Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 691/2023
Sentenza del 1° luglio 2024
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente,
Denys, Muschietti,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
A.________,
opponente,
B.________,
patrocinata dagli avv. Davide Ceroni e avv. Chiara Villa,
Oggetto
Ripetuta tentata truffa, falsità in documenti,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 10 marzo 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.177+204+205+259, 17.2023.66).
Fatti:
A.
Con sentenza del 22 aprile 2022, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo tra il mese di marzo e il mese di luglio del 2020, in sei distinte occasioni, in correità con terzi, chiesto a diverse banche dei prestiti Covid-19 per conto di determinate società (C.________ SA, D.________ SA, E.________ SA, F.________ SA, G.________ GmbH), indicando nei rispettivi formulari di richiesta dei crediti delle cifre d'affari fittizie, inducendole o tentando di indurle ad atti pregiudizievoli del patrimonio della B.________, per complessivi fr. 465'000.--.
In relazione con queste fattispecie, la Corte delle assise criminali ha inoltre dichiarato l'imputato autore colpevole di ripetuta falsità in documenti, per avere, allo scopo di commettere le citate truffe ai crediti Covid-19, allestito i corrispondenti formulari di richiesta dei crediti con l'indicazione di cifre d'affari fittizie, nonché fatto allestire contabilità falsa per le società C.________ SA, F.________ SA e G.________ GmbH.
A.________ è altresì stato riconosciuto autore colpevole di ulteriori imputazioni ed è stato prosciolto da altre accuse, qui non litigiose. È stato condannato alla pena detentiva di quattro anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Nei suoi confronti è pure stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni.
B.
Contro il giudizio di primo grado, A.________ ha adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP). Il PP ha dal canto suo presentato un appello incidentale. Con sentenza del 10 marzo 2023, la Corte cantonale ha parzialmente accolto sia l'appello dell'imputato sia l'appello incidentale del magistrato inquirente. Lo ha in particolare dichiarato autore colpevole di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, riguardo a quattro richieste di crediti Covid-19, e di ripetuta falsità in documenti sia riguardo ai formulari di richiesta dei crediti Covid-19, contenenti cifre d'affari fittizie, sia per quanto concerne l'allestimento dei relativi bilanci e conti economici per il 2019 delle società richiedenti, contenenti dati falsi.
La CARP lo ha per contro prosciolto da questi capi d'imputazione riguardo a due crediti Covid-19 ottenuti indebitamente, che erano stati oggetto di condanna da parte del tribunale di primo grado. Lo ha pure prosciolto da altri capi d'imputazione, qui non litigiosi, riconoscendolo altresì autore colpevole di ulteriori imputazioni, parimenti non litigiose. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di cinque anni e quattro mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti, e alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, nonché alla multa di fr. 500.--. La Corte cantonale ha disposto la sospensione della pena pecuniaria per un periodo di prova di due anni ed ha ordinato nei confronti dell'imputato l'espulsione dal territorio svizzero per una durata di sette anni.
C.
Il PP impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di dichiarare l'imputato autore colpevole di tentata truffa ai crediti Covid-19 anche per i capi d'imputazione n. 2.2.7 e n. 2.2.8 dell'atto di accusa, nonché di falsità in documenti per i capi d'imputazione n. 3.1.7 e n. 3.1.8 dell'atto di accusa, oggetto di proscioglimento da parte della CARP. Postula inoltre la condanna dell'imputato alla pena detentiva di sette anni. In via subordinata, il ricorrente chiede che l'imputato sia riconosciuto autore dei suddetti capi d'imputazione e condannato ad una pena detentiva di cinque anni e sei mesi. In via ulteriormente subordinata, postula il rinvio degli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio sui citati capi d'imputazione e sulla commisurazione della pena.
D.
La Corte cantonale rinuncia a formulare osservazioni, rinviando ai considerandi della sua sentenza. A.________ chiede di respingere il ricorso. La B.________ comunica di condividere le argomentazioni ricorsuali.
Diritto:
1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. |
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1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. |
2 | Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti: |
a | le pretese civili trattate unitamente alla causa penale; |
b | l'esecuzione di pene e misure. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.49 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.49 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale (CPP)50 si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un tribunale superiore o un giudice dei provvedimenti coercitivi.51 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: |
b1 | l'imputato, |
b2 | il rappresentante legale dell'accusato, |
b3 | il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, |
b4 | ... |
b5 | l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, |
b6 | il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, |
b7 | nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197456 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata. |
2 | Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.57 |
3 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
2.
2.1. Il ricorrente contesta il proscioglimento dai capi d'imputazione n. 2.2.7 e n. 2.2.8 dell'atto di accusa, riguardanti due casi di tentata truffa ai crediti Covid-19. Rimprovera alla CARP di avere negato a torto l'inganno astuto. Sostiene che le direttive della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del 12 maggio 2020 (Missbrauchsbekämpfungg: Prüfkonzept, COVID-19 Solidarbürgschaften, versione 00.05 del 12 maggio 2020, [in seguito: SECO, Prüfkonzept 00.05]), prese in considerazione dalla Corte cantonale, non imponevano alla banca di effettuare una verifica in merito alla cifra d'affari indicata dal mutuatario nel formulario di richiesta del credito. Adduce che, nei casi di crediti Covid-19 fino a fr. 500'000.--, la banca aveva dei compiti di verifica essenzialmente formali e limitati alla corretta compilazione del formulario, nonché all'identificazione dell'avente diritto economico, qualora si trattasse di un nuovo cliente, come pure riguardo alla plausibilità del fatto che la cifra d'affari per il 2019 indicata dal richiedente non superasse i 500 milioni di franchi. Secondo il ricorrente, il fatto che le banche abbiano in concreto eseguito delle verifiche ulteriori, che non erano però necessariamente tenute ad effettuare in
base alle direttive della SECO, e non abbiano per finire concesso i crediti Covid-19 richiesti, non è di per sé atto ad escludere l'astuzia dell'inganno messo in atto dall'imputato.
2.2. La Corte cantonale ha accertato che ai punti n. 2.2.7 e n. 2.2.8 dell'atto di accusa era rimproverato all'opponente di avere, in correità con H.________ e I.________, l'8 luglio 2020, rispettivamente il 18 luglio 2020, chiesto dapprima a J.________ AG e in seguito a K.________ SA, fornendo informazioni false, fr. 40'000.--, rispettivamente fr. 45'000.--, in nome e per conto della società G.________ GmbH, quale prestito Covid-19. All'opponente era in particolare addebitato di avere compilato i formulari di richiesta del credito Covid-19 di fr. 40'000.-- (all'indirizzo di J.________ AG), rispettivamente di quello di fr. 45'000.-- (all'indirizzo di K.________ SA), indicandovi una cifra d'affari falsa di fr. 500'000.--, rispettivamente di fr. 490'000.--, per l'anno 2019. I formulari sono in seguito stati inviati da un correo alle banche. La richiesta inoltrata a J.________ AG è stata ritirata dopo che la banca ha chiesto la documentazione contabile a sostegno della cifra d'affari indicata nel formulario. Dal canto suo, K.________ SA non ha concesso il credito, siccome la relazione bancaria era stata aperta soltanto poco tempo prima e la sua movimentazione non era compatibile con la cifra d'affari indicata.
La Corte cantonale ha ammesso l'esistenza di un inganno nei confronti dei funzionari delle banche, giacché le cifre d'affari indicate sui formulari erano consapevolmente false. Ha tuttavia negato l'astuzia, siccome le banche non avrebbero in ogni caso concesso i crediti richiesti senza prima verificare il dato della cifra d'affari sulla scorta del bilancio e del conto economico della società. La CARP ha al riguardo considerato determinante il fatto che, quando sono state presentate le richieste di credito, erano già in vigore le citate direttive della SECO del 12 maggio 2020 (SECO, Prüfkonzept 00.05), che avrebbero imposto alle banche un dovere di verifica accresciuto, obbligandole a rifiutare le richieste di credito se vi fosse stato un sospetto di abuso, rispettivamente a verificare se fossero rispettate le norme in materia di riciclaggio di denaro.
2.3. Giusta l'art. 146 cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
|
1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |
In materia di truffe ai crediti Covid-19, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che la concessione di tali crediti soggiaceva a una procedura semplificata e standardizzata, disciplinata specificatamente dall'ordinanza del 25 marzo 2020 concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, OFis-COVID-19; RS 951.261), la quale era in sostanza imperniata su un'autodichiarazione del richiedente (sentenza 6B 271/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 3.2.4, destinata a pubblicazione).
In breve, il richiedente compilava il modulo per l'accordo di "credito COVID-19", disponibile online, di cui all'allegato 2 dell'OFis-COVID-19, e lo inoltrava alla banca (o a PostFinance SA, se già cliente di quest'ultima, v. art. 19 cpv. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |
11 cpv. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |
AFF, Spiegazioni, pag. 4) (cfr. sentenze 6B 271/2022, citata, consid. 3.2.4 e 5.1.4; 6B 1248/2022 dell'8 aprile 2024 consid. 4.3; 7B 274/2022 del 1° marzo 2024 consid. 3.2).
2.4. In tali circostanze, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, quantomeno per la concessione di crediti Covid-19 non superiori a fr. 500'000.--, non incombeva alle banche un obbligo accresciuto di verifica. Anche dopo l'adozione delle direttive della SECO, i crediti Covid-19 che, come in concreto, rientravano in tale limite, erano erogati sulla scorta delle informazioni fornite dal richiedente in merito alle condizioni per poterne beneficiare, rispettivamente per quanto concerne la cifra d'affari realizzata. Non era prescritta né prevista una loro verifica da parte della banca, chiamata unicamente ad effettuare un esame della completezza formale della domanda di credito (sentenza 6B 271/2022, citata, consid. 5.1.4; cfr. SECO, Prüfkonzept 00.05, n. 5.2.1 pag. 14; SECO Prüfkonzept 00.08, n. 5.2.1 pag. 14). Nella fattispecie, gli istituti bancari interessati non erano quindi tenuti a verificare la plausibilità degli eventuali bilanci e conti economici presentati loro, potendosi come visto limitare al controllo della completezza e della formale correttezza delle informazioni contenute nel modulo per la richiesta del credito. La verifica da parte del mutuante concerneva in particolare il fatto che l'importo del
credito richiesto non superasse il 10 % della cifra d'affari autodichiarata (cfr. SECO, Prüfkonzept 00.05 e 00.08, n. 5.2.1 lett. e pag. 14; sentenza 6B 271/2022, citata, consid. 3.2.4). Non si estendeva per contro alla verifica della fondatezza dei dati contabili indicati nei documenti eventualmente presentati a sostegno della domanda (sentenza 6B 1248/2022, citata, consid. 4.3).
Tenuto conto di queste esigenze limitate di controllo, il fatto che in concreto J.________ AG abbia chiesto la documentazione contabile per il 2019 a sostegno della cifra d'affari indicata nel modulo per la richiesta del credito Covid-19 non è di per sé decisivo per escludere l'inganno astuto. La banca non sarebbe infatti stata obbligata a verificare la correttezza materiale dei dati contabili, potendosi come detto limitare ad una verifica formale degli stessi in relazione con gli importi indicati nella richiesta di credito.
Quanto al fatto che l'apertura del conto della società richiedente era di poco precedente la richiesta del credito Covid-19, e che la movimentazione del conto era apparentemente incompatibile con la cifra d'affari indicata, ciò che ha condotto la K.________ SA a rifiutare il credito, non si tratta di aspetti che avrebbero necessariamente escluso un possibile tentativo di truffa. Le citate direttive della SECO prevedono infatti che, in caso di nuovi clienti, la banca deve controllare la loro identificazione, l'accertamento dell'avente diritto economico e la provenienza degli averi patrimoniali sotto il profilo della normativa antiriciclaggio (cfr. SECO, Prüfkonzept 00.05 e 00.08, n. 5.2.1 lett. b pag. 14). Posto che questi accertamenti sono stati eseguiti, l'apertura della relazione bancaria poco tempo prima dell'inoltro della richiesta del credito Covid-19 non costituisce di per sé una circostanza che imponeva alla banca di rifiutare il credito. D'altra parte, un esame della compatibilità della movimentazione del conto con la cifra d'affari indicata avrebbe potuto implicare una valutazione completa della situazione economica della società richiedente, che contemplasse anche eventuali ulteriori relazioni esistenti presso altri
istituti bancari. Una simile ampia verifica non rientrava tuttavia negli obblighi di controllo richiesti alle banche dalle citate direttive. In tali circostanze, negando in concreto l'esistenza dell'astuzia dell'inganno, la Corte cantonale ha violato l'art. 146

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |
2.5. Nella risposta al ricorso, l'opponente contesta genericamente l'adempimento del reato di truffa, adducendo essenzialmente di non avere agito intenzionalmente al fine di ingannare le banche, ma di essersi limitato a compilare i formulari sulla base dei dati forniti dal suo cliente. Non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni esposte al considerando n. 22.1.a-e della sentenza impugnata (pag. 138-141) e non sostanzia quindi d'arbitrio la conclusione della CARP secondo cui egli era pienamente consapevole del fatto che i dati delle cifre d'affari indicati nelle richieste dei crediti Covid-19 per conto della società G.________ GmbH erano falsi. Le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
3.
3.1. Secondo il ricorrente, anche il proscioglimento dall'imputazione di falsità in documenti relativa al contenuto falso dei suddetti moduli di richiesta del credito Covid-19 violerebbe il diritto federale.
3.2. Ai punti n. 3.1.7 e n. 3.1.8 dell'atto di accusa, relativi alle due imputazioni di ripetuta falsità in documenti qui litigiose, è rimproverato all'opponente di avere allestito i suddetti formulari di richiesta dei crediti Covid-19 a nome della società G.________ GmbH indicando delle cifre d'affari false e trasmettendole alla J.________ AG rispettivamente alla K.________ SA per commettere le truffe di cui si è detto ai precedenti considerandi. La CARP lo ha prosciolto da queste imputazioni ritenendo ancora che, con l'introduzione delle citate direttive della SECO, che avrebbero imposto alle banche un obbligo accresciuto di verifica, il formulario di richiesta del credito Covid-19 avrebbe perso il carattere di documento con valore probatorio accresciuto e non comportava più automaticamente la conclusione dell'accordo di credito.
3.3. Come è stato esposto ai precedenti considerandi, l'adozione delle direttive della SECO non ha sostanzialmente modificato la portata ridotta della verifica da parte delle banche, limitata ad un esame della completezza formale della domanda di credito. Per il resto, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che il formulario di richiesta del credito Covid-19 compilato costituiva un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 110 - 1 Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.156 |
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1 | Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.156 |
2 | Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica. |
3 | Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. |
3bis | Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.157 |
4 | Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo. |
5 | Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico. |
6 | Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune. |
7 | È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione. |
4.
Poiché la Corte cantonale dovrà nuovamente pronunciarsi sulle imputazioni litigiose e, conseguentemente, sulla commisurazione della pena, le censure ricorsuali sulla pena concretamente inflitta all'opponente non devono essere esaminate.
5.
5.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. Il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata deve essere annullato nella misura in cui proscioglie l'opponente dalle imputazioni di truffa per mestiere di cui ai punti n. 2.2.7 e n. 2.2.8 dell'atto di accusa e di ripetuta falsità in documenti di cui ai punti n. 3.1.7 e n. 3.1.8 dell'atto di accusa. Come chiesto dal ricorrente, deve inoltre essere annullato il dispositivo n. 1.3.1, relativo alla pena detentiva, su cui la Corte cantonale dovrà parimenti pronunciarsi nuovamente. La causa è quindi rinviata alla precedente istanza per un nuovo giudizio sulle predette imputazioni e sulla commisurazione della pena detentiva.
5.2. Vista la situazione finanziaria dell'opponente, non si giustifica di porre le spese giudiziarie della sede federale a suo carico (art. 66 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. I dispositivi n. 1.2 (nella misura in cui proscioglie l'opponente dalle imputazioni di cui ai punti n. 2.2.7, n. 2.2.8, n. 3.1.7 e n. 3.1.8 dell'atto di accusa) e n. 1.3.1 della sentenza emanata il 10 marzo 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino sono annullati. La causa le è rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 1° luglio 2024
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jacquemoud-Rossari
Il Cancelliere: Gadoni