136 II 399
36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Reumann et Goumaz contre Département fédéral de justice et police (recours en matière de droit public) 1C_522/2009 du 19 mai 2010
Regeste (de):
- Art. 6 und 8 Abs. 1 BGÖ, Art. 15 RVOG, Art. 5 RVOV; Einsichtsrecht in die zwischen der Eidgenossenschaft und dem Generalsekretär eines Departements bzw. seinem Stellvertreter abgeschlossenen Abgangsvereinbarungen.
- Als einfache Beilagen zum Antrag an den Bundesrat, welche vor Eröffnung des Mitberichtsverfahrens erstellt wurden, unterliegen die Abgangsvereinbarungen nicht der Geheimhaltung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 BGÖ (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 6 et 8 al. 1 LTrans, art. 15 LOGA, art. 5
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)
OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA)
1 La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. 1bis La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 2 Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 - En tant que simples annexes à la proposition adressée au Conseil fédéral, établies avant l'ouverture de la procédure de co-rapport, les conventions de départ ne sont pas soumises au secret instauré à l'art. 8 al. 1 LTrans (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 6 e
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)
OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA)
1 La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. 1bis La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 2 Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)
OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA)
1 La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. 1bis La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 2 Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 - Quali semplici annessi alla proposta indirizzata al Consiglio federale, allestiti prima dell'apertura della procedura di corapporto, le convenzioni di partenza non sono soggette al segreto previsto dall'art. 8 cpv. 1 LTras (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 399
BGE 136 II 399 S. 399
A. Le 5 février 2008, Erik Reumann, alors rédacteur en chef adjoint au journal La Liberté, a demandé au Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) l'accès aux documents suivants: les contrats de travail de l'ancien secrétaire général du DFJP et de son suppléant, ainsi que les décisions relatives à leur indemnisation après leur renvoi par la nouvelle cheffe du département. Le requérant se fondait
BGE 136 II 399 S. 400
sur l'art. 7
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
B. Par décision formelle du 2 mars 2009, le DFJP a rejeté la demande d'accès.
C. Cette décision a été attaquée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui, par arrêt du 19 octobre 2009, a rejeté le recours. Selon l'art. 8 al. 1 LTrans, les documents ayant trait à la procédure de co-rapport du Conseil fédéral, au sens de l'art. 15 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), soit la proposition du département concerné, les co-rapports des autres départements et les documents officiels servant à préparer la décision du Conseil fédéral, demeuraient confidentiels au regard de la LTrans, en raison du secret des séances et délibérations du Conseil fédéral. En l'occurrence, les conventions de départ avaient été soumises pour approbation au Conseil fédéral, sur proposition de la Cheffe du DFJP. Elles constituaient donc l'objet d'une procédure de co-rapport et étaient soustraites au droit d'accès.
D. Erik Reumann et Magalie Goumaz (qui lui a succédé à son poste de journaliste) forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt du TAF et de la décision du DFJP et l'admission de la demande d'accès aux documents. Statuant en séance publique, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Magalie Goumaz, admis le recours formé par Erik Reumann et renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision. (résumé)
BGE 136 II 399 S. 401
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
2.1 Selon l'art. 6
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
2.2 La loi s'applique à l'ensemble de l'administration fédérale (art. 2 al. 1 let. a
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
BGE 136 II 399 S. 402
nos 4 et 12 s. ad art. 4
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
2.3 L'art. 8
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
2.3.1 La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral et doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire (art. 3 al. 1
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 3 Proposte, dibattiti e annotazioni su informazioni - (art. 14, 15, 17 LOGA) |
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1 | Di massima, il Consiglio federale decide in base a proposte scritte e dopo la conclusione della procedura di corapporto (art. 5). |
2 | Il diritto di proposta spetta ai membri del Consiglio federale, nonché, per gli affari della Cancelleria federale, al cancelliere. |
3 | Le altre autorità o organi abilitati dalla legislazione federale a sottoporre affari o proposte al Consiglio federale devono farlo per il tramite della Cancelleria federale o del dipartimento che ha il più stretto legame con l'affare di cui trattasi. |
4 | Il Consiglio federale dibatte in via preliminare segnatamente su questioni di ampia importanza. Se è necessario, prende decisioni interlocutorie, stabilisce i tratti essenziali di una soluzione e impartisce al dipartimento competente o alla Cancelleria federale disposizioni per la trattazione dell'affare. |
5 | I dipartimenti o la Cancelleria federale possono trasmettere in ogni momento senza proposta formale al Consiglio federale annotazioni su informazioni concernenti importanti avvenimenti e attività relativi alla loro sfera di competenza. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultazione degli uffici - 1 Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. |
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1 | Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. |
1bis | Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministrative preposte all'esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.5 |
2 | Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale. |
3 | Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
BGE 136 II 399 S. 403
prend fin avec la décision formelle du Conseil fédéral(MAHON/GONIN, op. cit., n° 18 ad art. 8
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
2.3.2 L'exclusion de l'accès pour les documents relatifs à la procédure de co-rapport a pour but de préserver le principe de collégialité prévalant pour le gouvernement fédéral (art. 12
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultazione degli uffici - 1 Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. |
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1 | Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. |
1bis | Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministrative preposte all'esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.5 |
2 | Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale. |
3 | Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali. |
2.3.3 Dès lors que le moment de l'ouverture de la procédure de co-rapport correspond à la signature de la proposition du département, le secret instauré à l'art. 8 al. 1 LTrans couvre ladite proposition, les co-rapports des autres départements et les échanges ultérieurs d'écritures, y compris les propositions formalisées émanant des offices consultés, ainsi que les notes personnelles des Conseillers fédéraux, de leurs conseillers personnels ou d'autres collaborateurs (FF 2003 1855; MAHON/GONIN, op. cit., n° 20 ad art. 8
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultazione degli uffici - 1 Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. |
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1 | Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. |
1bis | Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministrative preposte all'esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.5 |
2 | Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale. |
3 | Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procedura di corapporto - (art. 15 e 33 LOGA) |
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1 | La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. |
1bis | La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.6 |
2 | Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.7 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultazione degli uffici - 1 Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. |
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1 | Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. |
1bis | Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministrative preposte all'esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.5 |
2 | Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale. |
3 | Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali. |
2.3.4 En l'occurrence, la demande d'accès porte sur les conventions de départ passées entre le Secrétaire général du DFJP,
BGE 136 II 399 S. 404
respectivement son suppléant d'une part, et la Confédération d'autre part, agissant par le DFJP. La convention passée avec le Secrétaire général a été signée par les parties le 4 janvier 2008 et la procédure de co-rapport a été ouverte le 15 janvier 2008 par la présentation de la proposition du département. Elle s'est achevée le lendemain par la décision d'approbation du Conseil fédéral. La convention concernant le Secrétaire général suppléant n'a été signée que le 22 février 2008, mais elle a manifestement été élaborée auparavant et les parties ont donné leur accord de principe avant le 19 février 2008, date de la proposition du DFJP. Celle-ci a également été approuvée le lendemain par le Conseil fédéral. Les conventions signées par les intéressés constituaient les annexes à la proposition du DFJP. Leur validité était soumise à la décision d'approbation du Conseil fédéral, compétent en vertu de l'art. 2 al. 1 let. d
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultazione degli uffici - 1 Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. |
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1 | Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. |
1bis | Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministrative preposte all'esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.5 |
2 | Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale. |
3 | Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali. |
2.4 On ne saurait par conséquent considérer les conventions de départ comme des documents "afférents à la procédure de co-rapport" au sens de l'art. 8 al. 1 LTrans. Le TAF ne pouvait dès lors fonder son refus sur cette disposition et faire l'économie de la pesée d'intérêts exigée à l'art. 7 al. 2
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultazione degli uffici - 1 Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. |
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1 | Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari. |
1bis | Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministrative preposte all'esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.5 |
2 | Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale. |
3 | Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali. |