SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 5 Impianti sportivi - 1 La Confederazione elabora un Piano nazionale degli impianti sportivi, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento degli impianti sportivi d'importanza nazionale. Questo documento viene aggiornato costantemente. |
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1 | La Confederazione elabora un Piano nazionale degli impianti sportivi, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento degli impianti sportivi d'importanza nazionale. Questo documento viene aggiornato costantemente. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi d'importanza nazionale. |
3 | Può offrire consulenza ai costruttori e ai gestori di impianti sportivi. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
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a | la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e |
b | non vi si oppongono interessi preponderanti. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 13 Concezioni e piani settoriali - 1 La Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d'incidenza territoriale; essa definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro. |
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1 | La Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d'incidenza territoriale; essa definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro. |
2 | Essa collabora con i Cantoni e comunica loro per tempo le sue concezioni, i suoi piani settoriali e i suoi progetti edilizi. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 121 - 1 La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono le Chiese nazionali riconosciute dal Cantone. |
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1 | La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono le Chiese nazionali riconosciute dal Cantone. |
2 | Esse sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica. |