SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 15 Restituzione per i veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
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1 | I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico e semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale l'importo della restituzione ammonta a: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 17 Divieto di cambiare contenitore di trasporto - La merce trasportata non può cambiare di unità di carico o semirimorchio all'atto del trasbordo da un modo di trasporto all'altro. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 18 Domanda di restituzione e compensazione dell'importo della restituzione - 1 La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC entro un anno dalla fine del mese civile in cui è avvenuta la corsa. |
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1 | La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC entro un anno dalla fine del mese civile in cui è avvenuta la corsa. |
2 | La domanda deve contenere l'indicazione del numero di unità di carico e semirimorchi, suddivisi per le categorie di cui all'articolo 15 capoverso 2. |
3 | La domanda deve comprendere tutte le corse iniziali e finali nel TCNA effettuate in un mese civile con tutti i veicoli del detentore. |
4 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 19 Prova - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
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1 | Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
2 | Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 19 Prova - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
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1 | Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
2 | Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 21 Determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato. |
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1 | Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato. |
2 | Ciò vale anche per i trattori a sella con un peso totale autorizzato fino a 3,5 t autorizzati a trainare rimorchi assoggettati alla tassa. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 22 Deroghe alla determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente: |
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1 | In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente: |
a | veicoli a motore esteri che non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23; |
b | veicoli a motore che non possono essere equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23; |
c | veicoli a motore svizzeri che nel momento di cui all'articolo 27 lettera a non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23: fino all'equipaggiamento. |
2 | In caso di veicoli a motore con un numero esiguo di chilometri percorsi: |
a | su domanda, i chilometri percorsi possono essere determinati manualmente; |
b | su ordine dell'UDSC, i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 23 Sistemi di rilevazione nel veicolo da utilizzare - (art. 11 cpv. 2 LTTP) |
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1 | La determinazione automatizzata dei chilometri percorsi deve avvenire mediante un sistema di rilevazione nel veicolo di uno dei seguenti fornitori: |
a | un fornitore di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio nazionale di telepedaggio; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall'UDSC; |
b | un fornitore di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET) autorizzato dall'UDSC. |
2 | L'UDSC pubblica sul suo sito web i nomi del fornitore del NETS incaricato e dei fornitori del NETS e del SET autorizzati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
2 | Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.46 |
3 | Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
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1 | È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
2 | Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 6 Principio - 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
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1 | La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
2 | Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. |
3 | La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 10 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. |
2 | Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private. |
3 | La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.11 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
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1 | La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi. |
3 | In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio. |
4 | Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
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1 | La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi. |
3 | In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio. |
4 | Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 15 Restituzione per i veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
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1 | I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico e semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale l'importo della restituzione ammonta a: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 15 Restituzione per i veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
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1 | I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico e semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale l'importo della restituzione ammonta a: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 15 Restituzione per i veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
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1 | I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico e semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale l'importo della restituzione ammonta a: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 18 Domanda di restituzione e compensazione dell'importo della restituzione - 1 La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC entro un anno dalla fine del mese civile in cui è avvenuta la corsa. |
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1 | La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC entro un anno dalla fine del mese civile in cui è avvenuta la corsa. |
2 | La domanda deve contenere l'indicazione del numero di unità di carico e semirimorchi, suddivisi per le categorie di cui all'articolo 15 capoverso 2. |
3 | La domanda deve comprendere tutte le corse iniziali e finali nel TCNA effettuate in un mese civile con tutti i veicoli del detentore. |
4 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 18 Domanda di restituzione e compensazione dell'importo della restituzione - 1 La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC entro un anno dalla fine del mese civile in cui è avvenuta la corsa. |
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1 | La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC entro un anno dalla fine del mese civile in cui è avvenuta la corsa. |
2 | La domanda deve contenere l'indicazione del numero di unità di carico e semirimorchi, suddivisi per le categorie di cui all'articolo 15 capoverso 2. |
3 | La domanda deve comprendere tutte le corse iniziali e finali nel TCNA effettuate in un mese civile con tutti i veicoli del detentore. |
4 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 19 Prova - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
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1 | Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
2 | Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 19 Prova - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
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1 | Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
2 | Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 21 Determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato. |
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1 | Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato. |
2 | Ciò vale anche per i trattori a sella con un peso totale autorizzato fino a 3,5 t autorizzati a trainare rimorchi assoggettati alla tassa. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 23 Sistemi di rilevazione nel veicolo da utilizzare - (art. 11 cpv. 2 LTTP) |
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1 | La determinazione automatizzata dei chilometri percorsi deve avvenire mediante un sistema di rilevazione nel veicolo di uno dei seguenti fornitori: |
a | un fornitore di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio nazionale di telepedaggio; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall'UDSC; |
b | un fornitore di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET) autorizzato dall'UDSC. |
2 | L'UDSC pubblica sul suo sito web i nomi del fornitore del NETS incaricato e dei fornitori del NETS e del SET autorizzati. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 21 Determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato. |
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1 | Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato. |
2 | Ciò vale anche per i trattori a sella con un peso totale autorizzato fino a 3,5 t autorizzati a trainare rimorchi assoggettati alla tassa. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 17 Divieto di cambiare contenitore di trasporto - La merce trasportata non può cambiare di unità di carico o semirimorchio all'atto del trasbordo da un modo di trasporto all'altro. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 22 Deroghe alla determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente: |
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1 | In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente: |
a | veicoli a motore esteri che non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23; |
b | veicoli a motore che non possono essere equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23; |
c | veicoli a motore svizzeri che nel momento di cui all'articolo 27 lettera a non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23: fino all'equipaggiamento. |
2 | In caso di veicoli a motore con un numero esiguo di chilometri percorsi: |
a | su domanda, i chilometri percorsi possono essere determinati manualmente; |
b | su ordine dell'UDSC, i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 23 Sistemi di rilevazione nel veicolo da utilizzare - (art. 11 cpv. 2 LTTP) |
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1 | La determinazione automatizzata dei chilometri percorsi deve avvenire mediante un sistema di rilevazione nel veicolo di uno dei seguenti fornitori: |
a | un fornitore di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio nazionale di telepedaggio; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall'UDSC; |
b | un fornitore di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET) autorizzato dall'UDSC. |
2 | L'UDSC pubblica sul suo sito web i nomi del fornitore del NETS incaricato e dei fornitori del NETS e del SET autorizzati. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 10 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. |
2 | Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private. |
3 | La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.11 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 21 Determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato. |
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1 | Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato. |
2 | Ciò vale anche per i trattori a sella con un peso totale autorizzato fino a 3,5 t autorizzati a trainare rimorchi assoggettati alla tassa. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
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1 | La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi. |
3 | In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio. |
4 | Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 15 Restituzione per i veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
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1 | I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico e semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale l'importo della restituzione ammonta a: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
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1 | La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi. |
3 | In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio. |
4 | Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 19 Prova - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
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1 | Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
2 | Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta. |