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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
||||||
| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
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| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
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| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 63 Principi |
||||||
| Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi. | ||||||
| Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione. | ||||||
| Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire: | ||||||
| a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1; | ||||||
| all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica. | ||||||
| Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati. | ||||||
| Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 63 Principi |
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| Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi. | ||||||
| Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione. | ||||||
| Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire: | ||||||
| a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1; | ||||||
| all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica. | ||||||
| Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati. | ||||||
| Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 63 Principi |
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| Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi. | ||||||
| Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione. | ||||||
| Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire: | ||||||
| a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1; | ||||||
| all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica. | ||||||
| Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati. | ||||||
| Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 63 Principi |
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| Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi. | ||||||
| Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione. | ||||||
| Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire: | ||||||
| a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1; | ||||||
| all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica. | ||||||
| Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati. | ||||||
| Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
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| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 15 Pubblicità virtuale - (art. 9 cpv. 1 LRTV) |
||||||
| La pubblicità virtuale consiste nel modificare il segnale da diffondere in modo da sostituire con altre le superfici pubblicitarie situate sul luogo della registrazione. | ||||||
| La pubblicità virtuale è ammessa alle seguenti condizioni: | ||||||
| la superficie pubblicitaria da sostituire è in relazione con un avvenimento pubblico organizzato da terzi; | ||||||
| è sostituita una superficie pubblicitaria fissa situata sul luogo della registrazione e allestita da terzi appositamente per tale avvenimento; | ||||||
| la pubblicità visibile sullo schermo può utilizzare immagini animate solo se la superficie pubblicitaria sostituita contiene già simili immagini; | ||||||
| all'inizio e al termine della trasmissione interessata va segnalato che la trasmissione contiene pubblicità virtuale. | ||||||
| La pubblicità virtuale è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose. | ||||||
| Gli articoli 9 e 11 LRTV non sono applicabili. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 58 [1] Promozione di nuove tecnologie di diffusione |
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| L'UFCOM può sostenere per un periodo limitato l'introduzione di nuove tecnologie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d'esercizio di reti di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento. | ||||||
| Può informare il pubblico sulle nuove tecnologie, in particolare sui presupposti tecnici e sulle possibilità d'utilizzo, e collaborare con terzi a tale scopo. | ||||||
| I contributi di cui ai capoversi 1 e 2 sono prelevati sui proventi della tassa di concessione (art. 22) e, se questi non bastano, sui proventi del canone radiotelevisivo. | ||||||
| Il Consiglio federale determina la quota riservata a questi contributi quando stabilisce l'importo del canone radiotelevisivo (art. 68a). Tale quota ammonta al massimo all'1 per cento dei proventi complessivi del canone. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce le condizioni per il versamento dei contributi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 65 Demultiplazione |
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| Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla demultiplazione, se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
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| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 6 Autonomia [1] |
||||||
| Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. | ||||||
| Le emittenti concepiscono liberamente i propri contenuti redazionali e la pubblicità, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione, e ne assumono la responsabilità. [2] | ||||||
| Nessuno può esigere che un'emittente diffonda determinate produzioni e informazioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
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| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 63 Principi |
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| Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi. | ||||||
| Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione. | ||||||
| Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire: | ||||||
| a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1; | ||||||
| all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica. | ||||||
| Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati. | ||||||
| Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 62 Attribuzione dei canali |
||||||
| Il Consiglio federale può stabilire che i fornitori di servizi di telecomunicazione diffondano su canali preferenziali i programmi da trasmettere secondo l'articolo 59 capoversi 1 e 2. | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 11 Definizioni - (art. 10 cpv. 3 e art. 2 lett. k e o LRTV) |
||||||
| Non sono considerati pubblicità segnatamente: | ||||||
| i riferimenti relativi al programma nel quale sono trasmessi; | ||||||
| i riferimenti senza carattere pubblicitario relativi a trasmissioni in altri programmi della stessa azienda; | ||||||
| i riferimenti relativi al materiale d'accompagnamento trasmessi senza controprestazione e il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono diffusi; | ||||||
| brevi appelli in favore di opere di beneficenza di organizzazioni di utilità pubblica per quanto la controprestazione all'emittente copra al massimo i costi di produzione. | ||||||
| Per pubblicità occulta si intende la presentazione a carattere pubblicitario di beni, servizi o idee in trasmissioni redazionali, in particolare a titolo oneroso. | ||||||
| Non è considerata sponsorizzazione la coproduzione di una trasmissione da parte di persone fisiche e giuridiche che svolgono un'attività nel settore radiofonico o televisivo o nella produzione di opere audiovisive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
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| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
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| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 10 Divieti in materia di pubblicità |
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| È vietata la pubblicità per: | ||||||
| i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere a e f della legge del 1° ottobre 2021 [2] sui prodotti del tabacco (LPTab), nonché gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco; | ||||||
| le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 1932 [4] sull'alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; | ||||||
| ... | ||||||
| i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari; | ||||||
| le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano. | ||||||
| Sono vietate: | ||||||
| la pubblicità per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [6] sugli agenti terapeutici; | ||||||
| le televendite per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche. | ||||||
| Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale. | ||||||
| È vietata la pubblicità che: | ||||||
| offende le convinzioni religiose o politiche; | ||||||
| è fallace o sleale; | ||||||
| induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale. | ||||||
| A tutela della salute e della gioventù il Consiglio federale può vietare altre trasmissioni pubblicitarie. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 1 della L del 1° ott. 2021 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 457; FF 2019 837). [2] RS 818.32 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 371372; FF 2008 7853). [4] RS 680 [5] Abrogata dal n. I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° feb. 2010 (RU 2010 371372; FF 2008 7853). [6] RS 812.21 | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 6 Autonomia [1] |
||||||
| Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. | ||||||
| Le emittenti concepiscono liberamente i propri contenuti redazionali e la pubblicità, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione, e ne assumono la responsabilità. [2] | ||||||
| Nessuno può esigere che un'emittente diffonda determinate produzioni e informazioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||