VPB 66.92

Entscheid der Eidgenössischen Zollrekurskommission vom 29. April 2002 in Sachen G. T. AG (ZRK 2001-048)

Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe. Ermittlung der Fahrleistung. Beweislast. Erfassungsgerät. Mitwirkungspflicht.

- Gesetzmässigkeit der Art. 15
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 15 Restituzione per i veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA.
1    I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA.
2    Per ogni unità di carico e semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale l'importo della restituzione ammonta a:
a  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m
b  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m
c  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m
, Art. 17 Abs. 1
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 17 Divieto di cambiare contenitore di trasporto - La merce trasportata non può cambiare di unità di carico o semirimorchio all'atto del trasbordo da un modo di trasporto all'altro.
, Art. 18
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 18 Domanda di restituzione e compensazione dell'importo della restituzione - 1 La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC entro un anno dalla fine del mese civile in cui è avvenuta la corsa.
1    La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC entro un anno dalla fine del mese civile in cui è avvenuta la corsa.
2    La domanda deve contenere l'indicazione del numero di unità di carico e semirimorchi, suddivisi per le categorie di cui all'articolo 15 capoverso 2.
3    La domanda deve comprendere tutte le corse iniziali e finali nel TCNA effettuate in un mese civile con tutti i veicoli del detentore.
4    L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta.
, Art. 19 Abs. 1
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 19 Prova - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.
1    Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.
2    Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta.
und 3
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 19 Prova - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.
1    Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.
2    Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta.
, Art. 21
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 21 Determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato.
1    Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato.
2    Ciò vale anche per i trattori a sella con un peso totale autorizzato fino a 3,5 t autorizzati a trainare rimorchi assoggettati alla tassa.
, Art. 22 Abs. 2
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 22 Deroghe alla determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente:
1    In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente:
a  veicoli a motore esteri che non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23;
b  veicoli a motore che non possono essere equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23;
c  veicoli a motore svizzeri che nel momento di cui all'articolo 27 lettera a non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23: fino all'equipaggiamento.
2    In caso di veicoli a motore con un numero esiguo di chilometri percorsi:
a  su domanda, i chilometri percorsi possono essere determinati manualmente;
b  su ordine dell'UDSC, i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente.
, Art. 23 Abs. 1
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 23 Sistemi di rilevazione nel veicolo da utilizzare - (art. 11 cpv. 2 LTTP)
1    La determinazione automatizzata dei chilometri percorsi deve avvenire mediante un sistema di rilevazione nel veicolo di uno dei seguenti fornitori:
a  un fornitore di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio nazionale di telepedaggio; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall'UDSC;
b  un fornitore di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET) autorizzato dall'UDSC.
2    L'UDSC pubblica sul suo sito web i nomi del fornitore del NETS incaricato e dei fornitori del NETS e del SET autorizzati.
SVAV. Die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen sind für den vom Schwerverkehrsabgabegesetz vorgeschriebenen Vollzug der Schwerverkehrsabgabe sowohl tauglich als auch erforderlich; sie stützen sich zumeist direkt auf das Gesetz, wie etwa die Mitwirkungspflicht bei der korrekten Ermittlung der Fahrleistung oder das Erfassungsgeräteobligatorium (E. 2b).

- Grundsätzliche Verbindlichkeit der mit dem vorgeschriebenen Gerät erfassten Daten. Bei allfälligen Fehlern des Erfassungsgerätes ist der Abgabepflichtige verpflichtet, die erforderlichen Massnahmen zur Behebung zu ergreifen. Ihn trifft bei behaupteter Fehlerhaftigkeit der durch das Erfassungsgerät aufgezeichneten Daten auch die Beweislast (E. 2b).

- Unterlässt es der Abgabepflichtige, der Verwaltung zusammen mit der Deklaration schriftlich mitzuteilen und zu begründen, dass Fehlermeldungen aufgetreten oder nach seiner Auffassung die Daten des Erfassungsgerätes aus anderen Gründen falsch waren, oder die Fahrleistung manuell aufzuzeichnen, ist von der Richtigkeit der durch das Gerät erfassten Daten auszugehen (E. 2b und 3).

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations. Etablissement du kilométrage. Fardeau de la preuve. Appareil de saisie. Obligation de collaborer.

- Légalité de l'art. 15, l'art. 17 al. 1, l'art. 18, l'art. 19 al. 1 et 3, l'art. 21, l'art. 22 al. 2 et de l'art. 23 al. 1 ORPL. Les mesures prises par le Conseil fédéral sont non seulement adéquates mais aussi nécessaires à la mise en oeuvre de la redevance sur le trafic des poids lourds prescrite par la loi concernant la redevance sur le trafic des poids lourds; elles trouvent leur fondement le plus souvent directement dans la loi, comme par exemple l'obligation de collaborer à l'établissement correct du kilométrage ou celle de monter des appareils de saisie (consid. 2b).

- Caractère en principe contraignant des données saisies au moyen de l'appareil prescrit. En cas d'erreurs éventuelles de l'appareil de saisie, le contribuable a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. C'est également à lui qu'il revient de fournir la preuve du caractère erroné invoqué des données enregistrées par l'appareil de saisie (consid. 2b).

- Si, en communiquant sa déclaration à l'administration, le contribuable omet d'expliquer par écrit que des annonces d'erreurs sont apparues ou que, de son point de vue, les données de l'appareil de saisie sont fausses pour d'autres raisons, ou encore qu'il omet d'établir manuellement le kilométrage, il faut partir de l'idée que les données enregistrées par l'appareil sont exactes (consid. 2b et 3).

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Accertamento del chilometraggio. Onere della prova. Apparecchio di misura. Obbligo di collaborare.

- Legalità degli art. 15, art. 17 cpv. 1, art. 18, art. 19 cpv. 1 e 3, art. 21, art. 22 cpv. 2, art. 23 cpv. 1 OTTP. Le misure prese dal Consiglio federale non sono solo adeguate ma anche necessarie alla messa in atto della legge concernente la tassa sul traffico pesante; tali misure si basano in larga parte direttamente sulla legge, come ad esempio l'obbligo di collaborare per il corretto accertamento del chilometraggio effettuato oppure l'obbligo di installare apparecchi di rilevamento (consid. 2b).

- In linea di principio, i dati registrati attraverso l'apparecchio prescritto hanno carattere vincolante. In caso di eventuali errori dell'apparecchio, il contribuente ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per porvi rimedio. Il contribuente deve dimostrare l'invocata inesattezza dei dati registrati dall'apparecchio (consid. 2b).

- Se il contribuente, unitamente alla dichiarazione, omette di segnalare in forma scritta all'autorità che sono apparsi errori di rilevamento o che a suo avviso i dati dell'apparecchio di registrazione sono sbagliati per altri motivi, oppure non registra manualmente il chilometraggio effettuato, si parte dal principio che i dati registrati dall'apparecchio sono corretti (consid. 2b e 3).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. Am 13. Juni bzw. 5. Oktober 2001 stellte die Eidgenössische Oberzolldirektion (OZD) der G. T. AG die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe für ihr Fahrzeug der Veranlagungsperioden Januar bzw. Februar 2001 in Rechnung. Am 7. August bzw. 9. Oktober 2001 beanstandete die G. T. AG die Rechnungen.

B. Mit Entscheid vom 16. Oktober 2001 erwog die OZD betreffend die Rechnung für die Abgabeperiode Januar 2001, die auf der entsprechenden Veranlagung ausgewiesenen Positionen «Anhänger/Auflieger nicht deklariert» rührten von einem technischen Problem mit der Anhängererkennung her, wie dies von der TRIPON-Abnahmestelle bestätigt worden sei. Die OZD habe die daraus resultierende Differenz in der darauffolgenden Periode gutgeschrieben. Für die Periode Februar 2001 seien jedoch keine Unstimmigkeiten festzustellen. Das Erfassungsgerät habe die Daten korrekt aufgezeichnet und diese seien durch die Abgabepflichtige mittels Deklarations-Chipkarten richtig übermittelt worden.

C. Dagegen führt die G. T. AG (Beschwerdeführerin) am 12. November 2001 Beschwerde an die Eidgenössische Zollrekurskommission (ZRK) mit dem sinngemässen Antrag, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben; es sei auch für die Abgabeperiode Februar 2001 eine entsprechende Reduktion zu gewähren.

Aus den Erwägungen:

1. (...)

2.a. Gemäss Art. 85 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.
1    La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.
2    Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.46
3    Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) kann der Bund auf dem Schwerverkehr eine leistungs- oder verbrauchsabhängige Abgabe erheben, soweit diese Verkehrsart der Allgemeinheit Kosten verursacht, die nicht durch andere Leistungen oder Abgaben gedeckt sind. Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) wird seit dem 1. Januar 2001 auf den im In- und Ausland immatrikulierten (in- und ausländischen) schweren Motorfahrzeugen und Anhängern für den Güter- oder den Personentransport erhoben (Art. 3
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.
des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1997 über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, Schwerverkehrsabgabegesetz [SVAG], SR 641.81). Abgabepflichtig ist der Halter, bei ausländischen Fahrzeugen zusätzlich der Fahrzeugführer (Art. 5 Abs. 1
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
1    È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
2    Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8
SVAG). Die Abgabe bemisst sich nach dem höchstzulässigen Gesamtgewicht des Fahrzeuges und den gefahrenen Kilometern (Art. 6 Abs. 1
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 6 Principio - 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10
1    La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10
2    Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa.
3    La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo.
SVAG). Der Bundesrat regelt den Vollzug der Schwerverkehrsabgabe (Art. 10 Abs. 1
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 10 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.
1    Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.
2    Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private.
3    La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.11
SVAG). Die abgabepflichtige Person hat bei der Ermittlung der Fahrleistung mitzuwirken. Der Bundesrat kann den Einbau spezieller Geräte oder andere Hilfsmittel zur fälschungssicheren Erfassung der
Fahrleistung vorschreiben. Fehlen taugliche Angaben oder Unterlagen, so kann die Abgabe nach Ermessen veranlagt werden (Art. 11 Abs. 1
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC.
1    La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC.
2    Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi.
3    In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio.
4    Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione.
-3
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC.
1    La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC.
2    Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi.
3    In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio.
4    Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione.
SVAG).

b. Die Abgabe wird mit einem von der Zollverwaltung zugelassenen elektronischen Messgerät ermittelt. Dieses besteht aus dem im Fahrzeug eingebauten Fahrtschreiber bzw. Wegimpulsaufnehmer sowie einem Erfassungsgerät, das die massgebende Fahrleistung ermittelt und registriert (Art. 15 Abs. 1
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 15 Restituzione per i veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA.
1    I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA.
2    Per ogni unità di carico e semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale l'importo della restituzione ammonta a:
a  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m
b  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m
c  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m
der Verordnung vom 6. März 2000 über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, Schwerverkehrsabgabeverordnung [SVAV], SR 641.811; für Ausnahmen vom Erfassungsgeräteobligatorium: vgl. Art. 15 Abs. 3
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 15 Restituzione per i veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA.
1    I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA.
2    Per ogni unità di carico e semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale l'importo della restituzione ammonta a:
a  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m
b  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m
c  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m
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SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 15 Restituzione per i veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA.
1    I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA.
2    Per ogni unità di carico e semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale l'importo della restituzione ammonta a:
a  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m
b  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m
c  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m
SVAV). Der Fahrzeughalter muss dafür sorgen, dass das Messgerät dauernd funktionstüchtig ist. Bei einem Defekt oder Ausfall ist das Gerät unverzüglich von einer Abnahmestelle reparieren oder ersetzen zu lassen. Bei Verdacht auf Gerätefehler ist das Gerät von einer Abnahmestelle auf Funktionstüchtigkeit kontrollieren zu lassen. Die Zollverwaltung haftet nicht für Auswirkungen technischer Störungen der elektronischen Hilfsmittel (Art. 18 Abs. 1
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 18 Domanda di restituzione e compensazione dell'importo della restituzione - 1 La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC entro un anno dalla fine del mese civile in cui è avvenuta la corsa.
1    La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC entro un anno dalla fine del mese civile in cui è avvenuta la corsa.
2    La domanda deve contenere l'indicazione del numero di unità di carico e semirimorchi, suddivisi per le categorie di cui all'articolo 15 capoverso 2.
3    La domanda deve comprendere tutte le corse iniziali e finali nel TCNA effettuate in un mese civile con tutti i veicoli del detentore.
4    L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta.
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SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 18 Domanda di restituzione e compensazione dell'importo della restituzione - 1 La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC entro un anno dalla fine del mese civile in cui è avvenuta la corsa.
1    La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC entro un anno dalla fine del mese civile in cui è avvenuta la corsa.
2    La domanda deve contenere l'indicazione del numero di unità di carico e semirimorchi, suddivisi per le categorie di cui all'articolo 15 capoverso 2.
3    La domanda deve comprendere tutte le corse iniziali e finali nel TCNA effettuate in un mese civile con tutti i veicoli del detentore.
4    L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta.
SVAV). Nebst dem Erfassungsgerät muss der Fahrzeugführer stets ein Aufzeichnungsformular mitführen, das bei Ausfall oder bei Fehlfunktionen bzw. Fehlermeldungen des Messgeräts zu verwenden ist. Der Halter muss dafür sorgen, dass der Fahrzeugführer die vorgeschriebenen Aufzeichnungen vornimmt
(Art. 19 Abs. 1
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 19 Prova - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.
1    Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.
2    Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta.
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SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 19 Prova - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.
1    Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.
2    Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta.
SVAV). Der Fahrzeugführer muss bei der korrekten Ermittlung der Fahrleistung mitwirken (Selbstdeklarationsprinzip: Art. 21
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 21 Determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato.
1    Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato.
2    Ciò vale anche per i trattori a sella con un peso totale autorizzato fino a 3,5 t autorizzati a trainare rimorchi assoggettati alla tassa.
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SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 23 Sistemi di rilevazione nel veicolo da utilizzare - (art. 11 cpv. 2 LTTP)
1    La determinazione automatizzata dei chilometri percorsi deve avvenire mediante un sistema di rilevazione nel veicolo di uno dei seguenti fornitori:
a  un fornitore di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio nazionale di telepedaggio; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall'UDSC;
b  un fornitore di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET) autorizzato dall'UDSC.
2    L'UDSC pubblica sul suo sito web i nomi del fornitore del NETS incaricato e dei fornitori del NETS e del SET autorizzati.
SVAV). Er muss insbesondere das Erfassungsgerät korrekt bedienen und bei Fehlermeldungen oder Fehlfunktionen die Fahrleistungsdaten im Aufzeichnungsformular eintragen und das Erfassungsgerät unverzüglich überprüfen lassen (Art. 21
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 21 Determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato.
1    Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato.
2    Ciò vale anche per i trattori a sella con un peso totale autorizzato fino a 3,5 t autorizzati a trainare rimorchi assoggettati alla tassa.
SVAV). Führt das Fahrzeug einen Anhänger mit, so muss der Fahrzeugführer alle erforderlichen Angaben am Erfassungsgerät deklarieren (Art. 17 Abs. 1
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante
OTTP Art. 17 Divieto di cambiare contenitore di trasporto - La merce trasportata non può cambiare di unità di carico o semirimorchio all'atto del trasbordo da un modo di trasporto all'altro.
SVAV). Für Motorfahrzeuge mit Erfassungsgerät sind die durch dieses Gerät ermittelten Kilometer massgebend. Sind Fehlermeldungen aufgetreten oder sind nach Auffassung der abgabepflichtigen Person die Daten des Erfassungsgerätes aus anderen Gründen falsch, so muss sie dies mit der Deklaration schriftlich mitteilen und begründen (Art. 22 Abs. 2
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OTTP Art. 22 Deroghe alla determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente:
1    In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente:
a  veicoli a motore esteri che non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23;
b  veicoli a motore che non possono essere equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23;
c  veicoli a motore svizzeri che nel momento di cui all'articolo 27 lettera a non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23: fino all'equipaggiamento.
2    In caso di veicoli a motore con un numero esiguo di chilometri percorsi:
a  su domanda, i chilometri percorsi possono essere determinati manualmente;
b  su ordine dell'UDSC, i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente.
SVAV). Die Veranlagung der Abgabe erfolgt auf Grund der vom Abgabepflichtigen eingereichten elektronischen oder schriftlichen Deklaration (Art. 23 Abs. 1
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OTTP Art. 23 Sistemi di rilevazione nel veicolo da utilizzare - (art. 11 cpv. 2 LTTP)
1    La determinazione automatizzata dei chilometri percorsi deve avvenire mediante un sistema di rilevazione nel veicolo di uno dei seguenti fornitori:
a  un fornitore di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio nazionale di telepedaggio; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall'UDSC;
b  un fornitore di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET) autorizzato dall'UDSC.
2    L'UDSC pubblica sul suo sito web i nomi del fornitore del NETS incaricato e dei fornitori del NETS e del SET autorizzati.
SVAV).

Die Gesetzmässigkeit dieser Verordnungsbestimmungen bestreitet die Beschwerdeführerin nicht. Es ist denn auch nicht ersichtlich, inwiefern der Bundesrat damit die Delegationsnorm von Art. 10 Abs. 1
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 10 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.
1    Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.
2    Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private.
3    La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.11
SVAG verletzt haben sollte oder ihm innerhalb seines Ermessensspielraumes Unangemessenheit vorzuwerfen wäre (vgl. Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
und c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG], SR 172.021). Die getroffenen Massnahmen sind für den gesetzlich vorgeschriebenen Vollzug der Schwerverkehrsabgabe, im vorliegenden Fall namentlich für die Erhebung der - Berechnungsgrundlage der Abgabe bildenden und deshalb unabdingbar zuverlässig zu ermittelnden - Kilometerleistung, sowohl tauglich als auch erforderlich. Überdies stützen sich die meisten dieser Verordnungsnormen direkt auf den Gesetzesbuchstaben, wie etwa die Mitwirkungspflicht bei der korrekten Ermittlung der Fahrleistung (Art. 21
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OTTP Art. 21 Determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato.
1    Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato.
2    Ciò vale anche per i trattori a sella con un peso totale autorizzato fino a 3,5 t autorizzati a trainare rimorchi assoggettati alla tassa.
SVAV, Art. 11 Abs. 1
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC.
1    La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC.
2    Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi.
3    In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio.
4    Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione.
SVAG) oder das Erfassungsgeräteobligatorium (Art. 15 Abs. 1
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OTTP Art. 15 Restituzione per i veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA.
1    I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA.
2    Per ogni unità di carico e semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale l'importo della restituzione ammonta a:
a  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m
b  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m
c  per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m
SVAV, Art. 11 Abs. 2
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC.
1    La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC.
2    Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi.
3    In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio.
4    Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione.
SVAG), woraus gleichzeitig die grundsätzliche Verbindlichkeit der mit dem vorgeschriebenen Gerät erfassten Daten folgt sowie dass bei allfälligen Fehlern des Erfassungsgerätes dem Abgabepflichtigen die Pflicht
aufzuerlegen ist, die erforderlichen Massnahmen zur Behebung zu ergreifen, und dem Abgabepflichtigen bei behaupteter Fehlerhaftigkeit der durch das Erfassungsgerät aufgezeichneten Daten gleichsam die Beweisführungslast zu übertragen ist.

c. Sind am Erfassungsgerät Fehlermeldungen aufgetreten oder sind nach Auffassung der abgabepflichtigen Person die Daten des Erfassungsgerätes aus anderen Gründen falsch, so ist nach Verwaltungspraxis dies gleichzeitig mit dem Einsenden der Deklarationskarte der Zollverwaltung schriftlich mitzuteilen. Nach Auftreten eines Fehlers ist umgehend das Aufzeichnungsformular zu führen. Innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eintreten des Fehlers muss das Erfassungsgerät durch eine autorisierte Abnahmestelle wieder in den Normalzustand zurückgesetzt oder allenfalls ausgetauscht werden (Wegleitung der OZD für Fahrzeughalter für inländisch immatrikulierte Fahrzeuge zur LSVA[15] vom Mai 2001, Ziff. 7.5. und 9.2.).

Vorliegend kann offenbleiben, ob bei Fehlern des Gerätes zwingend das Formular «56.30» zu verwenden ist, oder ob die Daten nicht auch auf eine andere geeignete Art erfasst werden dürfen. Nicht zu entscheiden ist ferner die Frage, ob bei Auftreten von Fehlern des Erfassungsgerätes zwingend innert fünf Arbeitstagen entsprechend zu reagieren ist. Es genügt hier festzustellen, dass die Beschwerdeführerin mit der Deklaration ihrer Kilometerleistungen keine Fehlfunktionen oder andere Fehlerhaftigkeiten des Erfassungsgerätes meldete und deshalb keine Aufzeichnungen im Sinne von Art. 19
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OTTP Art. 19 Prova - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.
1    Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.
2    Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta.
SVAV führte.

3. Im vorliegenden Fall hat die OZD mit dem angefochtenen Entscheid die Veranlagung der Abgabeperiode Januar 2001 um Fr. 556.40 nach unten korrigiert, da die ausgewiesenen Positionen «Anhänger/Auflieger nicht deklariert» von einem technischen Problem (falsche Verkabelung) mit der Anhängererkennung herrührte. Die Verwaltung stützte sich bei dieser Korrektur zu Gunsten des Abgabepflichtigen auf eine Bestätigung der TRIPON-Abnahmestelle vom 14. September 2001, dergemäss das Gerät in der fraglichen Zeit fehlerhaft funktioniert habe. Die hier noch im Streit liegende Rechnung (Fr. 1'855.50) für die Abgabeperiode Februar 2001 datiert vom 5. Oktober 2001. Mithin wurde sie ausgestellt erst nach der Reparatur des Erfassungsgerätes durch die Abnahmestelle. Die OZD hat denn auch die durch die Beschwerdeführerin für die Periode Februar 2001 deklarierten Daten zu deren Gunsten korrigiert, indem sie die durch das Erfassungsgerät gemeldeten «Anhängerdiskrepanzen» überhaupt nicht veranschlagte. Die geforderte Abgabe in Höhe von Fr. 1'855.50 ist mithin unter Berücksichtigung der «Anhängerdiskrepanzen» (falsche Verkabelung) berechnet worden. Insofern erweist sich der Antrag der Beschwerdeführerin, es sei nicht nur für die Abgabeperiode
Januar 2001, sondern auch für Februar 2001 eine entsprechende Reduktion zu gewähren, als gegenstandslos.

Darüber hinausgehend meldete weder das Erfassungsgerät noch die Beschwerdeführerin für den eigens deklarierten Anhänger irgendwelche Fehlfunktionen oder andere Unstimmigkeiten. Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, in welchem Umfang die Abgabe für diesen Anhänger zu reduzieren ist. Sie legt auch keinerlei Beweise für ihren Standpunkt vor, die Forderung der OZD sei zu hoch. Vielmehr bestätigt der Ausdruck der durch das Erfassungsgerät ermittelten und durch die Beschwerdeführerin via Deklarationskarte der Verwaltung übermittelten Daten die Abgabeforderung der OZD. Danach beträgt die Fahrleistung des Anhängers in der Abgabeperiode Februar 2001 2'726,9 km. Insbesondere hat die Beschwerdeführerin unterlassen, der Verwaltung zusammen mit der Deklaration schriftlich mitzuteilen und zu begründen, dass Fehlermeldungen aufgetreten oder nach ihrer Auffassung die Daten des Erfassungsgerätes aus anderen Gründen falsch waren, geschweige denn die Fahrleistung manuell aufzuzeichnen. Folglich ist diesbezüglich von der Richtigkeit der durch das Gerät erfassten Daten auszugehen (vgl. E. 2b hiervor).

4. Aufgrund dieser Erwägungen ist die Beschwerde als unbegründet abzuweisen, soweit sie sich nicht als gegenstandslos erweist (...).

[15] Zu beziehen bei der Oberzolldirektion, Abteilung LSVA, Gutenbergstrasse 50, CH-3003 Bern oder im Internet unter: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00379/index.html?lang=de

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