SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 34 Crediti aggiuntivi urgenti |
|
1 | Prima dello stanziamento da parte dell'Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti secondo l'articolo 33 soltanto se non le può differire e se la Delegazione delle finanze vi ha acconsentito. |
2 | Con la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, per approvazione a posteriori, le spese e uscite per investimenti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze. |
3 | Se la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 34 Crediti aggiuntivi urgenti |
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1 | Prima dello stanziamento da parte dell'Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti secondo l'articolo 33 soltanto se non le può differire e se la Delegazione delle finanze vi ha acconsentito. |
2 | Con la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, per approvazione a posteriori, le spese e uscite per investimenti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze. |
3 | Se la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 34 Crediti aggiuntivi urgenti |
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1 | Prima dello stanziamento da parte dell'Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti secondo l'articolo 33 soltanto se non le può differire e se la Delegazione delle finanze vi ha acconsentito. |
2 | Con la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, per approvazione a posteriori, le spese e uscite per investimenti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze. |
3 | Se la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 34 Crediti aggiuntivi urgenti |
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1 | Prima dello stanziamento da parte dell'Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti secondo l'articolo 33 soltanto se non le può differire e se la Delegazione delle finanze vi ha acconsentito. |
2 | Con la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, per approvazione a posteriori, le spese e uscite per investimenti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze. |
3 | Se la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 34 Crediti aggiuntivi urgenti |
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1 | Prima dello stanziamento da parte dell'Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti secondo l'articolo 33 soltanto se non le può differire e se la Delegazione delle finanze vi ha acconsentito. |
2 | Con la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, per approvazione a posteriori, le spese e uscite per investimenti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze. |
3 | Se la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 34 Crediti aggiuntivi urgenti |
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1 | Prima dello stanziamento da parte dell'Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti secondo l'articolo 33 soltanto se non le può differire e se la Delegazione delle finanze vi ha acconsentito. |
2 | Con la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, per approvazione a posteriori, le spese e uscite per investimenti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze. |
3 | Se la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 34 Crediti aggiuntivi urgenti |
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1 | Prima dello stanziamento da parte dell'Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti secondo l'articolo 33 soltanto se non le può differire e se la Delegazione delle finanze vi ha acconsentito. |
2 | Con la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, per approvazione a posteriori, le spese e uscite per investimenti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze. |
3 | Se la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 10 Assemblea generale |
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1 | I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. |
2 | Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale. |
3 | L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 10 Assemblea generale |
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1 | I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. |
2 | Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale. |
3 | L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 10 Assemblea generale |
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1 | I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. |
2 | Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale. |
3 | L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 10 Assemblea generale |
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1 | I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. |
2 | Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale. |
3 | L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 10 Assemblea generale |
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1 | I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. |
2 | Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale. |
3 | L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 10 Assemblea generale |
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1 | I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. |
2 | Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale. |
3 | L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 10 Assemblea generale |
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1 | I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. |
2 | Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale. |
3 | L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 10 Assemblea generale |
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1 | I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. |
2 | Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale. |
3 | L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 10 Assemblea generale |
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1 | I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. |
2 | Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale. |
3 | L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 10 Assemblea generale |
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1 | I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. |
2 | Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale. |
3 | L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 10 Assemblea generale |
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1 | I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. |
2 | Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale. |
3 | L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 10 Assemblea generale |
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1 | I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. |
2 | Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale. |
3 | L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 10 Assemblea generale |
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1 | I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. |
2 | Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale. |
3 | L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 34 Crediti aggiuntivi urgenti |
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2 | Con la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, per approvazione a posteriori, le spese e uscite per investimenti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze. |
3 | Se la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 19 e certificati - 1 I PF conferiscono: |
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1 | I PF conferiscono: |
a | diplomi; |
bb | dottorati; |
c | la venia legendi. |
2 | Il Consiglio dei PF può creare ulteriori titoli accademici. |
3 | I PF possono rilasciare certificati ed attestati. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 4 Organizzazione e autonomia del settore dei PF - 1 Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
|
1 | Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
2 | Il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica del settore dei PF. |
3 | I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 4 Organizzazione e autonomia del settore dei PF - 1 Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
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1 | Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
2 | Il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica del settore dei PF. |
3 | I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 29 Presidente della scuola - 1 Il presidente della scuola ha la responsabilità complessiva della direzione della scuola e risponde della sua gestione di fronte al Consiglio dei PF. |
|
1 | Il presidente della scuola ha la responsabilità complessiva della direzione della scuola e risponde della sua gestione di fronte al Consiglio dei PF. |
2 | È competente per tutte le questioni interne che non spettano a un altro organo. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 28 Direzione della scuola - 1 I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
|
1 | I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
2 | L'autorità di nomina decide discrezionalmente in merito alla nomina e alla non rielezione. In caso di non rielezione va rispettato un termine di preavviso di quattro mesi. Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 lettera d della legge del 24 marzo 200068 sul personale federale, la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di quattro mesi. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
4 | Gli altri membri delle direzioni delle scuole sono assunti dal Consiglio dei PF. La funzione di direzione può essere iscritta in un contratto denunciabile separatamente che completa un contratto di lavoro esistente. Il contratto di lavoro può prevedere che una disdetta ordinaria può essere pronunciata per motivi legati alla salvaguardia del buon funzionamento della direzione. Quale motivo di disdetta ordinaria può essere prevista anche la cessazione della proficua collaborazione con il presidente della scuola. |
5 | Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d'esecuzione relative al capoverso 4. Vi stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
6 | L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo. |
7 | I capoversi 1-6 si applicano per analogia ai membri delle direzioni degli istituti di ricerca. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 28 Direzione della scuola - 1 I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
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1 | I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
2 | L'autorità di nomina decide discrezionalmente in merito alla nomina e alla non rielezione. In caso di non rielezione va rispettato un termine di preavviso di quattro mesi. Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 lettera d della legge del 24 marzo 200068 sul personale federale, la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di quattro mesi. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
4 | Gli altri membri delle direzioni delle scuole sono assunti dal Consiglio dei PF. La funzione di direzione può essere iscritta in un contratto denunciabile separatamente che completa un contratto di lavoro esistente. Il contratto di lavoro può prevedere che una disdetta ordinaria può essere pronunciata per motivi legati alla salvaguardia del buon funzionamento della direzione. Quale motivo di disdetta ordinaria può essere prevista anche la cessazione della proficua collaborazione con il presidente della scuola. |
5 | Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d'esecuzione relative al capoverso 4. Vi stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
6 | L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo. |
7 | I capoversi 1-6 si applicano per analogia ai membri delle direzioni degli istituti di ricerca. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 28 Direzione della scuola - 1 I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
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1 | I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
2 | L'autorità di nomina decide discrezionalmente in merito alla nomina e alla non rielezione. In caso di non rielezione va rispettato un termine di preavviso di quattro mesi. Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 lettera d della legge del 24 marzo 200068 sul personale federale, la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di quattro mesi. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
4 | Gli altri membri delle direzioni delle scuole sono assunti dal Consiglio dei PF. La funzione di direzione può essere iscritta in un contratto denunciabile separatamente che completa un contratto di lavoro esistente. Il contratto di lavoro può prevedere che una disdetta ordinaria può essere pronunciata per motivi legati alla salvaguardia del buon funzionamento della direzione. Quale motivo di disdetta ordinaria può essere prevista anche la cessazione della proficua collaborazione con il presidente della scuola. |
5 | Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d'esecuzione relative al capoverso 4. Vi stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
6 | L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo. |
7 | I capoversi 1-6 si applicano per analogia ai membri delle direzioni degli istituti di ricerca. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 28 Direzione della scuola - 1 I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
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1 | I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
2 | L'autorità di nomina decide discrezionalmente in merito alla nomina e alla non rielezione. In caso di non rielezione va rispettato un termine di preavviso di quattro mesi. Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 lettera d della legge del 24 marzo 200068 sul personale federale, la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di quattro mesi. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
4 | Gli altri membri delle direzioni delle scuole sono assunti dal Consiglio dei PF. La funzione di direzione può essere iscritta in un contratto denunciabile separatamente che completa un contratto di lavoro esistente. Il contratto di lavoro può prevedere che una disdetta ordinaria può essere pronunciata per motivi legati alla salvaguardia del buon funzionamento della direzione. Quale motivo di disdetta ordinaria può essere prevista anche la cessazione della proficua collaborazione con il presidente della scuola. |
5 | Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d'esecuzione relative al capoverso 4. Vi stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
6 | L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo. |
7 | I capoversi 1-6 si applicano per analogia ai membri delle direzioni degli istituti di ricerca. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 28 Direzione della scuola - 1 I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
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1 | I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
2 | L'autorità di nomina decide discrezionalmente in merito alla nomina e alla non rielezione. In caso di non rielezione va rispettato un termine di preavviso di quattro mesi. Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 lettera d della legge del 24 marzo 200068 sul personale federale, la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di quattro mesi. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
4 | Gli altri membri delle direzioni delle scuole sono assunti dal Consiglio dei PF. La funzione di direzione può essere iscritta in un contratto denunciabile separatamente che completa un contratto di lavoro esistente. Il contratto di lavoro può prevedere che una disdetta ordinaria può essere pronunciata per motivi legati alla salvaguardia del buon funzionamento della direzione. Quale motivo di disdetta ordinaria può essere prevista anche la cessazione della proficua collaborazione con il presidente della scuola. |
5 | Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d'esecuzione relative al capoverso 4. Vi stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
6 | L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo. |
7 | I capoversi 1-6 si applicano per analogia ai membri delle direzioni degli istituti di ricerca. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 28 Direzione della scuola - 1 I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
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1 | I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
2 | L'autorità di nomina decide discrezionalmente in merito alla nomina e alla non rielezione. In caso di non rielezione va rispettato un termine di preavviso di quattro mesi. Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 lettera d della legge del 24 marzo 200068 sul personale federale, la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di quattro mesi. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
4 | Gli altri membri delle direzioni delle scuole sono assunti dal Consiglio dei PF. La funzione di direzione può essere iscritta in un contratto denunciabile separatamente che completa un contratto di lavoro esistente. Il contratto di lavoro può prevedere che una disdetta ordinaria può essere pronunciata per motivi legati alla salvaguardia del buon funzionamento della direzione. Quale motivo di disdetta ordinaria può essere prevista anche la cessazione della proficua collaborazione con il presidente della scuola. |
5 | Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d'esecuzione relative al capoverso 4. Vi stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
6 | L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo. |
7 | I capoversi 1-6 si applicano per analogia ai membri delle direzioni degli istituti di ricerca. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 28 Direzione della scuola - 1 I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
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1 | I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
2 | L'autorità di nomina decide discrezionalmente in merito alla nomina e alla non rielezione. In caso di non rielezione va rispettato un termine di preavviso di quattro mesi. Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 lettera d della legge del 24 marzo 200068 sul personale federale, la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di quattro mesi. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
4 | Gli altri membri delle direzioni delle scuole sono assunti dal Consiglio dei PF. La funzione di direzione può essere iscritta in un contratto denunciabile separatamente che completa un contratto di lavoro esistente. Il contratto di lavoro può prevedere che una disdetta ordinaria può essere pronunciata per motivi legati alla salvaguardia del buon funzionamento della direzione. Quale motivo di disdetta ordinaria può essere prevista anche la cessazione della proficua collaborazione con il presidente della scuola. |
5 | Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d'esecuzione relative al capoverso 4. Vi stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
6 | L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo. |
7 | I capoversi 1-6 si applicano per analogia ai membri delle direzioni degli istituti di ricerca. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 28 Direzione della scuola - 1 I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
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1 | I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile. |
2 | L'autorità di nomina decide discrezionalmente in merito alla nomina e alla non rielezione. In caso di non rielezione va rispettato un termine di preavviso di quattro mesi. Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 lettera d della legge del 24 marzo 200068 sul personale federale, la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di quattro mesi. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
4 | Gli altri membri delle direzioni delle scuole sono assunti dal Consiglio dei PF. La funzione di direzione può essere iscritta in un contratto denunciabile separatamente che completa un contratto di lavoro esistente. Il contratto di lavoro può prevedere che una disdetta ordinaria può essere pronunciata per motivi legati alla salvaguardia del buon funzionamento della direzione. Quale motivo di disdetta ordinaria può essere prevista anche la cessazione della proficua collaborazione con il presidente della scuola. |
5 | Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d'esecuzione relative al capoverso 4. Vi stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa. |
6 | L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo. |
7 | I capoversi 1-6 si applicano per analogia ai membri delle direzioni degli istituti di ricerca. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 5 Criteri del controllo finanziario - 1 Il Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria secondo i criteri della regolarità, della legalità e della redditività. |
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1 | Il Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria secondo i criteri della regolarità, della legalità e della redditività. |
2 | Esso esegue verifiche della redditività per accertare se: |
a | le risorse sono impiegate in modo parsimonioso; |
b | il rapporto tra i costi e l'utilità è conveniente; |
c | le uscite finanziarie esplicano l'effetto desiderato. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 8 Campo di vigilanza - 1 Fatti salvi gli ordinamenti particolari di cui all'articolo 19 e i disciplinamenti di normative specifiche, sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Fatti salvi gli ordinamenti particolari di cui all'articolo 19 e i disciplinamenti di normative specifiche, sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | le unità amministrative dell'amministrazione federale centrale o decentralizzata; |
b | i servizi del Parlamento; |
c | i beneficiari di indennizzi e di aiuti finanziari; |
d | gli enti, gli stabilimenti e le organizzazioni indipendentemente dalla loro forma giuridica, a cui la Confederazione ha affidato l'adempimento di compiti pubblici; |
e | le imprese di cui la Confederazione detiene più del 50 per cento del capitale sociale o azionario.22 |
1bis | ...23 |
2 | I tribunali della Confederazione, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serva all'esercizio dell'alta vigilanza dell'Assemblea federale.24 |
3 | Il Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria anche dove la legge o lo statuto preveda un controllo interno. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 16 Ampiezza della vigilanza - 1 Il Controllo federale delle finanze, nell'ambito delle sue competenze, esamina presso i Cantoni l'impiego delle prestazioni finanziarie federali (sussidi, mutui, anticipazioni), sempreché tale controllo sia previsto da una legge o un decreto federale. |
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1 | Il Controllo federale delle finanze, nell'ambito delle sue competenze, esamina presso i Cantoni l'impiego delle prestazioni finanziarie federali (sussidi, mutui, anticipazioni), sempreché tale controllo sia previsto da una legge o un decreto federale. |
2 | Negli altri casi, esso può esaminare l'impiego delle prestazioni federali solo con il consenso del Governo cantonale. |
3 | Esso collabora, in generale, con i controlli cantonali delle finanze e può affidare loro determinati compiti di revisione. |
4 | Gli uffici amministrativi dei Cantoni prestano ogni assistenza al Controllo federale delle finanze nell'esercizio dei suoi compiti. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 16 Ampiezza della vigilanza - 1 Il Controllo federale delle finanze, nell'ambito delle sue competenze, esamina presso i Cantoni l'impiego delle prestazioni finanziarie federali (sussidi, mutui, anticipazioni), sempreché tale controllo sia previsto da una legge o un decreto federale. |
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1 | Il Controllo federale delle finanze, nell'ambito delle sue competenze, esamina presso i Cantoni l'impiego delle prestazioni finanziarie federali (sussidi, mutui, anticipazioni), sempreché tale controllo sia previsto da una legge o un decreto federale. |
2 | Negli altri casi, esso può esaminare l'impiego delle prestazioni federali solo con il consenso del Governo cantonale. |
3 | Esso collabora, in generale, con i controlli cantonali delle finanze e può affidare loro determinati compiti di revisione. |
4 | Gli uffici amministrativi dei Cantoni prestano ogni assistenza al Controllo federale delle finanze nell'esercizio dei suoi compiti. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
|
1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
|
1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 8 |
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1 | Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. |
2 | Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |