SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
|
a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 196 - 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) |
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a | per gli autocarri e i veicoli articolati: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 82 Circolazione stradale - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 87 * - La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull'aviazione e l'astronautica compete alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 196 - 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) |
|
a | per gli autocarri e i veicoli articolati: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 196 - 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) |
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a | per gli autocarri e i veicoli articolati: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 196 - 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) |
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a | per gli autocarri e i veicoli articolati: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità - 1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. |
|
a | con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro; |
abis | versa prestazioni in denaro e in natura; |
b | con prestazioni finanziarie della Confederazione. |
c | la rendita massima non può superare il doppio di quella minima; |
d | le rendite vanno adattate almeno all'evoluzione dei prezzi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
|
a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
|
a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 197 - 1. Adesione della Svizzera all'ONU |
|
a | la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali; |
a1 | sotto la propria responsabilità, |
a2 | su prescrizione medica; |
b | la deducibilità dell'imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni; |
c | la procedura e i rimedi giuridici; |
d | le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale; |
e | le regolamentazioni transitorie. |
f | l'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente per l'aliquota dell'imposta integrativa; |
g | l'utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali; |
h | l'aliquota dell'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva; |
i | in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all'imposizione ridotta; |
j | in caso di imposizione ridotta in un'altra giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 197 - 1. Adesione della Svizzera all'ONU |
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a | la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali; |
a1 | sotto la propria responsabilità, |
a2 | su prescrizione medica; |
b | la deducibilità dell'imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni; |
c | la procedura e i rimedi giuridici; |
d | le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale; |
e | le regolamentazioni transitorie. |
f | l'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente per l'aliquota dell'imposta integrativa; |
g | l'utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali; |
h | l'aliquota dell'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva; |
i | in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all'imposizione ridotta; |
j | in caso di imposizione ridotta in un'altra giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 197 - 1. Adesione della Svizzera all'ONU |
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a | la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali; |
a1 | sotto la propria responsabilità, |
a2 | su prescrizione medica; |
b | la deducibilità dell'imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni; |
c | la procedura e i rimedi giuridici; |
d | le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale; |
e | le regolamentazioni transitorie. |
f | l'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente per l'aliquota dell'imposta integrativa; |
g | l'utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali; |
h | l'aliquota dell'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva; |
i | in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all'imposizione ridotta; |
j | in caso di imposizione ridotta in un'altra giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 197 - 1. Adesione della Svizzera all'ONU |
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a | la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali; |
a1 | sotto la propria responsabilità, |
a2 | su prescrizione medica; |
b | la deducibilità dell'imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni; |
c | la procedura e i rimedi giuridici; |
d | le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale; |
e | le regolamentazioni transitorie. |
f | l'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente per l'aliquota dell'imposta integrativa; |
g | l'utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali; |
h | l'aliquota dell'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva; |
i | in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all'imposizione ridotta; |
j | in caso di imposizione ridotta in un'altra giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere. |
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a | la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali; |
a1 | sotto la propria responsabilità, |
a2 | su prescrizione medica; |
b | la deducibilità dell'imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni; |
c | la procedura e i rimedi giuridici; |
d | le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale; |
e | le regolamentazioni transitorie. |
f | l'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente per l'aliquota dell'imposta integrativa; |
g | l'utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali; |
h | l'aliquota dell'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva; |
i | in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all'imposizione ridotta; |
j | in caso di imposizione ridotta in un'altra giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 197 - 1. Adesione della Svizzera all'ONU |
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a | la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali; |
a1 | sotto la propria responsabilità, |
a2 | su prescrizione medica; |
b | la deducibilità dell'imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni; |
c | la procedura e i rimedi giuridici; |
d | le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale; |
e | le regolamentazioni transitorie. |
f | l'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente per l'aliquota dell'imposta integrativa; |
g | l'utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali; |
h | l'aliquota dell'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva; |
i | in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all'imposizione ridotta; |
j | in caso di imposizione ridotta in un'altra giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 197 - 1. Adesione della Svizzera all'ONU |
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a | la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali; |
a1 | sotto la propria responsabilità, |
a2 | su prescrizione medica; |
b | la deducibilità dell'imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni; |
c | la procedura e i rimedi giuridici; |
d | le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale; |
e | le regolamentazioni transitorie. |
f | l'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente per l'aliquota dell'imposta integrativa; |
g | l'utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali; |
h | l'aliquota dell'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva; |
i | in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all'imposizione ridotta; |
j | in caso di imposizione ridotta in un'altra giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 197 - 1. Adesione della Svizzera all'ONU |
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a | la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali; |
a1 | sotto la propria responsabilità, |
a2 | su prescrizione medica; |
b | la deducibilità dell'imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni; |
c | la procedura e i rimedi giuridici; |
d | le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale; |
e | le regolamentazioni transitorie. |
f | l'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente per l'aliquota dell'imposta integrativa; |
g | l'utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali; |
h | l'aliquota dell'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva; |
i | in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all'imposizione ridotta; |
j | in caso di imposizione ridotta in un'altra giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 197 - 1. Adesione della Svizzera all'ONU |
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a | la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali; |
a1 | sotto la propria responsabilità, |
a2 | su prescrizione medica; |
b | la deducibilità dell'imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni; |
c | la procedura e i rimedi giuridici; |
d | le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale; |
e | le regolamentazioni transitorie. |
f | l'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente per l'aliquota dell'imposta integrativa; |
g | l'utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali; |
h | l'aliquota dell'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva; |
i | in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all'imposizione ridotta; |
j | in caso di imposizione ridotta in un'altra giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 197 - 1. Adesione della Svizzera all'ONU |
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a | la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali; |
a1 | sotto la propria responsabilità, |
a2 | su prescrizione medica; |
b | la deducibilità dell'imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni; |
c | la procedura e i rimedi giuridici; |
d | le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale; |
e | le regolamentazioni transitorie. |
f | l'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente per l'aliquota dell'imposta integrativa; |
g | l'utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali; |
h | l'aliquota dell'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva; |
i | in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all'imposizione ridotta; |
j | in caso di imposizione ridotta in un'altra giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 196 - 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) |
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a | per gli autocarri e i veicoli articolati: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 196 - 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) |
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a | per gli autocarri e i veicoli articolati: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 61 Protezione civile - 1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità - 1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 196 - 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) |
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a | per gli autocarri e i veicoli articolati: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 196 - 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) |
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a | per gli autocarri e i veicoli articolati: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
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a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |