2A.247/2001
II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
******************************************************
1° ottobre 2001
Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger,
presidente, Müller e Merkli.
Cancelliere: Cassina.
_________
Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 23 maggio 2001 da A.________ (16. 09.1971), contro la sentenza emanata il 25 aprile 2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa, in materia di rimpatrio e di decadenza del permesso di domicilio, che oppone il ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
Ritenuto in fatto :
A.- A.________ (16. 09.1971), cittadino sudafricano, è entrato per la prima volta in Svizzera il 15 agosto 1981, al fine di raggiungere la propria madre B.________ - pure di nazionalità sudafricana - residente nel Cantone Ticino. Seppur sprovvisto di un valido permesso di soggiorno, egli è rimasto nel nostro Paese sino all'8 dicembre 1981, data del suo rientro in Sud Africa. Il 28 dicembre successivo B.________ ha contratto matrimonio con il cittadino svizzero C.________, acquisendo di conseguenza la nazionalità elvetica. Il 31 gennaio 1982 la Sezione degli stranieri del Cantone Ticino (ora divenuta Sezione dei permessi e dell'immigrazione) ha pertanto rilasciato un permesso di domicilio a A.________ per consentirgli di ricongiungersi con la madre in Svizzera.
B.- Dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo in Ticino e, in parte, nel Cantone dei Grigioni, nel 1986 A.________ ha conseguito il diploma di scuola media presso il Collegio Don Bosco di Maroggia. Per 2 anni ha poi svolto un apprendistato quale meccanico d'automobili presso un garage di Bioggio, interrompendo la sua formazione a causa di un incidente sportivo. Una volta ristabilitosi, ha iniziato a frequentare con scarso profitto vari licei pubblici e privati, per quindi iniziare nel 1993 a svolgere l'attività di cartomante. Tra il 1995 e il 1997 A.________ ha aperto a Lugano due negozi per la vendita di capi d'abbigliamento e oggetti vari. In entrambi i casi l'attività si è presto estesa anche al commercio di droghe leggere e funghi allucinogeni.
Da una sua relazione con la cittadina svizzera D.________, il 23 aprile 1996 è nata la figlia E.________, nei confronti della quale A.________ è stato obbligato a versare una pensione alimentare di fr. 320.-- mensili.
C.- Durante la sua permanenza in Svizzera A.________ ha avuto modo d'interessare a più riprese le autorità amministrative e giudiziarie del nostro Paese. Con decreto d'accusa del 28 giugno 1991 questi è stato condannato in Ticino al pagamento di una multa di fr. 300.-- per sottrazione di poca entità, danneggiamento e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812. 121). Il 17 luglio 1991 gli è poi stata inflitta a Zurigo una multa di fr. 1500.-- per infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale. Il 19 agosto 1991 è stato multato in Ticino con l'importo di fr.
450.-- per aver circolato senza licenza di condurre e per aver contravvenuto alla legge sugli stupefacenti. Il 16 aprile 1993 egli ha subito una nuova sanzione pecuniaria per un ammontare di fr. 250.-- sempre per infrazioni alla legge sugli stupefacenti. Con decreto d'accusa del 3 gennaio 1997, confermato dal Pretore del distretto di Lugano il 18 novembre 1997, gli è stata inflitta un'ulteriore multa di fr. 700.-- per ripetuta contravvenzione alla legge sugli stupefacenti. Con sentenza del 18 novembre 1997 il Presidente delle Assise correzionali di Lugano lo ha condannato a 14 mesi di detenzione, siccome ritenuto colpevole di ripetuta infrazione, in parte aggravata, alla legge sugli stupefacenti, contravvenzione alla medesima e di lesioni semplici. Il medesimo tribunale ha poi provveduto il 5 aprile 2000 ha infliggergli una nuova condanna a 18 mesi di detenzione per infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla legge sugli stupefacenti e ripetuta infrazione alla medesima.
Sul piano amministrativo, A.________ è stato ammonito a tre riprese dall'autorità cantonale competente in materia di polizia degli stranieri, sotto minaccia d'espulsione o di rimpatrio in caso di recidiva.
Egli è inoltre a carico dell'assistenza pubblica dal 1997. Quest'ultima provvede dal 1° dicembre 1996 a versare pure degli anticipi alimentari alla figlia E.________ per sopperire alle inadempienze del padre in questo ambito.
D.- Il 16 ottobre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha deciso il rimpatrio di A.________ in applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. b
![](media/link.gif)
La decisione è stata confermata su ricorso il 9 gennaio 2001 dal Consiglio di Stato ticinese e il 25 aprile 2001 dal Tribunale cantonale amministrativo.
E.- Il 23 maggio 2001 A.________ ha introdotto davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la citata sentenza cantonale sia annullata.
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nel proprio giudizio. Sia il Consiglio di Stato ticinese che l'Ufficio federale degli stranieri hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.
F.- Con uno scritto del 12 giugno 2001, A.________ ha domandato di essere esentato dal pagamento dell' importo di fr. 1000.--, che gli era stato richiesto a titolo di anticipo delle spese processuali. Il 15 giugno successivo il Presidente della II Corte di diritto pubblico ha accolto l'istanza, riservandosi di decidere definitivamente in merito al conferimento dell'assistenza giudiziaria soltanto in un secondo tempo.
G.- Mediante decreto del 18 giugno 2001, il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha concesso l'effetto sospensivo al gravame.
Considerando in diritto :
1.- In concreto è contestata una decisione di ultima istanza cantonale, con cui è stato confermato il rimpatrio del ricorrente. Il ricorso di diritto amministrativo è, di principio, ammissibile contro le decisioni d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
b
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
2.- Con il rimedio esperito il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett.
a
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
3.- a) Giusta l'art. 10 cpv. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
b) Per "rimpatrio" si intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del Paese di accoglimento a quello del Paese d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 1 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura del rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 e segg. , pag. 308).
4.- a) Nel caso di specie, emerge dagli atti che l'autorità di prima istanza ha rinunciato a pronunciare una decisione di espulsione, ritenendo che la medesima sarebbe stata sproporzionata per rapporto al lungo soggiorno del ricorrente in Svizzera, ed ha quindi emanato, in sua vece, una semplice misura di rimpatrio fondata sulla pretesa incapacità dell'interessato di adattarsi all'ordinamento del Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b
![](media/link.gif)
b) Sennonché, uno straniero non può essere rimpatriato unicamente perché ritenuto incapace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita. Infatti in questi casi, se le circostanze lo giustificano, le autorità di polizia hanno il diritto di allontanare l'interessato dal territorio svizzero soltanto attraverso la pronuncia dell'espulsione. Come sopra esposto (cfr. consid. 3), il provvedimento del rimpatrio presuppone come minimo che la persona in questione si trovi in maniera considerevole ed ininterrotta a carico dell'assistenza pubblica (DTF 119 Ib 1 consid. 2c; Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, tesi, Basilea 1997, pag. 111 e segg. , in particolare 113; Walter Schäppi, Die Beendigung des Aufenthaltes der Ausländer in der Schweiz, in ASYL 1995 1 pag. 14; Marc Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, Berna 1999, pag. 121). Ad ulteriore conferma di ciò, basta rilevare che l'art. 11 cpv. 3
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
futura, un'ulteriore dipendenza dello straniero dal sistema assistenziale del Paese di accoglimento. In tale ottica occorre valutare - fondandosi sulla situazione finanziaria attuale dell'interessato e sulla sua probabile evoluzione - se esiste un rischio concreto che in avvenire egli cada nuovamente a carico dell'assistenza pubblica (DTF 119 Ib 1 consid. 3c e c).
Semplici dubbi al riguardo non bastano (DTF 119 Ib 81 consid. 2d).
c) Nella fattispecie in esame, emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale amministrativo ha confermato la legittimità della misura litigiosa, facendo tra le altre cose riferimento anche alla situazione economica del ricorrente e in particolare al fatto che quest'ultimo non avrebbe praticamente mai versato gli alimenti alla figlia e si troverebbe a carico della pubblica assistenza a far tempo dal 1997. Per valutare questo specifico aspetto della vicenda i giudici cantonali si sono basati unicamente sul contenuto dello scritto prodotto dinanzi al Consiglio di Stato il 29 dicembre 2000 dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, con cui veniva reso noto che gli aiuti versati al ricorrente ammontavano a quel tempo a fr. 28'147. 80, mentre che gli alimenti anticipati alla figlia raggiungevano la cifra totale di fr. 15'217.--.
In merito a questo aspetto della fattispecie, si deve ritenere che successivamente a tale data la situazione dell'insorgente non sia mutata nella sostanza, dal momento che sino all'11 marzo 2001 A.________ è rimasto in carcere per scontare un residuo della pena inflittagli il 18 novembre 1997 dal Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano. Pertanto, tali accertamenti - i quali sono rimasti incontestati da parte del ricorrente - vincolano di principio il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
federale del 7 maggio 2001 in re Sottile, consid. 4a e del 30 agosto 2001 in re Battistessa, consid. 3d/aa). Occorre poi considerare che l'insorgente fa regolarmente capo all'assistenza da ormai oltre 4 anni per cui risulta adempiuta anche l'altra condizione che la legge pone per ammettere l'esistenza di un motivo di allontanamento, ossia quella della continuità della dipendenza dall'aiuto finanziario dello Stato. Ne consegue dunque che, anche se sulla base di considerazioni parzialmente diverse da quelle addotte dalla precedente istanza di giudizio, sono dati i presupposti per ritenere nel caso concreto adempiuto il motivo di espulsione sancito dall'art. 10 cpv. 1 lett. d
![](media/link.gif)
d) Appurato ciò, va poi rilevato che le condanne subite dal ricorrente costituiscono un motivo di espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a
![](media/link.gif)
privative della libertà per un totale di 32 mesi di detenzione da espiare, così come già esposto più nel dettaglio in narrativa.
e) Alla luce di tutto quanto precede, si deve da ultimo considerare che la situazione economica in cui versa il ricorrente e le citate condanne costituiscono senz'altro degli elementi di rilievo, tra i molti a carico del ricorrente, per ammettere pure l'esistenza di un motivo d'espulsione fondato sull'art. 10 cpv. 1 lett. b
![](media/link.gif)
5.- Resta dunque da determinare se il provvedimento del rimpatrio sia rispettoso, in maniera generale, del principio di proporzionalità, e, più in particolare, delle esigenze poste dagli art. 10 cpv. 2 e
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
a) Per prassi, il fatto di aver soggiornato in Svizzera durante una decina d'anni costituisce un elemento di sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi che entrano in gioco per valutare la proporzionalità di una misura d'allontanamento (DTF 119 Ib 1 consid. 4c).
Ciò vale a più forte ragione, allorquando, come nel caso concreto, la durata del soggiorno nel nostro Paese ammonta addirittura a poco meno di 20 anni e ha avuto inizio quando l'insorgente era ancora un bambino e si trovava in piena età scolastica. D'altra parte vi è però anche da considerare che questi ha dato prova di grande instabilità sul piano professionale, rimanendo per lunghi periodi senza lavoro oppure dedicandosi a commerci illeciti. Tutto questo lo ha portato a dipendere in modo importante e continuo dall'assistenza pubblica per il proprio fabbisogno e per il versamento degli alimenti alla figlia (cfr. consid. 4c). Inoltre, nell'ambito dell'esame della proporzionalità del provvedimento litigioso, occorre tenere conto pure del comportamento complessivo del ricorrente e dell'attività delittuosa da lui svolta durante gli anni trascorsi nel nostro Paese. Basta a questo proposito rammentare che egli si è ripetutamente reso colpevole di numerose, e talvolta anche gravi, infrazioni alla legislazione federale in materia di stupefacenti, dando prova più in generale di un'incapacità pressoché totale d'adattarsi alle regole vigenti nel nostro Paese (cfr. consid. 4 lett. d ed e). A questo proposito va sottolineato il fatto che,
proprio a causa di questo suo atteggiamento, egli era stato in tre occasioni ammonito dalle autorità amministrative cantonali, con la minaccia di essere espulso in caso di recidiva. Sia tali richiami, che la condanna penale subita il 18 novembre 1997 non sono tuttavia bastati a far desistere l'insorgente dal commettere ulteriori reati sempre nel campo degli stupefacenti.
Come già accennato in precedenza, ai fini del giudizio circa la proporzionalità dell'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero, la legge impone anche di procedere ad un'attenta valutazione delle conseguenze che una simile misura potrebbe avere per l'interessato sul piano familiare. Ora, su questo punto gli elementi agli atti sono per il vero piuttosto scarni, ma permettono comunque di pervenire a determinate conclusioni. Come esposto in narrativa, il ricorrente è padre di una bambina di nome E.________, nata il 23 aprile 1996 dalla relazione con la cittadina svizzera D.________. Le istanze di giudizio cantonali hanno ritenuto che tra i due genitori non si sarebbe mai instaurata in passato alcuna forma di convivenza e che l'insorgente non avrebbe nessuna particolare relazione con la figlia. Dal canto suo A.________ ha asserito nel suo gravame di intrattenere saldi rapporti con sua madre B.________, tuttora residente in Ticino, con la figlia E.________ e con la madre di quest'ultima. Simili legami potrebbero giocare un ruolo di rilievo nel contesto in esame: tuttavia il ricorrente non è mai stato in grado nel corso di tutto il procedimento di offrire la benché minima prova concreta della loro effettiva esistenza. Anzi, il fatto
che egli abbia costantemente tralasciato di provvedere ai bisogni materiali della figlia, contribuisce semmai a rafforzare la tesi propugnata dalle autorità cantonali, secondo cui tali legami sarebbero stati pressoché inesistenti, perlomeno sino all'avvio della presente procedura. È pur vero però che non è dato a sapere se il ricorrente abbia ancora parenti nel suo Paese d'origine e se, eventualmente, abbia mantenuto dei contatti con quest'ultimi. Il semplice fatto che egli sia rimasto in Sud Africa tra il settembre e l'inizio di novembre del 1997 non permette ancora di trarre nessuna conclusione in proposito. Tutto ciò non basta comunque a far apparire il suo rientro in quel Paese impossibile o inesigibile. Certo, è innegabile che, soprattutto in un primo tempo, egli potrà essere confrontato con la difficoltà di adattarsi ad una realtà alquanto diversa da quella del nostro Paese: tuttavia non si può ancora ritenere che ciò costituisca un ostacolo insormontabile, considerato in particolare che egli è a conoscenza dello stile di vita, della lingua e della cultura esistenti in Sud Africa, essendovi nato e avendo comunque trascorso in questo Paese i primi 10 anni della sua esistenza.
Tenuto conto di tutto quanto precede, il provvedimento di rimpatrio in oggetto, benché certamente severo, non appare lesivo del principio di proporzionalità, di modo che, confermando lo stesso, i giudici cantonali non hanno violato nessuna disposizione del diritto federale, né ecceduto o abusato del loro potere d'apprezzamento.
6.- a) Stante quanto precede, il ricorso, infondato, dev'essere respinto.
b) Per quanto concerne la domanda di assistenza giudiziaria (art. 152 cpv. 1 e
![](media/link.gif)
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si riscuote tassa di giustizia.
4. Comunicazione al ricorrente, al Tribunale amministrativo, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e all' Ufficio federale degli stranieri.
Losanna, 1° ottobre 2001 MDE
In nome della II Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,