S. 367 / Nr. 62 Obligationenrecht (d)

BGE 78 II 367

62. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Oktober 1952 i. S.
Wagner A.-G. gegen Jenny-Pressen A.-G.


Seite: 367
Regeste:
Kauf, Gewährleistung für Sachmängel, Verjährung.
Beginn der Verjährungsfrist bei Vereinbarung einer Garantiefrist. Art. 210
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 210 - 1 Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand'anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.
1    Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand'anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.
2    Il termine è di cinque anni se i difetti di una cosa integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera.
3    Per i beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 200377 sul trasferimento dei beni culturali l'azione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.
4    Qualunque patto che riduca il termine di prescrizione è nullo se:
a  prevede un termine inferiore a due anni o, nel caso di cose usate, inferiore a un anno;
b  la cosa è destinata all'uso personale o familiare del compratore; e
c  il venditore agisce nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.
5    Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere se la notificazione prevista dalla legge è stata fatta al venditore entro il termine di prescrizione.
6    Il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha intenzionalmente ingannato il compratore. La presente disposizione non si applica al termine di 30 anni di cui al capoverso 3.
OR.
Vente, garantie en raison des défauts, prescription.
Point de départ du délai de prescription lorsque les parties ont passé une
convention fixant le temps pendant lequel la garantie serait promise. Art. 210
CO.
Vendita, garanzia per i diletti della cosa venduta, prescrizione.
Inizio del termine di prescrizione, quando le parti hanno stipulato una
convenzione che fissa la durata della garanzia. Art. 210 CO.

2.- Die Vorinstanz bezeichnet den Gewährleistungsanspruch der Klägerin
deswegen als verjährt, weil die Klage erst mehr als ein Jahr nach der
spätestens am 2. Juni 1950 erfolgten Ablieferung der Maschine erhoben worden
sei. Die Klägerin vertritt demgegenüber die Auffassung, dass mit der
Garantieübernahme für ein Jahr der Beginn der Verjährungsfrist bis zum Ablauf
der Garantiefrist hinausgeschoben worden sei. Zur Begründung dieser Auffassung
beruft sie sich auf ein in den BIZR 43 Nr. 210 veröffentlichtes Urteil des
Zürcher Handelsgerichts. Dabei übersieht sie jedoch, dass in jenem Falle eine
solche Verlängerung der Verjährungsfrist angenommen wurde, weil die dort
massgebenden Allgemeinen Bedingungen des SIA (Art. 18 Abs. 3) ausdrücklich
vorsahen, dass Mängel jederzeit bis zum Ablauf der Garantiefrist gerügt werden
könnten. Im heute zu entscheidenden Fall fehlt dagegen eine solche Bestimmung.
Die Parteien vereinbarten lediglich, dass für die Dauer eines Jahres Garantie
geleistet werde. Diese vertragliche Garantiefrist ist von gleicher Dauer wie
die gesetzliche Verjährungsfrist des Art. 210
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 210 - 1 Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand'anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.
1    Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand'anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.
2    Il termine è di cinque anni se i difetti di una cosa integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera.
3    Per i beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 200377 sul trasferimento dei beni culturali l'azione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.
4    Qualunque patto che riduca il termine di prescrizione è nullo se:
a  prevede un termine inferiore a due anni o, nel caso di cose usate, inferiore a un anno;
b  la cosa è destinata all'uso personale o familiare del compratore; e
c  il venditore agisce nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.
5    Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere se la notificazione prevista dalla legge è stata fatta al venditore entro il termine di prescrizione.
6    Il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha intenzionalmente ingannato il compratore. La presente disposizione non si applica al termine di 30 anni di cui al capoverso 3.
OR.

Seite: 368
In solchem Falle ist im Zweifel anzunehmen, dass die Parteien den Beginn der
Verjährung nicht hinausschieben, sondern diese gemäss der gesetzlichen
Regelung mit der Ablieferung der Ware beginnen lassen wollten (vgl. STAUB,
Komm. zum deutschen HGB, 12/13. Auflage 4 S. 381). Infolge des Zusammenfallens
von Gewährleistungs- und Verjährungsfrist besteht nun allerdings die
Möglichkeit, dass ein Mangel zwar innerhalb der Frist entdeckt wird, aber zu
spät, um die Verjährung noch unterbrechen zu können. Daraus allein lässt sich
Jedoch noch nicht folgern, dass der Wille der Parteien auf eine
Hinausschiebung des Verjährungsbeginnes gerichtet gewesen sein müsse. Denn die
kurze Verjährungsfrist des Art. 210
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 210 - 1 Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand'anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.
1    Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand'anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.
2    Il termine è di cinque anni se i difetti di una cosa integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera.
3    Per i beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 200377 sul trasferimento dei beni culturali l'azione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.
4    Qualunque patto che riduca il termine di prescrizione è nullo se:
a  prevede un termine inferiore a due anni o, nel caso di cose usate, inferiore a un anno;
b  la cosa è destinata all'uso personale o familiare del compratore; e
c  il venditore agisce nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.
5    Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere se la notificazione prevista dalla legge è stata fatta al venditore entro il termine di prescrizione.
6    Il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha intenzionalmente ingannato il compratore. La presente disposizione non si applica al termine di 30 anni di cui al capoverso 3.
OR bezweckt, im Interesse der Verkehrs-
und Rechtssicherheit baldmöglichst nach der Ablieferung eine klare Rechtslage
zu schaffen, und der Handelsverkehr neigt wenig zu Abmachungen, die entgegen
diesem Zwecke einer Verzögerung der endgültigen Erledigung Vorschub leisten.
Deshalb muss im Zweifel zu Gunsten der geringeren Belastung des Verkäufers
entschieden und angenommen werden, es sei die Willensmeinung der Parteien
dahin gegangen, dass mit dem Ablauf der bedungenen Garantiefrist ohne weiteres
auch die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen aus dieser Garantiepflicht
des Verkäufers zu Ende gehe, sofern wenigstens die gesetzliche
Verjährungsfrist nicht länger ist als die vertragliche Garantiezeit (vgl. das
Urteil des Obergerichts Zürich in Blätter für handelsrechtliche Entscheidungen
14 S. 331, nicht publiziert er Entscheid der I. Zivilabteilung des
Bundesgerichts vom 24. Dezember 1951 i. S. Stapfer c. Ducati; ferner für das
deutsche Recht RGZ 91 S. 305). Die Vorinstanz hat somit zu Recht die
Verjährungseinrede der Beklagten geschützt.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 78 II 367
Data : 01. gennaio 1952
Pubblicato : 10. ottobre 1952
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 78 II 367
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Kauf, Gewährleistung für Sachmängel, Verjährung.Beginn der Verjährungsfrist bei Vereinbarung einer...


Registro di legislazione
CO: 210
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 210 - 1 Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand'anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.
1    Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand'anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.
2    Il termine è di cinque anni se i difetti di una cosa integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera.
3    Per i beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 200377 sul trasferimento dei beni culturali l'azione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.
4    Qualunque patto che riduca il termine di prescrizione è nullo se:
a  prevede un termine inferiore a due anni o, nel caso di cose usate, inferiore a un anno;
b  la cosa è destinata all'uso personale o familiare del compratore; e
c  il venditore agisce nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.
5    Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere se la notificazione prevista dalla legge è stata fatta al venditore entro il termine di prescrizione.
6    Il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha intenzionalmente ingannato il compratore. La presente disposizione non si applica al termine di 30 anni di cui al capoverso 3.
Registro DTF
78-II-367
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
inizio • durata • dubbio • autorità inferiore • termine • casale • garanzia pei difetti della cosa • decisione • stampa • tribunale di commercio • volontà • convenuto • termine • tribunale federale • sicurezza del diritto • polvere • all'interno