98 Ib 92
14. Sentenza della II Corte civile del 4 maggio 1972 nella causa Martignoni contro Dipartimento di giustizia del cantone Ticino.
Regeste (de):
- Erbbescheinigung als Ausweis für die Eintragung des Eigentums im Grundbuch. Art. 18 ff. GBV.
- 1. Erfordernisse. Der Grundbuchführer ist ausser bei offensichtlichen Fehlern nicht befugt, die materielle Grundlage der Bescheinigung zu überprüfen. Er hat die Anmeldung zur Eintragung abzuweisen, wenn sie den in Art. 11-23 GBV aufgestellten Anforderungen nicht genügt (Erw. 2).
- 2. Art. 21 Abs. 1 Ziff. 3 des Grundbuchgesetzes des Kantons Tessin, wonach die Erbbescheinigung stets die allfälligen Pflichtteilserben erwähnen muss, geht über die Anforderungen des Bundesrechts hinaus; dieses Erfordernis rechtfertigt sich nur dann, wenn keine Erbeinsetzung für den ganzen Nachlass vorliegt (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Certificat d'héritier comme document justificatifpour l'inscription de la propriété au registre foncier. Art. 18 ss
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 18 Designazione del fondo - 1 Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera.
1 Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. 2 La designazione contiene: a il Comune e un numero di fondo; se per il registro fondiario il Comune è suddiviso in più unità, vanno indicate anche queste; b un numero di identificazione federale dei fondi (E-GRID), per lo scambio di dati tra sistemi informatici. 3 La designazione del fondo nel piano per il registro fondiario corrisponde alla designazione nel libro mastro. 4 La designazione contenuta in un foglio del libro mastro che viene chiuso non è utilizzata per un altro fondo. - 1. Exigences. Le conservateur du registre foncier n'est pas autorisé, à moins d'erreurs manifestes, à examiner le fondement matériel du certificat. Il doit refuser la réquisition d'inscription qui ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 11
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 11 - Il registro dei proprietari del registro fondiario cartaceo contiene i nomi dei proprietari in ordine alfabetico e la designazione dei fondi di loro proprietà.
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se:
1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: a è gravata da un pegno immobiliare; o b è una proprietà per piani. 2 Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. 3 L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: a iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e b aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. 4 L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: a iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e b aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. 5 Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: a la designazione del fondo di base; b in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; c in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. - 2. L'art. 21 al. 1 ch. 3 litt. a de la loi cantonale tessinoise sur le registre foncier qui exige que le certificat d'héritier mentionne toujours les éventuels héritiers réservataires va au-delà des exigences du droit fédéral; cette exigence est justifiée s'il n'existe pas une institution d'héritier pour toute la succession (consid. 3).
Regesto (it):
- Certificato ereditario quale documento giustificativo da produrre per l'iscrizione della proprietà a registro fondiario. Art. 18 e
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se:
1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: a è gravata da un pegno immobiliare; o b è una proprietà per piani. 2 Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. 3 L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: a iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e b aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. 4 L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: a iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e b aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. 5 Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: a la designazione del fondo di base; b in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; c in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. - 1. Requisiti. L'ufficiale del registro fondiario non è legittimato, a meno di errori manifesti, ad esaminare il fondamento materiale del certificato. Egli deve rifiutare la richiesta d'iscrizione che non soddisfi alle condizioni poste dagli art. 11
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se:
1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: a è gravata da un pegno immobiliare; o b è una proprietà per piani. 2 Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. 3 L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: a iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e b aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. 4 L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: a iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e b aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. 5 Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: a la designazione del fondo di base; b in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; c in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se:
1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: a è gravata da un pegno immobiliare; o b è una proprietà per piani. 2 Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. 3 L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: a iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e b aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. 4 L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: a iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e b aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. 5 Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: a la designazione del fondo di base; b in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; c in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. - 2. L'art. 21 cpv. 1 num. 3 lett. a della legge cantonale ticinese sul registro fondiario, il quale esige che il certificato ereditario menzioni sempre gli eventuali eredi necessari, va oltre quanto è richiesto dal diritto federale; tale esigenza è giustificata solo se non esiste un'istituzione di erede universale (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 93
BGE 98 Ib 92 S. 93
A.- Teodolinda Martignoni è deceduta a Muralto il 16 luglio 1971. Con testamento olografo dell'11 gennaio 1960, pubblicato il 3 agosto 1971, essa aveva designato come erede la sorella Angelica. Il 24 settembre 1971 il Pretore della giurisdizione di Locarnocittà ha rilasciato un certificato ereditario, dal quale risulta che "erede testamentaria della defunta Martignoni Teodolinda, qdm Francesco, è la sorella Angelica Martignoni, 1909". Con decisione del 19 ottobre 1971 l'Ufficiale del registro fondiario di Locarno ha respinto la domanda di iscrizione della mutazione per successione da Teodolinda Martignoni ad Angelica Martignoni. Egli ha ritenuto insufficiente il certificato ereditario rilasciato dal Pretore, sostenendo che avrebbe dovuto figurarvi la precisa menzione che "solo erede era l'erede testamentario". Occorrerebbe, infatti, ogni volta poter accertare se la designazione di erede testamentario escluda, quando ne esistano, la qualità di erede degli eredi necessari.
B.- Il Dipartimento di giustizia del cantone Ticino, statuendo quale autorità di ricorso in materia di registro fondiario, ha confermato, il 30 dicembre 1971, il rifiuto di iscrizione dell'Ufficiale del registro fondiario. Nel dispositivo del proprio giudizio esso ha precisato: "Quale titolo di mutazione per il trapasso dalla decuius Teodolinda Martignoni alla erede testamentaria Angelica Martignoni occorre un certificato ereditario nel quale l'erede sia qualificata come sola erede." L'autorità cantonale ha richiamato l'art. 18
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
BGE 98 Ib 92 S. 94
eredi legali o dagli eredi istituiti, un certificato attestante che essi sono i soli eredi del defunto. Scopo della disposizione sarebbe di liberare l'autorità amministrativa, cui spetta solo un potere di cognizione ristretto, da ogni interpretazione del certificato emanato dal giudice. La mancanza dell'indicazione "solo erede" lascerebbe aperta la questione a sapere se, accanto all'erede testamentario, esistano o meno eredi necessari.
C.- Angelica Martignoni ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo. Essa chiede di ordinare l'iscrizione del trapasso litigioso e, in via subordinata, di indicare e regolare in questa sede "la forma definitiva dei certificati ereditari rilasciati dalle competenti Autorità cantonali". Sia l'autorità cantonale che il Dipartimento federale di giustizia e polizia propongono, nelle loro osservazioni, la reiezione del ricorso.
D.- L'11 gennaio 1972, statuendo su un'istanza di completazione del certificato ereditario del 24 settembre 1971, il Pretore di Locarno-città ha pronunciato che "sola erede testamentaria della defunta Martignoni Teodolinda qdm Francesco, è la sorella Angelica Martignoni, 1909", ed ha rettificato in tal senso il precedente certificato.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. a) L'art. 103 cpv. 1 e
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 15 - 1 Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge.26 |
|
1 | Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge.26 |
2 | Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della medesima. |
3 | Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni. |
4 | ...27 |
5 | Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico.28 |
BGE 98 Ib 92 S. 95
indicata come "sola erede testamentaria" e non unicamente come "erede testamentaria" della defunta Teodolinda Martignoni. Il giudice ha così parzialmente tenuto conto delle obiezioni formulate nella decisione impugnata.
2. Giusta l'art. 18
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 966 - 1 Quando non siano fornite le prove richieste per un'operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata. |
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1 | Quando non siano fornite le prove richieste per un'operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata. |
2 | Se però il titolo giuridico è stabilito e si tratta solo di completare la prova del diritto di disporre, si può far luogo ad un'iscrizione provvisoria col consenso del proprietario o per ordine del giudice. |
BGE 98 Ib 92 S. 96
secondo l'art. 370 del nuovo codice di procedura civile ticinese). Ciò vale anche nel caso di reiezione del presente ricorso di diritto amministrativo e di conferma del rifiuto di iscrizione, per cui è infondato il timore della ricorrente di vedersi preclusa, per sempre, la possibilità di ottenere la mutazione a registro, e di dover subire un diniego di giustizia. La prima formula usata dal Pretore nel certificato 24 settembre 1971 ("erede testamentaria ... è ...") lasciava completamente aperta la questione a sapere se, accanto a quella erede, non sussistessero altri eredi testamentari oppure eredi legittimi. Difatti, essa attestava unicamente che Angelica Martignoni era erede di Teodolinda Martignoni, in virtù di un testamento, ma non escludeva l'esistenza di altri eredi (in forza di testamento o per effetto di legge). Il diritto svizzero ammette che eredi istituiti abbiano a sussistere accanto ad eredi legittimi (art. 481 cpv. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 481 - 1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile. |
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1 | Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile. |
2 | La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 481 - 1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile. |
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1 | Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile. |
2 | La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi. |
A ragione, quindi, l'Ufficiale del registro non ha ritenuto il certificato ereditario prodotto dalla ricorrente quale titolo idoneo per la mutazione. Non si può neppure asserire che il fatto di rilasciare il certificato ereditario al nome di un determinato erede costituisca prova sufficiente, anche in assenza di una esplicita menzione, che quello sia il solo erede. Anzitutto ciò esigerebbe, da parte dell'Ufficiale del registro, un'attività di interpretazione dalla quale invece la sicurezza giuridica legata all'istituto del registro fondiario esige che sia dispensato; inoltre, occorrerebbe la
BGE 98 Ib 92 S. 97
dimostrazione che il de cuius ha disposto di tutta la successione in favore di quell'erede. È vero che, conformemente all'art. 559
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
3. L'art. 31 cpv. 1 num. 3 lett. a della legge cantonale ticinese sul registro fondiario del 2 febbraio 1933 esige che il certificato ereditario menzioni sempre gli eventuali eredi necessari. Siffatta esigenza va oltre quanto è richiesto dalle norme di diritto federale, ed è giustificata solo se non esiste un'istituzione di erede universale. Trascorso un mese dalla comunicazione della disposizione di ultima volontà agli interessati, e se non è intervenuta una contestazione dei diritti degli eredi istituiti, questi ultimi possono chiedere che sia rilasciato il certificato ereditario a loro nome (documento giustificativo valido per l'iscrizione a registro fondiario) e quindi che siano immessi in possesso dell'eredità. Restano riservate le azioni di nullità e di petizione dell'eredità (art. 559 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
BGE 98 Ib 92 S. 98
di una restrizione della facoltà di disporre a mente dell'art. 960 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 960 - 1 Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi: |
|
1 | Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi: |
1 | in virtù di un ordine dell'autorità a garanzia di pretese contestate od esecutive; |
2 | per effetto di un pignoramento; |
3 | in virtù di un negozio giuridico per il quale l'annotazione è prevista dalla legge, come nel caso di sostituzioni fedecommissarie. |
2 | Mediante l'annotazione, le limitazioni della facoltà di disporre diventano efficaci, in confronto ai diritti posteriormente acquisiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
|
1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
BGE 98 Ib 92 S. 99
Neppure la sentenza RU 56 II 17 può essere invocata a sostegno della tesi opposta. Essa esprime unicamente il principio per cui gli eredi necessari non possono essere privati di tale loro qualità che nelle forme previste dagli art. 477 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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4. Se, in concreto, Angelica Martignoni è stata istituita erede per tutta la successione della defunta sorella, non è lecito, contrariamente al citato disposto di diritto cantonale, esigere la menzione degli eventuali eredi necessari nel certificato ereditario. Dagli atti non risulta, tuttavia, se esistano tali eredi, né, del resto, che l'Ufficiale del registro, il quale ha respinto la domanda di iscrizione, voglia tenersi alla norma dell'art. 21 della legge cantonale sul registro fondiario.
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.