Urteilskopf

143 I 272

24. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Oberstufenschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach und Mitb. gegen Kantonsrat und Regierungsrat des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_756/2015 vom 3. April 2017

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 273

BGE 143 I 272 S. 273

A. Am 25. Oktober 2010 eröffnete die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich die Vernehmlassung zu einem totalrevidierten Gemeindegesetz, welches die bisherige Fassung vom 6. Juni 1926 (LS 131.1; nachfolgend: GG/ZH 1926) ersetzen soll. Eine der in die Vernehmlassung geschickten Änderungen betraf die
BGE 143 I 272 S. 274

Schulgemeinden. Gemäss § 31 Abs. 2 der Vernehmlassungsvorlage (nachfolgend: VE-GG/ZH) sah die Direktion vor, dass die Parlamentsgemeinden inskünftig "auch die Aufgaben der Volksschule" wahrnehmen sollten. Unter einer Parlamentsgemeinde versteht das Gemeinderecht des Kantons Zürich jene politischen Gemeinden (Einwohnergemeinden), welche von der Gemeindeversammlung zu einem Gemeindeparlament übergegangen sind. Dies wurde damit begründet, dass in den Parlamentsgemeinden das Nebeneinander von Gemeindeversammlung (im Schulbereich) und Gemeindeparlament (in allen übrigen Sachbereichen) nicht mehr zeitgemäss sei.

B. In der Vernehmlassung wurde die Pflicht zur sektoriellen Schaffung von sog. Einheitsgemeinden mehrheitlich begrüsst. Dennoch sah der Regierungsrat des Kantons Zürich in seinem Antrag vom 20. März 2013 von einer Übernahme in den Entwurf ab (nachfolgend: E-GG/ZH). Die vorberatende Kommission des Kantonsrats nahm das Anliegen wieder auf (§ 3 Abs. 2 des Antrags vom 5. Dezember 2014). Sie führte hierzu Anhörungen mit Interessengruppen durch, so mit dem Gemeindepräsidentenverband des Kantons Zürich und dem Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute. Das Anliegen fand in der Kommission überwiegende Unterstützung. In ihrer Sitzung vom 31. Oktober 2014 hielt die Kommission an der Neuerung fest und ergänzte sie diese mit einer Übergangsbestimmung (§ 188a E-GG/ZH). Danach sollten die Schulgemeinden, die das Gebiet von Parlamentsgemeinden ganz oder teilweise umfassen, verpflichtet werden, bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Amtsdauer nach Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes ihre Auflösung zu beschliessen. Am 21. November 2014 hielt die Kommission in zweiter Lesung an ihren bisherigen Beschlüssen fest.
C. Der Kantonsrat des Kantons Zürich befasste sich in seiner Sitzung vom 27. Januar 2015 erstmals mit § 3 Abs. 2 E-GG/ZH, wobei sich die Mehrheit für den Verzicht auf die Neuerung aussprach. Am 2. Februar 2015 hiess der Kantonsrat mit 78 Stimmen einen Rückkommensantrag zum Beschluss vom 27. Januar 2015 gut. Der Erstvotant, Kantonsrat Philipp Kutter, gab Folgendes zu bedenken: "(...) Es geht hier um die Frage, ob in Parlamentsgemeinden auch noch zusätzlich separate Versammlungsgemeinden möglich sein sollen. Aus unserer Sicht ist das ein alter Zopf. Das Nebeneinander von Parlamentsgemeinden und Versammlungsgemeinden ist unübersichtlich, verwirrend und kann groteske organisatorische Folgen haben."
BGE 143 I 272 S. 275

Nach weiteren Wortmeldungen hiess der Kantonsrat die Neuerung nunmehr gut. Am 9. Februar 2015 beriet er die Übergangsregelung (§ 188a E-GG/ZH). Diese fand mehrheitliche Zustimmung. In der Schlussabstimmung vom 20. April 2015 verabschiedete er die Vorlage mit 110 zu 50 Stimmen. Die hier massgebenden Bestimmungen erhielten folgenden Wortlaut: § 3 Abs. 2 und 3 GG/ZH 2015 ("Gliederung und Organisation")
"2 Politische Gemeinden organisieren sich als Versammlungsgemeinden oder als Parlamentsgemeinden. Parlamentsgemeinden nehmen auch die Aufgaben der Gemeinden im Bereich von Schule und Bildung wahr. 3 Schulgemeinden organisieren sich als Versammlungsgemeinden." § 177 GG/ZH 2015 ("Auflösung von Schulgemeinden im Gebiet von Parlamentsgemeinden") "Schulgemeinden, die das Gebiet von Parlamentsgemeinden ganz oder teilweise umfassen, lösen sich bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Amtsdauer nach Inkrafttreten dieses Gesetzes auf."
D. Der neue Erlass (nachfolgend: GG/ZH 2015) wurde im Amtsblatt des Kantons Zürich, Ausgabe vom 30. April 2015, S. 21 ff., veröffentlicht. Die Frist für das fakultative Referendum verstrich am 29. Juni 2015 ungenutzt. Im Amtsblatt vom 24. Juli 2015, S. 34, gab die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich das Nichtzustandekommen des Referendums bekannt. Es ist vorgesehen, das Gesetz am 1. Januar 2018 in Kraft zu setzen.
E. Mit gemeinsamer Eingabe beim Bundesgericht vom 4. September 2015 erheben die vier Oberstufenschulgemeinden Bülach, Dübendorf-Schwerzenbach, Nänikon-Greifensee und Wädenswil sowie die sechs politischen Gemeinden Bachenbülach, Greifensee, Hochfelden, Höri, Schwerzenbach und Winkel, alle im Kanton Zürich gelegen, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragen, § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 177 GG/ZH 2015 seien aufzuheben. Ferner sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. Sie rügen, die streitbetroffenen Normen verletzten zum einen die Gemeindeautonomie (Art. 83
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
1    I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
2    I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici.
3    I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico.
und 84
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
der Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2005 [KV/ZH; SR 131.211]), zum andern rechtsstaatliche Verfassungsgarantien (so namentlich Art. 8 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
1    Tutti sono uguali davanti alla legge.
2    Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3    Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4    La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
und Art. 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
BV). Der Kantonsrat des Kantons Zürich schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Mit Verfügung vom 8. Oktober
BGE 143 I 272 S. 276

2015 entsprach der Abteilungspräsident dem Gesuch um Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut und hebt § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 177 GG/ZH in der Fassung vom 20. April 2015 auf. (Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Streitig und zu prüfen ist im Rahmen einer abstrakten (hauptfrageweisen) Rechtsetzungskontrolle, ob die streitbetroffenen Bestimmungen mit dem übergeordneten Recht vereinbar sind. Vorliegend stellt sich die Frage nach der Verfassungsmässigkeit von § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 177 GG/ZH 2015. Dabei ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob das Verfassungsrecht des Kantons Zürich im streitbetroffenen Bereich Garantien zugunsten der beschwerdeführenden Gemeinden aufstellt (hinten E. 2.2 ff.). Fehlt es daran, ist die Beschwerde aus diesem Grund abzuweisen, andernfalls ist in einem zweiten Schritt der Frage nachzugehen, ob der Gesetzgeber durch Erlass der streitbetroffenen Bestimmungen in die verfassungsgemässe Garantie eingegriffen hat (hinten E. 2.5).
2.2

2.2.1 Zur Hierarchie der Normen lässt sich der Bundesverfassung einzig entnehmen, dass alles Bundesrecht (Art. 49 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
1    Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
2    La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.
BV) und das interkantonale Recht (Art. 48 Abs. 5
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 48 Trattati intercantonali - 1 I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.
1    I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.
2    La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.
3    I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.
4    Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:
a  sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
b  stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.14
5    I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.15
BV) widersprechendes kantonales Recht zurückdrängt. Die innerkantonale Normhierarchie bleibt unerwähnt. Gemäss Art. 51 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
1    Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
2    Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.
BV gibt sich aber jeder Kanton eine demokratische Verfassung (dazu BGE 140 I 394 E. 8.1 S. 401). Im Normgefüge des Kantons kommt der Verfassung alsdann der normative Vorrang zu (ANDREAS AUER, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, 2016, N. 485). Sie ist "formellement supérieure au reste du droit cantonal" (JEAN-FRANÇOIS AUBERT, in: Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [...], Aubert/Mahon [Hrsg.], 2003, N. 2 zu Art. 51
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
1    Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
2    Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.
BV). Folglich geht eine kantonale Verfassung allen Arten des subkonstitutionellen Rechts des betreffenden Kantons vor, was Art. 51
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
1    Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
2    Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.
BV stillschweigend voraussetzt (BELSER/MASSÜGER, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 16 zu Art. 51
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
1    Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
2    Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.
BV; GIOVANNI BIAGGINI, BV, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [...], 2007, N. 8 zu Art. 51
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
1    Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
2    Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.
BV).
BGE 143 I 272 S. 277

2.2.2 Die Vorrangstellung der kantonalen Verfassung spiegelt sich zudem darin, dass die Kantonsverfassungen der Gewährleistung des Bundes bedürfen (Art. 51 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
1    Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
2    Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.
Satz 1 BV). Der Bund erteilt die Gewährleistung, wenn das kantonale Verfassungsrecht dem Bundesrecht nicht widerspricht (Art. 51 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
1    Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
2    Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.
Satz 2 BV). Der Begriff des Bundesrechts im Sinne von Art. 51 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
1    Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
2    Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.
BV umfasst sämtliche Rechtsetzungsstufen des Bundes (AUER, a.a.O., N. 592). Mit dem Erfordernis der Gewährleistung stellt der Bund im Zeitpunkt der Gewährleistung den Vorrang des Bundesrechts gegenüber kantonalem Recht sicher. Unterkonstitutionelles kantonales Recht ist der Gewährleistung nicht zugänglich. Die Bundesversammlung verbindet mit der Gewährleistung der Verfassung die Erwartung, dass das nachgeordnete kantonale Recht mit dem gewährleisteten Verfassungsrecht in Einklang steht. Dies ist ein Aspekt des Gebots der Bundestreue, wie sie sich insbesondere aus Art. 44
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 44 Principi - 1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.
1    La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.
2    Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.
3    Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni10 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.
BV ergibt.

2.2.3 Die Auslegung einer Kantonsverfassung folgt grundsätzlich jenen Regeln, die für die Auslegung des unterkonstitutionellen Rechts gelten (BGE 139 II 243 E. 8 S. 249; BGE 131 I 74 E. 4.1 S. 80). Ausgangspunkt der Auslegung eines Rechtssatzes bildet der Wortlaut der Bestimmung (grammatikalisches Element; BGE 142 V 402 E. 4.1 S. 404 f.). Ist der Wortlaut der Bestimmung klar, d. h. eindeutig und unmissverständlich, darf davon nur abgewichen werden, wenn triftiger Grund für die Annahme besteht, der Wortlaut ziele am "wahren Sinn" der Regelung vorbei. Anlass für eine solche Annahme können die Entstehungsgeschichte der Bestimmung (historisches Element), ihr Zweck (teleologisches Element) oder der Zusammenhang mit andern Vorschriften (systematisches Element) geben (BGE 142 I 135 E. 1.1.1 S. 138; BGE 142 III 695 E. 4.1.2 S. 699; BGE 141 II 57 E. 3.2 S. 61). Nur für den Fall, dass der Wortlaut der Bestimmung unklar bzw. nicht restlos klar ist und verschiedene Interpretationen möglich bleiben, muss nach der wahren Tragweite der Bestimmung gesucht werden. Dabei sind alle anerkannten Auslegungselemente zu berücksichtigen (pragmatischer Methodenpluralismus; BGE 142 I 135 E. 1.1.1 S. 138; BGE 142 III 695 E. 4.1.2 S. 699). Auch eine solche Auslegung findet ihre Grenzen aber am klaren Wortlaut und Sinn einer Gesetzesbestimmung, indem der eindeutige Wortsinn nicht zugunsten einer solchen Interpretation beiseitegeschoben werden darf (BGE 141 V 221 E. 5.2.1 S. 225).

BGE 143 I 272 S. 278

2.3

2.3.1 Die Gemeinde ist ein Institut des kantonalen Rechts (AUER, a.a.O., N. 412). Der konkrete Umfang des Rechtsinstituts geht daher aus dem jeweiligen kantonalen Verfassungsrecht hervor, soweit der Kanton überhaupt Anordnungen auf Verfassungsstufe trifft, zumindest aber aus dem jeweiligen Gesetzesrecht (BGE 141 I 36 E. 5.3 S. 42 f.; BGE 140 I 285 E. 4.1 S. 292 f.; BGE 139 I 169 E. 6.1 S. 173). Die Bundesverfassung gewährleistet die Gemeindeautonomie nur, aber immerhin in diesem Umfang, mithin "nach Massgabe des kantonalen Rechts" (Art. 50 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.
1    L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.
2    Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.
3    La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.
BV; zum Ganzen BGE 141 I 36 E. 5.3 S. 42 f. mit Hinweisen). Der rechtliche Beitrag des Bundes erschöpft sich darin, die Gemeindeautonomie gerichtlich in dem vom Kanton umrissenen Umfang zu schützen (PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4. Aufl. 2016, § 17 N. 4).
2.3.2 Der bundesgerichtlichen Praxis zufolge sind Gemeinden in einem Sachbereich autonom, wenn das kantonale Recht diesen nicht abschliessend ordnet, sondern ihn ganz oder teilweise der Gemeinde zur Regelung überlässt und ihr in diesem Bereich eine relativerhebliche Entscheidungsfreiheit einräumt (BGE 142 I 177 E. 2 S. 180). Der Gestaltungsspielraum muss, um als Garantie des Kantons gelten zu können, sowohl quantitativ (Befugnis, eine wesentliche Frage eigenständig zu beantworten) als auch qualitativ erheblich sein (bezogen auf eine kommunale Angelegenheit; TSCHANNEN, a.a.O., § 17 N. 6). Inhaltlich kann die Entscheidungsfreiheit sich ebenso auf die Rechtsetzung des kommunalen Rechts wie auf die Rechtsanwendung des eidgenössischen, kantonalen oder kommunalen Rechts beziehen (TSCHANNEN, a.a.O., § 17 N. 9 und 11).
2.3.3 Das Staatsrecht des Kantons Zürich sieht das Institut der Gemeinde in drei Erscheinungsformen vor. Dabei handelt es sich um die politischen Gemeinden (Einwohnergemeinden; Art. 83 Abs. 1
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
1    I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
2    I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici.
3    I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico.
KV/ZH), die Schulgemeinden (Art. 83 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
1    I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
2    I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici.
3    I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico.
KV/ZH) und die kirchlichen Körperschaften (Art. 130
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 130 - 1 Il Cantone riconosce come enti autonomi di diritto pubblico:
1    Il Cantone riconosce come enti autonomi di diritto pubblico:
a  la Chiesa evangelica riformata e le sue parrocchie;
b  la Chiesa cattolica romana e le sue parrocchie;
c  la Parrocchia cattolica cristiana.
2    La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Parrocchia cattolica cristiana sono autonome nei limiti del diritto cantonale. Esse disciplinano:
a  in un atto normativo sottoposto a referendum obbligatorio e conforme ai principi legalitari e democratici, il diritto di voto per quanto concerne i loro affari interni;
b  la competenza per la costituzione di nuove parrocchie, nonché per l'aggregazione o lo scioglimento di parrocchie esistenti.
3    La legge disciplina:
a  le linee fondamentali dell'organizzazione degli enti ecclesiastici;
b  il diritto di riscuotere imposte;
c  le prestazioni dello Stato;
d  la competenza e la procedura di nomina dei pastori e dei parroci e la durata della loro funzione.
4    La legge può prevedere che una parte del gettito non possa essere devoluta a certi scopi.
5    Il Cantone esercita l'alta vigilanza sugli enti ecclesiastici.
KV/ZH). Deren Selbständigkeit wird anerkannt (Art. 1 Abs. 4
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 1 - 1 Il Cantone di Zurigo è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
1    Il Cantone di Zurigo è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
2    Esso poggia sulla responsabilità individuale e collettiva dei suoi abitanti.
3    Il potere dello Stato discende dal Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.
4    Il Cantone riconosce l'autonomia dei Comuni.
KV/ZH), wenn auch nur in allgemeiner Weise (BGE 136 I 395 E. 3.2.2 S. 398; Urteil 2C_919/2011 vom 9. Februar 2012 E. 2.2.1, in: ZBl 113/2012 S. 543, RDAF 2013 I S. 350). Die Gemeinden sind berechtigt und verpflichtet, ihre Angelegenheiten selbständig zu regeln (Art. 85 Abs. 1
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 85 - 1 I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile.
1    I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile.
2    Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati.
3    Esso sente i Comuni in tempo utile.
KV/ZH). Die politischen Gemeinden unterliegen dem Subsidiaritätsprinzip. Kraft ausdrücklicher Anordnung nehmen sie alle öffentlichen Aufgaben
BGE 143 I 272 S. 279

wahr, für die weder Bund noch Kanton zuständig sind (Art. 83 Abs. 1
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
1    I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
2    I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici.
3    I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico.
KV/ZH).
2.3.4 Die Kantone üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind (Art. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.
Teilsatz 2 BV; BGE 142 II 182 E. 3.2.2 S. 194). Mangels einer Bundeskompetenz sind die Kantone auch für das Schulwesen zuständig, was deklaratorisch aus Art. 62 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 62 - 1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.
1    Il settore scolastico compete ai Cantoni.
2    I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.22
3    I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.23
4    Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.24
5    La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.25
6    È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.26
BV hervorgeht. Sie haben in organisatorischer, fachlicher und finanzieller Hinsicht für einen ausreichenden Grundschulunterricht zu sorgen, der allen Kindern offensteht (Art. 62 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 62 - 1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.
1    Il settore scolastico compete ai Cantoni.
2    I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.22
3    I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.23
4    Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.24
5    La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.25
6    È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.26
Satz 1 BV in der Fassung vom 16. Dezember 2005, in Kraft seit 21. Mai 2006 [AS 2006 3033]; BGE 140 I 153 E. 2.3.2 S. 156 f.). Sache der Kantone ist es daher auch, darüber zu befinden, welcher Behörde die Wahrnehmung des Bildungsauftrags obliegt. Dem Bundesrecht lässt sich hierzu nichts entnehmen. Nach Art. 116 Abs. 1
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 116 - 1 Il Cantone e i Comuni gestiscono scuole pubbliche che dispensino un insegnamento di qualità.
1    Il Cantone e i Comuni gestiscono scuole pubbliche che dispensino un insegnamento di qualità.
2    Le scuole pubbliche rispettano i valori fondamentali dello Stato democratico. Sono aconfessionali e apolitiche.
KV/ZH führen "Kanton und Gemeinden" qualitativ hochstehende öffentliche Schulen.
2.3.5 In organisatorischer Hinsicht hält Art. 83 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
1    I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
2    I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici.
3    I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico.
KV/ZH fest, dass die Aufgaben im Bereich von Schule und Bildung von Schulgemeinden wahrgenommen werden können. Bei ihnen handelt es sich um "Spezialgemeinden", deren Aufgabenbereich auf die Volksschule (Kindergarten, Primarschule und Oberstufe) beschränkt ist (JAAG, in: Kommentar zur Zürcher Kantonsverfassung, 2007, N. 15 zu Art. 83
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
1    I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
2    I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici.
3    I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico.
KV/ZH). Den "Einheitsgemeinden", welche neben allen weiteren auch die Aufgaben aus dem Bildungsauftrag wahrnehmen, kommt konzeptionell die "Vorrangstellung" zu (URS GLÄTTLI, in: Ergänzungsband zum Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz, Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute [Hrsg.],2011, N. 1 und 2 zu § 4 GG/ZH 1926; dazu auch FRANZ KESSLER, Die Anfänge der Gemeindeautonomie im Kanton Zürich, in: Festschrift für Alfred Kölz, Isabelle Häner [Hrsg.], 2003, S. 131 ff., insb. 148).
2.4

2.4.1 Anders als politische Gemeinden, deren Bestand in dem Sinne garantiert ist, dass ein lückenloser Teppich vorliegen muss, der restlos das gesamte Kantonsgebiet abdeckt, handelt es sich bei den Schulgemeinden um ein fakultatives Institut. Bildungsaufgaben "können" einer Schulgemeinde übertragen werden, ansonsten die politische Gemeinde auch hierfür zuständig ist (Art. 83 Abs. 1
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
1    I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
2    I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici.
3    I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico.
KV/ZH). Besteht aber eine Schulgemeinde, kann diese mit der "Mehrheit der Stimmenden jeder beteiligten Gemeinde" (Art. 84 Abs. 1
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH) mit einer anderen Schulgemeinde fusionieren (gleichartige Fusion,
BGE 143 I 272 S. 280

"Kombinationsfusion"). Ein Zusammenschluss ist aber auch mit der politischen Gemeinde möglich, auf deren Gebiet sie sich befindet (ungleichartige Fusion, "Absorptionsfusion"; JAAG, a.a.O., N. 5 zu Art. 84
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH). In diesem letzteren Fall geht die Schulgemeinde ersatzlos unter, was aber nur mit der "Zustimmung der Mehrheit der Stimmenden dieser Gemeinde" geschehen kann (Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH). In einem solchen Fall sieht die Verfassung eine Urnenabstimmung auf Ebene der Schulgemeinde vor (Art. 84 Abs. 3
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH). Das Einverständnis der aufnehmenden politischen Gemeinde ist entbehrlich (zum Ganzen JAAG, a.a.O., N. 4 ff. zu Art. 84
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH).
2.4.2 Zwangsfusionen über die Köpfe der Stimmberechtigten hinweg sieht das Staatsrecht des Kantons Zürich nicht (mehr) vor (JAAG, a.a.O., N. 6 zu Art. 84
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH). Entsprechend wenig lässt sich aus BGE 131 I 91 betreffend die Munizipalgemeinde Ausserbinn/VS herleiten, weicht die Rechtslage im Kanton Wallis doch ganz erheblich von jener des Kantons Zürich ab. Gemäss Art. 26 Abs. 3
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
der Verfassung des Kantons Wallis vom 8. März 1907 (KV/VS; SR 131.232) und Art. 135
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
des Gemeindegesetzes (des Kantons Wallis) vom 5. Februar 2004 (GG/VS; SGS 175.1) ist die zwangsweise Fusion von Gemeinden zulässig, wenn auch nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen. Im Kanton Zürich verhält es sich grundlegend anders: Soll eine Schulgemeinde aufgelöst werden, bedarf es gemäss Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH der Zustimmung der Mehrheit der Stimmenden der Schulgemeinde.
2.4.3 Der Wortlaut von Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH lässt mithin keine Fragen offen, er ist klar. Vom eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nach dem Gesagten nur abgewichen werden, wenn triftiger Grund für die Annahme besteht, er ziele am "wahren Sinn" der Regelung vorbei. Anlass für eine solche Annahme können die Entstehungsgeschichte der Bestimmung (historisches Element), ihr Zweck (teleologisches Element) oder der Zusammenhang mit andern Vorschriften (systematisches Element) geben (vorne E. 2.2.3).
2.4.4 Erkenntnisse lassen sich insbesondere aus der Entstehungsgeschichte gewinnen. Gemäss der seinerzeitigen Kantonsverfassung des Kantons Zürich von 18. April 1869 erfolgte die Bildung neuer und die Vereinigung oder Auflösung bestehender Gemeinden ursprünglich im Weg der Gesetzgebung (Art. 47 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 47 - 1 I rapporti di lavoro del personale dello Stato e dei Comuni sono retti dal diritto pubblico.
1    I rapporti di lavoro del personale dello Stato e dei Comuni sono retti dal diritto pubblico.
2    La legge disciplina la responsabilità nei confronti del Cantone e dei Comuni:
a  del personale dello Stato e dei Comuni;
b  dei membri delle autorità;
c  dei privati incaricati di compiti pubblici.
KV/ZH 1869). Am 31. Januar 1904 kam es zu einer Revision dieser Verfassungsbestimmung. Fortan - und dies bis zur Totalrevision von 2005 -
BGE 143 I 272 S. 281

galt, dass über die Neubildung, Vereinigung oder Auflösung von Schulgemeinden mit Beschluss des Kantonsrats zu befinden war (dazu WALTER WETTSTEIN, Die Gemeindegesetzgebung des Kantons Zürich, 1907, N. 2; HANS RUDOLF THALMANN, Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz, 3. Aufl. 2000, N. 2 zu § 4 GG/ZH 1926; GLÄTTLI, a.a.O., N. 1 zu § 4 GG/ZH 1926). Der Verfassungsgeber von 2005 übertrug diese Kompetenz alsdann vom Kantonsrat an die Stimmenden der Schulgemeinde (Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH).
2.4.5 Die jüngste Kompetenzverschiebung scheint mit Bedacht getroffen worden zu sein. Wie den Protokollen des Verfassungsrates zu entnehmen ist, ging mit Art. 84
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH die Absicht einher, die Gemeindeautonomie zu stärken. So wies der Sprecher in der zweiten Gesamtlesung darauf hin, dass "Eingriffe von oben, wie sie heute möglich sind", abzulehnen seien (Votum von Verfassungsrat Kurt Stäheli, 59. Sitzung des Verfassungsrates vom 8. Juli 2004, S. 3194; siehe auch 3195 f.). Die Verabschiedung von Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH musste sich in der Folge unmittelbar auf § 4 Abs. 2 GG/ZH 1926 auswirken. Denn dieser sah weiterhin vor, dass der Kantonsrat die Fusion von Schulgemeinden anordnen konnte, "wenn die besonderen Verhältnisse der Gemeinden die Vereinigung als zweckmässig erscheinen lassen". Mit dem Inkrafttreten von Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH blieb der nunmehr verfassungswidrige § 4 Abs. 2 GG/ZH 1926 formell zwar in Kraft, er konnte aber nicht mehr angewendet werden (dazu GLÄTTLI, a.a.O., N. 1 zu § 4 GG/ZH 1926).

2.4.6 Unter diesen entstehungsgeschichtlichen Vorzeichen ist es von vornherein unzulässig, vom klaren Wortlaut von Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH abzuweichen. Der Normtext gibt den Normsinn treffend wieder. Im Sinne eines Zwischenergebnisses zeigt sich, dass Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH eine kantonale Garantie zugunsten der Schulgemeinden gewährt (Art. 189 Abs. 1 lit. e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 189 Competenze del Tribunale federale - 1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:
1    Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  del diritto intercantonale;
d  dei diritti costituzionali cantonali;
e  dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;
f  delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.
1bis    ... 134
2    Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.
3    La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.
4    Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.
BV): Es liegt in der ausschliesslichen Zuständigkeit der Stimmberechtigten der jeweiligen Schulgemeinde, darüber zu befinden, ob die Schulgemeinde in der bisherigen Form beibehalten werden, mit einer anderen Schulgemeinde fusionieren oder in der politischen Gemeinde aufgehen soll. Diese Garantie, wie sie sich aus der gewährleisteten Kantonsverfassung ergibt, steht unter dem Schutz der Eidgenossenschaft. Die Schulgemeinden können mit Recht rügen, eine die Garantie durchkreuzende Gesetzesbestimmung halte vor dem übergeordneten Recht nicht stand (Art. 89 Abs. 2 lit. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
BGG).
BGE 143 I 272 S. 282

2.5

2.5.1 Damit fragt sich in der Sache selbst, ob die streitbetroffenen Normen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 und § 177 GG/ZH 2015) mit Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH vereinbar sind. Der Verfassung kommt im Normgefüge jedes Kantons der normative Vorrang zu (vorne E. 2.2.1), zumal sie die Gewährleistung seitens der Bundesversammlung erfahren hat (vorne E. 2.2.2). Umso mehr ist der Kanton auf seine Verfassung zu behaften. Er hat unterkonstitutionelles Recht in Einklang mit der gewährleisteten Verfassung zu gestalten. Wenn anlässlich der hauptfrageweisen Rechtsetzungskontrolle zu klären ist, ob der kantonale Gesetz- und/oder Verordnungsgeber diesen Ansprüchen genügt hat, auferlegt sich das Bundesgericht, trotz freier Prüfungsbefugnis (nicht publ. E. 1.3.8), aber eine gewisse Zurückhaltung. Diese ist in der Rücksicht auf den Föderalismus und die Verhältnismässigkeit begründet. Das Bundesgericht prüft praxisgemäss (nur), ob der angefochtenen Norm nach den anerkannten Auslegungsregeln ein Sinn beigemessen werden kann, der sich mit dem übergeordneten Recht vereinbaren lässt. Das Bundesgericht hebt ein kantonales Gesetz oder eine kantonale Rechtsverordnung nur auf, falls die Norm sich jeder verfassungs- und völkerrechtskonformen Auslegung entzieht, nicht jedoch bereits, wenn sie einer solchen in vertretbarer Weise zugänglich bleibt (BGE 138 I 321 E. 2 S. 323; BGE 137 I 77 E. 2 S. 82).
2.5.2 Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 GG/ZH 2015 nehmen die Parlamentsgemeinden auch die Aufgaben der Gemeinden im Bereich von Schule und Bildung wahr. Im Gegenzug sind die vorbestehenden Schulgemeinden, soweit sie ganz oder teilweise auf dem Gebiet einer Parlamentsgemeinde liegen, gehalten, ihre Aufgaben an die politische Gemeinde abzutreten. Gemäss § 177 GG/ZH 2015 hat dies "bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Amtsdauer nach Inkrafttreten dieses Gesetzes" zu geschehen. Das revidierte Gemeindegesetz sieht von jeder Mitwirkung der Stimmberechtigten der Schulgemeinden ab. Beim Gesetz handelt es sich - anders als bei der Verfassung - um einen neuen Erlass, was in der Auslegung zu einem verstärkten Stellenwert des Wortlauts und der Materialien führt (BGE 141 III 155 E. 4.2 S. 156; BGE 141 IV 299 E. 1.3.2 S. 299 f.; BGE 141 V 206 E. 3.2 S. 212).
2.5.3 Der Wortlaut des Gesetzes ist klar und unzweideutig. Der Blick in die Materialien bekräftigt diese Einschätzung: Schon § 31 Abs. 2 VE-GG/ZH (Sachverhalt, lit. A) hatte darauf abgezielt, das
BGE 143 I 272 S. 283

Nebeneinander von Gemeindeversammlung (Schulgemeinde) und Gemeindeparlament (politische Gemeinde) zu beseitigen. Der Regierungsrat liess das Ansinnen zwar fallen, doch nahm die vorberatende Kommission es gleich wieder auf (Sachverhalt, lit. B). Der Kantonsrat sah seinerseits von der Neuerung zunächst ab, um sie später doch gutzuheissen. Das einleitende Votum in der Sitzung vom 2. Februar 2015 erhellt die Stossrichtung: Beabsichtigt war, den "alten Zopf" abzuschneiden, um dadurch die "unübersichtliche, verwirrende und groteske" Situation zu beseitigen (Sachverhalt, lit. C). Die Mehrheit des Kantonsrats teilte diese Einschätzung. In seiner Vernehmlassung zur Beschwerde führt der Kantonsrat denn auch aus, nach Ablauf der gesetzlichen Frist (§ 177 GG/ZH 2015) würde die Auflösung "soweit notwendig ersatzhalber aufsichtsrechtlich vorgenommen", mithin gegebenenfalls auch ohne Zustimmung der Stimmberechtigten.
2.5.4 Eine verfassungskonforme Auslegung von § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 177 GG/ZH 2015 ist unter diesen Umständen ausgeschlossen. Die neu geschaffene gesetzliche Grundlage erlaubt Zwangsfusionen, was verfassungsrechtlich nicht haltbar ist. Das revidierte Gesetzesrecht vermag Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
KV/ZH nicht zurückzudrängen. Gegenteils geht das kantonale Verfassungsrecht - anders als im Bereich des Bundesrechts (Art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
BV) - dem nachgeordneten Recht ausnahmslos vor. Die Beschwerde erweist sich damit als begründet, weshalb sie gutzuheissen ist und die angefochtenen Bestimmungen aufzuheben sind. Mit Blick darauf erübrigt es sich, den angeblichen Gehörsverletzungen nachzugehen (nicht publ. E. 1.3.6). (...)
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 143 I 272
Data : 03. aprile 2017
Pubblicato : 13. ottobre 2017
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 143 I 272
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Art. 50 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 2, art. 189 cpv. 1 lett. e Cost.; art. 89 cpv. 2 lett. c LTF; art. 83 e 84 Cost./ZH; § 3 cpv.


Registro di legislazione
Cost: 2 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.
1    La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.
2    Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.
3    Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.
4    Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.
3 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.
8 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
1    Tutti sono uguali davanti alla legge.
2    Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3    Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4    La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
29 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
44 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 44 Principi - 1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.
1    La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.
2    Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.
3    Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni10 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.
48 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 48 Trattati intercantonali - 1 I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.
1    I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.
2    La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.
3    I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.
4    Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:
a  sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
b  stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.14
5    I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.15
49 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
1    Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
2    La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.
50 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.
1    L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.
2    Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.
3    La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.
51 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
1    Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
2    Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.
62 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 62 - 1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.
1    Il settore scolastico compete ai Cantoni.
2    I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.22
3    I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.23
4    Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.24
5    La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.25
6    È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.26
189 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 189 Competenze del Tribunale federale - 1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:
1    Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  del diritto intercantonale;
d  dei diritti costituzionali cantonali;
e  dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;
f  delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.
1bis    ... 134
2    Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.
3    La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.
4    Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.
190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
LTF: 89
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
Vallese: 26  135
cost ZH: 1 
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 1 - 1 Il Cantone di Zurigo è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
1    Il Cantone di Zurigo è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
2    Esso poggia sulla responsabilità individuale e collettiva dei suoi abitanti.
3    Il potere dello Stato discende dal Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.
4    Il Cantone riconosce l'autonomia dei Comuni.
47 
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 47 - 1 I rapporti di lavoro del personale dello Stato e dei Comuni sono retti dal diritto pubblico.
1    I rapporti di lavoro del personale dello Stato e dei Comuni sono retti dal diritto pubblico.
2    La legge disciplina la responsabilità nei confronti del Cantone e dei Comuni:
a  del personale dello Stato e dei Comuni;
b  dei membri delle autorità;
c  dei privati incaricati di compiti pubblici.
83 
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
1    I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
2    I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici.
3    I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico.
84 
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1    L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
2    Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.
3    Il voto deve svolgersi alle urne.
4    La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.
5    I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
85 
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 85 - 1 I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile.
1    I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile.
2    Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati.
3    Esso sente i Comuni in tempo utile.
116 
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 116 - 1 Il Cantone e i Comuni gestiscono scuole pubbliche che dispensino un insegnamento di qualità.
1    Il Cantone e i Comuni gestiscono scuole pubbliche che dispensino un insegnamento di qualità.
2    Le scuole pubbliche rispettano i valori fondamentali dello Stato democratico. Sono aconfessionali e apolitiche.
130
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 130 - 1 Il Cantone riconosce come enti autonomi di diritto pubblico:
1    Il Cantone riconosce come enti autonomi di diritto pubblico:
a  la Chiesa evangelica riformata e le sue parrocchie;
b  la Chiesa cattolica romana e le sue parrocchie;
c  la Parrocchia cattolica cristiana.
2    La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Parrocchia cattolica cristiana sono autonome nei limiti del diritto cantonale. Esse disciplinano:
a  in un atto normativo sottoposto a referendum obbligatorio e conforme ai principi legalitari e democratici, il diritto di voto per quanto concerne i loro affari interni;
b  la competenza per la costituzione di nuove parrocchie, nonché per l'aggregazione o lo scioglimento di parrocchie esistenti.
3    La legge disciplina:
a  le linee fondamentali dell'organizzazione degli enti ecclesiastici;
b  il diritto di riscuotere imposte;
c  le prestazioni dello Stato;
d  la competenza e la procedura di nomina dei pastori e dei parroci e la durata della loro funzione.
4    La legge può prevedere che una parte del gettito non possa essere devoluta a certi scopi.
5    Il Cantone esercita l'alta vigilanza sugli enti ecclesiastici.
Registro DTF
131-I-74 • 131-I-91 • 136-I-395 • 137-I-77 • 138-I-321 • 139-I-169 • 139-II-243 • 140-I-153 • 140-I-285 • 140-I-394 • 141-I-36 • 141-II-57 • 141-III-155 • 141-IV-298 • 141-V-206 • 141-V-221 • 142-I-135 • 142-I-177 • 142-II-182 • 142-III-695 • 142-V-402 • 143-I-272
Weitere Urteile ab 2000
2C_756/2015 • 2C_919/2011
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
am • comune scolastico • comune politico • comune • costituzione • norma • diritto cantonale • tribunale federale • legge sui comuni • diritto costituzionale • costituzione cantonale • quesito • autonomia comunale • costituzione federale • entrata in vigore • novazione • fattispecie • elettore • vallese • scuola obbligatoria
... Tutti
AS
AS 2006/3033
RDAF
2013 I 350