VPB 62.62

(Consiglio federale, 1° aprile 1998)

Eidgenössische Maturitätsprüfungen. Verlauf einer mündlichen Prüfung.

Art. 13 Abs. 3 der V über die eidgenössischen Maturitätsprüfungen. Art. 35 VwVG.

Bestätigung der Praxis, wonach Beschwerden, welche Verfahrensmängel geltend machen, mit voller Kognition geprüft werden.

Die wesentlichen Punkte des Verlaufs einer Prüfung müssen rekonstruierbar sein. Auch wenn die gesetzliche Grundlage keine ausdrückliche Pflicht zur formellen Protokollierung einer mündlichen Prüfung vorsieht, kann das Nichtvorhandensein eines den Prüfungsverlauf wenigstens in den groben Zügen illustrierenden Schriftstückes zur Aufhebung und Wiederholung der Prüfung führen.

Examens fédéraux de maturité. Déroulement d'une épreuve orale.

Art. 13 al. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
de l'O sur les examens fédéraux de maturité. Art. 35
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
PA.

Confirmation de la pratique selon laquelle les recours qui font valoir des vices de procédure sont examinés avec un plein pouvoir de cognition.

Les points essentiels du déroulement d'un examen doivent pouvoir être reconstitués. Même lorsque la base légale ne prévoit pas expressément l'obligation d'établir un procès-verbal formel d'examen oral, l'absence d'annotations écrites illustrant au moins de façon sommaire ledit déroulement peut, à certaines conditions, conduire à l'annulation de l'examen et à sa répétition.

Esami federali di maturità. Svolgimento di una prova d'esame orale.

Art. 13 cpv. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
dell'O sugli esami federali di maturità. Art. 35
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
PA.

Conferma della giurisprudenza, secondo cui i ricorsi che fanno valere vizi procedurali devono essere esaminati con piena cognizione.

I punti essenziali dello svolgimento di un esame devono essere ricostruibili. Anche laddove la base legale non prevede un esplicito obbligo di redigere un protocollo formale di un esame orale, l'assenza di annotazioni scritte illustranti almeno per sommi capi detto svolgimento può, a determinate condizioni, portare all'annullamento dell'esame e alla sua ripetizione.

I

A. Nell'estate del 1995 X ha sostenuto per la seconda volta gli esami di maturità federale, ottenendo, secondo il rapporto steso dalla Commissione federale di maturità (CFM), voti insufficienti in matematica (2), fisica (2) e chimica (3). Egli non ha pertanto superato gli esami e non ha ottenuto l'attestato di maturità. Inoltre, gli è stata preclusa la possibilità di presentarsi nuovamente agli esami.

B. Il 24 luglio 1995 l'interessato ha interposto ricorso presso il Dipartimento federale dell'interno (DFI) avverso la decisione della CFM. Egli ha in modo particolare contestato il voto assegnatoli per l'esame di fisica, poiché l'esaminatore non gli avrebbe dato la possibilità di concentrarsi interamente sul tema preparato (la termodinamica) e comunque le risposte ad altre domande sarebbero state parzialmente corrette. La valutazione dell'esame non rispecchierebbe in sostanza l'andamento dello stesso e l'esaminatore avrebbe utilizzato un altro metro di valutazione rispetto agli stessi esami già sostenuti dall'interessato nel 1991.

C. Con decisione del 5 dicembre 1995, il DFI ha respinto il gravame, tenendo conto dei pareri espressi dalla direttrice degli esami, dall'esperto e dall'esaminatore. In particolare, l'esaminatore ha sottolineato che X non avrebbe dimostrato di conoscere gli elementi fondamentali della termologia, né il concetto di energia meccanica, per cui il voto 2 per entrambe le domande sarebbe giustificato. Inoltre, non sarebbe possibile comparare l'esame sostenuto dall'interessato nel 1991 con quello del 1995. Dal canto suo, l'esperto ha confermato che l'esame si sarebbe svolto regolarmente. Il DFI ha evidenziato che, secondo le basi legali applicabili, l'esame di fisica verterebbe su almeno due capitoli del programma, ivi compreso quello scelto dal candidato. L'esaminatore avrebbe quindi il diritto di porre domande esulanti dal tema specifico preparato dall'esaminando. Inoltre, a tutti i candidati sarebbero state poste le stesse domande aggiuntive e un paragone con gli esami sostenuti nel 1991 sarebbe impossibile ed inimmaginabile sulla base dell'incarto e non sarebbe comunque prescritto dalla legge.

D. Il 22 gennaio 1996, X ha impugnato la predetta decisione con ricorso amministrativo al Consiglio federale, chiedendo l'annullamento dell'esame orale di fisica sostenuto nell'ambito della sessione estiva 1995 degli esami di maturità di tipo D e l'autorizzazione a ripresentarsi all'esame menzionato con un altro esaminatore.

Nel gravame il ricorrente precisa che, per l'esame di fisica, egli aveva scelto come capitolo la termologia e che l'esaminatore gli avrebbe posto le seguenti domande:

1. La definizione di pressione, macroscopicamente e microscopicamente.

Interrogativi supplementari:

a. Un elefante posto su un tavolo rappresenta un esempio di pressione?

b. Una pallottola sparata contro una superficie sviluppa maggiore energia spiaccicandosi o rimbalzando?

2. L'energia potenziale, cinetica e totale di un satellite in orbita circolare attorno alla terra.

Interrogativo supplementare:

Se il satellite si allontana dalla terra aumenta o diminuisce l'attrazione gravitazionale?

Secondo l'insorgente, le basi legali darebbero il diritto al candidato di essere interrogato su due capitoli differenti del programma e soprattutto sul capitolo scelto (tesi), per cui l'esaminatore avrebbe l'obbligo di affrontare due capitoli differenti ed in particolare di porre almeno una domanda sul capitolo appositamente preparato dal candidato.

Il ricorrente è dell'avviso che sia la domanda n° 1 che la n° 2 concernerebbero la meccanica. Non essendo stato posto alcun quesito sulla termologia, l'esame di fisica avrebbe violato il diritto federale, per cui andrebbe annullato e rifatto. Nel gravame si chiede anche l'audizione dell'esaminatore e dell'esperto, nonché una perizia sulle domande poste in occasione dell'esame orale di fisica. Il ricorrente sottolinea pure che la via di ricorso al Consiglio federale violerebbe l'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101).

E. Nelle osservazioni responsive del 15 marzo 1996, il DFI rileva che, nella procedura di ricorso svoltasi al suo cospetto, il ricorrente non avrebbe censurato le domande postegli durante l'esame di fisica, bensì solo il modo in cui queste sarebbero state formulate e la valutazione delle relative risposte. Basandosi sul parere dell'esaminatore, il DFI sottolinea che i capitoli dell'esame di fisica previsti dal regolamento federale di maturità sono quattro: la meccanica, la termologia, l'elettrologia e la teoria delle onde. Ognuno di questi campi sarebbe costituito a partire da grandezze fisiche basilari senza le quali il campo particolare stesso non potrebbe esistere, poiché mancherebbero le definizioni fondamentali su cui innestare tutto il formalismo necessario alla sua edificazione. Le definizioni su cui è fondata la termologia sarebbero quelle di temperatura, di pressione e di calore, per cui, senza la conoscenza della definizione e del significato fisico della pressione, concetto onnipresente, sarebbe impossibile comprendere anche uno solo dei capitoli che compongono il tema della termologia. Per questi motivi, chiedere la definizione macroscopica e microscopica della pressione costituirebbe una domanda prettamente
di termologia.

Con la sua presa di posizione, il DFI ha pure prodotto le osservazioni del 2 marzo 1996 dell'esperto presente all'esame in questione. L'esperto sottolinea fra l'altro che il fatto di partire dal concetto base della pressione per arrivare alla termodinamica sarebbe un procedimento legittimo. Partire da concetti basilari/elementari sarebbe una regola ferrea sia nell'insegnamento che nella valutazione del rendimento. Nella fattispecie, le lacune nelle conoscenze di base avrebbero impedito al candidato di raggiungere l'argomento centrale.

F. Nella replica del 29 aprile 1996, il ricorrente asserisce che le osservazioni formulate dall'esaminatore e dall'esperto non costituirebbero deposizioni testimoniali e quindi prove, non essendo soggette al contradditorio e non essendoci la possibilità di porre domande. Le predette persone andrebbero pertanto ascoltate in una formale audizione testimoniale. Inoltre, si imporrebbe una perizia, poiché le domande poste dall'esaminatore non sarebbero di facile classificazione.

Il ricorrente contesta pure le affermazioni dell'esaminatore sulla natura della domanda inerente alla pressione e sul fatto che egli non sarebbe stato in grado di dare la definizione basilare di pressione macroscopica. Su quest'ultimo punto è stata prodotta la dichiarazione di un docente Y, presente all'interrogazione ma mai consultato in precedenza, per evitare, a detta del ricorrente, problemi ai futuri esaminandi.

G. Nella presa di posizione del 19 maggio 1996, l'esaminatore ribadisce in sostanza che la domanda sulla pressione sarebbe essenzialmente di termologia e non di meccanica. Per quanto concerne la dichiarazione del testimone Y, essa non conterrebbe elementi inveritieri, ma solo una parte della verità che deformerebbe la realtà dello svolgimento dell'esame, del resto descritto in due verbali ufficiali. Il candidato avrebbe sì fornito alcune risposte, risultate però non corrette. L'esaminatore sottolinea pure che una delle funzioni dell'esperto sarebbe quella di garantire che l'esame si svolga regolarmente.

H. In uno scritto del 28 maggio 1996, l'esperto sottolinea la sua funzione in occasione degli esami di maturità ed il fatto che non vi sarebbe stato alcun arbitrio da parte sua né dell'esaminatore.

I. Nella risposta del 12 giugno 1996, il ricorrente rileva che le osservazioni dell'esaminatore sarebbero contradditorie, per cui sarebbero necessarie misure per completare l'istruzione probatoria.

In un'ulteriore missiva del 9 luglio 1996, egli sottolinea come negli atti prodotti manchi il protocollo del suo esame di fisica.

J. Con due scritti del 15 agosto 1997 e del 18 novembre 1997, l'autorità di istruzione del Consiglio federale ha chiesto di poter disporre dei verbali inerenti all'esame di fisica del ricorrente. In data 25 novembre 1997, l'Ufficio federale dell'educazione e della scienza (UFES), su indicazione della direttrice degli esami, ha risposto che non esiste un vero e proprio protocollo. Ogni esperto o esaminatore annota le sue osservazioni in forma libera e tali osservazioni, in caso di ricorso, vengono trascritte nelle prese di posizione che contengono quindi tutte le informazioni essenziali.

(...)

II

1.1 Secondo l'art. 99 lett. f
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG, RS 173.110) e dell'art. 23 dell'ordinanza del 17 dicembre 1973 sugli esami federali di maturità (in seguito: Ordinanza, RS 413.12), nonché dell'art. 72
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 72 - Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro:
a  le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale.
segg. della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) i ricorsi contro decisioni del DFI in materia di esami professionali, specialistici ed attitudinali in genere sono di competenza del Consiglio federale (GAAC 37.68). Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile.

1.2 Nel gravame il ricorrente osserva che la procedura ricorsuale non sarebbe conforme all'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU, non essendovi la possibilità di ottenere un giudizio da parte di un tribunale indipendente. Orbene, la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha più volte sottolineato che le procedure relative ad esami universitari non concernono diritti ed obblighi di carattere civile ai sensi dell'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU (GAAC 50.96). La Commissione ha esplicitamente esteso detta pratica anche agli esami di maturità federale, dichiarando l'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU inapplicabile per casi del genere (GAAC 55.45).

2. Il ricorrente è legittimato a ricorrere in virtù dell'art. 48 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA, essendo stato toccato dalla decisione impugnata ed avendo un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

Anche i disposti degli art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
, 51
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 51
e 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA relativi al termine, al deposito, al contenuto ed alla forma dell'atto di ricorso sono stati ossequiati ed il gravame interposto il 22 gennaio 1996 è pertanto ricevibile.

3. Secondo l'art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA, con il ricorso amministrativo il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Questo potere di cognizione è un principio generale che valeva anche per la procedura di ricorso davanti all'autorità precedente.

Tuttavia, nella valutazione di esami sia l'autorità precedente che il Consiglio federale operano di regola con prudenza e non si discostano dall'opinione di esperti ed esaminatori senza necessità, soprattutto quando si tratta di questioni che per la loro natura solo difficilmente possono essere analizzate dalle autorità amministrative (René A. Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. complementare, Basilea 1990 e Max Imboden/ René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, 5a ed., Basilea 1976, N° 66/B/IId; GAAC 42.99).

Il Consiglio federale annulla pertanto una decisione solamente se l'esaminatore o l'esperto hanno posto condizioni eccessive oppure se il lavoro del candidato, nonostante l'imposizione di condizioni corrette, è stato chiaramente sottovalutato. Ciò corrisponde alla prassi del Tribunale federale per i ricorsi di diritto pubblico in materia di esami attitudinali (DTF 118 Ia 495 consid. 4c, 106 Ia 1, 105 Ia 190, 99 Ia 586).

4. La valutazione delle prestazioni durante gli esami da parte di esaminatori ed esperti dipende da una moltitudine di fattori che difficilmente possono essere tutti ricostruiti in una motivazione a posteriori. È pertanto necessario risalire all'impressione generale giuridicamente rilevante che ha portato all'assegnazione di una determinata nota sulla base di una somma di elementi più o meno tangibili (Francesco Bertossa, Der Beurteilungsspielraum, Zur richterlichen Kontrolle von Ermessen und unbestimmten Gesetzesbegriffen im Verwaltungsrecht, Berna 1984, pag. 83 segg.).

5. Detta prudente analisi del gravame si giustifica però solo per quanto concerne la valutazione del rendimento agli esami. Se invece vengono contestati l'interpretazione e l'applicazione di norme giuridiche o errori di procedura la cognizione è completa, altrimenti vi sarebbe il rischio di un diniego di giustizia (DTF 106 Ia 3; GAAC 45.43; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 70).

Secondo la menzionata giurisprudenza del Tribunale federale (106 Ia 3), le eccezioni inerenti agli errori di procedura concernono le condizioni quadro dello svolgimento o della valutazione dell'esame, ciò che comprende pure la contestazione secondo cui una nota sarebbe stata data dall'esaminatore in violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento, ovvero applicando altri criteri rispetto a quelli seguiti in tutti gli altri casi.

Comunque gli errori di procedura costituiscono un motivo di ricorso ai sensi dell'art. 49 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA che permette di accogliere il gravame solamente se vi sono sufficienti elementi per potere ritenere che questo vizio procedurale abbia potuto influenzare in maniera negativa il risultato dell'esame. Se ciò può essere escluso, ovvero se si tratta di un vizio puramente oggettivo che non ha potuto influenzare soggettivamente il ricorrente, non vi è motivo di ricorso poiché non vi è un legittimo interesse all'impugnativa. Diverso è solo il caso in cui il vizio è a tal punto grave da diventare motivo di nullità o di diniego del diritto di essere sentito (GAAC 56.16).

Pertanto, se un'autorità di ricorso esamina queste contestazioni con cognizione limitata, nonostante la legge le conceda una cognizione libera, vi è un diniego di giustizia formale che rappresenta una violazione del diritto di essere sentito. Questo diritto è di natura formale, per cui una sua violazione porterebbe all'annullamento della decisione, senza necessità di analizzare se il risultato sarebbe stato diverso in caso di un procedere differente (DTF 115 Ia 10, 110 Ia 101).

Le allegazioni ricorsuali vanno esaminate alla luce di questa prassi, che distingue in modo preciso fra la cognizione in caso di vizi procedurali e quella per l'analisi delle prestazioni agli esami.

6. Nel gravame si asserisce avantutto che l'esame di fisica non si sarebbe svolto correttamente, dacché l'esaminatore avrebbe posto esclusivamente domande di meccanica, esulanti quindi dal campo specifico (la termologia) preparato dal ricorrente. Inoltre, l'insorgente contesta la valutazione della sua prestazione, asserendo di avere risposto correttamente ad esempio alla domanda di definizione di pressione macroscopica, con l'enunciazione della formula p=F/A, paragonabile alla formula p=F/S, e con il disegno del torchio idraulico. Anche sui quesiti concernenti l'elefante e la pallottola, egli avrebbe saputo fornire spiegazioni sufficienti.

Da parte sua, l'esaminatore afferma di non avere negato che la formula precitata sia stata scritta, ma il candidato non l'avrebbe capita, ignorando il significato sia di F che di A e menzionando, senza saperne spiegare il funzionamento, il torchio idraulico che non avrebbe legami con la domanda postagli né con la termologia in senso lato. Anche sulle questioni aventi come oggetti l'elefante e la pallottola, l'esaminatore ritiene che il candidato non abbia saputo rispondere in modo corretto, visto che gli esempi avrebbero dovuto suggerirgli rispettivamente l'esistenza di una forza ed il senso microscopico della pressione, toccando la problematica della pallottola contro il muro la questione del passaggio di calore, con i concetti di termologia di energia interna e calore. L'esaminatore conferma di avere negato l'affermazione dell'insorgente, secondo cui l'elefante su un tavolo eserciterebbe una pressione, visto che in tale caso la definizione di pressione non sarebbe valida e che la pressione macroscopica p=F/A si applicherebbe unicamente per i fluidi (liquidi e gas) e non per superfici solide. Anche per quanto concerne la formula pV=2/3NE il candidato non avrebbe saputo precisarne il significato, come non avrebbe saputo
definire l'energia meccanica totale né la legge secondo cui l'energia totale di un satellite in orbita è conservata. Inoltre, egli avrebbe fornito due formule sbagliate per definire l'energia cinetica, mgh/r e 0.5 mv2/r e non avrebbe nemmeno nominato la legge della gravitazione universale di Newton.

7. Orbene, in una prima fase occorre distinguere le discordanze fra il candidato e l'esaminatore a proposito della natura delle domande poste dalle altre questioni più strettamente legate alla valutazione della prestazione durante l'esame. In effetti, le rimostranze sulla natura delle domande potrebbero rientrare fra i vizi procedurali, con tutto quanto ne consegue, come visto in precedenza, per determinare il potere di cognizione dell'autorità di ricorso.

Sostanzialmente le parti concordano sulle domande che sono state formulate in occasione della prova orale di fisica, per cui vi è da ritenere che questo aspetto dello svolgimento dell'esame possa essere ricostruito con sufficiente precisione sulla base delle indicazioni del candidato, dell'esaminatore e dell'esperto. Le dettagliate informazioni fornite in particolare dall'esaminatore indicano chiaramente che il concetto di pressione risulta fondamentale per comprendere l'ambito della termologia, indipendentemente dal fatto che possa essere rilevante anche negli ambiti della meccanica, della teoria delle onde e dell'elettrologia. Ciò trova una sostanziale conferma anche nel parere formulato il 2 marzo 1996 dall'esperto presente all'esame, secondo cui il fatto di impostare l'esame sul concetto base della pressione per arrivare alla termodinamica rappresenta un procedimento legittimo. In effetti, anche la dottrina specializzata sostiene che una chiara comprensione del ruolo svolto, fra gli altri elementi, dalla pressione, consente di capire le ragioni alla base del metodo termodinamico.

Queste indicazioni permettono al Consiglio federale di ricostruire le parti essenziali della struttura dell'esame e di affermare che le domande poste al ricorrente concernono fondamentalmente la termologia e non unicamente la meccanica. Si può quindi ritenere che da questo punto di vista la prova orale di fisica si è svolta regolarmente ed in conformità ai dettami legali, per cui non vi è la necessità di fare capo ad una perizia per determinare la natura dei quesiti cui il ricorrente ha dovuto rispondere.

8.1 Vanno invece valutate in un'altra ottica le affermazioni del ricorrente, formulate in particolare nelle sue osservazioni del 29 aprile 1996, a proposito delle varie risposte fornite durante la prova orale di fisica. In effetti, quando egli afferma di avere indicato ad esempio la formula p=F/A e l'esaminatore asserisce che il candidato non conosceva il significato né di A né di F, ci si trova confrontati ad opinioni contrastanti di per sé non verificabili. Analogo discorso vale per la formula pV=2/3NE e per il concetto basilare di pressione macroscopica, come pure per la presunta ignoranza in merito all'energia meccanica totale, alla conservazione dell'energia, all'energia cinetica ed alla legge gravitazionale di Newton.

Vi è da ritenere che il Consiglio federale (o, in ultima analisi, un'eventuale perizia) potrebbe accertare che lacune di questo genere impongono l'attribuzione di una nota molto bassa come il 2. A questo scopo occorrerebbe però avere la certezza che le conoscenze del ricorrente fossero effettivamente nulle o molto lacunose come asserito dall'esaminatore. In altre parole, il Consiglio federale ritiene che la fondatezza delle indicazioni date dall'esaminatore sarebbe verificabile se vi fossero elementi concreti ed utili a ricostruire con sufficiente attendibilità quanto detto dal ricorrente durante l'esame. In casu è però necessario operare con attenzione, dacché le affermazioni contrastanti delle parti su talune risposte date non sono direttamente verificabili. In effetti, come evidenziato dall'UFES (in contrasto con quanto affermato dall'esaminatore sulla possibilità di fare capo a due verbali ufficiali), non esiste un vero e proprio verbale d'esame e la ricostruzione dello svolgimento di quest'ultimo viene effettuata unicamente sulla base delle annotazioni dell'esaminatore e dell'esperto che vengono trascritte nelle rispettive prese di posizione. Non è evidentemente intenzione del Consiglio federale mettere in
discussione le competenze dell'esaminatore e dell'esperto, ma è chiaro che tutte le dichiarazioni contrastanti che non trovano un immediato riscontro in un atto che possa essere considerato alla stregua di un mezzo di prova vanno valutate con estrema prudenza.

8.2 È vero che di per sé la base legale non impone la tenuta di un verbale né, ovviamente, la forma che un simile atto dovrebbe avere, visto che l'art. 13 cpv. 3 dell'Ordinanza stabilisce unicamente che negli esami orali il candidato è interrogato dall'esaminatore in presenza di un esperto. Dottrina e giurisprudenza considerano che di principio le note costituiscono un mezzo sufficiente per la motivazione di decisioni sugli esami (Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 286). In caso di decisioni negative sull'esito degli esami vi è il diritto di richiedere una motivazione scritta sommaria. Nel caso di esami scritti questa motivazione può essere senz'altro redatta anche dopo lo svolgimento dell'esame (Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1988, pag. 232). Per quanto riguarda gli esami orali, questa operazione risulta più difficile ed un protocollo (anche se in DTF 105 Ia 204 vengono espresse riserve sull'utilità dell'obbligo di redigere un simile atto) oppure annotazioni sufficientemente chiare redatte prima dell'attribuzione della nota e messe a disposizione dell'autorità giudicante nella loro forma originale possono risultare strumenti utili ai fini di una motivazione a posteriori.

Sarebbe pertanto sbagliato sottovalutare l'importanza di un atto scritto degli esami orali che può assurgere a mezzo di prova dando informazioni sui temi trattati e sugli elementi che hanno portato all'assegnazione della nota. Un protocollo o semplici annotazioni a mano non sono importanti solo a fini probatori ma costituiscono il fondamento sul quale poggia la decisione della Commissione d'esame. Non si può in effetti negare che il protocollo o le menzionate annotazioni possano assumere una valenza particolare in presenza di una decisione che sancisce la mancata promozione di un candidato e possano rappresentare un elemento importante anche nell'ottica del rispetto del principio fondamentale dell'obbligo di motivare le decisioni previsto dall'art. 35 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
PA (GAAC 51.32 e dottrina citata). L'assenza di riscontri sotto forma di documenti scritti può risultare irrilevante ai fini del giudizio unicamente se l'autorità che deve giudicare ha la possibilità di ricostruire lo svolgimento dell'esame contestato (GAAC 51.32 e 42.65). In altri ambiti concernenti esami attitudinali, il Consiglio federale ha già avuto modo di sottolineare che se questa ricostruzione non può essere effettuata vi è l'impossibilità di far valere i
diritti nella procedura ricorsuale, per cui la decisione impugnata deve essere annullata e il candidato deve avere la possibilità di ripetere interamente o parzialmente l'esame (GAAC 42.65; decisione non pubblicata del 15 aprile 1981 del Consiglio federale in re Z. contro DFI).

8.3 Nel caso oggetto della presente procedura, il Consiglio federale è conscio del fatto che, non prevedendo la base legale un obbligo di redigere un atto concernente lo svolgimento dell'esame, risulta assai delicato esigere un verbale dettagliato sull'esame sostenuto dal candidato. È però d'altra parte chiaro che è legittimo pretendere che, in caso di impugnazione, una decisione accertante i risultati di un esame si pronunci su tutti i punti contestati con sufficiente precisione o che rinvii almeno ad atti chiari che permettano di verificare l'applicazione del diritto federale (cfr. in particolare Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berna 1991, pag. 198, nonché GAAC 51.32 e dottrina citata). Una motivazione è necessaria specialmente laddove l'autorità gode di un ampio potere di apprezzamento in quanto il rischio d'arbitrario è ancora più elevato (DTF 98 Ia 465; Imboden/Rhinow, op. cit., n° 85, pag. 536; Moor, op. cit. pag. 198 e giurisprudenza citata). È evidente che il Consiglio federale non può né intende introdurre per via giurisprudenziale un obbligo generalizzato di mettere a verbale ogni esame di maturità, ma ritiene comunque suo dovere segnalare ai responsabili degli esami la necessità di prestare
particolare attenzione ai casi che possono rivelarsi difficili dal punto di vista della promozione e portare quindi a contestazioni delle note impartite, ad esempio quando, come nella fattispecie, il candidato già bocciato la prima volta nella stessa materia si ripresenta per ripetere l'esame.

Il Consiglio federale considera che coloro che sono incaricati di svolgere gli esami e di garantirne la regolarità devono essere in grado di individuare una situazione delicata e quindi di redigere annotazioni sufficientemente circostanziate, non necessariamente sotto forma di protocollo, ma almeno utilizzabili per l'autorità chiamata a statuire su un eventuale ricorso. Il lavoro supplementare che ne risulta è tutto sommato limitato ed è indicato dal punto di vista dello Stato di diritto, il quale, attraverso l'art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (Cost., RS 101), garantisce il principio di una procedura corretta. Venendo a mancare un simile atto che possa illustrare almeno per sommi capi la prestazione del candidato, alcuni aspetti dello svolgimento dell'esame risultano difficilmente ricostruibili e non direttamente verificabili, per cui le indicazioni sulle risposte date dal candidato non costituiscono elementi di prova sufficienti e non possono servire da motivazione della nota assegnata.

In conclusione si può quindi affermare che eventuali annotazioni sull'esame non assumono una rilevanza particolare laddove le affermazioni delle parti permettono di ricostruire almeno le parti principali dello svolgimento di una prova d'esame orale. Tali annotazioni assumono però una valenza più importante quando vengono messe a confronto le affermazioni contrastanti delle parti, non tanto nel caso in cui è necessario valutare se una risposta sia da ritenere corretta o meritevole di una nota piuttosto che di un'altra, visto che ciò può essere verificato con relativa facilità, bensì quando non è possibile stabilire con certezza se una o più risposte siano state date o meno. In quest'ultimo caso, l'assenza di atti probatori crea infatti un problema di motivazione insufficiente che non permette all'autorità di ricorso (né ad eventuali esperti chiamati a redigere una perizia) di verificare l'effettiva portata delle risposte date dal candidato e, sia pure nel ristretto margine di apprezzamento di cui dispone, di valutare la fondatezza della nota assegnata. Una particolare attenzione va del resto rivolta ai casi in cui, come nella fattispecie, la seconda mancata promozione impedisce al candidato di ripresentarsi all'esame
federale di maturità. Inoltre, la massima ufficiale non vincola completamente il Consiglio federale alle allegazioni delle parti (Gygi, op. cit., pag. 207 segg.; art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA), per cui il fatto che il patrocinatore del ricorrente abbia contestato soprattutto la natura delle domande poste (rivelatasi invece regolare, cfr. consid. 7) piuttosto che la verificabilità delle risposte date o rispettivamente non date non impedisce all'autorità di ricorso di valutare da un punto di vista oggettivo tutti gli elementi caratterizzanti la regolarità dell'esame.

9. Sulla base dei motivi che precedono, il ricorso deve essere ammesso e la decisione del DFI del 5 dicembre 1995 annullata. Il Consiglio federale, soprattutto a causa della già menzionata cognizione limitata per quanto concerne la valutazione dell'esame, si limita però ad ordinare la ripetizione dell'esame di fisica, non avendo la competenza di assegnare voti e di sostituirsi agli specialisti del campo specifico, ovvero l'esaminatore e l'esperto. Il ricorrente è pertanto autorizzato a ripetere l'esame di fisica, senza versare un'ulteriore tassa d'esame. Viste le circostanze del caso, il Consiglio federale ritiene anche di poter accogliere in via eccezionale la richiesta del ricorrente di ripetere l'esame con un altro esaminatore.

Visto quanto precede, non è necessario esaminare nel dettaglio gli altri motivi fatti valere dal ricorrente.

Dokumente des Bundesrates
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : VPB-62.62
Data : 01. aprile 1998
Pubblicato : 01. aprile 1998
Sorgente : Autorità che hanno preceduto la LPP fino al 2006
Stato : Pubblicato come VPB-62.62
Ramo giuridico : Consiglio federale
Oggetto : Esami federali di maturità. Svolgimento di una prova d'esame orale.
Classificazione : Conferma della Giurisprudenza


Registro di legislazione
CEDU: 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
Cost: 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
OG: 99
PA: 12 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
13 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
35 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
49 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
51 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 51
52 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
72
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 72 - Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro:
a  le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale.
Registro DTF
105-IA-190 • 105-IA-200 • 106-IA-1 • 110-IA-99 • 115-IA-8 • 118-IA-488 • 98-IA-460 • 99-IA-586
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
esaminatore • ricorrente • questio • consiglio federale • fisica • pressione • ricostruzione • dfi • annotazione • esame orale • federalismo • 1995 • esame di maturità • cedu • menzione • cio • quesito • ripetibili • autorità di ricorso • mezzo di prova
... Tutti
VPB
37.68 • 42.65 • 42.99 • 45.43 • 50.96 • 51.32 • 55.45 • 56.16