SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 53 Contributi forfettari ai Cantoni - 1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
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1 | I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
2 | I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti: |
a | l'offerta di: |
a1 | sostegno individuale speciale delle persone in formazione professionale di base su due anni (art. 18 cpv. 3), |
a10 | qualifica dei consulenti in orientamento professionale, negli studi e nella carriera (art. 50). |
a2 | provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base (art. 12 cpv. 1), |
a3 | scuole professionali di base (art. 21), |
a4 | corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede (art. 23 cpv. 1), |
a5 | formazione generale approfondita in preparazione alla maturità professionale federale (art. 25), |
a6 | corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28), |
a7 | cicli di formazione in scuole specializzate superiori (art. 29), |
a8 | formazione professionale continua (art. 30 a 32), |
a9 | corsi di formazione per formatori (art. 45), |
b | lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione (art. 40 cpv. 1), fatto salvo l'articolo 52 capoverso 3 lettera c. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 47 Altri responsabili della formazione professionale - La Confederazione può proporre corsi di formazione agli altri responsabili della formazione professionale, quali i periti d'esame e altre persone attive nella formazione professionale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 53 Contributi forfettari ai Cantoni - 1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
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1 | I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
2 | I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti: |
a | l'offerta di: |
a1 | sostegno individuale speciale delle persone in formazione professionale di base su due anni (art. 18 cpv. 3), |
a10 | qualifica dei consulenti in orientamento professionale, negli studi e nella carriera (art. 50). |
a2 | provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base (art. 12 cpv. 1), |
a3 | scuole professionali di base (art. 21), |
a4 | corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede (art. 23 cpv. 1), |
a5 | formazione generale approfondita in preparazione alla maturità professionale federale (art. 25), |
a6 | corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28), |
a7 | cicli di formazione in scuole specializzate superiori (art. 29), |
a8 | formazione professionale continua (art. 30 a 32), |
a9 | corsi di formazione per formatori (art. 45), |
b | lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione (art. 40 cpv. 1), fatto salvo l'articolo 52 capoverso 3 lettera c. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 52 Principio - 1 Nei limiti dei crediti concessi, la Confederazione partecipa adeguatamente alle spese per la formazione professionale conformemente alla presente legge. |
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1 | Nei limiti dei crediti concessi, la Confederazione partecipa adeguatamente alle spese per la formazione professionale conformemente alla presente legge. |
2 | Per finanziare i compiti di cui all'articolo 53, versa ai Cantoni soprattutto contributi forfettari differenziati a seconda dei tipi di formazione di cui all'articolo 17 capoversi 1 a 3. I Cantoni trasferiscono questi importi a terzi in proporzione ai compiti affidati loro. |
3 | La Confederazione versa il resto della sua partecipazione a: |
a | Cantoni e terzi per finanziare progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità (art. 54); |
b | Cantoni e terzi per prestazioni speciali di interesse pubblico (art. 55); |
c | terzi per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori (art. 56): |
d | persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 56a). |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 52 Principio - 1 Nei limiti dei crediti concessi, la Confederazione partecipa adeguatamente alle spese per la formazione professionale conformemente alla presente legge. |
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1 | Nei limiti dei crediti concessi, la Confederazione partecipa adeguatamente alle spese per la formazione professionale conformemente alla presente legge. |
2 | Per finanziare i compiti di cui all'articolo 53, versa ai Cantoni soprattutto contributi forfettari differenziati a seconda dei tipi di formazione di cui all'articolo 17 capoversi 1 a 3. I Cantoni trasferiscono questi importi a terzi in proporzione ai compiti affidati loro. |
3 | La Confederazione versa il resto della sua partecipazione a: |
a | Cantoni e terzi per finanziare progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità (art. 54); |
b | Cantoni e terzi per prestazioni speciali di interesse pubblico (art. 55); |
c | terzi per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori (art. 56): |
d | persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 56a). |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 53 Contributi forfettari ai Cantoni - 1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
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1 | I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 |
2 | I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti: |
a | l'offerta di: |
a1 | sostegno individuale speciale delle persone in formazione professionale di base su due anni (art. 18 cpv. 3), |
a10 | qualifica dei consulenti in orientamento professionale, negli studi e nella carriera (art. 50). |
a2 | provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base (art. 12 cpv. 1), |
a3 | scuole professionali di base (art. 21), |
a4 | corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede (art. 23 cpv. 1), |
a5 | formazione generale approfondita in preparazione alla maturità professionale federale (art. 25), |
a6 | corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28), |
a7 | cicli di formazione in scuole specializzate superiori (art. 29), |
a8 | formazione professionale continua (art. 30 a 32), |
a9 | corsi di formazione per formatori (art. 45), |
b | lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione (art. 40 cpv. 1), fatto salvo l'articolo 52 capoverso 3 lettera c. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 47 Altri responsabili della formazione professionale - La Confederazione può proporre corsi di formazione agli altri responsabili della formazione professionale, quali i periti d'esame e altre persone attive nella formazione professionale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 48 Promozione della pedagogia per la formazione professionale - 1 La Confederazione promuove la pedagogia per la formazione professionale. |
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1 | La Confederazione promuove la pedagogia per la formazione professionale. |
2 | A tale scopo gestisce la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP). I compiti e l'organizzazione della SUFFP sono disciplinati nella legge del 25 settembre 202017 sulla SUFFP. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 47 Altri responsabili della formazione professionale - La Confederazione può proporre corsi di formazione agli altri responsabili della formazione professionale, quali i periti d'esame e altre persone attive nella formazione professionale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 46 Requisiti richiesti ai docenti - 1 I docenti attivi nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua dispongono di una formazione specifica qualificata, pedagogica, metodologica e didattica. |
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1 | I docenti attivi nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua dispongono di una formazione specifica qualificata, pedagogica, metodologica e didattica. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi di formazione dei docenti. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 47 Altri responsabili della formazione professionale - La Confederazione può proporre corsi di formazione agli altri responsabili della formazione professionale, quali i periti d'esame e altre persone attive nella formazione professionale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 46 Requisiti richiesti ai docenti - 1 I docenti attivi nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua dispongono di una formazione specifica qualificata, pedagogica, metodologica e didattica. |
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1 | I docenti attivi nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua dispongono di una formazione specifica qualificata, pedagogica, metodologica e didattica. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi di formazione dei docenti. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 47 Altri responsabili della formazione professionale - La Confederazione può proporre corsi di formazione agli altri responsabili della formazione professionale, quali i periti d'esame e altre persone attive nella formazione professionale. |