139 V 234
32. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Pensionskasse des Bundes PUBLICA gegen B. und viceversa (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_687/2012 / 9C_691/2012 vom 1. Mai 2013
Regeste (de):
- Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione
Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti.
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 39 Rendita di vecchiaia - 1 Fatto salvo l'articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita.
1 Fatto salvo l'articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita. 2 L'importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell'avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell'articolo 36, aumentato di un avere di risparmio speciale (art. 36a) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l'età di pensionamento secondo l'allegato 3; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoversi 4 e 5.96 3 Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile. SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 40 Prelievo di capitale - 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97
1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 1bis Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 2 ...99 3 ...100 4 Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. 5 Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. 5bis Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 6 Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102 7 Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103 SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 40 Prelievo di capitale - 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97
1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 1bis Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 2 ...99 3 ...100 4 Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. 5 Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. 5bis Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 6 Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102 7 Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103 - Die Besitzstandsgarantie nach Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione
Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti.
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 40 Prelievo di capitale - 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97
1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 1bis Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 2 ...99 3 ...100 4 Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. 5 Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. 5bis Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 6 Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102 7 Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103
Regeste (fr):
- Art. 25, 1re phrase, de la loi relative à PUBLICA; art. 39 al. 1 et art. 40 RPEC; art. 35 al. 1 OCFP 1 (en vigueur jusqu'au 30 juin 2008); garantie des droits acquis en cas de versement (partiel) en capital.
- La garantie des droits acquis de l'art. 25, 1re phrase, de la loi relative à PUBLICA ne vaut pas seulement et pour autant qu'une rente de vieillesse soit perçue, mais s'applique également en cas d'un versement partiel en capital dans le cadre de l'art. 35 al. 1 OCFP 1 (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 25 prima frase della legge su PUBLICA; art. 39 cpv. 1 e art. 40 RPIC; art. 35 cpv. 1 OCPC 1 (in vigore fino al 30 giugno 2008); garanzia dei diritti acquisiti in caso di prelievo (parziale) di capitale.
- La garanzia dei diritti acquisiti secondo l'art. 25 prima frase della legge su PUBLICA non vale solo e nella misura in cui è percepita una rendita di vecchiaia, ma entra pure in linea di conto in caso di prelievo parziale di capitale nell'ambito dell'art. 35 cpv. 1 OCPC 1 (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 235
BGE 139 V 234 S. 235
A. B. arbeitete seit 1998 im Bundesamt X. Sie war bei der Pensionskasse des Bundes PKB (seit 1. März 2001: Pensionskasse des Bundes PUBLICA; nachfolgend: Publica) berufsvorsorgeversichert. Diese vollzog auf den 1. Juli 2008 den Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat. Im selben Monat teilte die Publica der Versicherten mit, sie habe nach Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
B. Am 20. Juli 2011 liess B. beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern Klage gegen die Publica einreichen mit dem hauptsächlichen Rechtsbegehren, die Beklagte sei zu verpflichten, ihr eine zusätzliche Kapitalauszahlung in der Höhe von Fr. 84'378.20, eventualiter von Fr. 44'385.10 auszurichten und diese mit Wirkung ab dem heutigen Datum mit 5 % zu verzinsen. Die Publica beantragte in ihrer Antwort die Abweisung der Klage. Im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels hielten die Parteien an ihren Standpunkten fest. Mit Entscheid vom 5. Juli 2012 hiess die Sozialversicherungsrechtliche Abteilung des bernischen Verwaltungsgerichts die Klage teilweise gut. Es wies die Publica an, der Klägerin eine zusätzliche Kapitalabfindung von Fr. 21'285.60 zuzüglich Zins von 3 % vom 5. März 2009 bis 31. Dezember 2011 und von 2,5 % ab 1. Januar 2012 auszurichten. Im Übrigen wies es die Klage ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt die Publica, der Entscheid vom 5. Juli 2012 sei aufzuheben und die Klage vollumfänglich abzuweisen; eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen.
BGE 139 V 234 S. 236
B. hat ebenfalls Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht mit den Rechtsbegehren, der Entscheid vom 5. Juli 2012 sei insoweit aufzuheben, als ihr nicht mehr als Fr. 21'285.60 zugesprochen worden seien, und die Publica sei zu verpflichten, eine zusätzliche Kapitalzahlung von Fr. 63'092.60, eventualiter von Fr. 23'099.50 auszurichten, zuzüglich Zins von 3 % vom 5. März 2009 bis 31. Dezember 2011 und von 2,5 % ab 1. Januar 2012 auf den nachzuzahlenden Beträgen. B. (im Verfahren 9C_687/2012) und die Publica (im Verfahren 9C_691/2012) beantragen jeweils die Abweisung der Beschwerde der Gegenpartei. Das kantonale Verwaltungsgericht und das Bundesamt für Sozialversicherungen haben auf eine Stellungnahme bzw. auf eine Vernehmlassung verzichtet. In einer weiteren Eingabe hat sich B. zur Vernehmlassung der Publica geäussert.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
4.
4.1 Die Vorinstanz ist aufgrund des Wortlauts (Anspruch auf "Besitzstandsgarantie" nicht auf "Altersrente") sowie der Materialien (Botschaft vom 23. September 2005 über die Pensionskasse des Bundes [PUBLICA-Gesetz und Änderung des PKB-Gesetzes]; BBl 2005 5829 ff.) zum Ergebnis gelangt, Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
BGE 139 V 234 S. 237
Tragen, ob die versicherte Person die Altersrente oder den (teilweisen) Kapitalbezug gewählt habe (vgl. Art. 39
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 39 Rendita di vecchiaia - 1 Fatto salvo l'articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita. |
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1 | Fatto salvo l'articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita. |
2 | L'importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell'avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell'articolo 36, aumentato di un avere di risparmio speciale (art. 36a) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l'età di pensionamento secondo l'allegato 3; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoversi 4 e 5.96 |
3 | Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 40 Prelievo di capitale - 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
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1 | All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
1bis | Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 |
2 | ...99 |
3 | ...100 |
4 | Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. |
5 | Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. |
5bis | Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 |
6 | Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102 |
7 | Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103 |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
- Reglementarisch mögliches bzw. effektiv vorhandenes Altersguthaben im Alter 60/2 (gemäss Schreiben der Publica vom 7. Oktober 2010, ausgehend vom Altersguthaben von Fr. 720'809.60 am 1. Juli 2008; inkl. Ergänzungsplan): Fr. 754'273.10; - Reglementarisch mögliches Altersguthaben im Alter 62/0 am 1. Januar 2011: Fr. 864'275.50; - Zur Finanzierung der statisch garantierten altrechtlichen Altersrente im Alter 62/0 benötigtes Altersguthaben: Fr. 925'637.10; - Differenzbetrag (Fr. 61'361.60) diskontiert mit technischem Zinssatz 3,5 % auf den Rücktrittszeitpunkt 60/2 (Garantiekapital): Fr. 57'606.40; Altersguthaben im Rücktrittszeitpunkt (Fr. 754'273.10 + Fr. 57'606.40). (3) Höhe der Kapitalabfindung bei einer ausbezahlten jährlichen Altersrente von Fr. 30'005.40: Fr. 299'989.50 Berechnung:
- Mit dem Altersguthaben im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung Ende Februar 2009 von Fr. 811'879.50 finanzierbare (volle) Altersrente (bei einem Umwandlungssatz von 5,861666 % [Anhang 3 VRAB]): Fr. 47'589.65; - Einmalig auszubezahlendes Kapital ([(Fr. 47'589.65 - Fr. 30'005.40)/ Fr. 47'589.65] x Fr. 811'879.50).
4.2 Die Berechnung der Höhe der einmaligen Kapitalabfindung der Publica unterscheidet sich in einem einzigen Punkt von derjenigen der Vorinstanz: In Schritt (3) wird an Stelle des Altersguthabens im
BGE 139 V 234 S. 238
Rücktrittszeitpunkt (Fr. 811'879.50) das reglementarisch mögliche bzw. das effektiv vorhandene Altersguthaben im Alter 60/2 (Fr. 754'273.10) verwendet. Daraus ergibt sich die Summe von Fr. 278'703.90. Die Publica begründet diese Differenz im Wesentlichen damit, dass nach zutreffender Gesetzesauslegung lediglich die Altersrente, nicht jedoch der Kapitalbezug unter die Besitzstandsgarantie nach Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
4.3 B. wiederum vertritt im Gegensatz zu Vorinstanz und Publica den Standpunkt, dass auch die in Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
5.
5.1 PUBLICA-Gesetz, PKBV 1 und VRAB sind öffentlich-rechtliche Erlasse. Deren Bestimmungen, insbesondere Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
BGE 139 V 234 S. 239
Auslegungselemente heranzuziehen, neben der Entstehungsgeschichte der Norm, wie sie sich namentlich aus den Materialien ergibt, deren Zweck sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Lediglich dann kann allein auf den Wortlaut abgestellt werden, wenn sich daraus zweifelsfrei die sachlich richtige Lösung ergibt. Sind mehrere Interpretationen denkbar, soll jene gewählt werden, welche die verfassungsrechtlichen Vorgaben am besten berücksichtigt (BGE 138 II 107 E. 5.2 S. 107 f.; BGE 138 V 17 E. 4.2 S. 20; BGE 131 III 33 E. 2 S. 35; je mit Hinweisen).
5.2 Der Wortlaut von Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
5.3 Aus dem Vorstehenden kann indessen nicht gefolgert werden, dass die Besitzstandsgarantie nach Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 40 Prelievo di capitale - 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
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1 | All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
1bis | Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 |
2 | ...99 |
3 | ...100 |
4 | Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. |
5 | Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. |
5bis | Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 |
6 | Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102 |
7 | Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103 |
BGE 139 V 234 S. 240
der aktiven Versicherten der Übergangsgeneration, mit 62 Jahren und 40 Versicherungsjahren mit vollem Rentengenuss in Pension gehen zu können; BBl 2005 5879 zu Art. 26 E-PUBLICA-Gesetz; vgl. auch AB 2006 N 825 [Votum Heim]), diesbezüglich nach der Form des Bezugs der Altersleistung zu unterscheiden. Laut Botschaft sollen "die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes 55-, aber noch nicht 65-jährigen Versicherten noch von den geltenden günstigeren Modalitäten des vorzeitigen Altersrücktritts einschliesslich der Überbrückungsrente Gebrauch machen können" (Botschaft, a.a.O.). Der Kapitalbezug ist eine solche Modalität des Rentenanspruchs (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 74/03 vom 29. März 2004 E. 3.3.2), auf die sich die Besitzstandsgarantie nach Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 40 Prelievo di capitale - 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
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1 | All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
1bis | Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 |
2 | ...99 |
3 | ...100 |
4 | Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. |
5 | Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. |
5bis | Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 |
6 | Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102 |
7 | Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103 |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 36 Avere di vecchiaia - 1 Per ogni persona assicurata è costituito un avere individuale di vecchiaia. |
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1 | Per ogni persona assicurata è costituito un avere individuale di vecchiaia. |
2 | L'avere di vecchiaia è composto: |
a | dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 e dell'allegato 6a cifra I; |
b | dalle prestazioni di uscita apportate ai sensi dell'articolo 30; |
c | dagli importi che sono stati accreditati ai sensi dell'articolo 100 capoverso 1 in seguito a divorzio; |
d | dai riscatti accreditati ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2bis; |
dbis | dai riacquisti dopo un divorzio ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 terzo periodo; |
e | dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni o dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza; |
f | da eventuali accrediti complementari; |
g | da riscatti eventualmente effettuati dal datore di lavoro; |
h | dagli interessi ai sensi dell'allegato 1. |
3 | Sono dedotti dall'avere di vecchiaia: |
a | i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni o provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza, nella misura in cui questi non possano essere dedotti da un avere di risparmio speciale (art. 97 cpv. 1); |
b | la quota di prestazione di uscita trasferita a favore del coniuge avente diritto in seguito a divorzio, sempreché questa non possa essere dedotta da un avere di risparmio speciale (art. 100 cpv. 2 primo periodo); |
c | la quota dell'avere di vecchiaia convertita in una prestazione di vecchiaia a seguito di pensionamento parziale (art. 38). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 39 Rendita di vecchiaia - 1 Fatto salvo l'articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita. |
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1 | Fatto salvo l'articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita. |
2 | L'importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell'avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell'articolo 36, aumentato di un avere di risparmio speciale (art. 36a) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l'età di pensionamento secondo l'allegato 3; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoversi 4 e 5.96 |
3 | Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 40 Prelievo di capitale - 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
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1 | All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
1bis | Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 |
2 | ...99 |
3 | ...100 |
4 | Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. |
5 | Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. |
5bis | Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 |
6 | Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102 |
7 | Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103 |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
BGE 139 V 234 S. 241
Gesetzgebungsverfahren waren. Dabei ging es indessen ausschliesslich um die Ausgestaltung der Garantie, statisch oder dynamisch (Berücksichtigung der Lohnerhöhungen [infolge Stufenanstiegs, Beförderung, Teuerungszulagen und allgemeiner Reallohnerhöhungen] bis zur vorzeitigen Pensionierung; SVR 2010 BVG Nr. 29 S. 112, 9C_869/2009 E. 2.3), sowie um den Umfang des Anspruchs, 95 oder 100 Prozent (Protokolle der vorberatenden Staatspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat vom 26./27. Januar, 23./24. Februar, 30./31. März und 19./20. Oktober 2006; BBl 2005 5879 zu Art. 26 E-PUBLICA-Gesetz und 5914 Ziff. 4.1.1.6; AB 2006 N 824 f.). Die für die Finanzierung der Übergangsregelung von Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
5.4 Die Publica bringt vor, im Unterschied zur geltenden Regelung (Art. 40 Abs. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 40 Prelievo di capitale - 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
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1 | All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
1bis | Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 |
2 | ...99 |
3 | ...100 |
4 | Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. |
5 | Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. |
5bis | Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 |
6 | Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102 |
7 | Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 40 Prelievo di capitale - 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
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1 | All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
1bis | Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 |
2 | ...99 |
3 | ...100 |
4 | Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. |
5 | Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. |
5bis | Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 |
6 | Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102 |
7 | Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103 |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 40 Prelievo di capitale - 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
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1 | All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
1bis | Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 |
2 | ...99 |
3 | ...100 |
4 | Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. |
5 | Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. |
5bis | Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 |
6 | Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102 |
7 | Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103 |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 107 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 108 Garanzia secondo l'articolo 25 della legge su PUBLICA - 1 La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e dell'impiegato siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento. |
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1 | La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e dell'impiegato siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento. |
2 | ...218 |
3 | I riscatti, i rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni o i conferimenti in seguito a divorzio effettuati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento non influenzano il diritto alla garanzia. |
4 | I prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, i ricavi provenienti dalla realizzazione di pegni sugli averi di previdenza e i pagamenti in seguito a divorzio, ottenuti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, determinano una riduzione attuariale del diritto alla garanzia. |
5 | 5 In caso di riduzione dell'avere di vecchiaia della persona assicurata per i motivi di cui al capoverso 4 e di restituzione o di riacquisto integrali prima del pensionamento, il diritto iniziale alla garanzia è ripristinato. Nel caso contrario è effettuata una riduzione attuariale del diritto originale alla garanzia in misura pari alla mancata restituzione o al mancato riacquisto.219 |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
BGE 139 V 234 S. 242
diesbezüglich überhaupt sachliche Identität angenommen werden kann, nicht möglich sein soll. Die Gesetzmässigkeit von Art. 107 Abs. 3
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 107 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 108 Garanzia secondo l'articolo 25 della legge su PUBLICA - 1 La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e dell'impiegato siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento. |
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1 | La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e dell'impiegato siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento. |
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3 | I riscatti, i rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni o i conferimenti in seguito a divorzio effettuati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento non influenzano il diritto alla garanzia. |
4 | I prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, i ricavi provenienti dalla realizzazione di pegni sugli averi di previdenza e i pagamenti in seguito a divorzio, ottenuti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, determinano una riduzione attuariale del diritto alla garanzia. |
5 | 5 In caso di riduzione dell'avere di vecchiaia della persona assicurata per i motivi di cui al capoverso 4 e di restituzione o di riacquisto integrali prima del pensionamento, il diritto iniziale alla garanzia è ripristinato. Nel caso contrario è effettuata una riduzione attuariale del diritto originale alla garanzia in misura pari alla mancata restituzione o al mancato riacquisto.219 |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
5.5 Die Besitzstandsgarantie nach Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 40 Prelievo di capitale - 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
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1 | All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
1bis | Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 |
2 | ...99 |
3 | ...100 |
4 | Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. |
5 | Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. |
5bis | Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 |
6 | Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102 |
7 | Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103 |
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6.1 Gemäss Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
6.1.1 Nach Auffassung der Vorinstanz hat der Gesetzgeber dadurch, dass er die Kürzung im zweiten Satz besonders geregelt hat, ohne weiteres klargestellt, dass sie gerade nicht Bestandteil des im ersten Satz garantierten Besitzstandes ist, mithin nicht nach altem Recht erfolgt. Da es in dem nach dem Beitragsprimat ausgestalteten Vorsorgereglement (VRAB) systembedingt an einer Kürzungsmöglichkeit fehle, sei daher mit Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
6.1.2 Die Publica weist in ihrer Vernehmlassung (im Verfahren 9C_691/2012) darauf hin, die von ihr vorgenommene versicherungsmathematische Kürzung sei eine Berechnungsmethode, die vom Pensionskassenexperten für den in Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
6.1.3 B. vertritt den Standpunkt, die Kürzung sei nach bisherigem Recht, d.h. nach Massgabe von Art. 33 Abs. 4 PBKV 1 vorzunehmen (offengelassen im Urteil 9C_769/2009 vom 9. April 2010 E. 4.2). Nach dieser Bestimmung wird die Altersrente bzw. der Betrag der erworbenen Altersrente im Zeitpunkt der Pensionierung um 0,2
BGE 139 V 234 S. 243
Prozent pro Monat vor Alter 62 gekürzt. Die Berechnungsmethode der Publica führe zu einer überproportionalen Kürzung der garantierten Altersrente bei vorzeitiger Pensionierung vor Alter 62. Sie sei von den Betroffenen auch nicht nachvollziehbar, da die Berechnung des zwischen dem Zeitpunkt der Pensionierung und dem Alter 62 geäufneten Altersguthabens ebenso wie die Diskontierung des Garantiekapitals ein sachfremdes dynamisches Element enthielten (Projektionszinssatz bzw. technischer Zinssatz von 3,5 %, fiktive Lohnerhöhung von 1,5 %). Daraus resultiere eine kleinere Altersrente, was aufgrund der statischen Besitzstandsgarantie im Beitragsprimat umgekehrt sein sollte. Die von der Publica angewendete Methode der versicherungsmathematischen Kürzung nach Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
6.2 In BGE
139 V 230 hat das Bundesgericht entschieden, dass (auch) die versicherungsmathematische Kürzung des garantierten Anspruchs (von 95 Prozent der nach bisherigem Recht im Alter von 62 Jahren erreichbaren Altersrente) gemäss Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |