121 III 97
25. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 16. Februar 1995 i.S. Firma F. AG. (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 963 ff . ZGB und Art. 20
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali:
1 La descrizione del fondo contiene dati quali: a l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; b la superficie e la copertura del suolo degli immobili; c eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; d gli edifici e i loro numeri; e il numero di locali e la posizione delle unità di piano; f il valore fiscale e assicurativo. 2 I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). 3 L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. 4 Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. - Die Voraussetzungen, unter denen Eigentümer- oder Inhaberschuldbriefe und Eigentümer- oder Inhabergülten in das Grundbuch eingetragen werden, sind durch das Zivilgesetzbuch abschliessend geregelt. Bezüglich solcher Schuldbriefe und Gülten kann der Bundesrat den kantonalen Gesetzgeber weder ermächtigen, für deren Errichtung die öffentliche Beurkundung vorzuschreiben, noch ihm die Befugnis einräumen, deren Anmeldung zur Eintragung in das Grundbuch ausschliesslich der kantonalen Urkundsperson vorzubehalten (E. 2-4).
Regeste (fr):
- Art. 963 ss CC et art. 20 ORF; inscription au registre foncier d'une cédule hypothécaire au porteur; conditions.
- Le code civil règle de manière exhaustive les conditions régissant l'inscription au registre foncier de cédules hypothécaires, respectivement de lettres de rente, au porteur ou établies au nom du propriétaire. S'agissant de ces cédules et lettres de rente, le Conseil fédéral n'est pas habilité à laisser au législateur cantonal le soin de soumettre, le cas échéant, leur établissement à la forme authentique. Le Conseil fédéral ne saurait pas davantage permettre au législateur cantonal de réserver aux seuls officiers publics cantonaux le droit de requérir l'inscription de ces actes au registre foncier (consid. 2-4).
Regesto (it):
- Art. 963 segg. CC e art. 20 RRF; iscrizione nel registro fondiario di una cartella ipotecaria al portatore; condizioni.
- Il codice civile regola in modo esaustivo le condizioni che reggono l'iscrizione nel registro fondiario delle cartelle ipotecarie e delle rendite fondiarie, siano esse al portatore o intestate al proprietario stesso. Per quanto concerne simili cartelle ipotecarie e rendite fondiarie, il Consiglio federale non può autorizzare il legislatore cantonale né a prescrivere la forma autentica per la loro costituzione né a riservare il diritto di richiedere la loro iscrizione nel registro fondiario alle sole persone cui è commessa la celebrazione degli atti pubblici (consid. 2-4).
Sachverhalt ab Seite 98
BGE 121 III 97 S. 98
A.- Mit Schreiben vom 31. Juli 1992 an das Grundbuchamt Basel-Stadt errichtete die Firma F. AG einen Inhaberschuldbrief über Fr. 2'000'000.--, lastend im dritten Rang auf der ihr gehörenden Baurechtsparzelle. Gleichzeitig ersuchte sie um Eintragung des Pfandrechts und Ausstellung des Pfandtitels.
B.- Das Grundbuchamt Basel-Stadt wies die Anmeldung der Firma F. AG ab. Den dagegen eingereichten Rekursen war kein Erfolg beschieden.
C.- Das Bundesgericht heisst die gegen das kantonal letztinstanzliche Urteil gerichtete Verwaltungsgerichtsbeschwerde teilweise gut aus folgenden
Erwägungen
Erwägungen:
2. Gegenstand des Verfahrens bildet die Frage, ob das kantonale Recht die Anmeldung eines Inhaberschuldbriefes an das Grundbuchamt allein der kantonalen Urkundsperson vorbehalten könne. Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, Art. 20 Abs. 2
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
|
1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
BGE 121 III 97 S. 99
b) Die Ordnung des Stoffes und die Reihenfolge der Bestimmungen der bundesrätlichen Verordnung betreffend das Grundbuch schliessen sich eng an den Titel des Zivilgesetzbuches über das Grundbuch an (GUHL, Die schweizerische Grundbuchordnung vom 22. Februar 1910, SJZ 6/1910 S. 362 Ziffer 3). Mit dem Marginale zu den Art. 963 ff . ZGB übereinstimmend handelt die Grundbuchverordnung unter dem Titel "Voraussetzungen der Eintragung" von der Anmeldung (Art. 11 ff
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 11 - Il registro dei proprietari del registro fondiario cartaceo contiene i nomi dei proprietari in ordine alfabetico e la designazione dei fondi di loro proprietà. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 18 Designazione del fondo - 1 Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
|
1 | Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
2 | La designazione contiene: |
a | il Comune e un numero di fondo; se per il registro fondiario il Comune è suddiviso in più unità, vanno indicate anche queste; |
b | un numero di identificazione federale dei fondi (E-GRID), per lo scambio di dati tra sistemi informatici. |
3 | La designazione del fondo nel piano per il registro fondiario corrisponde alla designazione nel libro mastro. |
4 | La designazione contenuta in un foglio del libro mastro che viene chiuso non è utilizzata per un altro fondo. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
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2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
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BGE 121 III 97 S. 100
3. In der Lehre wird Art. 20
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
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f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
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c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
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2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
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4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
a) In Beantwortung einer Anfrage des Justizdepartements des Kantons Tessin teilte das Eidgenössische Justizdepartement am 23. September 1920 unter anderem mit, für die Errichtung eines Inhaberschuldbriefes genüge nach eidgenössischem Recht die schriftliche Erklärung des Eigentümers der zu belastenden Grundstücke gegenüber dem zuständigen Grundbuchamt, dass er die Ausfertigung eines Inhaberschuldbriefes verlange. Art. 799 Abs. 2
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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d | gli edifici e i loro numeri; |
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4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
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c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
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SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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BGE 121 III 97 S. 101
also auch für die Schuldbriefe und Gülten, für welch letztere das Gesetz ausdrücklich erkläre, dass sie direkt zu Gunsten des Inhabers (Art. 859), also auf einseitige Erklärung des Willens des Schuldners errichtet werden könnten. Dies aber schliesse in solchen Fällen die Notwendigkeit des Abschlusses eines eigentlichen Pfandvertrages aus (BGE 49 II 19 E. 3a S. 26). Darüber, dass sich nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Form der Errichtung eines Inhaberschuldbriefes oder einer Inhabergült unmittelbar aus dem materiellen Recht ergibt und Art. 20 Abs. 1
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
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c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
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2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
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BGE 121 III 97 S. 102
1986, S. 32/33; FISCHER, Interimsurkunden im Grundpfandrecht, Diss. Basel 1975, S. 35; REUTLINGER, Die Inhaberobligation mit Grundpfandverschreibung und der Schuldbrief, Diss. Neuchâtel 1950, S. 27 f.; KUNZ, Öffentliche Vertragsverurkundung und ihre Gültigkeit nach schweizerischem Recht, Diss. Bern 1928, S. 98), oder heben deutlich hervor, dass in dieser Frage durch die bundesrätliche Grundbuchverordnung lediglich wiedergegeben werde, was schon nach materiellem Recht gelte (HOMBERGER, Zürcher Kommentar, N. 29 zu Art. 965
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
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SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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d | gli edifici e i loro numeri; |
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3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
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SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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d | gli edifici e i loro numeri; |
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b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
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d | gli edifici e i loro numeri; |
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f | il valore fiscale e assicurativo. |
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4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
BGE 121 III 97 S. 103
20). Es braucht in diesem Zusammenhang lediglich an Art. 18 Abs. 3 letzter Satz aGBV erinnert zu werden, der im Falle von Erbteilung als Ausweis einen öffentlich beurkundeten Teilungsvertrag gefordert hatte und aufgrund klarer Gesetzesvorschrift (Art. 634 Abs. 2
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
|
1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
4. Art. 963 Abs. 1
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
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BGE 121 III 97 S. 104
Grundpfandrechten und von Schuldbriefen und Gülten gemäss Art. 859
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
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a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
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SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
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4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
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2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
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BGE 121 III 97 S. 105
Art. 656
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
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a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
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2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
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4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
BGE 121 III 97 S. 106
S. 292/293), ansonsten die Anmeldung abzuweisen ist und dem Gesuchsteller der Beizug einer Urkundsperson empfohlen werden kann. Das Grundbuchamt wird dadurch keineswegs zu einem "Beratungsbüro"; der Grundbuchverwalter nimmt vielmehr die ihm von Gesetzes wegen obliegenden Pflichten wahr. Das erwähnte Urteil des Bundesgerichts (BGE 45 I 311 E. 2 S. 316) bringt Art. 20
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
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4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
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d | gli edifici e i loro numeri; |
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d | gli edifici e i loro numeri; |
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