SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 51 Compiti dei Cantoni - 1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
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1 | I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
2 | Essi provvedono a coordinare l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 54 Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità - I contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale conformemente all'articolo 4 capoverso 1 e i contributi per progetti di sviluppo della qualità conformemente all'articolo 8 capoverso 2 sono limitati nel tempo. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 58 Riduzione e rifiuto dei contributi - La Confederazione riduce i contributi già assegnati o rifiuta nuovi contributi qualora il beneficiario trascuri o leda in modo grave i propri compiti e obblighi previsti nella presente legge. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 59 Finanziamento e partecipazione della Confederazione - 1 Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento: |
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1 | Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento: |
a | il limite di spesa per: |
abis | il limite di spesa per le indennità da versare alla SUFFP secondo l'articolo 48 capoverso 2; |
a1 | i contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 53, |
a2 | i contributi di cui all'articolo 56 per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori, |
a3 | i contributi di cui all'articolo 56a alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione; |
b | il credito d'impegno per: |
b1 | i contributi di cui all'articolo 54 per progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità, |
b2 | i contributi di cui all'articolo 55 per prestazioni particolari di interesse pubblico. |
2 | Un quarto delle spese dell'ente pubblico per la formazione professionale conformemente alla presente legge rappresenta il valore indicativo per la partecipazione alle spese da parte della Confederazione. La Confederazione versa un importo pari al massimo al 10 per cento di questa partecipazione come contributo per progetti e prestazioni secondo gli articoli 54 e 55. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 60 - 1 Per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione professionale. |
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1 | Per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione professionale. |
2 | Le organizzazioni delineano l'obiettivo di promozione del loro fondo a favore della formazione professionale. Esse devono segnatamente sostenere le aziende del loro ramo nella formazione specifica al settore professionale.27 |
3 | Su richiesta dell'organizzazione competente, il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria la partecipazione a un fondo a favore della formazione professionale per le tutte le aziende del ramo e obbligare queste ultime a versare contributi di formazione. Le disposizioni della legge federale del 28 settembre 195628 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro si applicano per analogia. |
4 | Il Consiglio federale può procedere in questo senso a condizione che: |
a | almeno il 30 per cento delle imprese che totalizzano almeno 30 per cento dei dipendenti e delle persone in formazione del ramo partecipino già finanziariamente al fondo; |
b | l'organizzazione disponga della propria istituzione di formazione; |
c | i contributi siano prelevati unicamente per le professioni specifiche al ramo; |
d | i contributi siano utilizzati per provvedimenti di formazione professionale proficui a tutte le aziende. |
5 | Il genere e l'importo dei contributi di formazione sono determinati in funzione dell'importo dei contributi versati dai membri dell'organizzazione corrispondente per coprire le spese della formazione professionale. Il Consiglio federale ne determina l'importo massimo; può differenziare il contributo massimo in funzione dei rami interessati. |
6 | Le aziende che partecipano già alla formazione professionale per il tramite di contributi versati a un'associazione, che alimentano un fondo a favore della formazione professionale o che possono fornire la prova della fornitura di adeguate prestazioni di formazione o di formazione continua, non possono essere obbligate a effettuare ulteriori versamenti a un fondo a favore della formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. |
7 | La SEFRI esercita la vigilanza sui fondi dichiarati di obbligatorietà generale. L'ordinanza disciplina i dettagli della presentazione dei conti e della revisione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 61 - 1 Le autorità di ricorso sono: |
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1 | Le autorità di ricorso sono: |
a | l'autorità cantonale designata dal Cantone, per le decisioni di autorità cantonali e di operatori con mandato cantonale; |
b | la SEFRI, per altre decisioni di organizzazioni estranee all'amministrazione federale; |
ced | ... |
2 | Per il rimanente, la procedura è retta dalle disposizioni generali sulla procedura amministrativa federale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 58 Riduzione e rifiuto dei contributi - La Confederazione riduce i contributi già assegnati o rifiuta nuovi contributi qualora il beneficiario trascuri o leda in modo grave i propri compiti e obblighi previsti nella presente legge. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 59 Finanziamento e partecipazione della Confederazione - 1 Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento: |
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1 | Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento: |
a | il limite di spesa per: |
abis | il limite di spesa per le indennità da versare alla SUFFP secondo l'articolo 48 capoverso 2; |
a1 | i contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 53, |
a2 | i contributi di cui all'articolo 56 per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori, |
a3 | i contributi di cui all'articolo 56a alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione; |
b | il credito d'impegno per: |
b1 | i contributi di cui all'articolo 54 per progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità, |
b2 | i contributi di cui all'articolo 55 per prestazioni particolari di interesse pubblico. |
2 | Un quarto delle spese dell'ente pubblico per la formazione professionale conformemente alla presente legge rappresenta il valore indicativo per la partecipazione alle spese da parte della Confederazione. La Confederazione versa un importo pari al massimo al 10 per cento di questa partecipazione come contributo per progetti e prestazioni secondo gli articoli 54 e 55. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 60 - 1 Per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione professionale. |
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1 | Per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione professionale. |
2 | Le organizzazioni delineano l'obiettivo di promozione del loro fondo a favore della formazione professionale. Esse devono segnatamente sostenere le aziende del loro ramo nella formazione specifica al settore professionale.27 |
3 | Su richiesta dell'organizzazione competente, il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria la partecipazione a un fondo a favore della formazione professionale per le tutte le aziende del ramo e obbligare queste ultime a versare contributi di formazione. Le disposizioni della legge federale del 28 settembre 195628 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro si applicano per analogia. |
4 | Il Consiglio federale può procedere in questo senso a condizione che: |
a | almeno il 30 per cento delle imprese che totalizzano almeno 30 per cento dei dipendenti e delle persone in formazione del ramo partecipino già finanziariamente al fondo; |
b | l'organizzazione disponga della propria istituzione di formazione; |
c | i contributi siano prelevati unicamente per le professioni specifiche al ramo; |
d | i contributi siano utilizzati per provvedimenti di formazione professionale proficui a tutte le aziende. |
5 | Il genere e l'importo dei contributi di formazione sono determinati in funzione dell'importo dei contributi versati dai membri dell'organizzazione corrispondente per coprire le spese della formazione professionale. Il Consiglio federale ne determina l'importo massimo; può differenziare il contributo massimo in funzione dei rami interessati. |
6 | Le aziende che partecipano già alla formazione professionale per il tramite di contributi versati a un'associazione, che alimentano un fondo a favore della formazione professionale o che possono fornire la prova della fornitura di adeguate prestazioni di formazione o di formazione continua, non possono essere obbligate a effettuare ulteriori versamenti a un fondo a favore della formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. |
7 | La SEFRI esercita la vigilanza sui fondi dichiarati di obbligatorietà generale. L'ordinanza disciplina i dettagli della presentazione dei conti e della revisione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 61 - 1 Le autorità di ricorso sono: |
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1 | Le autorità di ricorso sono: |
a | l'autorità cantonale designata dal Cantone, per le decisioni di autorità cantonali e di operatori con mandato cantonale; |
b | la SEFRI, per altre decisioni di organizzazioni estranee all'amministrazione federale; |
ced | ... |
2 | Per il rimanente, la procedura è retta dalle disposizioni generali sulla procedura amministrativa federale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 50 Qualifiche dei consulenti - 1 I consulenti in orientamento professionale, studi e carriera devono aver seguito una formazione specifica riconosciuta dalla Confederazione. |
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1 | I consulenti in orientamento professionale, studi e carriera devono aver seguito una formazione specifica riconosciuta dalla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 51 Compiti dei Cantoni - 1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
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1 | I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
2 | Essi provvedono a coordinare l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 54 Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità - I contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale conformemente all'articolo 4 capoverso 1 e i contributi per progetti di sviluppo della qualità conformemente all'articolo 8 capoverso 2 sono limitati nel tempo. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 51 Compiti dei Cantoni - 1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
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1 | I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
2 | Essi provvedono a coordinare l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 58 Riduzione e rifiuto dei contributi - La Confederazione riduce i contributi già assegnati o rifiuta nuovi contributi qualora il beneficiario trascuri o leda in modo grave i propri compiti e obblighi previsti nella presente legge. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 53 Contributi forfettari ai Cantoni - 1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
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1 | I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
2 | I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti: |
a | l'offerta di: |
a1 | sostegno individuale speciale delle persone in formazione professionale di base su due anni (art. 18 cpv. 3), |
a10 | qualifica dei consulenti in orientamento professionale, negli studi e nella carriera (art. 50). |
a2 | provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base (art. 12 cpv. 1), |
a3 | scuole professionali di base (art. 21), |
a4 | corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede (art. 23 cpv. 1), |
a5 | formazione generale approfondita in preparazione alla maturità professionale federale (art. 25), |
a6 | corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28), |
a7 | cicli di formazione in scuole specializzate superiori (art. 29), |
a8 | formazione professionale continua (art. 30 a 32), |
a9 | corsi di formazione per formatori (art. 45), |
b | lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione (art. 40 cpv. 1), fatto salvo l'articolo 52 capoverso 3 lettera c. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 53 Contributi forfettari ai Cantoni - 1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
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1 | I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
2 | I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti: |
a | l'offerta di: |
a1 | sostegno individuale speciale delle persone in formazione professionale di base su due anni (art. 18 cpv. 3), |
a10 | qualifica dei consulenti in orientamento professionale, negli studi e nella carriera (art. 50). |
a2 | provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base (art. 12 cpv. 1), |
a3 | scuole professionali di base (art. 21), |
a4 | corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede (art. 23 cpv. 1), |
a5 | formazione generale approfondita in preparazione alla maturità professionale federale (art. 25), |
a6 | corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28), |
a7 | cicli di formazione in scuole specializzate superiori (art. 29), |
a8 | formazione professionale continua (art. 30 a 32), |
a9 | corsi di formazione per formatori (art. 45), |
b | lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione (art. 40 cpv. 1), fatto salvo l'articolo 52 capoverso 3 lettera c. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 53 Contributi forfettari ai Cantoni - 1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
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1 | I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
2 | I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti: |
a | l'offerta di: |
a1 | sostegno individuale speciale delle persone in formazione professionale di base su due anni (art. 18 cpv. 3), |
a10 | qualifica dei consulenti in orientamento professionale, negli studi e nella carriera (art. 50). |
a2 | provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base (art. 12 cpv. 1), |
a3 | scuole professionali di base (art. 21), |
a4 | corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede (art. 23 cpv. 1), |
a5 | formazione generale approfondita in preparazione alla maturità professionale federale (art. 25), |
a6 | corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28), |
a7 | cicli di formazione in scuole specializzate superiori (art. 29), |
a8 | formazione professionale continua (art. 30 a 32), |
a9 | corsi di formazione per formatori (art. 45), |
b | lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione (art. 40 cpv. 1), fatto salvo l'articolo 52 capoverso 3 lettera c. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 61 - 1 Le autorità di ricorso sono: |
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1 | Le autorità di ricorso sono: |
a | l'autorità cantonale designata dal Cantone, per le decisioni di autorità cantonali e di operatori con mandato cantonale; |
b | la SEFRI, per altre decisioni di organizzazioni estranee all'amministrazione federale; |
ced | ... |
2 | Per il rimanente, la procedura è retta dalle disposizioni generali sulla procedura amministrativa federale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 53 Contributi forfettari ai Cantoni - 1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
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1 | I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
2 | I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti: |
a | l'offerta di: |
a1 | sostegno individuale speciale delle persone in formazione professionale di base su due anni (art. 18 cpv. 3), |
a10 | qualifica dei consulenti in orientamento professionale, negli studi e nella carriera (art. 50). |
a2 | provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base (art. 12 cpv. 1), |
a3 | scuole professionali di base (art. 21), |
a4 | corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede (art. 23 cpv. 1), |
a5 | formazione generale approfondita in preparazione alla maturità professionale federale (art. 25), |
a6 | corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28), |
a7 | cicli di formazione in scuole specializzate superiori (art. 29), |
a8 | formazione professionale continua (art. 30 a 32), |
a9 | corsi di formazione per formatori (art. 45), |
b | lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione (art. 40 cpv. 1), fatto salvo l'articolo 52 capoverso 3 lettera c. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 51 Compiti dei Cantoni - 1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
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1 | I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
2 | Essi provvedono a coordinare l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 51 Compiti dei Cantoni - 1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
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1 | I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
2 | Essi provvedono a coordinare l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 51 Compiti dei Cantoni - 1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
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1 | I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
2 | Essi provvedono a coordinare l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione. |
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 45 Altri formatori - (art. 45 LFPr) |
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a | un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in cui dispensano la formazione; |
b | due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione; |
c | una formazione pedagogico-professionale di: |
c1 | 600 ore di studio se operano a titolo principale, |
c2 | 300 ore di studio se operano a titolo accessorio. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 58 Riduzione e rifiuto dei contributi - La Confederazione riduce i contributi già assegnati o rifiuta nuovi contributi qualora il beneficiario trascuri o leda in modo grave i propri compiti e obblighi previsti nella presente legge. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 59 Finanziamento e partecipazione della Confederazione - 1 Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento: |
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1 | Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento: |
a | il limite di spesa per: |
abis | il limite di spesa per le indennità da versare alla SUFFP secondo l'articolo 48 capoverso 2; |
a1 | i contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 53, |
a2 | i contributi di cui all'articolo 56 per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori, |
a3 | i contributi di cui all'articolo 56a alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione; |
b | il credito d'impegno per: |
b1 | i contributi di cui all'articolo 54 per progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità, |
b2 | i contributi di cui all'articolo 55 per prestazioni particolari di interesse pubblico. |
2 | Un quarto delle spese dell'ente pubblico per la formazione professionale conformemente alla presente legge rappresenta il valore indicativo per la partecipazione alle spese da parte della Confederazione. La Confederazione versa un importo pari al massimo al 10 per cento di questa partecipazione come contributo per progetti e prestazioni secondo gli articoli 54 e 55. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 60 - 1 Per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione professionale. |
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1 | Per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione professionale. |
2 | Le organizzazioni delineano l'obiettivo di promozione del loro fondo a favore della formazione professionale. Esse devono segnatamente sostenere le aziende del loro ramo nella formazione specifica al settore professionale.27 |
3 | Su richiesta dell'organizzazione competente, il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria la partecipazione a un fondo a favore della formazione professionale per le tutte le aziende del ramo e obbligare queste ultime a versare contributi di formazione. Le disposizioni della legge federale del 28 settembre 195628 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro si applicano per analogia. |
4 | Il Consiglio federale può procedere in questo senso a condizione che: |
a | almeno il 30 per cento delle imprese che totalizzano almeno 30 per cento dei dipendenti e delle persone in formazione del ramo partecipino già finanziariamente al fondo; |
b | l'organizzazione disponga della propria istituzione di formazione; |
c | i contributi siano prelevati unicamente per le professioni specifiche al ramo; |
d | i contributi siano utilizzati per provvedimenti di formazione professionale proficui a tutte le aziende. |
5 | Il genere e l'importo dei contributi di formazione sono determinati in funzione dell'importo dei contributi versati dai membri dell'organizzazione corrispondente per coprire le spese della formazione professionale. Il Consiglio federale ne determina l'importo massimo; può differenziare il contributo massimo in funzione dei rami interessati. |
6 | Le aziende che partecipano già alla formazione professionale per il tramite di contributi versati a un'associazione, che alimentano un fondo a favore della formazione professionale o che possono fornire la prova della fornitura di adeguate prestazioni di formazione o di formazione continua, non possono essere obbligate a effettuare ulteriori versamenti a un fondo a favore della formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. |
7 | La SEFRI esercita la vigilanza sui fondi dichiarati di obbligatorietà generale. L'ordinanza disciplina i dettagli della presentazione dei conti e della revisione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 61 - 1 Le autorità di ricorso sono: |
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1 | Le autorità di ricorso sono: |
a | l'autorità cantonale designata dal Cantone, per le decisioni di autorità cantonali e di operatori con mandato cantonale; |
b | la SEFRI, per altre decisioni di organizzazioni estranee all'amministrazione federale; |
ced | ... |
2 | Per il rimanente, la procedura è retta dalle disposizioni generali sulla procedura amministrativa federale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 54 Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità - I contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale conformemente all'articolo 4 capoverso 1 e i contributi per progetti di sviluppo della qualità conformemente all'articolo 8 capoverso 2 sono limitati nel tempo. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 51 Compiti dei Cantoni - 1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
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1 | I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
2 | Essi provvedono a coordinare l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione. |
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 45 Altri formatori - (art. 45 LFPr) |
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a | un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in cui dispensano la formazione; |
b | due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione; |
c | una formazione pedagogico-professionale di: |
c1 | 600 ore di studio se operano a titolo principale, |
c2 | 300 ore di studio se operano a titolo accessorio. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 51 Compiti dei Cantoni - 1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
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1 | I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
2 | Essi provvedono a coordinare l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 51 Compiti dei Cantoni - 1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
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1 | I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
2 | Essi provvedono a coordinare l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 51 Compiti dei Cantoni - 1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
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1 | I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
2 | Essi provvedono a coordinare l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione. |