 novembre 2009, della dichiarazione sull'unione coniugale, sia al momento della decisione di naturalizzazione agevolata, emanata l'8 febbraio 2010 (cfr. consid. 6.3). Non è invece rilevante, ai fini della presente procedura, in quanto scoperto soltanto verso la fine del 2010, il tradimento, peraltro confutato dall'ex moglie, che il ricorrente pare invocare come avvenimento eccezionale all'origine del degradamento repentino, fino al punto di non ritorno, del vincolo matrimoniale (cfr. consid. K, M e 6.3).
10.2 Riguardo alla presa di coscienza progressiva, da parte dell'ex coppia, del peso che l'assenza di figli rappresentava per la loro unione, si rilevi quanto segue.
Dall'incarto traspare chiaramente che il desiderio di avere figli è stato al centro dell'unione coniugale fin dall'inizio, e che entrambi gli ex coniugi erano da esso animati. In proposito, risulta con sufficiente certezza che gli ex coniugi hanno saputo, nel 2004, che avrebbero avuto delle difficoltà ad avere dei figli (fatto noto), tanto che l'ex moglie si è sottoposta ad una terapia ormonale, la quale non ha tuttavia avuto l'effetto sperato (cfr. consid. M, O e S). Per contro, il parere della SEM che gli ex coniugi fossero, già nel 2004, consapevoli di non poter avere figli (cfr. consid. V), non è suffragato da alcun documento e non può dunque essere seguito.
Stando così le cose, si tratta di valutare se, e in che misura, al momento di sottoscrivere la dichiarazione sull'unione coniugale, il 13 novembre 2009, gli ex coniugi non avessero (ancora) coscienza che la mancanza di figli rendeva la loro unione instabile e senza prospettive a corto o medio termine, come ciò si è poi avverato. Ora, dal 2004 al 2009 sono trascorsi circa cinque anni, un lasso di tempo non indifferente per una coppia, durante i quali gli ex coniugi non hanno potuto sottrarsi all'evidenza, che li deludeva, di non riuscire ad avere figli. In questo modo, essi hanno dovuto prendere coscienza lentamente, ma inesorabilmente, che la loro vita comune era minata da un problema senza soluzione, che riguardava la, o comunque, una delle ragioni d'essere del loro vincolo matrimoniale, ossia il desiderio di diventare genitori. Su questa scia, si deve presumere che gli ex coniugi erano consapevoli, già nel novembre 2009, che rischiavano di separarsi, a corto o medio termine, a causa della mancanza di figli e dell'assenza di prospettive di averne in futuro. Questo significa che, al momento di sottoscrivere, il 13 novembre 2009, la relativa dichiarazione, la loro unione coniugale non era, verosimilmente, né intatta, né stabile e neppure orientata verso il futuro, in contrasto con quanto esigono la legge e la giurisprudenza per poter acquisire la naturalizzazione agevolata (cfr. consid. 5).
11.
Sulla scorta di quanto precede, va così constatato che il ricorrente non è riuscito, in definitiva, a capovolgere né la presunzione che l'unione coniugale non fosse intatta, stabile e orientata verso il futuro, al momento della pronuncia, l'8 febbraio 2010, della decisione di naturalizzazione agevolata, né la presunzione che lo stato dell'unione coniugale presentava queste stesse caratteristiche già il 13 novembre 2009, quando l'ex coppia ha sottoscritto la corrispondente dichiarazione.
12.
In conclusione, annullando la naturalizzazione agevolata del ricorrente, la SEM non ha violato il diritto federale (art. 49

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
L'esito della presente procedura implica, in mancanza di una esplicita decisione contraria, la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli del ricorrente, nati nel 2014, 2016 e 2017 (cfr. consid. G), che l'avevano acquisita in virtù della decisione annullata dalla SEM (cfr. consid. 6.2 e punto 3 del dispositivo della decisione impugnata).
13.
Le spese processuali sono, di regola, messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
In concreto, considerato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato.
Per la stessa ragione, al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al ricorrente (atto giudiziario);
- alla SEM (restituzione dell'incarto K ...).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
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