SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 5 Stabilimento d'impresa - (art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA) |
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1 | Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. |
2 | Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: |
a | le succursali; |
b | le officine; |
c | i laboratori; |
d | gli uffici di acquisto o di vendita; |
e | le rappresentanze permanenti; |
f | le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; |
g | i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi; |
h | i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali. |
3 | Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: |
a | i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione; |
b | i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario; |
c | gli uffici d'informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni - (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) |
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1 | Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi; |
b | il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d'informazione; |
c | la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati; |
d | la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature; |
e | la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti; |
f | la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati; |
g | la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro. |
2 | Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo; |
b | le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo; |
c | la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 26 Prestazioni a persone strettamente vincolate - (art. 18 cpv. 1 LIVA) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 35 Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche - (art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA) |
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1 | Il prestatore dispone di un'autorizzazione all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA se: |
a | dispone dell'autorizzazione all'esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale; o |
b | è ammesso all'esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale. |
2 | Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di: |
a | medici; |
b | medici-dentisti; |
c | protesisti dentari; |
cbis | igienisti dentali; |
d | psicoterapeuti; |
dbis | psicologi; |
e | chiropratici; |
f | fisioterapisti; |
g | ergoterapisti; |
h | naturopati, guaritori, guaritori naturali; |
i | levatrici; |
j | infermieri; |
k | massaggiatori medico-terapeutici; |
l | logopedisti; |
m | dietisti; |
n | podologi; |
o | .... |
p | farmacisti; |
q | optometristi. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni - (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) |
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1 | Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi; |
b | il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d'informazione; |
c | la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati; |
d | la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature; |
e | la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti; |
f | la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati; |
g | la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro. |
2 | Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo; |
b | le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo; |
c | la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 425 - 1 Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s'incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 17 Costituzione dei gruppi - (art. 13 LIVA) |
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1 | I membri del gruppo d'imposizione possono essere determinati liberamente fra coloro che hanno diritto di essere inclusi nell'imposizione di gruppo. |
2 | È ammessa la costituzione di più sottogruppi. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 50 Giornali e riviste senza carattere pubblicitario - (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 LIVA) |
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a | sono pubblicati periodicamente, ma almeno due volte all'anno; |
b | servono a informare o a intrattenere; |
c | hanno titolo invariato; |
d | hanno una numerazione progressiva e recano l'indicazione della data e del periodo di pubblicazione; |
e | si presentano esteriormente come giornali o riviste; |
f | non riservano uno spazio preponderante a iscrizioni. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 93 Garanzie - 1 L'AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono passati in giudicato, né scaduti, se:226 |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 94 Altri provvedimenti di garanzia - 1 Un'eccedenza a favore del contribuente risultante dal rendiconto d'imposta o dall'imputazione degli acconti al credito fiscale può essere:230 |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 94 Altri provvedimenti di garanzia - 1 Un'eccedenza a favore del contribuente risultante dal rendiconto d'imposta o dall'imputazione degli acconti al credito fiscale può essere:230 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 53 Preparazione sul posto e servizio presso il cliente - (art. 25 cpv. 3 LIVA) |
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1 | Sono considerati preparazione segnatamente il fatto di cuocere, riscaldare, frullare, preparare o mescolare derrate alimentari70. Non è considerato preparazione il semplice mantenimento della temperatura di derrate alimentari pronte per il consumo. |
2 | Per servizio s'intende segnatamente il fatto di servire i prodotti commestibili nei piatti, preparare buffet freddi e caldi, versare le bevande nei bicchieri, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, servire gli ospiti, nonché la direzione e la sorveglianza del personale di servizio, la gestione e il rifornimento dei buffet a libero servizio. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 5 Stabilimento d'impresa - (art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA) |
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1 | Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. |
2 | Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: |
a | le succursali; |
b | le officine; |
c | i laboratori; |
d | gli uffici di acquisto o di vendita; |
e | le rappresentanze permanenti; |
f | le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; |
g | i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi; |
h | i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali. |
3 | Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: |
a | i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione; |
b | i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario; |
c | gli uffici d'informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 28 Distaccamento transfrontaliero di collaboratori di un gruppo - (art. 18 LIVA) |
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a | un datore di lavoro estero distacca un lavoratore in un'azienda appartenente al gruppo in territorio svizzero o un datore di lavoro svizzero distacca un lavoratore in un'azienda all'estero appartenente al gruppo; |
b | il lavoratore esegue la prestazione lavorativa a favore dell'azienda che lo impiega, ma mantiene il contratto di lavoro con l'impresa che lo distacca; e |
c | i salari, i contributi sociali e le spese connesse sono addossate, senza supplementi, dal datore di lavoro che distacca il lavoratore all'azienda che lo impiega. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 5 Stabilimento d'impresa - (art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA) |
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1 | Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. |
2 | Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: |
a | le succursali; |
b | le officine; |
c | i laboratori; |
d | gli uffici di acquisto o di vendita; |
e | le rappresentanze permanenti; |
f | le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; |
g | i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi; |
h | i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali. |
3 | Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: |
a | i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione; |
b | i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario; |
c | gli uffici d'informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni - (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) |
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1 | Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi; |
b | il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d'informazione; |
c | la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati; |
d | la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature; |
e | la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti; |
f | la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati; |
g | la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro. |
2 | Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo; |
b | le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo; |
c | la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni - (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) |
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1 | Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi; |
b | il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d'informazione; |
c | la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati; |
d | la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature; |
e | la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti; |
f | la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati; |
g | la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro. |
2 | Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo; |
b | le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo; |
c | la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni - (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) |
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1 | Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi; |
b | il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d'informazione; |
c | la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati; |
d | la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature; |
e | la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti; |
f | la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati; |
g | la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro. |
2 | Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo; |
b | le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo; |
c | la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni - (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) |
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1 | Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi; |
b | il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d'informazione; |
c | la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati; |
d | la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature; |
e | la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti; |
f | la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati; |
g | la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro. |
2 | Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo; |
b | le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo; |
c | la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni - (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) |
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1 | Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi; |
b | il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d'informazione; |
c | la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati; |
d | la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature; |
e | la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti; |
f | la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati; |
g | la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro. |
2 | Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo; |
b | le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo; |
c | la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 26 Prestazioni a persone strettamente vincolate - (art. 18 cpv. 1 LIVA) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 26 Prestazioni a persone strettamente vincolate - (art. 18 cpv. 1 LIVA) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 26 Prestazioni a persone strettamente vincolate - (art. 18 cpv. 1 LIVA) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni - (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) |
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1 | Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi; |
b | il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d'informazione; |
c | la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati; |
d | la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature; |
e | la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti; |
f | la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati; |
g | la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro. |
2 | Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo; |
b | le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo; |
c | la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni - (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) |
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1 | Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi; |
b | il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d'informazione; |
c | la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati; |
d | la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature; |
e | la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti; |
f | la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati; |
g | la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro. |
2 | Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo; |
b | le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo; |
c | la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni - (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) |
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1 | Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi; |
b | il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d'informazione; |
c | la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati; |
d | la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature; |
e | la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti; |
f | la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati; |
g | la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro. |
2 | Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo; |
b | le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo; |
c | la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni - (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) |
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1 | Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi; |
b | il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d'informazione; |
c | la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati; |
d | la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature; |
e | la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti; |
f | la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati; |
g | la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro. |
2 | Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente: |
a | la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo; |
b | le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo; |
c | la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 5 Stabilimento d'impresa - (art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA) |
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1 | Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. |
2 | Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: |
a | le succursali; |
b | le officine; |
c | i laboratori; |
d | gli uffici di acquisto o di vendita; |
e | le rappresentanze permanenti; |
f | le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; |
g | i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi; |
h | i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali. |
3 | Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: |
a | i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione; |
b | i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario; |
c | gli uffici d'informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 35 Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche - (art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA) |
|
1 | Il prestatore dispone di un'autorizzazione all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA se: |
a | dispone dell'autorizzazione all'esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale; o |
b | è ammesso all'esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale. |
2 | Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di: |
a | medici; |
b | medici-dentisti; |
c | protesisti dentari; |
cbis | igienisti dentali; |
d | psicoterapeuti; |
dbis | psicologi; |
e | chiropratici; |
f | fisioterapisti; |
g | ergoterapisti; |
h | naturopati, guaritori, guaritori naturali; |
i | levatrici; |
j | infermieri; |
k | massaggiatori medico-terapeutici; |
l | logopedisti; |
m | dietisti; |
n | podologi; |
o | .... |
p | farmacisti; |
q | optometristi. |