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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. | ||||||
| Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: | ||||||
| una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: | ||||||
| una decisione impugnabile mediante opposizione; | ||||||
| una decisione interamente conforme alle domande delle parti; | ||||||
| una misura d'esecuzione; | ||||||
| altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 59 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 85 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 66 Riuscita |
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| Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum. [1] | ||||||
| Sono nulle: | ||||||
| le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum. | ||||||
| a. [2] le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 60; | ||||||
| La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [4] Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 30 |
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| L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. | ||||||
| Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: | ||||||
| una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: | ||||||
| una decisione impugnabile mediante opposizione; | ||||||
| una decisione interamente conforme alle domande delle parti; | ||||||
| una misura d'esecuzione; | ||||||
| altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 59 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 85 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 66 Riuscita |
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| Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum. [1] | ||||||
| Sono nulle: | ||||||
| le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum. | ||||||
| a. [2] le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 60; | ||||||
| La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [4] Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 161 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra II n. 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 85 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 85 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). |
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 89 Politica energetica |
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| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. | ||||||
| La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale. | ||||||
| Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. | ||||||
| Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni. | ||||||
| Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 30 |
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| L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. | ||||||
| Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: | ||||||
| una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: | ||||||
| una decisione impugnabile mediante opposizione; | ||||||
| una decisione interamente conforme alle domande delle parti; | ||||||
| una misura d'esecuzione; | ||||||
| altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 66 Riuscita |
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| Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum. [1] | ||||||
| Sono nulle: | ||||||
| le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum. | ||||||
| a. [2] le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 60; | ||||||
| La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [4] Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 66 Riuscita |
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| Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum. [1] | ||||||
| Sono nulle: | ||||||
| le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum. | ||||||
| a. [2] le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 60; | ||||||
| La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [4] Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 45 [1] |
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| È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. | ||||||
| Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 66 Riuscita |
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| Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum. [1] | ||||||
| Sono nulle: | ||||||
| le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum. | ||||||
| a. [2] le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 60; | ||||||
| La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [4] Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 80 [1] Ricorso al Tribunale federale |
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| Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale federale. | ||||||
| Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1). [3] | ||||||
| I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). [2] RS 173.110 [3] Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 30 |
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| L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. | ||||||
| Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: | ||||||
| una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: | ||||||
| una decisione impugnabile mediante opposizione; | ||||||
| una decisione interamente conforme alle domande delle parti; | ||||||
| una misura d'esecuzione; | ||||||
| altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 30 |
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| L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. | ||||||
| Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: | ||||||
| una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: | ||||||
| una decisione impugnabile mediante opposizione; | ||||||
| una decisione interamente conforme alle domande delle parti; | ||||||
| una misura d'esecuzione; | ||||||
| altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 85 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 59 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 59 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). |
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 30 |
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| L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. | ||||||
| Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: | ||||||
| una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: | ||||||
| una decisione impugnabile mediante opposizione; | ||||||
| una decisione interamente conforme alle domande delle parti; | ||||||
| una misura d'esecuzione; | ||||||
| altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 22 |
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| Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. | ||||||
| Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 30 |
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| L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. | ||||||
| Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: | ||||||
| una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: | ||||||
| una decisione impugnabile mediante opposizione; | ||||||
| una decisione interamente conforme alle domande delle parti; | ||||||
| una misura d'esecuzione; | ||||||
| altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 66 Riuscita |
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| Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum. [1] | ||||||
| Sono nulle: | ||||||
| le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum. | ||||||
| a. [2] le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 60; | ||||||
| La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [4] Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 59 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 59 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 59 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 85 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). |
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 20 |
||||||
| Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. | ||||||
| Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare. | ||||||
| Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. [1] | ||||||
| Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 71 Deposito |
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| Le liste delle firme per un'iniziativa popolare devono essere depositate in blocco presso la Cancelleria federale, il più tardi diciotto mesi dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel Foglio federale. | ||||||
| Le liste depositate non sono restituite né possono essere esaminate. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 85 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). |
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 20 |
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| Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. | ||||||
| Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare. | ||||||
| Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. [1] | ||||||
| Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 85 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 85 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). |