Tribunal federal
{T 1/2}
1C_27/2007 /biz
Sentenza del 21 marzo 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Reeb, Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
Giuliano Bignasca,
ricorrente,
contro
Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Oggetto
Iniziativa popolare generica 23 novembre 2001 "per la costituzione di una Cassa malati cantonale per la gente",
ricorso di diritto pubblico (recte: ricorso in materia
di diritto pubblico) contro il decreto emanato il
30 gennaio 2007 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Giuliano Bignasca, primo firmatario, e ventitré altri promotori avevano depositato il 22 novembre 2001 alla Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino un'iniziativa popolare generica per la costituzione di una Cassa malati cantonale aperta a tutti i cittadini e volta a garantire le spese ospedaliere previste dall'Ente ospedaliero cantonale nonché ad attuare le norme di controllo contro gli abusi; il testo dell'iniziativa precisava che la Cassa avrebbe dovuto essere gestita economicamente e applicare premi mensili esattamente specificati.
B.
Con decisione del 28 gennaio 2003 il Gran Consiglio del Cantone Ticino aveva dichiarato l'iniziativa irricevibile per insanabile contrasto con il diritto federale. Mediante sentenza 1P.150/2003 del 5 dicembre 2003 (apparsa in RtiD I-2004 n. 48 pag. 159) il Tribunale federale ha parzialmente accolto nel senso dei considerandi, in quanto ammissibile, un ricorso di Giuliano Bignasca: ha quindi annullato la decisione granconsigliare nella misura in cui dichiarava inammissibili i punti 1 e 2 dell'iniziativa, respingendo per il resto il gravame.
Con decreto del 30 gennaio 2007, pubblicato nel Foglio ufficiale n. 10/2007 del 2 febbraio 2007 (pag. 829 seg.), il Gran Consiglio, aderendo ai rapporti 28 marzo 2006 e 16 gennaio 2007 di maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze, ha dichiarato irricevibile l'iniziativa.
C.
Il 5 marzo 2007 Giuliano Bignasca impugna questo decreto con un ricorso di diritto pubblico ai sensi dell'art. 85 lett. a OG, chiedendo di annullarlo.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). È quindi manifesto che il gravame, fondato a torto dal ricorrente sulle disposizioni dell'OG, è disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
1.2 Presentato da un cittadino che ha diritto di voto nell'affare in causa (art. 89 cpv. 3 LTF), contro un atto di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 88 cpv. 1 lett. a e 90 LTF) e interposto in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso concernente il diritto di voto dei cittadini nonché le votazioni popolari è di massima ammissibile (art. 82 lett. c LTF).
1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale, che esamina nella composizione di cinque giudici i ricorsi contro decisioni cantonali sull'ammissibilità di un'iniziativa (art. 20 cpv. 3 LTF), applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).
Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale vaglia in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a esaminare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono più presentate nella sede federale. Il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF).
1.3.1 Nella fattispecie l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, applicabili anche ai ricorsi per violazione del diritto di voto, come ricordato e noto al ricorrente, già secondo l'OG (cfr. sentenze 1P.150/2003 consid. 1.2 citata, 1P.145/2005 del 17 marzo 2005 consid. 2.5 e 1P.248/2005 del 27 aprile 2005 consid. 1.5, apparse in RtiD II-2005 n. 1 pag. 3 e n. 34 pag. 175).
Il ricorrente si limita infatti ad accennare al fatto che il Gran Consiglio, allestendo i rapporti di maggioranza e di minoranza soltanto due anni dopo la citata sentenza del Tribunale federale, avrebbe violato l'art. 38
SR 131.229 Verfassung von Republik und Kanton Tessin, vom 14. Dezember 1997 KV/TI Art. 38 - Wird die Unterschriftenzahl erreicht, so überprüft der Grosse Rat zunächst die Gültigkeit der Initiative. Dabei überprüft er innert eines Jahres nach der Veröffentlichung des Zustandekommens im Amtsblatt die Übereinstimmung mit dem übergeordneten Recht, die Einheit der Form und der Materie und die Durchführbarkeit. |
SR 131.229 Verfassung von Republik und Kanton Tessin, vom 14. Dezember 1997 KV/TI Art. 46 - 1 Die Abstimmungen über eine Initiative, ein Referendum und die Abberufung des Staatsrates müssen innert 60 Tagen nach Veröffentlichung des Zustandekommens im Amtsblatt bzw. nach Abschluss der Beratungen im Grossen Rat stattfinden. |
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1 | Die Abstimmungen über eine Initiative, ein Referendum und die Abberufung des Staatsrates müssen innert 60 Tagen nach Veröffentlichung des Zustandekommens im Amtsblatt bzw. nach Abschluss der Beratungen im Grossen Rat stattfinden. |
2 | Die Volksabstimmung muss auf jeden Fall spätestens zwei Jahre nach Veröffentlichung des Zustandekommens der Initiative im Amtsblatt stattfinden. |
3 | Die Abstimmung über die Abberufung des Gemeindevorstands muss innert sechzig Tagen seit der Veröffentlichung des Zustandekommens des Begehrens im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde erfolgen.31 |
il più presto possibile, estremi da lui non addotti (sentenze 1P.145/2005, citata, e 1P.375/1998 del 23 novembre 1998, apparsa in RDAT I-1999 n. 1).
1.3.2 Il ricorrente accenna poi semplicemente alla conclusione della perizia del prof. Blaise Knapp, secondo la quale la creazione di una Cassa malati pubblica cantonale non è impossibile ai sensi della giurisprudenza né economicamente (sulla base del rapporto Oggier) né giuridicamente, ma lo diverrebbe nella misura in cui il solo mezzo per il Cantone di assicurarne l'esistenza e la perennità sarebbe di violare, finanziando direttamente e soltanto la Cassa malati pubblica, il divieto derivante dal principio costituzionale della parità di trattamento. Ora, il ricorrente non si confronta del tutto con gli argomenti illustrati nei menzionati rapporti di maggioranza, posti a fondamento dell'impugnato decreto granconsigliare, in particolare sull'addotta impossibilità o sulle difficoltà insuperabili a far funzionare una siffatta cassa e ad assicurarne la continuità, senza violare il principio della parità di trattamento tra i concorrenti.
2.
2.1 Ne segue che il ricorso non può essere esaminato nel merito per carenza di motivazione.
2.2 Secondo l'art. 66 cpv. 1
SR 131.229 Verfassung von Republik und Kanton Tessin, vom 14. Dezember 1997 KV/TI Art. 46 - 1 Die Abstimmungen über eine Initiative, ein Referendum und die Abberufung des Staatsrates müssen innert 60 Tagen nach Veröffentlichung des Zustandekommens im Amtsblatt bzw. nach Abschluss der Beratungen im Grossen Rat stattfinden. |
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1 | Die Abstimmungen über eine Initiative, ein Referendum und die Abberufung des Staatsrates müssen innert 60 Tagen nach Veröffentlichung des Zustandekommens im Amtsblatt bzw. nach Abschluss der Beratungen im Grossen Rat stattfinden. |
2 | Die Volksabstimmung muss auf jeden Fall spätestens zwei Jahre nach Veröffentlichung des Zustandekommens der Initiative im Amtsblatt stattfinden. |
3 | Die Abstimmung über die Abberufung des Gemeindevorstands muss innert sechzig Tagen seit der Veröffentlichung des Zustandekommens des Begehrens im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde erfolgen.31 |
SR 161.1 Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (BPR) BPR Art. 86 Unentgeltlichkeit der Amtshandlungen |
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1 | Für Amtshandlungen aufgrund dieses Gesetzes dürfen keine Kosten erhoben werden. Bei trölerischen oder gegen den guten Glauben verstossenden Beschwerden können die Kosten dem Beschwerdeführer überbunden werden. |
2 | Im Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich die Kostenpflicht nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005173. |
della gratuità della procedura non è ancora stato annunciato dal Tribunale federale e che il ricorrente, il quale peraltro non si esprime su questo tema, non è stato reso attento alla possibilità di un cambiamento di questa prassi, per esempio per il tramite della richiesta di un anticipo spese (DTF 122 I 57 consid. 3d), si giustifica nel caso di specie, per il quale nemmeno è stato necessario procedere ad atti istruttori, di non prelevare una tassa di giustizia.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente e al Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Losanna, 21 marzo 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: