IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 25 - La Corte riunita in Assemblea plenaria: |
|
a | elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti: possono essere rieletti; |
b | istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato; |
c | elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti; |
d | adotta il regolamento della Corte; |
e | elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri; |
f | presenta l'istanza di cui al paragrafo 2 dell'articolo 26. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 25 - La Corte riunita in Assemblea plenaria: |
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a | elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti: possono essere rieletti; |
b | istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato; |
c | elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti; |
d | adotta il regolamento della Corte; |
e | elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri; |
f | presenta l'istanza di cui al paragrafo 2 dell'articolo 26. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 25 - La Corte riunita in Assemblea plenaria: |
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a | elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti: possono essere rieletti; |
b | istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato; |
c | elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti; |
d | adotta il regolamento della Corte; |
e | elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri; |
f | presenta l'istanza di cui al paragrafo 2 dell'articolo 26. |