SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 83 Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione - 1 L'ufficio di compensazione: |
|
1 | L'ufficio di compensazione: |
a | contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione; |
b | tiene i conti del fondo di compensazione; |
c | controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi; |
cbis | verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali; |
d | verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente; |
e | impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali; |
f | decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell'AVS (art. 82, 85d, 88 e 89a); |
g | assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza; |
h | prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari; |
i | ... |
k | prende le decisioni giusta l'articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b; |
l | sorveglia le decisioni del servizio cantonale; |
m | decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; |
n | provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali; |
nbis | garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'allegato I articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999302 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); |
o | ... |
p | coordina l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare; |
q | prende disposizioni per l'applicazione dell'articolo 59a; |
r | decide in deroga all'articolo 35 LPGA307 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali; |
s | statuisce sui casi di cui all'articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale. |
1bis | Per adempiere i compiti assegnatigli dalla legge, nonché a scopi statistici, l'ufficio di compensazione gestisce sistemi d'informazione per: |
a | il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione; |
b | il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 1989309 sul collocamento [LC]); |
c | l'analisi dei dati del mercato del lavoro; |
d | la gestione della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all'articolo 96c capoverso 1quater; |
e | la gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC).310 |
2 | Esso sottopone alla commissione di sorveglianza: |
a | il conto d'esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale; |
b | altri conteggi periodici; |
c | rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; |
d | le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73); |
e | i rendiconti previsti nell'articolo 59c capoverso 3; |
f | il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica. |
3 | La Seco dirige l'ufficio di compensazione. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 83 Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione - 1 L'ufficio di compensazione: |
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1 | L'ufficio di compensazione: |
a | contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione; |
b | tiene i conti del fondo di compensazione; |
c | controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi; |
cbis | verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali; |
d | verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente; |
e | impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali; |
f | decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell'AVS (art. 82, 85d, 88 e 89a); |
g | assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza; |
h | prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari; |
i | ... |
k | prende le decisioni giusta l'articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b; |
l | sorveglia le decisioni del servizio cantonale; |
m | decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; |
n | provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali; |
nbis | garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'allegato I articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999302 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); |
o | ... |
p | coordina l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare; |
q | prende disposizioni per l'applicazione dell'articolo 59a; |
r | decide in deroga all'articolo 35 LPGA307 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali; |
s | statuisce sui casi di cui all'articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale. |
1bis | Per adempiere i compiti assegnatigli dalla legge, nonché a scopi statistici, l'ufficio di compensazione gestisce sistemi d'informazione per: |
a | il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione; |
b | il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 1989309 sul collocamento [LC]); |
c | l'analisi dei dati del mercato del lavoro; |
d | la gestione della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all'articolo 96c capoverso 1quater; |
e | la gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC).310 |
2 | Esso sottopone alla commissione di sorveglianza: |
a | il conto d'esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale; |
b | altri conteggi periodici; |
c | rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; |
d | le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73); |
e | i rendiconti previsti nell'articolo 59c capoverso 3; |
f | il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica. |
3 | La Seco dirige l'ufficio di compensazione. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 97 Spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione - (art. 59cbis cpv. 2 LADI)263 |
|
1 | Sono considerate spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione: |
a | la rimunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione; |
b | le spese d'acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri materiali necessari; |
c | i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose; |
d | le spese necessarie di vitto e alloggio; |
e | le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d'esecuzione del programma; |
f | le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali. |
2 | La quota di formazione e la quota di occupazione in un provvedimento di occupazione sono determinanti per l'applicazione rispettiva del capoverso 1 del presente articolo e dell'articolo 88 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di esecuzione necessarie. |
3 | L'organizzatore del provvedimento di occupazione presenta il conteggio all'ufficio di compensazione. Quest'ultimo può esigere un conteggio periodico. |
4 | I responsabili del provvedimento di occupazione allestiscono un inventario delle attrezzature e del materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio. |
5 | L'assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può essere vincolata a oneri. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 72 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 72 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 72 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 72 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 83 Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione - 1 L'ufficio di compensazione: |
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1 | L'ufficio di compensazione: |
a | contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione; |
b | tiene i conti del fondo di compensazione; |
c | controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi; |
cbis | verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali; |
d | verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente; |
e | impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali; |
f | decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell'AVS (art. 82, 85d, 88 e 89a); |
g | assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza; |
h | prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari; |
i | ... |
k | prende le decisioni giusta l'articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b; |
l | sorveglia le decisioni del servizio cantonale; |
m | decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; |
n | provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali; |
nbis | garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'allegato I articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999302 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); |
o | ... |
p | coordina l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare; |
q | prende disposizioni per l'applicazione dell'articolo 59a; |
r | decide in deroga all'articolo 35 LPGA307 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali; |
s | statuisce sui casi di cui all'articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale. |
1bis | Per adempiere i compiti assegnatigli dalla legge, nonché a scopi statistici, l'ufficio di compensazione gestisce sistemi d'informazione per: |
a | il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione; |
b | il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 1989309 sul collocamento [LC]); |
c | l'analisi dei dati del mercato del lavoro; |
d | la gestione della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all'articolo 96c capoverso 1quater; |
e | la gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC).310 |
2 | Esso sottopone alla commissione di sorveglianza: |
a | il conto d'esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale; |
b | altri conteggi periodici; |
c | rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; |
d | le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73); |
e | i rendiconti previsti nell'articolo 59c capoverso 3; |
f | il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica. |
3 | La Seco dirige l'ufficio di compensazione. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 85 Servizi cantonali - 1 I servizi cantonali: |
|
1 | I servizi cantonali: |
a | consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell'assicurato; |
b | appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge; |
c | decidono sull'adeguatezza di un'occupazione, assegnano agli assicurati un'occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l'articolo 17 capoverso 3; |
d | verificano l'idoneità al collocamento dei disoccupati; |
e | decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 3; |
f | eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale; |
g | sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell'articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto all'indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50); |
h | esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si adoperano affinché l'offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni; |
i | esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4 e 59c capoverso 2; |
j | fanno periodicamente rapporto all'ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; |
k | rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione, delle spese amministrative del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. |
2 | ...323 |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 89 |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 97 Spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione - (art. 59cbis cpv. 2 LADI)263 |
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1 | Sono considerate spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione: |
a | la rimunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione; |
b | le spese d'acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri materiali necessari; |
c | i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose; |
d | le spese necessarie di vitto e alloggio; |
e | le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d'esecuzione del programma; |
f | le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali. |
2 | La quota di formazione e la quota di occupazione in un provvedimento di occupazione sono determinanti per l'applicazione rispettiva del capoverso 1 del presente articolo e dell'articolo 88 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di esecuzione necessarie. |
3 | L'organizzatore del provvedimento di occupazione presenta il conteggio all'ufficio di compensazione. Quest'ultimo può esigere un conteggio periodico. |
4 | I responsabili del provvedimento di occupazione allestiscono un inventario delle attrezzature e del materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio. |
5 | L'assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può essere vincolata a oneri. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 83 Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione - 1 L'ufficio di compensazione: |
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1 | L'ufficio di compensazione: |
a | contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione; |
b | tiene i conti del fondo di compensazione; |
c | controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi; |
cbis | verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali; |
d | verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente; |
e | impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali; |
f | decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell'AVS (art. 82, 85d, 88 e 89a); |
g | assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza; |
h | prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari; |
i | ... |
k | prende le decisioni giusta l'articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b; |
l | sorveglia le decisioni del servizio cantonale; |
m | decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; |
n | provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali; |
nbis | garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'allegato I articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999302 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); |
o | ... |
p | coordina l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare; |
q | prende disposizioni per l'applicazione dell'articolo 59a; |
r | decide in deroga all'articolo 35 LPGA307 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali; |
s | statuisce sui casi di cui all'articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale. |
1bis | Per adempiere i compiti assegnatigli dalla legge, nonché a scopi statistici, l'ufficio di compensazione gestisce sistemi d'informazione per: |
a | il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione; |
b | il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 1989309 sul collocamento [LC]); |
c | l'analisi dei dati del mercato del lavoro; |
d | la gestione della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all'articolo 96c capoverso 1quater; |
e | la gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC).310 |
2 | Esso sottopone alla commissione di sorveglianza: |
a | il conto d'esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale; |
b | altri conteggi periodici; |
c | rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; |
d | le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73); |
e | i rendiconti previsti nell'articolo 59c capoverso 3; |
f | il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica. |
3 | La Seco dirige l'ufficio di compensazione. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 85 Servizi cantonali - 1 I servizi cantonali: |
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1 | I servizi cantonali: |
a | consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell'assicurato; |
b | appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge; |
c | decidono sull'adeguatezza di un'occupazione, assegnano agli assicurati un'occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l'articolo 17 capoverso 3; |
d | verificano l'idoneità al collocamento dei disoccupati; |
e | decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 3; |
f | eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale; |
g | sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell'articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto all'indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50); |
h | esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si adoperano affinché l'offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni; |
i | esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4 e 59c capoverso 2; |
j | fanno periodicamente rapporto all'ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; |
k | rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione, delle spese amministrative del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. |
2 | ...323 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 83 Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione - 1 L'ufficio di compensazione: |
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1 | L'ufficio di compensazione: |
a | contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione; |
b | tiene i conti del fondo di compensazione; |
c | controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi; |
cbis | verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali; |
d | verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente; |
e | impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali; |
f | decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell'AVS (art. 82, 85d, 88 e 89a); |
g | assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza; |
h | prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari; |
i | ... |
k | prende le decisioni giusta l'articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b; |
l | sorveglia le decisioni del servizio cantonale; |
m | decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; |
n | provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali; |
nbis | garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'allegato I articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999302 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); |
o | ... |
p | coordina l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare; |
q | prende disposizioni per l'applicazione dell'articolo 59a; |
r | decide in deroga all'articolo 35 LPGA307 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali; |
s | statuisce sui casi di cui all'articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale. |
1bis | Per adempiere i compiti assegnatigli dalla legge, nonché a scopi statistici, l'ufficio di compensazione gestisce sistemi d'informazione per: |
a | il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione; |
b | il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 1989309 sul collocamento [LC]); |
c | l'analisi dei dati del mercato del lavoro; |
d | la gestione della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all'articolo 96c capoverso 1quater; |
e | la gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC).310 |
2 | Esso sottopone alla commissione di sorveglianza: |
a | il conto d'esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale; |
b | altri conteggi periodici; |
c | rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; |
d | le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73); |
e | i rendiconti previsti nell'articolo 59c capoverso 3; |
f | il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica. |
3 | La Seco dirige l'ufficio di compensazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 72 |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 97 Spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione - (art. 59cbis cpv. 2 LADI)263 |
|
1 | Sono considerate spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione: |
a | la rimunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione; |
b | le spese d'acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri materiali necessari; |
c | i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose; |
d | le spese necessarie di vitto e alloggio; |
e | le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d'esecuzione del programma; |
f | le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali. |
2 | La quota di formazione e la quota di occupazione in un provvedimento di occupazione sono determinanti per l'applicazione rispettiva del capoverso 1 del presente articolo e dell'articolo 88 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di esecuzione necessarie. |
3 | L'organizzatore del provvedimento di occupazione presenta il conteggio all'ufficio di compensazione. Quest'ultimo può esigere un conteggio periodico. |
4 | I responsabili del provvedimento di occupazione allestiscono un inventario delle attrezzature e del materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio. |
5 | L'assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può essere vincolata a oneri. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 97 Spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione - (art. 59cbis cpv. 2 LADI)263 |
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1 | Sono considerate spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione: |
a | la rimunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione; |
b | le spese d'acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri materiali necessari; |
c | i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose; |
d | le spese necessarie di vitto e alloggio; |
e | le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d'esecuzione del programma; |
f | le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali. |
2 | La quota di formazione e la quota di occupazione in un provvedimento di occupazione sono determinanti per l'applicazione rispettiva del capoverso 1 del presente articolo e dell'articolo 88 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di esecuzione necessarie. |
3 | L'organizzatore del provvedimento di occupazione presenta il conteggio all'ufficio di compensazione. Quest'ultimo può esigere un conteggio periodico. |
4 | I responsabili del provvedimento di occupazione allestiscono un inventario delle attrezzature e del materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio. |
5 | L'assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può essere vincolata a oneri. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 97 Spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione - (art. 59cbis cpv. 2 LADI)263 |
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1 | Sono considerate spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione: |
a | la rimunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione; |
b | le spese d'acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri materiali necessari; |
c | i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose; |
d | le spese necessarie di vitto e alloggio; |
e | le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d'esecuzione del programma; |
f | le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali. |
2 | La quota di formazione e la quota di occupazione in un provvedimento di occupazione sono determinanti per l'applicazione rispettiva del capoverso 1 del presente articolo e dell'articolo 88 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di esecuzione necessarie. |
3 | L'organizzatore del provvedimento di occupazione presenta il conteggio all'ufficio di compensazione. Quest'ultimo può esigere un conteggio periodico. |
4 | I responsabili del provvedimento di occupazione allestiscono un inventario delle attrezzature e del materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio. |
5 | L'assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può essere vincolata a oneri. |