SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 12 Sponsorizzazione - 1 Per il contenuto e l'orario di programmazione delle trasmissioni sponsorizzate è responsabile unicamente l'emittente. Essa vigila affinché lo sponsor non influenzi la trasmissione in modo tale da ledere l'autonomia redazionale. |
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1 | Per il contenuto e l'orario di programmazione delle trasmissioni sponsorizzate è responsabile unicamente l'emittente. Essa vigila affinché lo sponsor non influenzi la trasmissione in modo tale da ledere l'autonomia redazionale. |
2 | Se una trasmissione o una serie di trasmissioni è sponsorizzata interamente o in parte, gli sponsor devono essere citati all'inizio o alla fine di ogni trasmissione. |
3 | Le trasmissioni sponsorizzate non devono incitare alla conclusione di negozi giuridici riguardo a beni o servizi offerti dallo sponsor o da terzi, né contenere dichiarazioni di natura pubblicitaria concernenti beni o servizi. |
4 | Le trasmissioni non possono essere finanziate da sponsor la cui attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti o nella fornitura di prestazioni per i quali la pubblicità è vietata conformemente all'articolo 10. Le aziende attive nel settore farmaceutico possono sponsorizzare trasmissioni purché non vengano citati o presentati prodotti che soggiacciono al divieto di pubblicità e non ne derivi alcun altro effetto pubblicitario per questi prodotti. |
5 | La sponsorizzazione dei notiziari e delle trasmissioni di attualità politica come pure delle trasmissioni o serie di trasmissioni dedicate all'esercizio dei diritti politici a livello federale, cantonale e comunale è vietata. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 8 Obblighi di diffusione - 1 La SSR e le emittenti con una concessione secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o l'articolo 43 capoverso 1 lettera a devono:17 |
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1 | La SSR e le emittenti con una concessione secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o l'articolo 43 capoverso 1 lettera a devono:17 |
a | inserire immediatamente nei loro programmi i comunicati urgenti di polizia indispensabili per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza delle persone come pure i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare; |
b | informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che vanno divulgati tramite pubblicazione urgente secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200419 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) o tramite pubblicazione straordinaria secondo l'articolo 7 capoverso 4 LPubb. |
2 | L'autorità che ha ordinato trasmissioni secondo il capoverso 1 ne assume la responsabilità. |
3 | Se necessario, il Consiglio federale estende gli obblighi di cui al capoverso 1 lettera a ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi. |
4 | Il Consiglio federale provvede affinché nelle situazioni di crisi l'informazione della popolazione sia assicurata tramite la radio. Le autorità concedenti disciplinano i particolari nelle concessioni della SSR e delle emittenti radiofoniche conformemente agli articoli 38-43. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 8 Obblighi di diffusione - 1 La SSR e le emittenti con una concessione secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o l'articolo 43 capoverso 1 lettera a devono:17 |
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1 | La SSR e le emittenti con una concessione secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o l'articolo 43 capoverso 1 lettera a devono:17 |
a | inserire immediatamente nei loro programmi i comunicati urgenti di polizia indispensabili per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza delle persone come pure i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare; |
b | informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che vanno divulgati tramite pubblicazione urgente secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200419 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) o tramite pubblicazione straordinaria secondo l'articolo 7 capoverso 4 LPubb. |
2 | L'autorità che ha ordinato trasmissioni secondo il capoverso 1 ne assume la responsabilità. |
3 | Se necessario, il Consiglio federale estende gli obblighi di cui al capoverso 1 lettera a ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi. |
4 | Il Consiglio federale provvede affinché nelle situazioni di crisi l'informazione della popolazione sia assicurata tramite la radio. Le autorità concedenti disciplinano i particolari nelle concessioni della SSR e delle emittenti radiofoniche conformemente agli articoli 38-43. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 10 Divieti in materia di pubblicità - 1 È vietata la pubblicità per: |
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1 | È vietata la pubblicità per: |
a | i prodotti del tabacco; |
b | le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 193221 sull'alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; |
c | ... |
d | i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari; |
e | le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano. |
2 | Sono vietate: |
a | la pubblicità per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici; |
b | le televendite per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche. |
3 | Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale. |
4 | È vietata la pubblicità che: |
a | offende le convinzioni religiose o politiche; |
b | è fallace o sleale; |
c | induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale. |
5 | A tutela della salute e della gioventù il Consiglio federale può vietare altre trasmissioni pubblicitarie. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 10 Divieti in materia di pubblicità - 1 È vietata la pubblicità per: |
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1 | È vietata la pubblicità per: |
a | i prodotti del tabacco; |
b | le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 193221 sull'alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; |
c | ... |
d | i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari; |
e | le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano. |
2 | Sono vietate: |
a | la pubblicità per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici; |
b | le televendite per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche. |
3 | Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale. |
4 | È vietata la pubblicità che: |
a | offende le convinzioni religiose o politiche; |
b | è fallace o sleale; |
c | induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale. |
5 | A tutela della salute e della gioventù il Consiglio federale può vietare altre trasmissioni pubblicitarie. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 1 Offerte con una portata editoriale limitata - (art. 1 cpv. 2 LRTV) |
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1 | Sono offerte che hanno una portata editoriale limitata le offerte che possono essere captate simultaneamente da meno di 1 000 apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica. |
2 | Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che: |
a | si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuito, senza trattamento redazionale, in particolare dei seguenti dati: |
a1 | segnali orari e dati metrologici sull'ambiente, |
a2 | immagini meteorologiche fisse o animate, |
a3 | numeri di chiamata d'emergenza, |
a4 | indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell'amministrazione pubblica, |
a5 | orari dei trasporti pubblici; e |
b | non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 1 Offerte con una portata editoriale limitata - (art. 1 cpv. 2 LRTV) |
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2 | Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che: |
a | si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuito, senza trattamento redazionale, in particolare dei seguenti dati: |
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a2 | immagini meteorologiche fisse o animate, |
a3 | numeri di chiamata d'emergenza, |
a4 | indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell'amministrazione pubblica, |
a5 | orari dei trasporti pubblici; e |
b | non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi. |
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2 | Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che: |
a | si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuito, senza trattamento redazionale, in particolare dei seguenti dati: |
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a4 | indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell'amministrazione pubblica, |
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2 | Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che: |
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SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 1 Offerte con una portata editoriale limitata - (art. 1 cpv. 2 LRTV) |
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1 | Sono offerte che hanno una portata editoriale limitata le offerte che possono essere captate simultaneamente da meno di 1 000 apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica. |
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a | si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuito, senza trattamento redazionale, in particolare dei seguenti dati: |
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2 | Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che: |
a | si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuito, senza trattamento redazionale, in particolare dei seguenti dati: |
a1 | segnali orari e dati metrologici sull'ambiente, |
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a4 | indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell'amministrazione pubblica, |
a5 | orari dei trasporti pubblici; e |
b | non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi. |
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1 | Sono offerte che hanno una portata editoriale limitata le offerte che possono essere captate simultaneamente da meno di 1 000 apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica. |
2 | Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che: |
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a5 | orari dei trasporti pubblici; e |
b | non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi. |
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1 | Sono offerte che hanno una portata editoriale limitata le offerte che possono essere captate simultaneamente da meno di 1 000 apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica. |
2 | Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che: |
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a1 | segnali orari e dati metrologici sull'ambiente, |
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a3 | numeri di chiamata d'emergenza, |
a4 | indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell'amministrazione pubblica, |
a5 | orari dei trasporti pubblici; e |
b | non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 1 Offerte con una portata editoriale limitata - (art. 1 cpv. 2 LRTV) |
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1 | Sono offerte che hanno una portata editoriale limitata le offerte che possono essere captate simultaneamente da meno di 1 000 apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica. |
2 | Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che: |
a | si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuito, senza trattamento redazionale, in particolare dei seguenti dati: |
a1 | segnali orari e dati metrologici sull'ambiente, |
a2 | immagini meteorologiche fisse o animate, |
a3 | numeri di chiamata d'emergenza, |
a4 | indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell'amministrazione pubblica, |
a5 | orari dei trasporti pubblici; e |
b | non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 4 Protezione della gioventù - (art. 5 LRTV) |
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1 | Le emittenti di programmi televisivi in chiaro sono tenute a segnalare le trasmissioni nocive per la gioventù mediante un segnale acustico o un simbolo ottico durante tutta la durata della trasmissione. |
2 | Mediante adeguate misure tecniche le emittenti di televisione in abbonamento sono tenute a offrire ai loro abbonati la possibilità di impedire ai minorenni l'accesso a trasmissioni nocive per la gioventù. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 6 |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 6 |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 11 Inserimento nei programmi e durata della pubblicità - 1 La pubblicità dev'essere di regola inserita fra le singole trasmissioni e trasmessa in blocchi. Il Consiglio federale stabilisce quando si può derogare a questo principio. Le deroghe non devono pregiudicare l'integrità complessiva e il valore della trasmissione interessata. |
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1 | La pubblicità dev'essere di regola inserita fra le singole trasmissioni e trasmessa in blocchi. Il Consiglio federale stabilisce quando si può derogare a questo principio. Le deroghe non devono pregiudicare l'integrità complessiva e il valore della trasmissione interessata. |
2 | La pubblicità non deve di regola superare il 20 per cento del tempo d'antenna di un'ora di programma. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.24 |
3 | Nel disciplinare le deroghe ai principi di cui ai capoversi 1 e 2 il Consiglio federale tiene conto dei seguenti criteri: |
a | mandati di prestazioni delle emittenti; |
b | posizione economica della radio e della televisione; |
c | concorrenza transfrontaliera; |
d | normative internazionali in materia di pubblicità25; |
e | esigenze del pubblico. |