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RS 172.056.1 LAPub Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) Art. 21 Incarico diretto |
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| Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica una commessa pubblica direttamente, senza bando. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere negoziazioni. | ||||||
| Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto a prescindere dal valore soglia se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: | ||||||
| nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito non vengono presentate offerte o domande di partecipazione, nessuna offerta è conforme ai requisiti essenziali definiti nel bando o adempie le specifiche tecniche, oppure nessun offerente soddisfa i criteri di idoneità; | ||||||
| sussistono indizi sufficienti per ritenere che tutte le offerte presentate nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito risultino da accordi illeciti in materia di concorrenza; | ||||||
| a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, un solo offerente è preso in considerazione e non esiste un'alternativa adeguata; | ||||||
| a motivo di eventi imprevedibili l'appalto pubblico diventa a tal punto urgente da rendere impossibile l'esecuzione di una procedura di pubblico concorso, selettiva o mediante invito, anche abbreviando i termini; | ||||||
| il cambiamento di offerente per sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite non è possibile per motivi economici o tecnici, comporterebbe notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali; | ||||||
| il committente acquista prodotti (prototipi) o prestazioni nuovi, realizzati o sviluppati su sua richiesta nel quadro di una commessa di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo originale; | ||||||
| il committente acquista prestazioni su una borsa merci; | ||||||
| il committente può acquistare prestazioni, nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione); | ||||||
| il committente aggiudica la commessa successiva al vincitore di un concorso di progettazione o di prestazione globale o al vincitore di una procedura di selezione legata a un mandato di studio di progettazione o di prestazione globale; a tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:la procedura precedente è stata eseguita conformemente ai principi della presente legge,le proposte di soluzione sono state valutate da un gruppo di esperti indipendente,il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la commessa successiva in una procedura per incarico diretto. | ||||||
| la procedura precedente è stata eseguita conformemente ai principi della presente legge, | ||||||
| le proposte di soluzione sono state valutate da un gruppo di esperti indipendente, | ||||||
| il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la commessa successiva in una procedura per incarico diretto. | ||||||
| Una commessa di cui all'articolo 20 capoverso 3 può essere aggiudicata per incarico diretto se il ricorso a tale procedura riveste una grande importanza al fine di: | ||||||
| preservare imprese indigene importanti per la difesa nazionale; o | ||||||
| salvaguardare interessi pubblici della Svizzera. | ||||||
| Il committente redige per ogni commessa aggiudicata ai sensi del capoverso 2 o 3 una documentazione dal seguente contenuto: | ||||||
| nome del committente e dell'offerente scelto; | ||||||
| genere e valore della prestazione acquistata; | ||||||
| spiegazione delle circostanze e delle condizioni che giustificano l'applicazione della procedura per incarico diretto. | ||||||
| Una commessa pubblica non può essere definita con l'intento di prendere a priori in considerazione per l'aggiudicazione esclusivamente un offerente determinato, in particolare a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa (cpv. 2 lett. c) o in caso di prestazioni volte a sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite (cpv. 2 lett. e). | ||||||
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RS 172.056.1 LAPub Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) Art. 32 Lotti e prestazioni parziali |
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| L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. | ||||||
| Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. | ||||||
| Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. | ||||||
| Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. | ||||||
| Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. | ||||||
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RS 172.056.1 LAPub Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) Art. 32 Lotti e prestazioni parziali |
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| L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. | ||||||
| Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. | ||||||
| Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. | ||||||
| Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. | ||||||
| Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 4 |
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| Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge. | ||||||
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RS 172.056.1 LAPub Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) Art. 32 Lotti e prestazioni parziali |
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| L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. | ||||||
| Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. | ||||||
| Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. | ||||||
| Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. | ||||||
| Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. | ||||||