SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 139 Responsabilità dei militari - 1 I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. |
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1 | I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. |
2 | I militari sono responsabili del loro equipaggiamento personale, come pure del materiale affidato loro in servizio, e rispondono della sua perdita e danneggiamento. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. La stessa responsabilità incombe ai militari incaricati dell'organizzazione del servizio del materiale o del controllo del materiale. |
3 | Il contabile e gli organi che lo controllano sono responsabili del servizio di commissariato, del denaro loro affidato e del suo impiego conforme alle prescrizioni e rispondono dei danni in questi ambiti. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 139 Responsabilità dei militari - 1 I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. |
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1 | I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. |
2 | I militari sono responsabili del loro equipaggiamento personale, come pure del materiale affidato loro in servizio, e rispondono della sua perdita e danneggiamento. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. La stessa responsabilità incombe ai militari incaricati dell'organizzazione del servizio del materiale o del controllo del materiale. |
3 | Il contabile e gli organi che lo controllano sono responsabili del servizio di commissariato, del denaro loro affidato e del suo impiego conforme alle prescrizioni e rispondono dei danni in questi ambiti. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. |
SR 510.301 Ordinanza del 21 febbraio 2018 concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE) OAE Art. 16 Cassa di cantina - 1 Se gestisce una cantina, la truppa deve gestire una cassa di cantina. Allo smantellamento della cantina, l'eventuale utile dev'essere versato alla cassa di servizio, allegandovi i giustificativi. |
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1 | Se gestisce una cantina, la truppa deve gestire una cassa di cantina. Allo smantellamento della cantina, l'eventuale utile dev'essere versato alla cassa di servizio, allegandovi i giustificativi. |
2 | La BLEs decide in merito all'assortimento e ai margini di guadagno e disciplina l'impiego degli utili. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 139 Responsabilità dei militari - 1 I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. |
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1 | I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. |
2 | I militari sono responsabili del loro equipaggiamento personale, come pure del materiale affidato loro in servizio, e rispondono della sua perdita e danneggiamento. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. La stessa responsabilità incombe ai militari incaricati dell'organizzazione del servizio del materiale o del controllo del materiale. |
3 | Il contabile e gli organi che lo controllano sono responsabili del servizio di commissariato, del denaro loro affidato e del suo impiego conforme alle prescrizioni e rispondono dei danni in questi ambiti. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 139 Responsabilità dei militari - 1 I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. |
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1 | I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. |
2 | I militari sono responsabili del loro equipaggiamento personale, come pure del materiale affidato loro in servizio, e rispondono della sua perdita e danneggiamento. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. La stessa responsabilità incombe ai militari incaricati dell'organizzazione del servizio del materiale o del controllo del materiale. |
3 | Il contabile e gli organi che lo controllano sono responsabili del servizio di commissariato, del denaro loro affidato e del suo impiego conforme alle prescrizioni e rispondono dei danni in questi ambiti. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. |