SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 13 Modalità dell'obbligo di informare - Il titolare del trattamento comunica alla persona interessata le informazioni sull'ottenimento di dati personali in forma precisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile. |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 13 Modalità dell'obbligo di informare - Il titolare del trattamento comunica alla persona interessata le informazioni sull'ottenimento di dati personali in forma precisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 33 Controllo e responsabilità in caso di trattamento congiunto di dati personali - Il Consiglio federale disciplina le procedure di controllo e la responsabilità in materia di protezione dei dati nei casi in cui un organo federale tratta dati personali congiuntamente ad altri organi federali, a organi cantonali o a privati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 8 Sicurezza dei dati - 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
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1 | Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
2 | I provvedimenti devono permettere di evitare violazioni della sicurezza dei dati. |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni sui requisiti minimi in materia di sicurezza dei dati. |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
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SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 13 Modalità dell'obbligo di informare - Il titolare del trattamento comunica alla persona interessata le informazioni sull'ottenimento di dati personali in forma precisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile. |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 8 Sicurezza dei dati - 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
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1 | Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
2 | I provvedimenti devono permettere di evitare violazioni della sicurezza dei dati. |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni sui requisiti minimi in materia di sicurezza dei dati. |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |