Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 177/2022
Sentenza del 1° marzo 2022
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 21 dicembre 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.286).
Considerando:
che, il 27 luglio 2021, A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di B.________, agente della polizia cantonale, rimproverandogli sostanzialmente di avere, nel corso di un interrogatorio di polizia, tentato di accedere senza autorizzazione ai dati contenuti nel suo telefono cellulare;
che, dopo avere acquisito il rapporto di segnalazione dell'agente denunciato, con decisione del 6 settembre 2021 il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere;
che il denunciante ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte cantonale ha respinto il reclamo confermando la decisione del magistrato inquirente;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 1° febbraio 2022 al Tribunale federale, chiedendo essenzialmente di annullarla e di rinviare gli atti al Ministero pubblico per eseguire nuove indagini;
ch'egli ha successivamente inoltrato un complemento al ricorso datato 2 febbraio 2022;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto della CRP;
che, secondo l'art. 54 cpv. 1

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);
che il complemento al ricorso del 2 febbraio 2022 è tardivo e non può essere preso in considerazione;
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5

che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B 107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B 993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;
che, in concreto, il ricorrente non si esprime minimamente sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5


che, peraltro, nella misura in cui eventuali pretese di risarcimento fossero dirette contro il denunciato, agente della polizia cantonale, esse sarebbero disciplinate dal diritto pubblico cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100; cfr. sentenze 6B 985/2021 del 23 settembre 2021; 6P.78/2002 del 9 ottobre 2002 consid. 2.4);
che, rientrando nel campo di applicazione della LResp/TI, simili richieste di risarcimento non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5

che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5

che in concreto il ricorrente non pretende nemmeno di essere stato trattato in modo inumano o degradante da parte del funzionario di polizia in questione;
ch'egli non adduce in particolare, in modo sostenibile, di essere stato vittima di maltrattamenti in violazione degli art. 10 cpv. 3

che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);
che in concreto il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;
che le argomentazioni relative ad un altro procedimento penale, aperto a seguito di una querela penale sporta dal ricorrente nei confronti di due altre persone, esulano dall'oggetto del presente litigio e non devono pertanto essere vagliate in questa sede;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1

per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° marzo 2022
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni